Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 6/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 497 dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. COSCIA SIMONE e dall'Avv. Parte_1
, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. GRAPPONE CRISTINA e dall'Avv.DEL SORDO ROBERTA
( ) VIA C/ AVVOCATURA INPS 67100 L'AQUILA; C.F._1 [...]
( ) CORSO FEDERICO II, 68 C/O AVVOCATURA CP_2 C.F._2
DISTRETTUALE INPS L'AQUILA; , , giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATA/O
22/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. ha impugnato la sentenza del tribunale di Vasto che ha respinto Parte_1
l'opposizione all'avviso di addebito notificatogli dall (per la somma di euro 21.816, a CP_1
titolo di contributi per la Gestione Commercianti 2013-2019).
Il sig. ha affermato che l'amministrazione della Società SA.FA.1 S.r.l., Parte_1
delle cui quote sono titolari i suoi figli, è interamente a lui affidata, e di essere iscritto alla gestione separata a far data dal 01/03/2005. gli agenti ispettivi dell' con verbale di Accertamento n. 1900 000312363 hanno invece CP_1 iscritto a partire dal 01/05/2008 il sig. quale “collaboratore” dell'allora Parte_1
unico socio titolare . Il sig. proponeva ricorso dinanzi Persona_1 Parte_1
al Tribunale di Campobasso avverso tale verbale ed altri nelle more notificatigli, la sua domanda veniva accolta con la sentenza 279/2016 passata in giudicato. in data 27/11/2021, l' provvedeva a notificare all'appellante l'avviso di accertamento e CP_1 addebito n. 332 2021 00004441 56 000 relativo all'asserita posizione contributiva di quest'ultimo a titolo di Gestione Commercianti per gli anni dal 01/2013 al 12/2019 per l'importo complessivo di Euro 21.816,05, in relazione all'attività dallo stesso svolta nella società.
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Campobasso, poi riassunto dinanzi al Tribunale di Vasto
a seguito di declaratoria di incompetenza, a dedotto preliminarmente l'inesistenza della Pt_2
notifica dell'avviso di accertamento, e nel merito la non debenza delle somme ingiunte per mancanza dei presupposti impositivi, avendo – a suo dire – ricoperto unicamente la carica di amministratore unico della SAFA 1 S.r.l., con versamento della contribuzione relativa a tale carica alla Gestione Separata dell' e non essendo tenuto alla doppia iscrizione. CP_1
Il Tribunale di Vasto ha ritenuta valida la notifica, ed ha ritenuto S.R. tenuto alla doppia iscrizione, in relazione alla partecipazione personale ed abituale del ricorrente all'attività aziendale della SAFA 1 S.r.l., non limitata alla sola attività di amministratore.
Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: Pt_2
1) errata valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie La decisione del giudice si baserebbe su un errata valutazione degli elementi istruttori, di fatto tutti i testi escussi in corso di giudizio avrebbero sostanzialmente riferito che il sig. Parte_1
, quale amministratore della società, si occupasse unicamente di impartire direttive ai
[...]
dipendenti e di curare la gestione e la rappresentanza dell'attività con clienti e fornitori, senza svolgere mansioni di vendita al dettaglio. La sua partecipazione all'attività aziendale della
SAFA 1 S.r.l sarebbe da circoscriversi solamente allo svolgimento delle attività propriamente amministrative e direttive.
2) errata applicazione dell'art. 1, comma 203, l.n. 662/96 interpretato ai sensi dell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/10, conv. nella l. n. 122/10.
L'errata qualificazione dei fatti di causa avrebbe determinato in via consequenziale l'errata applicazione della normativa di riferimento. l'iscrizione alla gestione commercianti dell'amministratore della società postula l'accertamento in concreto che l'interessato partecipi al lavoro aziendale personalmente con carattere di abitualità e prevalenza, con onere della prova sulla sussistenza dei requisiti per la relativa iscrizione a carico dell , secondo i principi tradizionali del riparto dell'onere CP_1
probatorio. Nel caso di specie l' non avrebbe assolto l'onere di dimostrare lo CP_1
svolgimento di attività ulteriore rispetto a quella di amministratore.
L' si è costituita, eccependo l'infondatezza dei motivi di appello alla luce del fatto che CP_1
il giudice avrebbe correttamente valorizzato le dichiarazioni rese da in sede di Pt_2
interrogatorio formale nel giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso conclusosi con sentenza 279/2016, in cui affermava che si è sempre occupato dei rapporti con i clienti ed i fornitori, della vendita dei prodotti al pubblico, stabilendo i prezzi e occupandosi del punto vendita tutti i giorni della settimana durante l'intero orario di apertura al pubblico aiutando il figlio in tutte le attività indicate. Per_1
L'appello è infondato.
Come evidenziato dall' il giudice di primo grado ha in particolare fatto riferimento, ai CP_1
fini della prova dell'attività ulteriore a quella di amministratore svolta da alle risultanze Pt_2
istruttorie del giudizio R.G. 972/13 dinanzi al Tribunale di Campobasso, nel quale il sig. Pt_2 in relazione al verbale di accertamento ispettivo notificatogli dall' , contestava di essere CP_1
un coadiutore abituale e prevalente della società della quale era amministratore e socio esterno, e suo figlio , con riferimento al medesimo accertamento ispettivo, Persona_1
rivendicava la natura genuina del rapporto di lavoro subordinato come “aiuto magazziniere” con la stessa società, rapporto disconosciuto dall' che lo aveva iscritto alla gestione CP_1
commercianti.
In tale procedimento è stato chiamato a rispondere ai seguenti capitoli di prova (oggetto Pt_2
della memoria dell' ): CP_1
a) si è sempre occupato dei rapporti con i clienti e con i fornitori – Persona_1
oltre che del magazzino – occupandosi della vendita dei prodotti al pubblico, stabilendo i prezzi, occupandosi del punto vendita tutti i giorni della settimana durante l'intero orario di apertura al pubblico?
b) , almeno dal mese di maggio 2008, si è sempre occupato dei rapporti Parte_1
con i clienti e con i fornitori, occupandosi della vendita dei prodotti al pubblico, stabilendo i prezzi, occupandosi del punto vendita tutti i giorni della settimana, durante l'intero orario di apertura al pubblico, aiutando il figlio in tutte le attività Per_1
indicate?
Sul capo A ha risposto: No non è vero, me ne sono sempre occupato io nei diversi passaggi della società da circa quarant'anni.
Sul capo B ha risposto: Ho già risposto, mi sono da sempre [occupato]io di queste cose perché sono anche amministratore della società.
Tali dichiarazioni possono considerarsi di carattere confessorio, specialmente per quanto riguarda il riconoscimento di essersi occupato della vendita svolgendo attività presso il punto vendita negli orari di apertura al pubblico, attività non sovrapponibile con quella di amministratore, tanto che lo stesso S.R. ha affermato di essere “anche” amministratore della società.
Quanto agli altri testimoni (fratello e figlio rispettivamente di e di Testimone_1 Per_1
) ha riferito che il fratello svolgeva le mansioni di magazziniere dal 2006 e Pt_1 Per_1
che il padre ( ) era l'amministratore delegato, mentre lui era dipendente della SAFA. Pt_1
In merito ai ruoli all'interno della società il teste ha riferito che il fratello si Per_1
occupava solo del magazzino mentre i rapporti con i fornitori li curava lui (teste) ed il padre che impartiva anche le direttive ai dipendenti, fissava i prezzi e curava i rapporti con le ditte, specificando tuttavia che al banco vendita prestavano attività lui e il padre e dimostrando così che l'attività del sig. non era limitata ad una gestione amministrativa ma Parte_1
prestava di fatto attività lavorativa presso il punto vendita. Tali dichiarazioni sono state confermate dall'altro fratello, , mentre il teste Testimone_2
(imbianchino, cliente della ditta) aveva riferito di frequentare (da 25 anni) Testimone_3
spesso il negozio e di aver da sempre visto dare le direttive ai figli Parte_1
e Per_1 Tes_1
Da tali dichiarazioni può desumersi lo svolgimento in via abituale e prevalente da parte di di attività diversa da quella derivante dalla sua natura di amministratore della società. Pt_2
L' ha quindi assolto l'onere di dimostrare lo svolgimento di un'attività ulteriore rispetto CP_1
a quella gestoria, in maniera abituale e prevalente.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
- Respinge l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato nella misura di euro 3.474,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 06/03/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga