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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4049/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,avente ad oggetto assicurazione contro danni e vertente
T R A
, nato il [...] ad [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Cozza (C.F.
[...] C.F._2
), in virtù di mandato conferitogli in calce all'atto di citazione, elettivamente
[...]
domiciliati come in atti
ATTORE
E
( C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo procuratore ad negotia dott. munito dei poteri di rappresentanza CP_2
legale in forza di procura speciale del 26.05.2020 (Notaio dott. di Persona_1
Bologna, rep./fascicolo n.93925/n.10524), rappresentata e difesa dall'avv. Carmine
Cusano, (CF: ) in virtù di mandato a margine della comparsa CodiceFiscale_3
di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza, nella fase di precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/02/2025.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo la condanna della compagnia assicurativa al Controparte_3
risarcimento del danno patito a seguito del furto della propria autovettura Nissan
Qashqai tg. FT345JX, avvenuto in data 06.05.2021 ad Avellino nei pressi dell e regolarmente denunciato. Parte_2
La vettura era coperta da apposita polizza assicurativa nr. 030/177894500, comprendente il rischio furto.
L'attore lamentava il mancato indennizzo da parte della compagnia, pur avendo rispettato gli obblighi contrattuali, ed esponeva un danno stimato tra euro 19.400,00 ed euro 23.000,00, oltre al danno ulteriore di euro 3.000,00 per aver dovuto anticipare a proprie spese l'acquisto di altro veicolo. Precisava altresì che la vettura rubata era munita di dispositivo satellitare fornito ed installato a cura della . Controparte_3
Rimasto senza riscontro ogni sollecito di pagamento del danno subito, il ricorrente chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare l'avvenuto furto della vettura Nissan Qashqai tg. FT345JX di proprietà del ricorrente.
2. Per l'effetto, condannare la soc. in persona Controparte_1
del legale rappr. p.t., con sede legale alla via Stalingrado n. 45 in Bologna, P.IVA in forza della polizza contrattuale nr. 030/177894500, a rimborsare P.IVA_2
all'attore il valore della vettura rubata quantificato in un importo compreso tra €
19.400,00 ed € 23.000,00, come da valutazione offerta in produzione.
3. Condannare, altresì, la controparte al risarcimento del danno ulteriore, quantificabile in € 3.000,00, derivante dall'aver costretto l'attore ad azionare il presente giudizio per far valere il proprio diritto al risarcimento e, contestualmente, a munirsi di altro veicolo spendendo soldi propri anziché quelli derivanti dalla polizza furto.
4. Il tutto restando entro i limiti di € 26.000,00.
5. Condannare la controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Notificato il ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione si costituiva la contestando la domanda, disconoscendo Controparte_1
l'accadimento del furto e fondando le proprie eccezioni sulle risultanze del dispositivo satellitare installato sull'auto, secondo cui il veicolo sarebbe rimasto fermo tutto il giorno in Frigento (AV), e stimando in euro 16.800,00 il valore del mezzo.
La resistente così concludeva:
“ 1) Nel merito, rigettare la domanda siccome infondata e inammissibile;
2) Accogliere le deduzioni e le richieste formulate con la presente comparsa;
3) Favore delle spese e competenze difensive”.
Il giudice, ritenuta la necessità di una fase istruttoria, mutava il rito ordinario, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione (esito negativo) e ammetteva prova per testi e CTU.
All'esito dell'istruttoria orale e del deposito della relazione dell'ausiliario, la causa, nelle more assegnata alla scrivente, all'udienza del 18/02/2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Giova osservare in termini generali, in relazione al riparto dell'onere probatorio, che l'art. 2697 c.c. espressamente statuisce, al comma primo, che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". La norma poi specifica al secondo comma che "chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
È evidente, pertanto, che intanto il giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sent. n. 13390/2007). In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).
Con diretto riferimento alla materia per cui è causa, si evidenzia che in materia di assicurazione contro i furti, è onere dell'assicurato, a fronte dell'eccezione dell'assicuratore secondo cui nessun furto di veicolo è in realtà avvenuto, dimostrare,
a sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti posti a fondamento della propria domanda e, quindi, un furto effettivamente avvenuto.
Ed infatti, in tema di assicurazione, “qualora l'assicuratore, convenuto per
l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” (cfr. Cass. n. 9205/2021).
Orbene, venendo alla disamina delle risultanze probatorie, giova rilevare che la sig.ra moglie dell'attore, ha sporto regolare e tempestiva denuncia del Controparte_4
furto subito allertando il 113 e la Polizia Municipale nell'immediatezza e sporgendo alle ore 18:00 del medesimo giorno 06/05/2021 denuncia di furto presso il Comando
Carabinieri di Frigento (AV). Al riguardo, tuttavia, è necessario osservare che come chiarito dalla Suprema Corte,
"poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo,
Cass. Sez. 3, Ord. 21dicembre 2017, n. 30656), ed inoltre “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (cfr. Cass. 32637/2022; conf. Cass. Sez. 3, Sent. 10 febbraio 2003, n. 1935).
La denuncia costituisce, infatti, un mero atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria, di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale.
Ne discende che la sola produzione della denuncia di furto – o comunque la mancanza di altri riscontri probatori diversi dall'escussione testimoniale dello stesso soggetto che ha sporto denuncia - non sgrava l'assicurato dal provare rigorosamente, in primis, la preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento-furto.
Nella specie, vi sono tutti gli elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti. La dinamica del furto è stata ampiamente provata dall'attore documentalmente supportata dalla denuncia, badge lavorativi, dati
Telepass e mancato funzionamento utile del dispositivo satellitare nonché dalle prove testimoniali, le quali confermano la presenza del veicolo presso l'ospedale “ Pt_2
di Avellino nella giornata del 6.5.2021, ove è stato sottratto.
La testimonianza dei soggetti presenti sul posto (colleghi della sig.ra
[...]
moglie del ricorrente) , tutti credibili e coerenti, ha dato conferma sia della CP_4
presenza dell'auto, sia delle immediate chiamate alla polizia e successiva denuncia. La ricostruzione della compagnia assicurativa, fondata esclusivamente su risultanze
ANIA del localizzatore satellitare installato, si è rivelata inidonea a superare le prove raccolte tanto più che dalla consultazione del badge della , risulta che la stessa, CP_4
il giorno 06.05.2021, è entrata a lavoro alle ore 8:04 e ha terminato il proprio turno di lavoro alle ore 15:16, mentre il Telepass installato sulla vettura rubata ha evidenziato un transito sull'autostrada Salerno/Napoli Est alle ore 14.45 del medesimo giorno.
La stessa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13725/2024, ha escluso la valenza probatoria vincolante di tali dispositivi, affermando che “Poiché l'art 145 bis del D.
Lgs 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art.
132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri".
Il CTU nominato dal Tribunale, p.i. , la cui perizia va considerata Persona_2
esaustiva, fondata su attenta indagine così conclude:” la valutazione del danno per il valore assicurato, in base al contratto assicurativo in vigore al momento del furto, della
Nissan del tipo Qashqai N-CONNECTA dCi 115, targata FT345JX potrà essere così conteggiato: Valore assicurato in polizza €. 24.000,00 -Valore commerciale dell'autovettura Nissan del dCi 115 all'epoca del furto €. Controparte_5
23.000,00 - Franchigia del 10% (contratto assicurativo) -€. 2.300,00 - Differenza di valori €. 20.700,00 - Valutazione assicurazione €. 16.800,00 - CP_1
Differenza di valutazione €. 3.900,00
Poiché il debito indennitario dell'assicuratore si caratterizza come debito di valore e solo successivamente alla liquidazione diviene obbligazione di valuta (ciò in considerazione del fatto che il debito di indennizzo gravante sull'assicuratore assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato) è dovuto l'automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta.
Di tal che gli importi sopra riconosciuti, con decorrenza dalla data dell'evento produttivo del danno (06/05/2021), debbono essere maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far data dal 06/05/2021 sino alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo complessivo così determinato, che da questo momento in poi, stante l'intervenuta liquidazione, deve considerarsi debito di valuta, dovranno quindi computarsi gli interessi, a titolo moratorio, nella misura legale sino al saldo effettivo. La società convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma rivalutata di € 20.700,00, oltre interessi a titolo moratorio nella misura legale sino al saldo effettivo
Non può invece trovare accoglimento la ulteriore domanda svolta dal , diretta Parte_3
ad ottenere il risarcimento dei presunti danni causati dall' inadempimento contrattuale della convenuta , quantificati in € 3.000,00 . Si osserva al riguardo che l' attore non ha provato di avere subito un danno a causa della mancata corresponsione dell' indennizzo da parte della , né tantomeno ha indicato la natura di tale danno , e CP_1
conseguentemente - atteso che non si versa in ipotesi di danno esistente in re ipsa ( cfr ex aliis Cass n 3173 / 16 : “ l' importo dovuto a titolo di risarcimento non è in re ipsa , essendo onere del creditore allegare e provare , anche attraverso presunzioni semplici
, il danno causatogli dal mancato tempestivo pagamento “ )– la domanda sul punto non può che essere rigettata .
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,001 ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. Condanna a pagare in favore dell'attore la somma Controparte_1
di euro 20.700,00 a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
3. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Avellino, il 20 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maila Casale