Ordinanza 20 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2018, n. 9823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9823 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2018 |
Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2788-2016 proposto da: MA RA EFAT, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO PACE giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RC PI IN, LY AN, IN 01 IN;
323
- intimati -
avverso la sentenza n. 4068/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/01 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata. Rilevato che: HA UL convenne in giudizio RP AK (EL) CA per sentirla condannare alla restituzione di un dipinto di AN OI (che assumeva di averle consegnato per tentarne la vendita) o, alternativamente, al pagamento della somma corrispondente al valore dell'opera; la convenuta chiamò in causa, per l'eventuale manleva, AS EF, alla quale sosteneva di avere consegnato il dipinto;
nel giudizio intervenne volontariamente NA SH, dichiarandosi proprietaria dell'opera e chiedendo la condanna delle altre parti alla restituzione del dipinto o al pagamento della somma corrispondente al suo valore commerciale;
il Tribunale di Milano condannò il UL, la CA e la AS, in solido, alla restituzione dell'opera alla SH oppure al risarcimento del danno nell'importo di 265.000,00 euro, disponendo peraltro la condanna della CA a tenere indenne il UL degli esborsi che questi avesse dovuto sostenere nei confronti della SH;
la Corte di Appello ha confermato la sentenza, salvo disporre che dall'importo di 265.000,00 euro doveva essere detratta la somma di 23.700,00 già versata dal UL;
ha proposto ricorso per cassazione AS EF Ghaemmaghaninia, affidandosi a sei motivi;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che:
la ricorrente ha dato atto (a pag. 1 del ricorso) che la sentenza - pubblicata il 23.10.2015- è stata notificata il 27.10.2015, a mezzo PEC, dall'avv. Vaghi (difensore della SH); la sentenza prodotta reca -in calce- la relata di notifica e la stampa del messaggio di posta elettronica trasmesso dall'avv. Vaghi all'avv. Trivoli, difensore dell'attuale ricorrente;
difetta, tuttavia, l'attestazione di conformità degli atti analogici depositati (ossia il messaggio di posta elettronica, la relazione di notifica e il provvedimento impugnato) agli originali digitali trasmessi a mezzo PEC;
quanto depositato non è dunque idoneo ad attestare la data in cui è avvenuta la notificazione né ad integrare il requisito della autenticazione della sentenza depositata;
ne consegue l'improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 17450/2017 e Cass. n. 30765/2017), tenuto conto che la copia analogica attestata conforme non risulta nella disponibilità della Corte neppure «perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio» (come previsto da Cass., S.U. n. 10648/2017 e da Cass. n. 30765/2017); né può ritenersi, per superare tale improcedibilità, che il ricorso sia stato comunque notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sì da rispettare in ogni caso il termine "breve" di impugnazione, giacché la notifica del ricorso è stata effettuata (il 23.12.2015) il giorno successivo alla scadenza di tale termine;
il tutto a prescindere dall'evidente inammissibilità del ricorso, in quanto volto -nella sostanza e anche laddove denuncia la violazione di norme di diritto- a sollecitare una non consentita nuova lettura delle risultanze istruttorie, in funzione di un diverso apprezzamento di merito;
in difetto di attività difensiva da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso. Nulla per spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Ro