Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4850/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti SMIRNI LOREDANA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to SCHILIRO' CP_1 P.IVA_1
VALENTINA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
avverso gli esiti della C.T.U. disposta nel procedimento sommario, riunito al presente contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c..
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Si è costituita la controparte, la quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il ricorso in opposizione è infondato.
Come si evince anche dalla relazione del C.T.U. nominato nella presente sede non sussistono i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte attrice (indennità di accompagnamento).
Il C.T.U. ha infatti accertato che parte ricorrente è “Invalido Ultrasessantacinquenne
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età
(L.509/88.124/98) Grave 100% e soggetto Portatore Di Handicap In Situazione Di
Gravità (Comma 3 Art. 3) a far data dalla revisione • non è meritevole dell'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem,
costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili,
risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Risultano, pertanto, pienamente confermati gli esiti della precedente relazione disposta nel corso del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
Non appare necessario, peraltro, disporre il richiamo del C.T.U. per il documento prodotto in sede di note ex art. 127 ter c.p.c. da parte ricorrente, posto che dalle stesse allegazioni di cui alle note e dalla disamina della documentazione in questione non si evincono elementi concreti da cui poter desumere una possibile revisione del giudizio medico del C.T.U.
Ai fini dell'indennità di accompagnamento, invero, occorre la prova dell'impossibilità a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita.
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Dal verbale di pronto soccorso di cui si chiede l'ammissione non si evince alcun elemento in tal senso, avendo peraltro la stessa parte rifiutato gli accertamenti consigliati e chiesto la dimissione anzitempo.
L'ulteriore documento, costituito da esami di laboratorio, nulla prova in merito,
e del resto nulla viene allegato nelle note con le quali se ne chiede la produzione.
Come è noto, invero, i requisiti per il riconoscimento dell'indennità in esame non si identificano affatto con il mero stato di invalidità del 100% o con la difficoltà grave a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, richiedendosi, inoltre, l'impossibilità per la persona di deambulare autonomamente ovvero l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua.
Ciò è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“le condizioni previste dall'art. 1 della legge 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di
compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della
valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica
della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili
esplicazioni del vivere quotidiano (quali per esempio il portarsi fuori dalla propria
abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimenti di alcuni specifici atti della vita quotidiana” (Cass., civ. sez.
lav. 13 maggio 2002, n. 6882).
La Suprema Corte ha addirittura evidenziato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza in esame, vi è la “necessità di un aiuto permanente, sì da doversi escludere la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dall'abitazione
senza essere accompagnato. Pertanto, l'invalido civile che sia in grado di attendere
autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti
quotidiani della vita – quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della
propria abitazione, attendere ai passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano
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fisico, ecc. – non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue
menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle
più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggiore impegno fisico che dette attività comportano” (Cass. Civ. sez. lav. 18 dicembre 1999 n. 14293; id. , 4 dicembre
2001, n. 15303).
Il ricorso va pertanto rigettato, non risultando necessario alcun ulteriore accertamento.
Nessuna statuizione va emessa in punto di spese, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
NULLA sulle spese;
PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato, in Catania, lì 12/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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