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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4861/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato a [...] il [...], nata a [...] Parte_1 Parte_2
Sito il 2.3.1977, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Francesco, e
[...] con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cavalcanti Giuliana, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., i ricorrenti, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art.3 co.3 l. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.5.2022 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva dell'8.1.2025 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 23.1.2025, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. che, a seguito delle operazioni peritali depositava la relazione il 31.8.2025. Persona_2 All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va accolta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. A seguito della documentazione medica prodotta dal ricorrente, il CTU, alla pag. 12 della relazione peritale depositata in questo giudizio di opposizione ha decretato la seguente diagnosi: “DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO”. Pertanto, il CTU riconosce il: “MINORE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELL'ETÀ DALLA DATA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA (13/05/2022).
Per quanto concerne la valutazione medico-legale, in considerazione della richiesta avanzata nel ricorso introduttivo dei benefici previsti dalla Legge 104/92, ritengo dover confermare che il minore RICONOSCIUTO: PERSONA CON MINORAZIONE Persona_3
PREVISTA DALLA DEFINIZIONE DI HANDICAP DI CUI AL C. 1 ART. 3 DELLA L. 104/92 DALLA DATA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA (13/05/2022)”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_2 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto, va dichiarato che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dal ricorrente dal 1-6-2022, primo giorno del mese successivo alla data di inoltro della domanda amministrativa (13.5.2022). Le spese di lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che sussiste in capo al minore Per_1 il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza nonché
[...]
della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art.3 co.3 l. 104/92 dal 1-6-2022;
2) Condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi euro 3867,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 18-9-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4861/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nato a [...] il [...], nata a [...] Parte_1 Parte_2
Sito il 2.3.1977, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Francesco, e
[...] con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cavalcanti Giuliana, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., i ricorrenti, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art.3 co.3 l. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.5.2022 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva dell'8.1.2025 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 23.1.2025, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. che, a seguito delle operazioni peritali depositava la relazione il 31.8.2025. Persona_2 All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va accolta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. A seguito della documentazione medica prodotta dal ricorrente, il CTU, alla pag. 12 della relazione peritale depositata in questo giudizio di opposizione ha decretato la seguente diagnosi: “DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO”. Pertanto, il CTU riconosce il: “MINORE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE I COMPITI E LE FUNZIONI PROPRIE DELL'ETÀ DALLA DATA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA (13/05/2022).
Per quanto concerne la valutazione medico-legale, in considerazione della richiesta avanzata nel ricorso introduttivo dei benefici previsti dalla Legge 104/92, ritengo dover confermare che il minore RICONOSCIUTO: PERSONA CON MINORAZIONE Persona_3
PREVISTA DALLA DEFINIZIONE DI HANDICAP DI CUI AL C. 1 ART. 3 DELLA L. 104/92 DALLA DATA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA (13/05/2022)”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_2 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto, va dichiarato che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dal ricorrente dal 1-6-2022, primo giorno del mese successivo alla data di inoltro della domanda amministrativa (13.5.2022). Le spese di lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che sussiste in capo al minore Per_1 il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza nonché
[...]
della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art.3 co.3 l. 104/92 dal 1-6-2022;
2) Condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi euro 3867,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 18-9-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza