CA
Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 27/09/2024, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 158 del Ruolo Generale Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 fra:
, Pt_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, via
Sonnino 96, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
, CP_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso gli avv.ti Giovanni Campus ed Ettore
Fais, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 247/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di infortunio sul lavoro.
All'udienza del 25.9.2024 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
“
1 - Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che ha diritto a percepire CP_1 l'indennità economica giornaliera da infortunio ex artt. 68, 71 e 73 comma 1 DPR 1124/1965, detratta la franchigia dai 55 giorni indicati nella CTU, con favore delle spese di giudizio calcolate in applicazione dell'esatto scaglione fino ad euro 1.000,00 da compensarsi per ¼ in ragione della reciproca soccombenza;
2 – per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'indennità economica giornaliera da Pt_1 infortunio ex artt. 68, 71 e 73 comma 1 DPR 1124/1965, detratta la franchigia dai
55 giorni indicati nella CTU, con favore delle spese di giudizio calcolate in applicazione dell'esatto scaglione fino ad euro 1.000,00 da compensarsi per ¼ in ragione della reciproca soccombenza;
Con Vittoria di spese ed onorari”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO
“1) Accogliere il primo motivo di appello. 2) Statuire sulle spese legali di entrambi i gradi di giudizio secondo la valutazione che la Corte riterrà di giustizia 3) In
1 ogni caso tenendo indenne la ricorrente dalle eventuali spese di soccombenza ex art.152 disp. att. c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' deduceva che il 28.6.2019, lungo Pt_1 CP_1 il tragitto in auto fra il luogo di lavoro e l'abitazione, giunta alla strada vicinale presso la quale era ubicata l'abitazione, nell'atto di scendere dall'autovettura per aprire il cancello si era procurata una storta al piede sinistro, causa di “frattura composta metafisi aria prossimale del V° metatarso del piede sinistro”, trattata con immobilizzazione dell'arto offeso, ma che l'ente assicuratore aveva definito negativamente il caso ritenendo che il sinistro non fosse avvenuto su suolo pubblico, ma in luogo privato. La ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento delle prestazioni economiche correlate sia all'inabilità temporanea assoluta dal 29 giugno al 22 agosto 2019 sia al danno biologico permanente in misura da accertarsi in corso di causa, oltre accessori di legge e spese legali. Nel costituirsi in giudizio, l' ribadiva che il dedotto sinistro non poteva considerarsi come infortunio in Pt_1 itinere, essendosi verificato su strada privata anziché pubblica.
La causa, istruita con prova documentale ed orale nonché ctu, veniva definita con la sentenza n. 247/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che accoglieva parzialmente il ricorso condannando l'Ente assicuratore al pagamento dell'indennità economica giornaliera per i 55 giorni del periodo richiesto, con rigetto del ricorso rispetto alle ulteriori pretese e compensazione per un quarto delle spese di lite, poste a carico dell' convenuto nella misura di € 1.875,00 oltre CP_2 spese generali, IVA e CPA.
Segnatamente, il Tribunale, da un lato accertava la natura pubblica della strada lungo la quale si era verificato il sinistro mediante l'escussione dei testimoni, dall'altro determinava le conseguenze dannose dell'infortunio tramite ctu, che concludeva per 55 giorni di inabilità temporanea assoluta e 4% di danno biologico permanente, dunque al di sotto della soglia di indennizzabilità da parte dell' Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' rispetto al quale non ha dissentito Pt_1 la CP_1
La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura il capo della sentenza concernente il riconoscimento dell'indennità temporanea assoluta per un intervallo pari a 55 giorni con decorrenza dal giorno dell'infortunio, sebbene in base alla normativa vigente in materia l'indennità temporanea decorra dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio e detto giorno - per il quale il datore di lavoro è obbligato ad erogare l'intera retribuzione - non sia computabile ai fini della durata delle relative conseguenze.
Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente censura il capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese legali, poiché esorbitante rispetto alla
2 liquidazione da effettuarsi entro lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa, pari a circa 660,00 €, di talché le spese di lite dovrebbero essere contenute nella misura di 662,00 € oltre accessori.
Entrambi i motivi meritano accoglimento.
In base al combinato disposto degli artt. 68, 1° comma, e 71 D.P.R. n. 1124/1965, il diritto all'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta decorre dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e quest'ultimo non può essere ricompreso fra i giorni da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio.
I giorni di carenza assicurativa sono dunque quattro e corrispondono al giorno dell'infortunio e ai tre giorni seguenti.
Non a caso, ai sensi dell'art. 73, 1° comma, del citato Testo Unico, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
Nel caso di specie, pertanto, l'assicurata ha diritto alla corresponsione dell'indennità in parola per un intervallo pari a 51 giorni con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro, escluso il giorno stesso dell'infortunio.
Ebbene, posto che l'ammontare - incontestato fra le parti - dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta spettante all'assicurata è inferiore a € 1.100,001 e considerato che, in base all'art. 5, 1° comma, D.M. n. 55/2014, “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, le spese legali da porre a carico della parte soccombente nel giudizio di primo grado vanno rideterminate nella misura complessiva di € 678,00 per le fasi di studio, introduttiva, di istruzione/trattazione e decisionale, in base ai parametri medi relativi alle cause previdenziali fino a 1.100,00 euro, oltre accessori di legge, ferma restando la compensazione per 1/4 in ragione della reciproca soccombenza.
Diversamente, tenuto conto del contegno della parte appellata e del tenore delle conclusioni dell'appellante (“Le spese del presente grado dovranno invece far carico all'appellata in caso di opposizione”), le spese di lite concernenti il grado d'appello sono essere integralmente compensate fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando,
3 accoglie l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante, Pt_1 avverso la sentenza n. 247/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in contraddittorio con CP_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma: (i) condanna l' , in persona del legale rappresentante, a Pt_1 corrispondere a l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea CP_1 assoluta per un intervallo pari a 51 giorni, con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro, escluso il giorno stesso dell'infortunio; (ii) compensa per un quarto le spese legali relative al giudizio di primo grado e condanna l' , in persona del legale rappresentante, a pagare a Pt_1 favore dell'Avv. Ettore Fais, dichiaratosi antistatario, la restante parte complessivamente quantificata in € 508,50 oltre accessori di legge. compensa fra le parti le spese processuali relative al grado di appello.
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 25.9.2024.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Segnatamente, circa € 660,00, come da documentazione allegata da parte ricorrente in primo grado.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 158 del Ruolo Generale Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 fra:
, Pt_1 in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, via
Sonnino 96, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
, CP_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso gli avv.ti Giovanni Campus ed Ettore
Fais, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 247/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di infortunio sul lavoro.
All'udienza del 25.9.2024 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
“
1 - Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che ha diritto a percepire CP_1 l'indennità economica giornaliera da infortunio ex artt. 68, 71 e 73 comma 1 DPR 1124/1965, detratta la franchigia dai 55 giorni indicati nella CTU, con favore delle spese di giudizio calcolate in applicazione dell'esatto scaglione fino ad euro 1.000,00 da compensarsi per ¼ in ragione della reciproca soccombenza;
2 – per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'indennità economica giornaliera da Pt_1 infortunio ex artt. 68, 71 e 73 comma 1 DPR 1124/1965, detratta la franchigia dai
55 giorni indicati nella CTU, con favore delle spese di giudizio calcolate in applicazione dell'esatto scaglione fino ad euro 1.000,00 da compensarsi per ¼ in ragione della reciproca soccombenza;
Con Vittoria di spese ed onorari”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO
“1) Accogliere il primo motivo di appello. 2) Statuire sulle spese legali di entrambi i gradi di giudizio secondo la valutazione che la Corte riterrà di giustizia 3) In
1 ogni caso tenendo indenne la ricorrente dalle eventuali spese di soccombenza ex art.152 disp. att. c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel convenire in giudizio l' deduceva che il 28.6.2019, lungo Pt_1 CP_1 il tragitto in auto fra il luogo di lavoro e l'abitazione, giunta alla strada vicinale presso la quale era ubicata l'abitazione, nell'atto di scendere dall'autovettura per aprire il cancello si era procurata una storta al piede sinistro, causa di “frattura composta metafisi aria prossimale del V° metatarso del piede sinistro”, trattata con immobilizzazione dell'arto offeso, ma che l'ente assicuratore aveva definito negativamente il caso ritenendo che il sinistro non fosse avvenuto su suolo pubblico, ma in luogo privato. La ricorrente, pertanto, chiedeva il riconoscimento delle prestazioni economiche correlate sia all'inabilità temporanea assoluta dal 29 giugno al 22 agosto 2019 sia al danno biologico permanente in misura da accertarsi in corso di causa, oltre accessori di legge e spese legali. Nel costituirsi in giudizio, l' ribadiva che il dedotto sinistro non poteva considerarsi come infortunio in Pt_1 itinere, essendosi verificato su strada privata anziché pubblica.
La causa, istruita con prova documentale ed orale nonché ctu, veniva definita con la sentenza n. 247/2023 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che accoglieva parzialmente il ricorso condannando l'Ente assicuratore al pagamento dell'indennità economica giornaliera per i 55 giorni del periodo richiesto, con rigetto del ricorso rispetto alle ulteriori pretese e compensazione per un quarto delle spese di lite, poste a carico dell' convenuto nella misura di € 1.875,00 oltre CP_2 spese generali, IVA e CPA.
Segnatamente, il Tribunale, da un lato accertava la natura pubblica della strada lungo la quale si era verificato il sinistro mediante l'escussione dei testimoni, dall'altro determinava le conseguenze dannose dell'infortunio tramite ctu, che concludeva per 55 giorni di inabilità temporanea assoluta e 4% di danno biologico permanente, dunque al di sotto della soglia di indennizzabilità da parte dell' Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' rispetto al quale non ha dissentito Pt_1 la CP_1
La causa, istruita con i fascicoli di parte e d'ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura il capo della sentenza concernente il riconoscimento dell'indennità temporanea assoluta per un intervallo pari a 55 giorni con decorrenza dal giorno dell'infortunio, sebbene in base alla normativa vigente in materia l'indennità temporanea decorra dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio e detto giorno - per il quale il datore di lavoro è obbligato ad erogare l'intera retribuzione - non sia computabile ai fini della durata delle relative conseguenze.
Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente censura il capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese legali, poiché esorbitante rispetto alla
2 liquidazione da effettuarsi entro lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa, pari a circa 660,00 €, di talché le spese di lite dovrebbero essere contenute nella misura di 662,00 € oltre accessori.
Entrambi i motivi meritano accoglimento.
In base al combinato disposto degli artt. 68, 1° comma, e 71 D.P.R. n. 1124/1965, il diritto all'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta decorre dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e quest'ultimo non può essere ricompreso fra i giorni da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio.
I giorni di carenza assicurativa sono dunque quattro e corrispondono al giorno dell'infortunio e ai tre giorni seguenti.
Non a caso, ai sensi dell'art. 73, 1° comma, del citato Testo Unico, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
Nel caso di specie, pertanto, l'assicurata ha diritto alla corresponsione dell'indennità in parola per un intervallo pari a 51 giorni con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro, escluso il giorno stesso dell'infortunio.
Ebbene, posto che l'ammontare - incontestato fra le parti - dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta spettante all'assicurata è inferiore a € 1.100,001 e considerato che, in base all'art. 5, 1° comma, D.M. n. 55/2014, “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, le spese legali da porre a carico della parte soccombente nel giudizio di primo grado vanno rideterminate nella misura complessiva di € 678,00 per le fasi di studio, introduttiva, di istruzione/trattazione e decisionale, in base ai parametri medi relativi alle cause previdenziali fino a 1.100,00 euro, oltre accessori di legge, ferma restando la compensazione per 1/4 in ragione della reciproca soccombenza.
Diversamente, tenuto conto del contegno della parte appellata e del tenore delle conclusioni dell'appellante (“Le spese del presente grado dovranno invece far carico all'appellata in caso di opposizione”), le spese di lite concernenti il grado d'appello sono essere integralmente compensate fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando,
3 accoglie l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante, Pt_1 avverso la sentenza n. 247/2023 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in contraddittorio con CP_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma: (i) condanna l' , in persona del legale rappresentante, a Pt_1 corrispondere a l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea CP_1 assoluta per un intervallo pari a 51 giorni, con decorrenza dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro, escluso il giorno stesso dell'infortunio; (ii) compensa per un quarto le spese legali relative al giudizio di primo grado e condanna l' , in persona del legale rappresentante, a pagare a Pt_1 favore dell'Avv. Ettore Fais, dichiaratosi antistatario, la restante parte complessivamente quantificata in € 508,50 oltre accessori di legge. compensa fra le parti le spese processuali relative al grado di appello.
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 25.9.2024.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Segnatamente, circa € 660,00, come da documentazione allegata da parte ricorrente in primo grado.