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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1520 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa da (c.f. ), in persona del Sindaco p.t., legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
Raffaele Marciano, presso il cui studio, sito in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via
Primicerio, è elettivamente domiciliato;
attore in opposizione
contro
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il CP_1 CP_2
06.06.1953), (nato a [...] il [...]), (nato a Controparte_3 CP_4
Losanna il 04.10.1962), rappresentati e difesi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Salvatore Galluzzo, presso il cui studio in alla Via San Parte_1
Francesco D'Assisi n. 30, sono elettivamente domiciliati;
convenuti opposti
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 9 luglio 2024 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato il 7.10.2023, il espone: Parte_1
- di aver ricevuto, in data 16 settembre 2022, la notifica di un atto di precetto, con il quale gli odierni opposti Avati chiedevano in pagamento una somma pari ad euro
28.277,91, asseritamente dovuta in forza della sentenza della Corte di Appello di
1 Catanzaro, n.299/2010, depositata il 29/03/2010 e pronunciata su rinvio della Corte di Cassazione (sentenza n.170/2005, depositata il 25/01/2005);
- di avere, con delibera di G.M. n. 64/1995, determinato la somma complessiva di lire 383.804.555,00 (euro 198.222,00) a titolo di indennità di esproprio e di occupazione, liquidando effettivamente la somma di lire 380.221.955,00 (euro
196.368,25) in favore di , e depositando presso la Cassa Depositi e Persona_1
Prestiti la differenza tra importo determinato e liquidato pari a lire 3.582.600 (euro
1.850,00);
- che, con decreto sindacale n. 32 del 09.10.1986, era stata quantificata l'indennità provvisoria, successivamente depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, e precisamente: a) lire 26.387.250 (euro 13.630) a nome di maritata Persona_2
(germani Colonna) per le particelle 370, 372, 390, 391, 392, 393; b) lire Per_3
3.582.600 (euro 1.850) a nome degli Eredi (2/3 Eredi e CP_5 Persona_1
1/3 maritata per le particelle 60 e 62; Controparte_6 Per_3
- che in seguito, a seguito di atto di compravendita concluso con la sorella Per_2
era divenuto proprietario esclusivo dell'intero fondo costituito
[...] Persona_1
dalle p.lle 370, 372, 390, 391, 60 e 62;
- che, con determinazione n. 715/G del 09.11.2011, nel prendere atto della sentenza n. 119/2001 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, il comune aveva liquidato agli eredi a somma complessiva di lire 235.129.463 (euro 121.434,23) per interessi Per_1 legali sull'indennità di esproprio e di occupazione, nonché tutte le spese di giudizio e rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA;
- che, in data 23.02.2010, la Corte d'Appello di Catanzaro, nel pronunciare sul giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con sentenza depositata il
25.01.2005 n. 170/2005, ha emesso sentenza n. 299/2010, depositata il 29.03.2010, con la quale si statuiva che: <<1) l'indennità di esproprio è pari ad euro 155.433,19 alla data del decreto di espropriazione (05/09/1987); 2) dava atto dell'avvenuto pagamento eseguito dal Comune di in favore di alla data Parte_1 Persona_1
03/02/1995 della somma di euro 196.368,25 a titolo di indennità di occupazione ed espropriazione;
3) subordinava l'accertamento della spettanza in favore dei germani di interessi compensativi sulla sola indennità di espropriazione e del Comune Per_1
2 di alla ripetizione dell'indebito su detta indennità, alle operazioni di calcolo Parte_1
prescritte in motivazione e con i criteri ivi indicati>>;
- che, a seguito della citata sentenza, gli odierni convenuti-opposti hanno notificato al molteplici atti di precetto, vantando nei confronti di esso ente Parte_1
asseriti crediti per somme differenti e precisamente: in data 13 novembre 2012, euro
26.616,38; in data 3 dicembre 2012, nuovo atto di precetto, pari ad euro 34.127,40; in data 16 settembre 2022, il precetto - oggetto dell'odierna opposizione – con cui chiedono una somma pari ad euro 28.277,91;
- che, tenendo conto dei criteri fissati dalla sentenza n. 299/2010 sopra meglio indicata e delle somme già effettivamente pagate agli eredi , nonché di Persona_1
quelle depositate presso la Cassa DD.PP., il opponente ha già versato un Pt_1
importo maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Ciò premesso, il dichiara di voler opporre il precetto ricevuto, Parte_1
illustrando le seguenti ragioni di opposizione: 1) infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria e nullità totale dell'atto di precetto, in quanto, per come statuito dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 299/2010, l'importo dovuto dal a titolo di indennità di espropriazione è pari ad euro Parte_1
155.443,19 alla data del 05.09.1987, mentre l'importo versato negli anni dal summenzionato ente comunale è stato superiore alla somma dovuta, originando un credito del pari ad euro 127.186,83, con conseguente nullità totale del Pt_1
precetto de quo;
comunque, poiché il ha depositato presso la Cassa DD.PP Pt_1
una somma pari a lire 21.540,91 a titolo di indennità di esproprio, gli vrebbero Per_1
dovuto rivolgersi alla Cassa DD.PP. richiedendo lo svincolo delle somme loro destinate, non potendo dunque vantare alcuna pretesa nei confronti dell'opponente.
Rassegna quindi le seguenti conclusioni: la domanda e per l'effetto: - 1) accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dai sigg.ri Avati opposti, in virtù dei suddetti motivi;
2) per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza del diritto dei creditori a procedere ad esecuzione;
3) condannare gli opposti alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa>>.
2. Con la comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 06/02/2023, gli opposti ontestano la domanda, rilevando che l'ente debitore non ha tenuto conto degli Per_1
3 interessi compensativi maturati sull'indennità di espropriazione dal 05.09.1987 (data del decreto di esproprio e momento al quale risulta determinata l'indennità) sino al 03.02.1995, data in cui è stato corrisposto il primo pagamento.
Deducono: a) che è pacifico il pagamento corrisposto del 03.02.1995, comprensivo anche dell'indennità di occupazione;
b) che la Corte d'Appello di Catanzaro, non avendo a disposizione il criterio fissato per la quantificazione dell'indennità di occupazione, non è stata in grado di stabilire quanto dell'importo pagato sia da imputare a detto titolo, demandando alla fase esecutiva della sentenza la verifica di tale dato;
c) che dal verbale di stima della Commissione provinciale espropri del 20.06.1994 si evince che l'indennità di occupazione temporanea è stata liquidata in via amministrativa nella misura di 1/20 per ogni anno di occupazione, corrispondente pertanto al 5% annuo;
d) che l'occupazione temporanea si è protratta dal 28.02.1981, data di adozione del decreto di occupazione temporanea e di urgenza, sino al 05.02.1987, data del decreto di esproprio;
e) che, dunque, l'importo dovuto per l'occupazione temporanea è pari ad euro 50.700,03 e che, per mero errore materiale,
l'importo utilizzato nei conteggi e riportato nel precetto (euro 50.660,49) è inferiore a quello realmente dovuto;
f) che il 03.02.1995, come risulta dalla sentenza in esecuzione, il Pt_1
opponente ha corrisposto la somma di lire 380.221.955 (pari ad euro 196.368,25), di cui euro
50.660,49 devono essere imputati ad indennità di occupazione temporanea, ed il residuo importo di euro 145.707,76 ad indennità di espropriazione e relativi interessi;
g) che, per come precisato dalla medesima Corte d'Appello, la determinazione dell'indennità di espropriazione è riferita al 05.09.1987, laddove invece il pagamento è avvenuto solo in data
03.02.1995 e, pertanto, per il lasso temporale intercorso tra le due date sono dovuti gli interessi quantificati in euro 89.858,83; h) che, dunque, il capitale residuo alla data del
03.02.1995 è da quantificare in euro 99.594,48 (imputando il pagamento prima agli interessi e poi al capitale, come risulta dai conteggi allegati dagli opposti); i) che l'ente comunale, in data 20.11.2001, ha corrisposto, per la causale di cui si discute, un ulteriore importo di euro
112.974,95 (di cui euro 34.085,82 per interessi compensativi medio tempore maturati sul capitale residuo e per il resto capitale) e pertanto, alla stessa data del 20.11.2001, il capitale residuo è pari ad euro 20.705,35; l) che proprio su quest'ultimo capitale residuo hanno continuato a maturare interessi compensativi che, alla data del precetto, sono stati quantificati in euro 7.572,55.
4 Tutto ciò premesso, concludono chiedendo rigettarsi l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, e condannarsi il all'integrale Parte_1
rifusione dei compensi di lite.
3. In corso di causa, è stata disposta e depositata relazione di CTU sui quesiti meglio indicati all'ordinanza resa all'udienza del 07.11.2023.
Infine, all'udienza del 09.07.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini trascritti in epigrafe, con termini di rito per scritti conclusivi.
4. L'opposizione è fondata, per i motivi di cui si dirà.
Va premesso che il dispositivo della sentenza posta in esecuzione, n. 299/2010 della Corte
d'Appello di Catanzaro, così statuisce:“1. determina l'indennità di espropriazione nella misura di euro 155.433,19 alla data del 05 settembre 1987; 2. dà atto dell'avvenuto pagamento in favore di alla data 03 febbraio 1995 della somma di euro Persona_1
196.368,25 a titolo di indennità di occupazione e di espropriazione;
3. Subordina
l'accertamento della spettanza in favore dei germani di interessi compensativi sulla Per_1 sola indennità di espropriazione e del alla ripetizione dell'indebito su Parte_1
detta indennità, alle operazioni di calcolo prescritte in motivazione e con i criteri ivi indicati”.
Il titolo in esame, dunque, contiene unicamente statuizioni di mero accertamento (punti 1. e
2. del dispositivo), anche nella parte in cui individua i criteri per determinare – sempre in funzione accertativa – la misura degli interessi eventualmente spettanti agli Per_1
In difetto di alcuna statuizione di condanna, la sentenza in esame, pur passata in giudicato, non ha efficacia esecutiva e non è di per sé idonea a sorreggere un'esecuzione (art. 474
c.p.c.): tuttavia, con l'atto di opposizione, il comune opponente ha introdotto un'azione di accertamento negativo del credito, sulla quale è necessario pronunciarsi, essendo evidente l'interesse attuale e concreto dell'istante ad ottenere una pronuncia giudiziale sull'inesistenza nel merito del credito fatto valere dalla controparte.
Ciò premesso, appare fondato il motivo relativo all'intervenuto pagamento di tutte le poste, compresi gli interessi, dovute dall'ente comunale in forza del titolo azionato dagli opposti.
5 Sul punto, va precisato che, nell'ambito del presente giudizio, l'efficacia vincolante del giudicato preclude il riesame delle questioni di diritto già accertate e risolte in via definitiva dalla sentenza n. 299/2010 della Corte d'Appello di Catanzaro.
In particolare, dalla parte motiva della sentenza, si apprendono le seguenti circostanze:
a) l'oggetto del giudizio, introdotto dal dante causa degli nel 1993, era costituito (non Per_1 dall'opposizione alla stima dell'indennità, determinata dalla Commissione Provinciale solo dopo l'inizio del giudizio, ma) dall'azione per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio in misura corrispondente al prezzo di mercato del bene alla data dell'espropriazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/1990, “con la conseguenza che il giudice adito può compiere la liquidazione in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere in ultrapetizione”;
b) la Corte d'Appello, adita in sede di rinvio disposto dalla S.C. (con sentenza n.170/2005, depositata il 25/01/2005), ha determinato l'indennità di espropriazione in euro 155.433,19 alla data del 05 settembre 1987, dando atto che il comune di ha corrisposto in data Parte_1
3 febbraio 1995 la somma di £. 380.221.955 all' a titolo di indennità di espropriazione Per_1
e di indennità di occupazione, “essendo la circostanza pacificamente rivelata al suddetto verbale dall' che non ha più coltivato il giudizio se non per gli interessi”; Per_1
c) inoltre, nel delimitare l'ambito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello osserva che “in
Co accoglimento del secondo motivo di impugnazione la rilevava: <<questa corte ha ripetutamente rilevato che l della legge del fa carico all espropriante di depositare presso la cassa depositi e prestiti espropriazione quella occupazione amministrativamente liquidate quindi sia quelle offerte a maggior ragione le indennit definitive determinate dalla commissione provinciale ai sensi ne tratto conseguenza ove>
l'espropriante non provveda ad effettuare tale deposito o vi provveda in maniera insufficiente sono dovuti per ciascuna annualità di occupazione sino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale e cioè fino al pagamento dell'indennità o al deposito di essa presso la Cassa Depositi e Prestiti gli interessi legali di natura compensativa, per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante
e a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento>>. Per quel che qui rileva La Corte ha dedotto che <
6 l'una o l'altra di detta indennità siano state o meno depositate in misura corrispondente a quella dovuta è necessario anzitutto che la parte ne chieda la determinazione giudiziale;
e, quindi, che in esito al giudizio venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a tale titolo atteso che gli interessi compensativi devono essere corrisposti solo sulla differenza tra detti maggiori importi e quelli effettivamente depositati dalle espropriante;
e che essi non sono dovuti per avere quest'ultimo tempestivamente corrisposto l'indennità se il loro deposito abbia avuto per oggetto somme pari o addirittura superiori a queste ultime.
La relativa disamina è mancata del tutto nella sentenza impugnata che ha condannato il
al pagamento degli interessi sull'indennità di occupazione per il solo Parte_1
fatto che una richiesta in tal senso era stata formulata dall'attore nella ricordata udienza dell'1 dicembre 1997, senza preventivamente accertare se l avesse anche avanzato Per_1
domanda di determinazione di detta indennità. Procedendo alla disamina delle domande degli atti del giudizio presupposto va escluso che abbia chiesto la Persona_1
determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione... Al verbale di udienza dell'1 dicembre 1997 non chiedeva la determinazione della detta indennità, ma solo gli interessi legali sull'indennità di occupazione, tuttavia all'udienza di precisazione delle conclusioni abbandonava anche tale domanda chiedendo i soli interessi sull'indennità di espropriazione
e, comunque, senza mai chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione.
Non può pertanto procedersi alla determinazione dell'indennità di occupazione per difetto di domanda e conseguentemente va rigettata la domanda di corresponsione di interessi come avanzata nel corso del giudizio presupposto…”;
d) come conseguenza delle osservazioni sopra trascritte, la sentenza pronunciata dalla Corte
d'Appello in sede di rinvio così dispone in ordine agli interessi compensativi solo sulla indennità di espropriazione: “…Considerato allora che in data 3 febbraio 1995 il
[...]
ha versato all' la somma di £. 380.221.955 (pari ad € 196.368,25) a titolo Parte_1 Per_1
di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione, potrà riconoscersi la spettanza di interessi compensativi in favore degli eredi Avati solo ove la somma versata ed accettata
a titolo di indennità di espropriazione (previa detrazione dell'indennità di occupazione che rimane accettata così come liquidata in via amministrativa non essendovi opposizione, nè richiesta di determinazione giudiziale) fosse minore dell'indennità di espropriazione come qui giudizialmente accertata, dovendosi corrispondere gli interessi compensativi, nella misura legale, sulla differenza tra quanto determinato (€ 155.443,19) e quanto versato (€
7 196.368,25 meno quanto corrisposto a titolo di indennità di occupazione) dal 5 settembre
1987 al 3 febbraio 1995” (pag. 22 della sentenza n. 299/2010).
Da quanto sin qui detto, emerge l'infondatezza della tesi degli odierni opposti, secondo cui
“Che spettassero gli interessi legali sulla indennità di espropriazione dalla data del decreto ablativo e sino alla data del pagamento è stato accertato dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria con la prima sentenza;
tale statuizione, non impugnata in Cassazione è divenuta cosa giudicata”: in realtà, la sentenza resa nel giudizio di rinvio, n. 299/2010, ha pronunciato specificamente sulla questione degli interessi eventualmente dovuti solo sull'indennità di espropriazione, dettando i criteri e la base di calcolo per la loro determinazione, sicchè ogni eventuale censura (compresa quella dell'eventuale giudicato interno già formatosi, ventilata da parte opposta) avrebbe dovuto essere sollevata in quel procedimento, con l'impugnazione della sentenza n. 299/2010.
Poichè invece il citato provvedimento non è stato impugnato ed è divenuto definitivo, sono da considerare irretrattabili, per effetto del giudicato, le seguenti questioni: 1) l'indennità di espropriazione ammonta ad euro 155.433,19 alla data del 05 settembre 1987; 2) il pagamento della somma di euro 196.368,25, effettuato dal comune in favore di il 3 febbraio Persona_1
1995, deve essere imputato “a titolo di indennità di occupazione e di espropriazione”; 3) gli interessi compensativi eventualmente ancora spettanti agli ovvero l'eventuale diritto Per_1 del alla ripetizione dell'indebito per i pagamenti già effettuati al titolo Parte_1 in esame, vanno calcolati “sulla sola indennità di espropriazione”, con i criteri indicati nella motivazione della sentenza definitiva già citata.
Sulla scorta del dictum giudiziale in esecuzione, è stato quindi affidato al c.t.u. nominato, dr. il compito di rispondere ai seguenti quesiti: “a) calcoli l'ammontare Persona_4 della differenza eventualmente spettante agli opposti sull'indennità di esproprio, secondo i criteri dettati dal titolo posto in esecuzione, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, n. 299/2010, a pag. 22 della motivazione, considerando che l'indennità di occupazione già pagata va calcolata, come previsto nel verbale di stima del 31.5.1994 (doc.
2 del fascicolo degli opposti), in 1/20 per ciascun anno di occupazione e che la somma, già pagata, di euro 196.368,25 va tutta imputata – come risulta sempre dalla sentenza n.
299/2010 – a sorte capitale (per indennità di esproprio e di occupazione); b) ove dal calcolo che precede emerga un importo positivo, calcoli gli interessi compensativi al tasso legale, spettanti sul residuo credito da indennità di esproprio a decorrere dal 5 settembre 1985; c)
8 sottragga dalla somma calcolata per sorte capitale e interessi gli importi già corrisposti dal anche in epoca successiva alla sentenza in esecuzione, come emergenti dagli atti Pt_1 di causa, determinando l'eventuale credito residuo”.
Del tutto correttamente, dunque, l'ausiliario ha preliminarmente determinato il valore dell'indennità di occupazione, nella misura (peraltro indicata dagli stessi opposti i Per_1
quali hanno anche prodotto il verbale di stima del 31.5.1994) di 1/20 dell'indennità di esproprio per ogni anno, per un totale di € 50.700,03 (v. dettaglio del calcolo, non contestato ma condiviso anche dagli opposti, a pag. 10 della relazione di c.t.u.). Quindi, la somma pagata dal agli Avati per € 196.368,25 è stata imputata, prima, al Parte_1
capitale dovuto a titolo di indennità di occupazione (50.700,03) e poi ad indennità di esproprio, per i residui € 145.668,22: solo sulla quota parte dovuta per indennità di esproprio, sono stati conteggiati gli interessi compensativi;
successivamente, si è imputata ad interessi ex art. 1194 c.c. l'ulteriore somma di € 112.974,95, erogata dal agli Parte_1
stessi Avati il 20/11/2001.
Entrambe le procedure di calcolo, condotte dall'ausiliare sulla base di due differenti criteri, hanno restituito un credito del comune nei confronti degli (nella prima ipotesi, pari a Per_1
€ 92.289,84; nella seconda, pari a € 9.703,8): restando nei limiti dell'azione di accertamento negativo, la domanda deve dunque essere accolta, dichiarando l'inesistenza del credito portato nel precetto opposto.
5. Attesa la soccombenza, gli opposti vanno condannati alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 3.809,00 (applicando per tutte le fasi i valori minimi – in considerazione della prossimità al limite inferiore dello scaglione e della non complessità delle attività svolte - determinati dal d.m. 144/2022, scaglione fino a euro
52.000,00), ed oltre alle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
6. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge nei capi di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da
[...]
contro e Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
così provvede:
9 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del credito portato dal precetto opposto;
2) Condanna i convenuti opposti alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 3.809,00 ed oltre alle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 18 aprile 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1520 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa da (c.f. ), in persona del Sindaco p.t., legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
Raffaele Marciano, presso il cui studio, sito in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via
Primicerio, è elettivamente domiciliato;
attore in opposizione
contro
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il CP_1 CP_2
06.06.1953), (nato a [...] il [...]), (nato a Controparte_3 CP_4
Losanna il 04.10.1962), rappresentati e difesi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Salvatore Galluzzo, presso il cui studio in alla Via San Parte_1
Francesco D'Assisi n. 30, sono elettivamente domiciliati;
convenuti opposti
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 9 luglio 2024 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato il 7.10.2023, il espone: Parte_1
- di aver ricevuto, in data 16 settembre 2022, la notifica di un atto di precetto, con il quale gli odierni opposti Avati chiedevano in pagamento una somma pari ad euro
28.277,91, asseritamente dovuta in forza della sentenza della Corte di Appello di
1 Catanzaro, n.299/2010, depositata il 29/03/2010 e pronunciata su rinvio della Corte di Cassazione (sentenza n.170/2005, depositata il 25/01/2005);
- di avere, con delibera di G.M. n. 64/1995, determinato la somma complessiva di lire 383.804.555,00 (euro 198.222,00) a titolo di indennità di esproprio e di occupazione, liquidando effettivamente la somma di lire 380.221.955,00 (euro
196.368,25) in favore di , e depositando presso la Cassa Depositi e Persona_1
Prestiti la differenza tra importo determinato e liquidato pari a lire 3.582.600 (euro
1.850,00);
- che, con decreto sindacale n. 32 del 09.10.1986, era stata quantificata l'indennità provvisoria, successivamente depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, e precisamente: a) lire 26.387.250 (euro 13.630) a nome di maritata Persona_2
(germani Colonna) per le particelle 370, 372, 390, 391, 392, 393; b) lire Per_3
3.582.600 (euro 1.850) a nome degli Eredi (2/3 Eredi e CP_5 Persona_1
1/3 maritata per le particelle 60 e 62; Controparte_6 Per_3
- che in seguito, a seguito di atto di compravendita concluso con la sorella Per_2
era divenuto proprietario esclusivo dell'intero fondo costituito
[...] Persona_1
dalle p.lle 370, 372, 390, 391, 60 e 62;
- che, con determinazione n. 715/G del 09.11.2011, nel prendere atto della sentenza n. 119/2001 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, il comune aveva liquidato agli eredi a somma complessiva di lire 235.129.463 (euro 121.434,23) per interessi Per_1 legali sull'indennità di esproprio e di occupazione, nonché tutte le spese di giudizio e rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA;
- che, in data 23.02.2010, la Corte d'Appello di Catanzaro, nel pronunciare sul giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con sentenza depositata il
25.01.2005 n. 170/2005, ha emesso sentenza n. 299/2010, depositata il 29.03.2010, con la quale si statuiva che: <<1) l'indennità di esproprio è pari ad euro 155.433,19 alla data del decreto di espropriazione (05/09/1987); 2) dava atto dell'avvenuto pagamento eseguito dal Comune di in favore di alla data Parte_1 Persona_1
03/02/1995 della somma di euro 196.368,25 a titolo di indennità di occupazione ed espropriazione;
3) subordinava l'accertamento della spettanza in favore dei germani di interessi compensativi sulla sola indennità di espropriazione e del Comune Per_1
2 di alla ripetizione dell'indebito su detta indennità, alle operazioni di calcolo Parte_1
prescritte in motivazione e con i criteri ivi indicati>>;
- che, a seguito della citata sentenza, gli odierni convenuti-opposti hanno notificato al molteplici atti di precetto, vantando nei confronti di esso ente Parte_1
asseriti crediti per somme differenti e precisamente: in data 13 novembre 2012, euro
26.616,38; in data 3 dicembre 2012, nuovo atto di precetto, pari ad euro 34.127,40; in data 16 settembre 2022, il precetto - oggetto dell'odierna opposizione – con cui chiedono una somma pari ad euro 28.277,91;
- che, tenendo conto dei criteri fissati dalla sentenza n. 299/2010 sopra meglio indicata e delle somme già effettivamente pagate agli eredi , nonché di Persona_1
quelle depositate presso la Cassa DD.PP., il opponente ha già versato un Pt_1
importo maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
Ciò premesso, il dichiara di voler opporre il precetto ricevuto, Parte_1
illustrando le seguenti ragioni di opposizione: 1) infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria e nullità totale dell'atto di precetto, in quanto, per come statuito dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 299/2010, l'importo dovuto dal a titolo di indennità di espropriazione è pari ad euro Parte_1
155.443,19 alla data del 05.09.1987, mentre l'importo versato negli anni dal summenzionato ente comunale è stato superiore alla somma dovuta, originando un credito del pari ad euro 127.186,83, con conseguente nullità totale del Pt_1
precetto de quo;
comunque, poiché il ha depositato presso la Cassa DD.PP Pt_1
una somma pari a lire 21.540,91 a titolo di indennità di esproprio, gli vrebbero Per_1
dovuto rivolgersi alla Cassa DD.PP. richiedendo lo svincolo delle somme loro destinate, non potendo dunque vantare alcuna pretesa nei confronti dell'opponente.
Rassegna quindi le seguenti conclusioni: la domanda e per l'effetto: - 1) accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dai sigg.ri Avati opposti, in virtù dei suddetti motivi;
2) per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza del diritto dei creditori a procedere ad esecuzione;
3) condannare gli opposti alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa>>.
2. Con la comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 06/02/2023, gli opposti ontestano la domanda, rilevando che l'ente debitore non ha tenuto conto degli Per_1
3 interessi compensativi maturati sull'indennità di espropriazione dal 05.09.1987 (data del decreto di esproprio e momento al quale risulta determinata l'indennità) sino al 03.02.1995, data in cui è stato corrisposto il primo pagamento.
Deducono: a) che è pacifico il pagamento corrisposto del 03.02.1995, comprensivo anche dell'indennità di occupazione;
b) che la Corte d'Appello di Catanzaro, non avendo a disposizione il criterio fissato per la quantificazione dell'indennità di occupazione, non è stata in grado di stabilire quanto dell'importo pagato sia da imputare a detto titolo, demandando alla fase esecutiva della sentenza la verifica di tale dato;
c) che dal verbale di stima della Commissione provinciale espropri del 20.06.1994 si evince che l'indennità di occupazione temporanea è stata liquidata in via amministrativa nella misura di 1/20 per ogni anno di occupazione, corrispondente pertanto al 5% annuo;
d) che l'occupazione temporanea si è protratta dal 28.02.1981, data di adozione del decreto di occupazione temporanea e di urgenza, sino al 05.02.1987, data del decreto di esproprio;
e) che, dunque, l'importo dovuto per l'occupazione temporanea è pari ad euro 50.700,03 e che, per mero errore materiale,
l'importo utilizzato nei conteggi e riportato nel precetto (euro 50.660,49) è inferiore a quello realmente dovuto;
f) che il 03.02.1995, come risulta dalla sentenza in esecuzione, il Pt_1
opponente ha corrisposto la somma di lire 380.221.955 (pari ad euro 196.368,25), di cui euro
50.660,49 devono essere imputati ad indennità di occupazione temporanea, ed il residuo importo di euro 145.707,76 ad indennità di espropriazione e relativi interessi;
g) che, per come precisato dalla medesima Corte d'Appello, la determinazione dell'indennità di espropriazione è riferita al 05.09.1987, laddove invece il pagamento è avvenuto solo in data
03.02.1995 e, pertanto, per il lasso temporale intercorso tra le due date sono dovuti gli interessi quantificati in euro 89.858,83; h) che, dunque, il capitale residuo alla data del
03.02.1995 è da quantificare in euro 99.594,48 (imputando il pagamento prima agli interessi e poi al capitale, come risulta dai conteggi allegati dagli opposti); i) che l'ente comunale, in data 20.11.2001, ha corrisposto, per la causale di cui si discute, un ulteriore importo di euro
112.974,95 (di cui euro 34.085,82 per interessi compensativi medio tempore maturati sul capitale residuo e per il resto capitale) e pertanto, alla stessa data del 20.11.2001, il capitale residuo è pari ad euro 20.705,35; l) che proprio su quest'ultimo capitale residuo hanno continuato a maturare interessi compensativi che, alla data del precetto, sono stati quantificati in euro 7.572,55.
4 Tutto ciò premesso, concludono chiedendo rigettarsi l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, e condannarsi il all'integrale Parte_1
rifusione dei compensi di lite.
3. In corso di causa, è stata disposta e depositata relazione di CTU sui quesiti meglio indicati all'ordinanza resa all'udienza del 07.11.2023.
Infine, all'udienza del 09.07.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini trascritti in epigrafe, con termini di rito per scritti conclusivi.
4. L'opposizione è fondata, per i motivi di cui si dirà.
Va premesso che il dispositivo della sentenza posta in esecuzione, n. 299/2010 della Corte
d'Appello di Catanzaro, così statuisce:“1. determina l'indennità di espropriazione nella misura di euro 155.433,19 alla data del 05 settembre 1987; 2. dà atto dell'avvenuto pagamento in favore di alla data 03 febbraio 1995 della somma di euro Persona_1
196.368,25 a titolo di indennità di occupazione e di espropriazione;
3. Subordina
l'accertamento della spettanza in favore dei germani di interessi compensativi sulla Per_1 sola indennità di espropriazione e del alla ripetizione dell'indebito su Parte_1
detta indennità, alle operazioni di calcolo prescritte in motivazione e con i criteri ivi indicati”.
Il titolo in esame, dunque, contiene unicamente statuizioni di mero accertamento (punti 1. e
2. del dispositivo), anche nella parte in cui individua i criteri per determinare – sempre in funzione accertativa – la misura degli interessi eventualmente spettanti agli Per_1
In difetto di alcuna statuizione di condanna, la sentenza in esame, pur passata in giudicato, non ha efficacia esecutiva e non è di per sé idonea a sorreggere un'esecuzione (art. 474
c.p.c.): tuttavia, con l'atto di opposizione, il comune opponente ha introdotto un'azione di accertamento negativo del credito, sulla quale è necessario pronunciarsi, essendo evidente l'interesse attuale e concreto dell'istante ad ottenere una pronuncia giudiziale sull'inesistenza nel merito del credito fatto valere dalla controparte.
Ciò premesso, appare fondato il motivo relativo all'intervenuto pagamento di tutte le poste, compresi gli interessi, dovute dall'ente comunale in forza del titolo azionato dagli opposti.
5 Sul punto, va precisato che, nell'ambito del presente giudizio, l'efficacia vincolante del giudicato preclude il riesame delle questioni di diritto già accertate e risolte in via definitiva dalla sentenza n. 299/2010 della Corte d'Appello di Catanzaro.
In particolare, dalla parte motiva della sentenza, si apprendono le seguenti circostanze:
a) l'oggetto del giudizio, introdotto dal dante causa degli nel 1993, era costituito (non Per_1 dall'opposizione alla stima dell'indennità, determinata dalla Commissione Provinciale solo dopo l'inizio del giudizio, ma) dall'azione per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio in misura corrispondente al prezzo di mercato del bene alla data dell'espropriazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 67/1990, “con la conseguenza che il giudice adito può compiere la liquidazione in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere in ultrapetizione”;
b) la Corte d'Appello, adita in sede di rinvio disposto dalla S.C. (con sentenza n.170/2005, depositata il 25/01/2005), ha determinato l'indennità di espropriazione in euro 155.433,19 alla data del 05 settembre 1987, dando atto che il comune di ha corrisposto in data Parte_1
3 febbraio 1995 la somma di £. 380.221.955 all' a titolo di indennità di espropriazione Per_1
e di indennità di occupazione, “essendo la circostanza pacificamente rivelata al suddetto verbale dall' che non ha più coltivato il giudizio se non per gli interessi”; Per_1
c) inoltre, nel delimitare l'ambito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello osserva che “in
Co accoglimento del secondo motivo di impugnazione la rilevava: <<questa corte ha ripetutamente rilevato che l della legge del fa carico all espropriante di depositare presso la cassa depositi e prestiti espropriazione quella occupazione amministrativamente liquidate quindi sia quelle offerte a maggior ragione le indennit definitive determinate dalla commissione provinciale ai sensi ne tratto conseguenza ove>
l'espropriante non provveda ad effettuare tale deposito o vi provveda in maniera insufficiente sono dovuti per ciascuna annualità di occupazione sino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale e cioè fino al pagamento dell'indennità o al deposito di essa presso la Cassa Depositi e Prestiti gli interessi legali di natura compensativa, per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante
e a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento>>. Per quel che qui rileva La Corte ha dedotto che <
6 l'una o l'altra di detta indennità siano state o meno depositate in misura corrispondente a quella dovuta è necessario anzitutto che la parte ne chieda la determinazione giudiziale;
e, quindi, che in esito al giudizio venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a tale titolo atteso che gli interessi compensativi devono essere corrisposti solo sulla differenza tra detti maggiori importi e quelli effettivamente depositati dalle espropriante;
e che essi non sono dovuti per avere quest'ultimo tempestivamente corrisposto l'indennità se il loro deposito abbia avuto per oggetto somme pari o addirittura superiori a queste ultime.
La relativa disamina è mancata del tutto nella sentenza impugnata che ha condannato il
al pagamento degli interessi sull'indennità di occupazione per il solo Parte_1
fatto che una richiesta in tal senso era stata formulata dall'attore nella ricordata udienza dell'1 dicembre 1997, senza preventivamente accertare se l avesse anche avanzato Per_1
domanda di determinazione di detta indennità. Procedendo alla disamina delle domande degli atti del giudizio presupposto va escluso che abbia chiesto la Persona_1
determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione... Al verbale di udienza dell'1 dicembre 1997 non chiedeva la determinazione della detta indennità, ma solo gli interessi legali sull'indennità di occupazione, tuttavia all'udienza di precisazione delle conclusioni abbandonava anche tale domanda chiedendo i soli interessi sull'indennità di espropriazione
e, comunque, senza mai chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione.
Non può pertanto procedersi alla determinazione dell'indennità di occupazione per difetto di domanda e conseguentemente va rigettata la domanda di corresponsione di interessi come avanzata nel corso del giudizio presupposto…”;
d) come conseguenza delle osservazioni sopra trascritte, la sentenza pronunciata dalla Corte
d'Appello in sede di rinvio così dispone in ordine agli interessi compensativi solo sulla indennità di espropriazione: “…Considerato allora che in data 3 febbraio 1995 il
[...]
ha versato all' la somma di £. 380.221.955 (pari ad € 196.368,25) a titolo Parte_1 Per_1
di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione, potrà riconoscersi la spettanza di interessi compensativi in favore degli eredi Avati solo ove la somma versata ed accettata
a titolo di indennità di espropriazione (previa detrazione dell'indennità di occupazione che rimane accettata così come liquidata in via amministrativa non essendovi opposizione, nè richiesta di determinazione giudiziale) fosse minore dell'indennità di espropriazione come qui giudizialmente accertata, dovendosi corrispondere gli interessi compensativi, nella misura legale, sulla differenza tra quanto determinato (€ 155.443,19) e quanto versato (€
7 196.368,25 meno quanto corrisposto a titolo di indennità di occupazione) dal 5 settembre
1987 al 3 febbraio 1995” (pag. 22 della sentenza n. 299/2010).
Da quanto sin qui detto, emerge l'infondatezza della tesi degli odierni opposti, secondo cui
“Che spettassero gli interessi legali sulla indennità di espropriazione dalla data del decreto ablativo e sino alla data del pagamento è stato accertato dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria con la prima sentenza;
tale statuizione, non impugnata in Cassazione è divenuta cosa giudicata”: in realtà, la sentenza resa nel giudizio di rinvio, n. 299/2010, ha pronunciato specificamente sulla questione degli interessi eventualmente dovuti solo sull'indennità di espropriazione, dettando i criteri e la base di calcolo per la loro determinazione, sicchè ogni eventuale censura (compresa quella dell'eventuale giudicato interno già formatosi, ventilata da parte opposta) avrebbe dovuto essere sollevata in quel procedimento, con l'impugnazione della sentenza n. 299/2010.
Poichè invece il citato provvedimento non è stato impugnato ed è divenuto definitivo, sono da considerare irretrattabili, per effetto del giudicato, le seguenti questioni: 1) l'indennità di espropriazione ammonta ad euro 155.433,19 alla data del 05 settembre 1987; 2) il pagamento della somma di euro 196.368,25, effettuato dal comune in favore di il 3 febbraio Persona_1
1995, deve essere imputato “a titolo di indennità di occupazione e di espropriazione”; 3) gli interessi compensativi eventualmente ancora spettanti agli ovvero l'eventuale diritto Per_1 del alla ripetizione dell'indebito per i pagamenti già effettuati al titolo Parte_1 in esame, vanno calcolati “sulla sola indennità di espropriazione”, con i criteri indicati nella motivazione della sentenza definitiva già citata.
Sulla scorta del dictum giudiziale in esecuzione, è stato quindi affidato al c.t.u. nominato, dr. il compito di rispondere ai seguenti quesiti: “a) calcoli l'ammontare Persona_4 della differenza eventualmente spettante agli opposti sull'indennità di esproprio, secondo i criteri dettati dal titolo posto in esecuzione, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, n. 299/2010, a pag. 22 della motivazione, considerando che l'indennità di occupazione già pagata va calcolata, come previsto nel verbale di stima del 31.5.1994 (doc.
2 del fascicolo degli opposti), in 1/20 per ciascun anno di occupazione e che la somma, già pagata, di euro 196.368,25 va tutta imputata – come risulta sempre dalla sentenza n.
299/2010 – a sorte capitale (per indennità di esproprio e di occupazione); b) ove dal calcolo che precede emerga un importo positivo, calcoli gli interessi compensativi al tasso legale, spettanti sul residuo credito da indennità di esproprio a decorrere dal 5 settembre 1985; c)
8 sottragga dalla somma calcolata per sorte capitale e interessi gli importi già corrisposti dal anche in epoca successiva alla sentenza in esecuzione, come emergenti dagli atti Pt_1 di causa, determinando l'eventuale credito residuo”.
Del tutto correttamente, dunque, l'ausiliario ha preliminarmente determinato il valore dell'indennità di occupazione, nella misura (peraltro indicata dagli stessi opposti i Per_1
quali hanno anche prodotto il verbale di stima del 31.5.1994) di 1/20 dell'indennità di esproprio per ogni anno, per un totale di € 50.700,03 (v. dettaglio del calcolo, non contestato ma condiviso anche dagli opposti, a pag. 10 della relazione di c.t.u.). Quindi, la somma pagata dal agli Avati per € 196.368,25 è stata imputata, prima, al Parte_1
capitale dovuto a titolo di indennità di occupazione (50.700,03) e poi ad indennità di esproprio, per i residui € 145.668,22: solo sulla quota parte dovuta per indennità di esproprio, sono stati conteggiati gli interessi compensativi;
successivamente, si è imputata ad interessi ex art. 1194 c.c. l'ulteriore somma di € 112.974,95, erogata dal agli Parte_1
stessi Avati il 20/11/2001.
Entrambe le procedure di calcolo, condotte dall'ausiliare sulla base di due differenti criteri, hanno restituito un credito del comune nei confronti degli (nella prima ipotesi, pari a Per_1
€ 92.289,84; nella seconda, pari a € 9.703,8): restando nei limiti dell'azione di accertamento negativo, la domanda deve dunque essere accolta, dichiarando l'inesistenza del credito portato nel precetto opposto.
5. Attesa la soccombenza, gli opposti vanno condannati alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 3.809,00 (applicando per tutte le fasi i valori minimi – in considerazione della prossimità al limite inferiore dello scaglione e della non complessità delle attività svolte - determinati dal d.m. 144/2022, scaglione fino a euro
52.000,00), ed oltre alle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
6. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge nei capi di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da
[...]
contro e Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
così provvede:
9 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del credito portato dal precetto opposto;
2) Condanna i convenuti opposti alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in € 3.809,00 ed oltre alle spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 18 aprile 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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