Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 25
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività

    L'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato alla ricorrente in date precedenti alla notifica della cartella di pagamento. Trascorso il termine per impugnare l'atto presupposto, non è più possibile contestare nel merito gli atti conseguenti, salvo vizi propri non riscontrati.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione di prescrizione è infondata poiché i termini di prescrizione sono stati sospesi durante il periodo pandemico (marzo 2020 - dicembre 2021), come previsto dalla normativa emergenziale. Pertanto, il termine di prescrizione non è stato superato.

  • Rigettato
    Eccezione di inesistenza/nullità della notifica della cartella

    L'eccezione è infondata. La notifica a mezzo PEC effettuata ad un indirizzo istituzionale non presente negli elenchi pubblici non è nulla se ha consentito al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese, raggiungendo lo scopo del conseguimento dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 25
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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