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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 9862 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9862 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc Con
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
LI IL presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MATTERA GIULIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/05/2025 e premesso: Parte_1 CP_2
- di aver contratto matrimonio in Ischia il 16/12/1999;
- che dalla loro unione sono nate le figlie (20.07.2002) maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente e (14.06.2005) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, altresì, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Previa acquisizione del parere del PM, all'udienza del 27.11.2025 tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, le parti depositavano note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Chiedevano, altresì, rimettersi la causa sul ruolo in ordine alla domanda di divorzio. Il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1. I sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno;
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra , in virtù di atto di CP_2 compravendita per Notar del 27 novembre 1996, rep. n. 59717, racc. n. 22534, sita in Ischia Per_3
(NA) alla Traversa Casabona n. 7/B, resta definitivamente assegnata alla sottoscritta , CP_2 unitamente a mobili, elettrodomestici ed arredi. Il sottoscritto nel dichiarare e Parte_1 dare atto di aver previamente asportato dalla casa familiare ogni suo bene ed oggetto personale, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, consegna alla sig.ra , che ne CP_2 accusa ricevuta e rilascia ricevuta con la sua sottoscrizione, la sua copia delle chiavi della casa familiare, autorizzando in ogni caso la alla sostituzione delle relative serrature. Il sig. CP_2 [...] si impegna ed obbliga, altresì, a fissare la propria residenza altrove. Parte_1
3. Il sottoscritto si impegna ed obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia maggiorenne ma non autosufficiente la complessiva somma mensile di € Persona_4
500,00. Tale somma di euro 500,00 mensili sarà corrisposta con pagamento diretto alla figlia
[...]
a mezzo bonifico bancario, all'Iban già noto al (IBAN: Per_4 Pt_1
[...]) ovvero a diverso IBAN che la figlia gli comunicherà, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal 15.05.2025. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici di rivalutazione ISTAT.
4. I sottoscritti e pattuiscono che l'Assegno Unico Universale CP_2 Pt_1 Parte_1 erogato per la figlia sarà ripartito tra i genitori al 50% per ciascuno, così come le Persona_4 detrazioni per le figlie a carico saranno divise tra i genitori in ragione della metà per ciascuno pertanto, i sottoscritti e si impegnano ed obbligano a sottoscrivere CP_2 Parte_1 ogni necessaria autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore dell'altro genitore dell'Assegno Unico per la figlia nella misura del 50%. Per_2
5. Saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente il tutto come da protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Tribunale di Persona_4
Napoli ed il COA di Napoli del 07.03.2018 n. 3180/2018. Dette spese dovranno essere previamente concordate fra i genitori e comunque comprovate da idonea documentazione, ad eccezione di quelle obbligatorie, perché necessarie, ovvero di quelle connotate da carattere di urgenza o ancora perché non discendenti da scelte effettuate dai genitori, sì da non essere possibile la previa concertazione.
6. I sottoscritti coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, rispettivamente e reciprocamente, all'assegno di mantenimento perché ciascuno economicamente autosufficiente. I sottoscritti coniugi dichiarano di accettare le suindicate condizioni e rinunce.
7. Il sottoscritto si impegna ed obbliga a trasferire, entro e non oltre il termine di Parte_1
30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tutti i diritti allo stesso derivanti dal regime della comunione sui beni acquistati in costanza di matrimonio dalla sottoscritta con atto CP_2 di compravendita per Notar del 20 febbraio 2020 rep. 11232 e segnatamente sui seguenti Per_5 beni e quote:
- piena ed esclusiva proprietà della zonetta di terreno sita in Ischia (NA) alla località denominata
Casabona, riportata in Catasto al foglio 14, p.lla 4118, 430 mq.;
- quota indivisa di 1/8 (un ottavo) dell'intero in piena proprietà della zonetta di terreno sita alla medesima località, riportata in Catasto al foglio 14, p.lla 1258, 186 mq.; - quota indivisa di 1/2 (un mezzo) dell'intero in piena proprietà della zonetta di terreno sita alla medesima località, riportata in Catasto al foglio 14, p.lla 4119, 72 mq.
Resta espressamente stabilito che il trasferimento dei diritti immobiliari in oggetto avverrà, a cura e spese della sig.ra da Notaio di sua fiducia, senza pagamento di corrispettivo, pur CP_2 essendo escluso ogni spirito di liberalità, essendo stato convenuto nell'ambito dei patti concernenti la separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La sottoscritta nel dichiarare e dare atto che le quote sociali della soc. CP_2 [...] sono state acquistate dal on suoi fondi e beni personali e di non vantare alcuna Parte_2 Pt_1 comunione o diritto su dette quote sociali, cui in ogni caso rinuncia, si impegna ed obbliga a sottoscrivere qualsivoglia documento ovvero la cessione dei suoi diritti su dette quote sociali, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, da Notaio di fiducia Pt_1 senza pagamento di corrispettivo ed a cura e spese del stesso, pur essendo escluso ogni Pt_1 spirito di liberalità, essendo stato convenuto nell'ambito dei patti concernenti la separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. I sottoscritti coniugi espressamente pattuiscono che i veicoli e motocicli rispettivamente intestati agli stessi restino definitivamente assegnati al rispettivo intestatario.
8. I sottoscritti coniugi si danno e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del loro passaporto, con autorizzazione al rilascio delle rispettive carte di identità valide anche per l'espatrio, obbligandosi a tal fine, a prestare qualsiasi consenso e a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi, fermo il consenso qui espresso.
8. Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv. Filomena Giglio e Avv. Giulia Mattera alla solidarietà professionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio (ivi compreso l'impegno al trasferimento immobiliare avente carattere obbligatorio), se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
(atto n. 89, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ischia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile); e) spese di lite al definitivo;
f) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino