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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8302 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Erminio Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3293 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione il 13/02/2025 sulle conclusioni formulate dalle parti.
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia in Via
Spogliatore presso e nello studio dell'Avv. Angelo Calzone, C.F. , C.F._2
giusta procura in atti.
-opponente
E
corrente in via San Prospero n. 4 in Milano, codice fiscale e partita Controparte_1
iva ed in sua vece la procuratrice codice P.IVA_1 Controparte_2
fiscale rappresentata e difesa, giusta delega stesa in calce al presente P.IVA_2
atto, dall'avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberta
Castaldi, in Roma, Via Alessandro III, 6, giusta procura in atti.
-opposta
Il 13/02/2025, sulle note delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.12347/2021 ha agito in giudizio il sig. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reictis: - preliminarmente ordinare alla società
[...]
u.s. di provvedere, ai sensi dell'art.102 c.p.c, all'integrazione del contradditorio CP_1
chiamando in causa il terzo la società nella Controparte_3
persona del sig. , socio accomandatario e rappresentante legale della Controparte_3
stessa o in subordine o autorizzare ex art. 269 c.p.c., l'opponente alla chiamata del terzo, disponendo a tal fine lo spostamento della prima udienza e la fissazione della data della nuova udienza di comparizione. Nel merito: a) accertare e dichiarare che l'opponente non ha mai stipulato alcuna contratto di finanziamento con la , società Parte_2
cedente del credito vantato dalla Rubicon SPV S.r.l. u.s. e che, pertanto,la società opposta non può vantare nessun credito nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
c) in subordine accertare e dichiarare che il credito vantato dalla u.s. è del tutto Controparte_1
insussistente e/o comunque non provato perché nessuna somma di danaro è stata corrisposta ( neppure a titolo di finanziamento) dalla al sig. Parte_3
e per esso alla in forza del contratto stipulato in Parte_1 Controparte_4
data 5.10.2006 e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto. d) in via ulteriormente subordinata dichiarare prescritto il credito vantato dalla società opposta e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto. e) nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione accertare e dichiarare la tenutezza della società e del socio Controparte_3
accomandatario rappresentante legale della società nella persona dello stesso CP_3
al pagamento in solido con il sig. delle somme eventualmente
[...] Pt_1
dovute. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Ha eccepito: i) di non aver mai sottoscritto né in proprio né in qualità di socio della
[...]
il contratto di finanziamento disconoscendo le sottoscrizioni;
ii) di non CP_4
aver mai intrattenuto con la alcun rapporto di credito e che non vi Parte_2
sarebbe prova alcuna che le somme ingiunte siano state effettivamente sborsate dalla in quanto l'estratto conto non è strumento idoneo a fungere da prova scritta Parte_2 in quanto documento formato unilateralmente dal creditore;
iii) la prescrizione del credito.
Inoltre, ha chiesto di poter effettuare la chiamata in causa della società e del socio accomandatario e l'autorizzazione ad effettuare la chiamata del terzo, Controparte_3
ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
che, nel contestare la fondatezza dell'opposizione, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, = In via principale: Autorizzare, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo, residente Controparte_5
in via Moretti Giuseppe Maria 11, Roma, Codice fiscale , C.F._3
disponendo il differimento della prima udienza, onde poter consentire di poter notificare il relativo atto di citazione nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c..
=Sempre in via principale: dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione proposta per violazione dell'art. 165 cpc e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto = In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 12347/2021, n. R.G. 34776/2021, emesso dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 648 Codice di Procedura Civile;
= in via principale e nel merito: rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
= in via subordinata e nel merito: accertare che è creditrice nei confronti del signor Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 6468,35, oltre interessi di mora, e per l'effetto condannarlo al
[...]
pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia;
= In via ulteriormente subordinata nel merito: In caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e nell'ipotesi di accertata apocrifia delle sottoscrizioni apposte dal sig. Parte_1
dichiarare l'odierna opposta manlevata dal terzo residente in [...]
Giuseppe Maria 11, Roma, Codice fiscale , con riferimento a C.F._3
qualsivoglia pretesa creditoria dovesse risultare in favore dell'opponente all'esito del giudizio. In via istruttoria: Si formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., per l'esperimento della quale si chiede, in assenza di scritture di comparazione, che si proceda all'accertamento della veridicità della sottoscrizione mediante scrittura sotto dettatura”.
In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione in quanto tardivamente iscritta a ruolo.
Nel merito: i) ha ritenuto inammissibile il disconoscimento della firma in quanto l'operazione di finanziamento era stata negoziata presso il convenzionato
[...]
, che aveva raccolto le sottoscrizioni, previa identificazione dei Parte_4
sottoscriventi; ii) ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza del 23/02/2023 il Giudice ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto lo stesso non è risultato notificato validamente all'opponente.
Il 13/02/2025, sulle note delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei seguenti limiti.
Parte opponente ha depositato nei termini concessi dal Giudice Istruttore copia del decreto ingiuntivo notificato. Dalla suddetta copia del decreto ingiuntivo si evince che lo stesso non può ritenersi validamente notificato all'opponente, in quanto in data
14/9/2021 il destinatario è risultato sconosciuto e non reperibile Parte_1
all'indirizzo, per cui il decreto stesso deve dichiararsi inefficace. Non essendo seguiti ulteriori tentativi di notifica ed essendo trascorsi 60 giorni dalla sua emissione senza che il decreto fosse stato notificato al debitore, lo stesso è divenuto inefficace.
Nel merito, è inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni in quanto lo stesso deve essere formulato in maniera chiara, specifica e determinata, non essendo sufficienti contestazioni generiche come quelle formulate dall'opponente.
L'erogazione dell'importo è avvenuta il 06/10/2006 mediante bonifico bancario, come documentato in atti. Come emerge dall'estratto conto l'opponente ha effettuato regolari pagamenti rateali, circostanza incompatibile con il disconoscimento delle sottoscrizioni. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di finanziamento, ancorché preveda la restituzione del capitale mediante pagamento rateale, configura un'obbligazione unitaria, in quanto volta alla restituzione di un'unica somma complessiva, oggetto di frazionamento solo ai fini dell'adempimento. Ne consegue che l'obbligazione restitutoria è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946
c.c., il cui decorso ha inizio dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11801; Cass. civ., Sez. III, 3 febbraio 2012, n. 1626).
Nel caso di specie, risulta documentalmente che l'ultima rata del finanziamento in questione è scaduta in data 05/12/2010. In assenza di atti interruttivi, il termine decennale di prescrizione sarebbe maturato in data 05/12/2020.
Tuttavia, parte opposta ha prodotto in atti copia della raccomandata di costituzione in mora inviata al debitore in data 20/02/2014, la quale integra a tutti gli effetti un atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.
Tale interruzione ha determinato un nuovo decorso del termine prescrizionale decennale a partire dalla data dell'atto interruttivo, con nuova scadenza al 20 febbraio 2024. Ne consegue che la notificazione del decreto ingiuntivo (ormai inefficace), avvenuta in data
22 dicembre 2021, è intervenuta entro il nuovo termine prescrizionale.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente deve, pertanto, essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 12347/2021;
• Condanna parte opposta al pagamento delle spese del procedimento che liquida nella misura di euro 1.700,00 in favore di parte opponente per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 4.6.2025 il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Erminio Colazingari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3293 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione il 13/02/2025 sulle conclusioni formulate dalle parti.
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia in Via
Spogliatore presso e nello studio dell'Avv. Angelo Calzone, C.F. , C.F._2
giusta procura in atti.
-opponente
E
corrente in via San Prospero n. 4 in Milano, codice fiscale e partita Controparte_1
iva ed in sua vece la procuratrice codice P.IVA_1 Controparte_2
fiscale rappresentata e difesa, giusta delega stesa in calce al presente P.IVA_2
atto, dall'avv. Leonardo Blandino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberta
Castaldi, in Roma, Via Alessandro III, 6, giusta procura in atti.
-opposta
Il 13/02/2025, sulle note delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.12347/2021 ha agito in giudizio il sig. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contraris reictis: - preliminarmente ordinare alla società
[...]
u.s. di provvedere, ai sensi dell'art.102 c.p.c, all'integrazione del contradditorio CP_1
chiamando in causa il terzo la società nella Controparte_3
persona del sig. , socio accomandatario e rappresentante legale della Controparte_3
stessa o in subordine o autorizzare ex art. 269 c.p.c., l'opponente alla chiamata del terzo, disponendo a tal fine lo spostamento della prima udienza e la fissazione della data della nuova udienza di comparizione. Nel merito: a) accertare e dichiarare che l'opponente non ha mai stipulato alcuna contratto di finanziamento con la , società Parte_2
cedente del credito vantato dalla Rubicon SPV S.r.l. u.s. e che, pertanto,la società opposta non può vantare nessun credito nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto;
c) in subordine accertare e dichiarare che il credito vantato dalla u.s. è del tutto Controparte_1
insussistente e/o comunque non provato perché nessuna somma di danaro è stata corrisposta ( neppure a titolo di finanziamento) dalla al sig. Parte_3
e per esso alla in forza del contratto stipulato in Parte_1 Controparte_4
data 5.10.2006 e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto. d) in via ulteriormente subordinata dichiarare prescritto il credito vantato dalla società opposta e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto. e) nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione accertare e dichiarare la tenutezza della società e del socio Controparte_3
accomandatario rappresentante legale della società nella persona dello stesso CP_3
al pagamento in solido con il sig. delle somme eventualmente
[...] Pt_1
dovute. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Ha eccepito: i) di non aver mai sottoscritto né in proprio né in qualità di socio della
[...]
il contratto di finanziamento disconoscendo le sottoscrizioni;
ii) di non CP_4
aver mai intrattenuto con la alcun rapporto di credito e che non vi Parte_2
sarebbe prova alcuna che le somme ingiunte siano state effettivamente sborsate dalla in quanto l'estratto conto non è strumento idoneo a fungere da prova scritta Parte_2 in quanto documento formato unilateralmente dal creditore;
iii) la prescrizione del credito.
Inoltre, ha chiesto di poter effettuare la chiamata in causa della società e del socio accomandatario e l'autorizzazione ad effettuare la chiamata del terzo, Controparte_3
ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
che, nel contestare la fondatezza dell'opposizione, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, = In via principale: Autorizzare, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa del terzo, residente Controparte_5
in via Moretti Giuseppe Maria 11, Roma, Codice fiscale , C.F._3
disponendo il differimento della prima udienza, onde poter consentire di poter notificare il relativo atto di citazione nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c..
=Sempre in via principale: dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione proposta per violazione dell'art. 165 cpc e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto = In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 12347/2021, n. R.G. 34776/2021, emesso dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 648 Codice di Procedura Civile;
= in via principale e nel merito: rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
= in via subordinata e nel merito: accertare che è creditrice nei confronti del signor Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 6468,35, oltre interessi di mora, e per l'effetto condannarlo al
[...]
pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia;
= In via ulteriormente subordinata nel merito: In caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e nell'ipotesi di accertata apocrifia delle sottoscrizioni apposte dal sig. Parte_1
dichiarare l'odierna opposta manlevata dal terzo residente in [...]
Giuseppe Maria 11, Roma, Codice fiscale , con riferimento a C.F._3
qualsivoglia pretesa creditoria dovesse risultare in favore dell'opponente all'esito del giudizio. In via istruttoria: Si formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., per l'esperimento della quale si chiede, in assenza di scritture di comparazione, che si proceda all'accertamento della veridicità della sottoscrizione mediante scrittura sotto dettatura”.
In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione in quanto tardivamente iscritta a ruolo.
Nel merito: i) ha ritenuto inammissibile il disconoscimento della firma in quanto l'operazione di finanziamento era stata negoziata presso il convenzionato
[...]
, che aveva raccolto le sottoscrizioni, previa identificazione dei Parte_4
sottoscriventi; ii) ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza del 23/02/2023 il Giudice ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in quanto lo stesso non è risultato notificato validamente all'opponente.
Il 13/02/2025, sulle note delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei seguenti limiti.
Parte opponente ha depositato nei termini concessi dal Giudice Istruttore copia del decreto ingiuntivo notificato. Dalla suddetta copia del decreto ingiuntivo si evince che lo stesso non può ritenersi validamente notificato all'opponente, in quanto in data
14/9/2021 il destinatario è risultato sconosciuto e non reperibile Parte_1
all'indirizzo, per cui il decreto stesso deve dichiararsi inefficace. Non essendo seguiti ulteriori tentativi di notifica ed essendo trascorsi 60 giorni dalla sua emissione senza che il decreto fosse stato notificato al debitore, lo stesso è divenuto inefficace.
Nel merito, è inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni in quanto lo stesso deve essere formulato in maniera chiara, specifica e determinata, non essendo sufficienti contestazioni generiche come quelle formulate dall'opponente.
L'erogazione dell'importo è avvenuta il 06/10/2006 mediante bonifico bancario, come documentato in atti. Come emerge dall'estratto conto l'opponente ha effettuato regolari pagamenti rateali, circostanza incompatibile con il disconoscimento delle sottoscrizioni. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di finanziamento, ancorché preveda la restituzione del capitale mediante pagamento rateale, configura un'obbligazione unitaria, in quanto volta alla restituzione di un'unica somma complessiva, oggetto di frazionamento solo ai fini dell'adempimento. Ne consegue che l'obbligazione restitutoria è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946
c.c., il cui decorso ha inizio dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11801; Cass. civ., Sez. III, 3 febbraio 2012, n. 1626).
Nel caso di specie, risulta documentalmente che l'ultima rata del finanziamento in questione è scaduta in data 05/12/2010. In assenza di atti interruttivi, il termine decennale di prescrizione sarebbe maturato in data 05/12/2020.
Tuttavia, parte opposta ha prodotto in atti copia della raccomandata di costituzione in mora inviata al debitore in data 20/02/2014, la quale integra a tutti gli effetti un atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.
Tale interruzione ha determinato un nuovo decorso del termine prescrizionale decennale a partire dalla data dell'atto interruttivo, con nuova scadenza al 20 febbraio 2024. Ne consegue che la notificazione del decreto ingiuntivo (ormai inefficace), avvenuta in data
22 dicembre 2021, è intervenuta entro il nuovo termine prescrizionale.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente deve, pertanto, essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 12347/2021;
• Condanna parte opposta al pagamento delle spese del procedimento che liquida nella misura di euro 1.700,00 in favore di parte opponente per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 4.6.2025 il Giudice
Dott. Erminio Colazingari