Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2661.
(Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo).
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione e' stato gia' trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.
(Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo).
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione e' stato gia' trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.
Commentari • 2
- 1. Art. 2648 del Codice civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/ · 1
Accettazione di eredità e acquisto di legato Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità [Codice civile 459, 470, 475, 484, 2647, 2829] che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato [Codice civile 649] che abbia lo stesso oggetto [Codice civile 507, 509, 2661]. La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico [Codice civile 2699] ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata [Codice civile 2703] o accertata giudizialmente [Codice di procedura civile 214]. Se il chiamato ha compiuto uno degli …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 04/03/2024, n. 864Provvedimento: […] 367/2016, 21184/2005 ed altre citate) secondo cui “l'obbligo di porre il contribuente in condizioni di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, previsto dall'articolo 42 del DPR 600/73, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii «per relationem» a quello relativo ai redditi della società solo a quest'ultima notificato, giacché il socio a norma dell'art. 2661 Codice civile ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e, quindi di prendere visione sia dell'accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione. […]Leggi di più...
- allegazione PVC·
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