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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 543/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 24/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av o. Per e nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice regolarità delle notifiche eseguite da verso e CP_1 CP_2
e dichiara la contumacia di quest'ultima. CP_3
L'avv. Latino Quartarone rappresenta che la somma rivendicata verso entrambe le società, indicata in euro 7.678,66, è frutto d'un errore materiale, dal momento che, sottraendo dal totale di cui al prospetto paga quanto rivendicato nei confronti esclusivamente della sola datrice di lavoro (euro 783,15), si giunge alla somma di euro 8.678,66. L'avv. De IS ne prende atto.
I procuratori delle parti insistono per il resto come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 agli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_4 CP_5
i procura depositata telematicament CA US, LO AZ, EL Di MA, AN UT, SI De IS, LV SE e DR Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_6 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_7 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 novembre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 01.03.2008 al 16.06.2024 con Controparte_6 adibizione esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito CP_1 dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenerne la condanna, in solido fra loro, al pagamento della somma di euro 7.678,66, quale sommatoria delle voci strettamente retributive contenute nel prospetto paga di giugno 2024, e della sola datrice di lavoro della somma ulteriore di euro 783,15.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, , di Parte_2 cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono Controparte_6 CP_3 state dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e Controparte_6 la sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrente]. Nella quantificazione degli importi rivendicati occorrono tuttavia delle correzioni rispetto a quanto indicato in ricorso. Va in primo luogo evidenziato che il ricorrente ha proposto la sua domanda facendo riferimento al prospetto paga di giugno 2024, dal quale risulta la somma lorda complessiva di euro 9.461,81. A fronte di ciò, ha rivendicato verso la sola datrice di lavoro la somma di euro 783,15, corrispondente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, e verso entrambe le società la somma restante, indicata in euro 7.678,66, cifra tuttavia riportata per errore materiale – come segnalato all'udienza di discussione – dal momento che, sottraendo dal totale quanto rivendicato nei confronti esclusivamente della datrice di lavoro, si giunge alla somma di euro 8.678,66. Chiarito questo aspetto, ed in secondo luogo, la responsabilità di è CP_1 riferita alle voci strettamente retributive, segnalate nella sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame del prospetto paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre premio di produzione e indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito ammonta perciò ad euro 3.391,91. L'importo rivendicato verso è invece corretto, Controparte_6 corrispondendo a tutto quanto indicato nel prospetto paga, per la cifra globale di euro 9.461,81. 5.1. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Va quindi condannata al versamento della somma di euro 9.461,81 5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_3 CP_6
[...] ha poi genericamente contestato l'adibizione Del ricorrente CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita dall'istruttoria svolta1.
, dopo aver premesso di aver lavoro insieme ai ricorrenti, quale CP_9 dipendente di società che come faceva parte delle CP_2 Controparte_6 consorziate del Gruppo Sories, ha precisato di aver lavorato continuativamente per la convenuta da marzo o aprile 2011 fino a giugno o luglio 2024, sempre presso i cantieri navali di a Monfalcone, e ha riferito che «quando il mio rapporto è CP_1 iniziato, era già presente. Prima del Covid, vedevo quotidianamente quando Pt_1 Pt_3 timbravamo. Successivamente, quando non abbiamo più avuto un orario di inizio del lavoro coincidente, lo vedevo in occasione delle pause caffè, quando ritiravamo i prospetti paga o in giro per il cantiere. L'ho sempre visto con cadenza sostanzialmente quotidiana. Lavoravamo nell'ambito d'appalti avente come committente . CP_1
Il teste si è espresso negli stessi termini. Testimone_1
Sussiste perciò la prova che tutti i crediti azionati sono maturati nell'ambito d'appalti che hanno coinvolto CP_1
Va in tal senso precisato che non depone in senso opposto la circostanza che i testimoni non abbiano saputo riferire alcunché rispetto al periodo compreso tra il 2008 e il 2011, dal momento che alcuna voce rivendicata è pertinente a quel periodo. In particolare, le quote di t.f.r. rivendicate attengono al solo anno 2024, come s'evince dall'indicazione “importo acc.to anno in corso” riportato nel prospetto paga. Va dunque affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 29 d. lgs. CP_1
n. 276/2003, e va disposta la sua condanna al pagamento dell'importo di euro 3.391,91.
* 6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 Controparte_6 CP_3 È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del Controparte_6 CP_3 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere Controparte_6 CP_3 indenne e manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i CP_1 titoli in esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Vengono liquidate tenuto conto della somma attribuita ex art. 5, d.m. n. 55 del 2014 e aumentate in base aquanto disposto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in ragione dell'assistenza del ricorrente nei confronti di più parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna quest'ultima nei limiti Controparte_10 dell'importo di euro 3.391,91, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 9.461,81, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Parte_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente Controparte_4 sentenza;
condanna quest'ultima nei limiti Controparte_10 dell'importo di euro 1.708,20, a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 3.503,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le Parte_2 Controparte_4 spese del giudizio, liquidate in euro 1.708,20, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 24 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Verbale d'udienza del 18.03.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 24/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'av o. Per e nessuno compare. CP_2 CP_3
Il Giudice regolarità delle notifiche eseguite da verso e CP_1 CP_2
e dichiara la contumacia di quest'ultima. CP_3
L'avv. Latino Quartarone rappresenta che la somma rivendicata verso entrambe le società, indicata in euro 7.678,66, è frutto d'un errore materiale, dal momento che, sottraendo dal totale di cui al prospetto paga quanto rivendicato nei confronti esclusivamente della sola datrice di lavoro (euro 783,15), si giunge alla somma di euro 8.678,66. L'avv. De IS ne prende atto.
I procuratori delle parti insistono per il resto come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 agli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_4 CP_5
i procura depositata telematicament CA US, LO AZ, EL Di MA, AN UT, SI De IS, LV SE e DR Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_6 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_7 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 novembre 2024, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dal 01.03.2008 al 16.06.2024 con Controparte_6 adibizione esclusiva presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito CP_1 dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenerne la condanna, in solido fra loro, al pagamento della somma di euro 7.678,66, quale sommatoria delle voci strettamente retributive contenute nel prospetto paga di giugno 2024, e della sola datrice di lavoro della somma ulteriore di euro 783,15.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, , di Parte_2 cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono Controparte_6 CP_3 state dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e Controparte_6 la sua articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrente]. Nella quantificazione degli importi rivendicati occorrono tuttavia delle correzioni rispetto a quanto indicato in ricorso. Va in primo luogo evidenziato che il ricorrente ha proposto la sua domanda facendo riferimento al prospetto paga di giugno 2024, dal quale risulta la somma lorda complessiva di euro 9.461,81. A fronte di ciò, ha rivendicato verso la sola datrice di lavoro la somma di euro 783,15, corrispondente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, e verso entrambe le società la somma restante, indicata in euro 7.678,66, cifra tuttavia riportata per errore materiale – come segnalato all'udienza di discussione – dal momento che, sottraendo dal totale quanto rivendicato nei confronti esclusivamente della datrice di lavoro, si giunge alla somma di euro 8.678,66. Chiarito questo aspetto, ed in secondo luogo, la responsabilità di è CP_1 riferita alle voci strettamente retributive, segnalate nella sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p. festività non godute, premio di produzione. Tuttavia, l'esame del prospetto paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre premio di produzione e indennità sostitutiva dei permessi non goduti. Il credito ammonta perciò ad euro 3.391,91. L'importo rivendicato verso è invece corretto, Controparte_6 corrispondendo a tutto quanto indicato nel prospetto paga, per la cifra globale di euro 9.461,81. 5.1. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Va quindi condannata al versamento della somma di euro 9.461,81 5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_3 CP_6
[...] ha poi genericamente contestato l'adibizione Del ricorrente CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita dall'istruttoria svolta1.
, dopo aver premesso di aver lavoro insieme ai ricorrenti, quale CP_9 dipendente di società che come faceva parte delle CP_2 Controparte_6 consorziate del Gruppo Sories, ha precisato di aver lavorato continuativamente per la convenuta da marzo o aprile 2011 fino a giugno o luglio 2024, sempre presso i cantieri navali di a Monfalcone, e ha riferito che «quando il mio rapporto è CP_1 iniziato, era già presente. Prima del Covid, vedevo quotidianamente quando Pt_1 Pt_3 timbravamo. Successivamente, quando non abbiamo più avuto un orario di inizio del lavoro coincidente, lo vedevo in occasione delle pause caffè, quando ritiravamo i prospetti paga o in giro per il cantiere. L'ho sempre visto con cadenza sostanzialmente quotidiana. Lavoravamo nell'ambito d'appalti avente come committente . CP_1
Il teste si è espresso negli stessi termini. Testimone_1
Sussiste perciò la prova che tutti i crediti azionati sono maturati nell'ambito d'appalti che hanno coinvolto CP_1
Va in tal senso precisato che non depone in senso opposto la circostanza che i testimoni non abbiano saputo riferire alcunché rispetto al periodo compreso tra il 2008 e il 2011, dal momento che alcuna voce rivendicata è pertinente a quel periodo. In particolare, le quote di t.f.r. rivendicate attengono al solo anno 2024, come s'evince dall'indicazione “importo acc.to anno in corso” riportato nel prospetto paga. Va dunque affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 29 d. lgs. CP_1
n. 276/2003, e va disposta la sua condanna al pagamento dell'importo di euro 3.391,91.
* 6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 Controparte_6 CP_3 È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del Controparte_6 CP_3 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere Controparte_6 CP_3 indenne e manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i CP_1 titoli in esame.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Vengono liquidate tenuto conto della somma attribuita ex art. 5, d.m. n. 55 del 2014 e aumentate in base aquanto disposto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in ragione dell'assistenza del ricorrente nei confronti di più parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna quest'ultima nei limiti Controparte_10 dell'importo di euro 3.391,91, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 9.461,81, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Parte_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente Controparte_4 sentenza;
condanna quest'ultima nei limiti Controparte_10 dell'importo di euro 1.708,20, a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 3.503,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le Parte_2 Controparte_4 spese del giudizio, liquidate in euro 1.708,20, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 24 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Verbale d'udienza del 18.03.2025.