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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MI ANNIBALE RENATO, Presidente
BUSACCA NICOLO', RE
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di NI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso uadm.sicilia5@pec.adm.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - NI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230024548160000 GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 531/2024 proposto da Ricorrente_1 S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso Cartella di Pagamento n. 29920230024548160000 notificata il 05.02.2024 per complessivi euro 127.546,92, inerente imposta unica sulle scommesse per l'anno 2018.
La ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, le convenute Agenzie risultano costituitesi in giudizio e ne chiedono il rigetto.
OSSERVA
La Corte
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Cartella di Pagamento n. 29920230024548160000 notificata il 05.02.2024 per complessivi euro
127.546,92, inerente imposta unica sulle scommesse per l'anno 2018;
- Viste le controdeduzioni delle resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda infatti l'atto presupposto della Cartella di Pagamento oggi impugnata, e così l'Avviso di
Accertamento n. MUG180010866U (Registro Ufficiale 0018525 del 31.03.2023), invero detto atto prodromico veniva regolarmente notificato alla ricorrente, precisamente il 05.04.2023 e 04.05.2023, come dimostra l'avviso di ricevimento prodotto dalla resistente, con notifica eseguita a mani di Nominativo_2 e Rappresentante_1. Ciò a dimostrare la correttezza del processo di notifica dell'atto presupposto appena citato.
Trascorso, quindi, ed ampiamente, il termine di 60 gg. previsto per l'impugnazione del suddetto atto presupposto, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi agli atti conseguenti, come la Cartella di Pagamento oggi impugnata, se non per vizi propri che qui non si rinvengono.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detta Cartella, rispetto alla quale, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate.
Va aggiunto che non coglie neanche nel segno l'eccezione di prescrizione, poiché invero va tenuto conto che, a causa della pandemia da Covid 19, l'attività di accertamento e riscossione è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 e, pertanto, nel conteggio occorre prendere in considerazione anche tale arco temporale.
Precisamente, i termini di cui al Decreto Sostegni venivano ulteriormente modificati dalla L. n. 106/2021 (di conversione del Decreto Sostegni bis – D.L. n. 73/2021) che differiva fino al 31 agosto 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione, poi ancora prorogato, appunto, al 31 dicembre 2021 da successivo intervento normativo.
Va aggiunto che il primo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione”.
Dal combinato disposto delle citate norme, il termine di prescrizione, nel caso di specie, sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, non è stato superato.
Infondata anche l'eccezione sulla inesistenza / nullità della notifica della cartella impugnata, poiché in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante dai pubblici elenchi, non è certamente nulla, ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza alcuna in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto.
Invero l'articolato ricorso della ricorrente ne è inconfutabile prova di ciò, oltre a ricordare in questa sede il principio di conseguimento dello scopo della notifica, laddove pervenga comunque al destinatario della stessa.
Legittima così è la Cartella di Pagamento n. 29920230024548160000 notificata il 05.02.2024, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della ricorrente nella misura di euro 3.500,00 in favore di ciascuna resistente costituita, oltre accessori di legge.
NI, li
Il relatore Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MI ANNIBALE RENATO, Presidente
BUSACCA NICOLO', RE
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sot Di NI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso uadm.sicilia5@pec.adm.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - NI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230024548160000 GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 531/2024 proposto da Ricorrente_1 S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso Cartella di Pagamento n. 29920230024548160000 notificata il 05.02.2024 per complessivi euro 127.546,92, inerente imposta unica sulle scommesse per l'anno 2018.
La ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, le convenute Agenzie risultano costituitesi in giudizio e ne chiedono il rigetto.
OSSERVA
La Corte
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Cartella di Pagamento n. 29920230024548160000 notificata il 05.02.2024 per complessivi euro
127.546,92, inerente imposta unica sulle scommesse per l'anno 2018;
- Viste le controdeduzioni delle resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda infatti l'atto presupposto della Cartella di Pagamento oggi impugnata, e così l'Avviso di
Accertamento n. MUG180010866U (Registro Ufficiale 0018525 del 31.03.2023), invero detto atto prodromico veniva regolarmente notificato alla ricorrente, precisamente il 05.04.2023 e 04.05.2023, come dimostra l'avviso di ricevimento prodotto dalla resistente, con notifica eseguita a mani di Nominativo_2 e Rappresentante_1. Ciò a dimostrare la correttezza del processo di notifica dell'atto presupposto appena citato.
Trascorso, quindi, ed ampiamente, il termine di 60 gg. previsto per l'impugnazione del suddetto atto presupposto, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi agli atti conseguenti, come la Cartella di Pagamento oggi impugnata, se non per vizi propri che qui non si rinvengono.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detta Cartella, rispetto alla quale, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate.
Va aggiunto che non coglie neanche nel segno l'eccezione di prescrizione, poiché invero va tenuto conto che, a causa della pandemia da Covid 19, l'attività di accertamento e riscossione è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 e, pertanto, nel conteggio occorre prendere in considerazione anche tale arco temporale.
Precisamente, i termini di cui al Decreto Sostegni venivano ulteriormente modificati dalla L. n. 106/2021 (di conversione del Decreto Sostegni bis – D.L. n. 73/2021) che differiva fino al 31 agosto 2021 il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione, poi ancora prorogato, appunto, al 31 dicembre 2021 da successivo intervento normativo.
Va aggiunto che il primo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione”.
Dal combinato disposto delle citate norme, il termine di prescrizione, nel caso di specie, sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, non è stato superato.
Infondata anche l'eccezione sulla inesistenza / nullità della notifica della cartella impugnata, poiché in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante dai pubblici elenchi, non è certamente nulla, ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza alcuna in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto.
Invero l'articolato ricorso della ricorrente ne è inconfutabile prova di ciò, oltre a ricordare in questa sede il principio di conseguimento dello scopo della notifica, laddove pervenga comunque al destinatario della stessa.
Legittima così è la Cartella di Pagamento n. 29920230024548160000 notificata il 05.02.2024, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della ricorrente nella misura di euro 3.500,00 in favore di ciascuna resistente costituita, oltre accessori di legge.
NI, li
Il relatore Il Presidente