Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2023, proposto da
EL LI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Squinzano, Unione dei Comuni del Nord Salento, Commissione Locale per il Paesaggio, Regione Puglia, Comune di Trepuzzi, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Wind Tre S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. 0000554 del 23/11/2022, reso dal Responsabile tecnico delegato responsabile del procedimento paesaggistico dell'Unione dei Comuni Nord Salento (Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Salice Sal.no, Squinzano, Surbo, Trepuzzi), avente ad oggetto “Comune di SQUINZANO – Richiesta Autorizzazione Paesaggistica – Procedimento Ordinario – Pratica Unione 15/2021 - Prot. Unione n°462 del 30/07/2021 - Realizzazione di una Stazione radio base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A., su infrastruttura di proprietà EL LI S.p.A. - in Località Canuta, alla via Pesce Auriga n°82, in catasto al Fg. 47, p.lle 934-936 – Richiedenti CC LA - Procuratore Speciale WIND TRE S.p.A. (P.iva: 02517580920) - e AK GA - Procuratore EL LI S.p.A. (P.iva: 13264231005) Diniego di autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i”;
- del verbale n. 24 del 23/11/2021, recante “Parere NON Favorevole” reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 8 della L.R. 20/2009 e s.m.i., istituita in seno all'Unione Comuni Nord Salento e nominata con Deliberazione di G.U. n°33 del 23/05/2014, richiamato per relationem in seno alla nota prot. n. 638 del 23 novembre 2021, con cui il Responsabile Procedimento paesaggistico dell'Unione dei Comuni del Nord Salento ha trasmesso la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. 241 del 1990 e dello stesso preavviso di diniego;
- ove occorra e per la parte di interesse delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La EL LI s.p.a. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del diniego – prot. n. 554 del 23.11.20222 – opposto dall’Unione dei Comuni Nord Salento, all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, per la “ Realizzazione di una stazione radio base a servizio della telefonia mobile Wind Tre spa su infrastruttura di proprietà EL LI spa ” in località Canuta del Comune di Squinzano, via Pesce Auriga n. 82, in catasto al Fg. 47 p.lle n. 934- 936” e di tutti gli altri atti in epigrafe indicati.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 87, 90 del d.lgs. n. 259 del 2003, ratione temporis applicabili (ora artt. 43 e ss. del citato decreto legislativo). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell’ agere amministrativo. Eccesso di potere: irragionevolezza e arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Sviamento e/o abuso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino. In subordine: Illegittimità in via propria delle N.T.A. del PPTR della Regione Puglia. Illegittimità in via propria e derivata del provvedimento di diniego e del parere non favorevole della Commissione Locale per il paesaggio.
2)Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 87, 90 del d.lgs. n. 259 del 2003, ratione temporis applicabili (ora artt. 43 e ss. del citato decreto legislativo), Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell’ agere amministrativo. Eccesso di potere: irragionevolezza e arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino.
3)Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 87, 90 del d.lgs. n. 259 del 2003, ratione temporis applicabili (ora artt. 43 e ss. del citato decreto legislativo). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 134, 146 del d.lgs n. 42/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell’ agere amministrativo. Eccesso di potere: irragionevolezza e arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Sviamento e/o abuso di potere.
4)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, 3 e 10-bis della L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’ agere amministrativo. Eccesso di potere: difetto di motivazione. Arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi del giusto procedimento.
Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Province di Brindisi e Lecce si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Squinzano che, però, ha depositato in atti il 21.02.2023 una relazione di controdeduzioni.
All’esito della camera di consiglio del 08.03.2023, questo T.A.R. con ordinanza del 10.03.2023, ha respinto l’istanza cautelare proposta.
All’udienza pubblica del 10.06.2025, la causa, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a., è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini che seguono.
Ad avviso del Collegio, fondate e meritevoli di accoglimento sono le censure con cui la società ricorrente si duole della violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990 (IV motivo di ricorso).
Per prevalente e condivisa giurisprudenza il termine di 10 giorni dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualifica in tal senso contenuta nella legge; conseguendone che le osservazioni degli interessati, ancorché, tardive rispetto al suddetto termine, devono essere valutate dall’Amministrazione procedente (TAR Piemonte, sez. II, 3 maggio 2024, n. 431, TAR Veneto, sez. II, 11 aprile 2018, n. 377, TAR Molise Sez. I Campobasso 29 aprile 2019, n. 144, TAR Campania, Salerno, sez II, 12 dicembre 2018, n. 1800).
Nella specie, da quanto in atti:
- con nota prot. n. 638 del 23.11.2021 il Responsabile del procedimento paesaggistico dell’Unione dei Comuni del Nord Salento ha trasmesso alla ricorrente il preavviso di diniego (all 2 al ricorso);
- in data 26.02.2022 la società istante ha inoltrato le proprie osservazioni al preavviso sopra richiamato (all 11 al ricorso);
- il diniego di autorizzazione paesaggistica gravato è stato adottato il 23.11.2022 (all 1 al ricorso).
È di tutta evidenza che l’Amministrazione resistente, contrariamente a quanto verificatosi in concreto, sarebbe stata tenuta ad esaminare tutte le osservazioni e i documenti prodotti dalla ricorrente ancorché pervenuti oltre il decimo giorno dalla notifica del preavviso di rigetto, ma comunque ricevuti prima dell’adozione del provvedimento finale.
Quanto alle altre censure dirette a contestare le ragioni poste a fondamento del diniego, allo stato a questo Tribunale, è preclusa qualsiasi valutazione; e ciò in considerazione della necessità che l’Amministrazione resistente valuti e prenda posizione sulle osservazioni al preavviso di diniego sollevate dalla ricorrente.
Da ultimo, occorre comunque rilevare - in ciò ribadendo quanto già evidenziato da questo Tribunale con l’ordinanza n. 133 del 10.03.2023 – che anche in sede di riesercizio del potere conformativo, tenuto conto della scelta localizzativa della struttura progettata, non potrà prescindersi dal rispetto dei vincoli paesaggistici gravanti sull’area interessata.
In conclusione, il ricorso è fondato nei soli termini e limiti esposti, con conseguente annullamento del diniego gravato, assorbite le restanti censure proposte e con salvezza della riedizione del potere amministrativo.
Le spese, stante la peculiarità della questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato, salva la riedizione del potere a cura della P.A.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO