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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/10/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1064/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BOCCHINO CO elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA, 136 19124 LA SPEZIA presso il difensore avv. BOCCHINO CO
APPELLANTI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FUSCO Controparte_1 P.IVA_2 CE elettivamente domiciliato in via BLIGNY 15 TORINO presso il difensore avv. FUSCO CE
COMUNE DI GATTATICO APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 913/2024 del Giudice di Pace di Reggio Emilia pubblicata in data 30/9/2024
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione in appello
Per parte convenuta come da comparsa di risposta Controparte_1
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 913/2024 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia e pubblicata in data 30/9/2024, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da (d'ora in avanti , era stato Parte_3 CP_1 annullato l'avviso di accertamento esecutivo n. 17 ID Pratica 14758212 del 17/4/2023 per l'anno 2023, dell'importo di € 185,00 per mancato pagamento per l'anno 2023 del Canone Unico Patrimoniale
(CUP) su esposizioni pubblicitarie effettuate nel territorio del comune di Gattatico (RE), avendo il primo Giudice ritenuto la carenza di legittimazione attiva in capo all' nella riscossione CP_2 del canone, essendo i cartelli ubicati su strada di competenza della Provincia di Reggio Emilia. ha censurato la pronuncia impugnata deducendo l'erroneità della decisione del Giudice di primo Pt_1 grado per aver ritenuto sussistere la carenza di legittimazione attiva del a Controparte_3 richiedere il pagamento del CUP, deducendo che per l'esposizione pubblicitaria effettuata sul territorio comunale, anche se su strada di proprietà di diverso Ente, il relativo CUP è sempre dovuto al CP_3 in questo caso al comune . CP_3
Ha dunque chiesto la riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento delle conclusioni come sopra indicate, il rigetto dell'opposizione proposta da avverso l'avviso di accertamento. CP_1
Si è costituita nel giudizio di appello contestando la fondatezza dei motivi di gravame avversari, CP_1 evidenziando la condivisibilità delle motivazioni rese dal Giudice di prime cure e chiedendo, conseguentemente, il rigetto dell'appello proposto.
Parte appellata, in particolare, ha dedotto l'infondatezza della pretesa del comune di Gattatico volta ad ottenere il pagamento del canone con riferimento ad un impianto pubblicitario presente lungo una strada provinciale fuori dal centro abitato, evidenziando che la competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di tale impianto era in capo alla Provincia di Reggio Emilia.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e va pertanto dichiarato Controparte_3 contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato.
Va osservato, in primo luogo, come sia pacifico, nel caso in esame, che il canone è stato applicato in relazione ad installazioni pubblicitarie collocate su strada provinciale. Il cartello pubblicitario bifacciale “DHL EXPRESS” (mq. 7,99), oggetto del presente giudizio, risulta infatti essere collocato lungo la S.P. n. 39 – via Tonelli Taneto – Castelnovo Sotto – dir. Gualtirolo, strada di competenza della
Provincia di Reggio Emilia 1 km fuori dal centro abitato. Dalla documentazione in atti si evince altresì pagina 2 di 5 che la Provincia di Reggio Emilia ha espressamente autorizzato all'installazione dell'impianto CP_1 pubblicitario.
Tanto premesso, diviene a questo punto dirimente accertare se, con riferimento agli impianti pubblicitari posti su strade extraurbane non di competenza comunale (strade provinciali e statali), come quella per cui è causa, permanga la titolarità in capo al comune (come in passato per l'imposta di pubblicità) di esigere il CUP.
Orbene, pur non ignorandosi l'esistenza di difformi orientamenti sulla questione giuridica oggetto del presente giudizio, questo Giudice ritiene l'inesistenza di tale titolarità, alla luce della interpretazione della normativa istitutiva del citato Canone Unico, di cui all'art. 1 co. da 816 a 847 della L. 160/2019.
L'esame delle norme sopra richiamate induce infatti a ritenere che il legislatore, in una prospettiva di semplificazione, abbia voluto unificare in un unico e unitario canone (di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) tutti i canoni, imposte, tasse precedentemente vigenti, ciascuno con presupposti distinti e facenti capo a diversi Enti.
Più in particolare, con la L. 160/2019 il legislatore ha introdotto un canone unico che ha definitivamente sostituito diversi canoni e imposte anche relativi agli impianti pubblicitari, e principalmente il canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie. Ciò è chiaramente espresso nell'art. 1 co. 816, secondo cui “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
L'intento del legislatore è quindi quello di semplificare ed unificare i diversi tributi e canoni, poiché il nuovo CUP, nel caso di occupazione delle aree pubbliche a scopo di diffusione dei messaggi pubblicitari (si veda l'art. 1 co. 819 “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno pagina 3 di 5 di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”), esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di aree pubbliche (art. 1 co. 820 “L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”).
Si ritiene pertanto di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui “la sistematica lettura delle norme, in ossequio all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, fa emergere come il CUP sia una nuova e diversa forma di concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario (lettera b del comma 819), la cui struttura giuridica non può e non deve essere costruita con la lente bifasica (ramo suolo e ramo pubblicità) derivante dalla precedente impostazione del sistema, ponendosi tale lettura in aperto contrasto con la lettera della legge e l'unificazione espressamente voluta e disciplinata dal legislatore nella direzione patrimoniale dell'entrata unica anche in tale ipotesi, costituendo il CUP un corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici da pagarsi (comma 835) a coloro che rilasciano la concessione subendo il peso dell'impianto pubblicitario. Tutte le interpretazioni che richiamano la struttura bifasica del canone, infatti, hanno come riferimento la normativa abrogata mentre rinvengono nel solo comma
817 (quello della invarianza delle entrate) una ritenuta conferma di tale continuità in favore dei comuni.
In realtà il comma 817 prevede, proprio in ragione della diversità del nuovo canone, la mera facoltà degli enti “di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”, sicchè tale argomentazione non appare utile alla tesi assunta” (Tribunale di Bologna 29/10/2024; Tribunale di Modena 9/1/2025;
Tribunale di Cuneo 6/8/2025).
Alla luce della normativa come sopra riportata, deve, da un lato, ritenersi che il canone di cui alla legge n. 160/2019 sia una nuova e diversa forma di imposizione a fronte della concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario e, dall'altro, che le nuove disposizioni non consentano di individuare nel comune il titolare del canone unico in caso di occupazione con impianti pubblicitari di suolo pubblico provinciale per il quale sia la Provincia a rilasciare la relativa concessione.
Può quindi affermarsi che i comuni possono istituire il CUP riguardo a impianti pubblicitari su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti), ma non su strade extraurbane demaniali o provinciali, senza che possa in alcun modo rilevare la diversa disposizione del Regolamento Comunale o di quello
Provinciale.
In conclusione, quindi, nel caso in esame, il comune di Gattatico e per esso non è legittimato alla Pt_1 richiesta del CUP per gli impianti pubblicitari insistenti sulla strada provinciale extraurbana oggetto della presente controversia. pagina 4 di 5 A ciò consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Venendo alle spese di lite, si ritiene che esse vadano integralmente compensate stante l'assoluta novità della questione trattata e il contrasto sussistente negli orientamenti giurisprudenziali di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
2. Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2 913/2024 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, che, per l'effetto, conferma integralmente;
3. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Reggio nell'Emilia, 20 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1064/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BOCCHINO CO elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA, 136 19124 LA SPEZIA presso il difensore avv. BOCCHINO CO
APPELLANTI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FUSCO Controparte_1 P.IVA_2 CE elettivamente domiciliato in via BLIGNY 15 TORINO presso il difensore avv. FUSCO CE
COMUNE DI GATTATICO APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 913/2024 del Giudice di Pace di Reggio Emilia pubblicata in data 30/9/2024
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione in appello
Per parte convenuta come da comparsa di risposta Controparte_1
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 913/2024 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia e pubblicata in data 30/9/2024, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da (d'ora in avanti , era stato Parte_3 CP_1 annullato l'avviso di accertamento esecutivo n. 17 ID Pratica 14758212 del 17/4/2023 per l'anno 2023, dell'importo di € 185,00 per mancato pagamento per l'anno 2023 del Canone Unico Patrimoniale
(CUP) su esposizioni pubblicitarie effettuate nel territorio del comune di Gattatico (RE), avendo il primo Giudice ritenuto la carenza di legittimazione attiva in capo all' nella riscossione CP_2 del canone, essendo i cartelli ubicati su strada di competenza della Provincia di Reggio Emilia. ha censurato la pronuncia impugnata deducendo l'erroneità della decisione del Giudice di primo Pt_1 grado per aver ritenuto sussistere la carenza di legittimazione attiva del a Controparte_3 richiedere il pagamento del CUP, deducendo che per l'esposizione pubblicitaria effettuata sul territorio comunale, anche se su strada di proprietà di diverso Ente, il relativo CUP è sempre dovuto al CP_3 in questo caso al comune . CP_3
Ha dunque chiesto la riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento delle conclusioni come sopra indicate, il rigetto dell'opposizione proposta da avverso l'avviso di accertamento. CP_1
Si è costituita nel giudizio di appello contestando la fondatezza dei motivi di gravame avversari, CP_1 evidenziando la condivisibilità delle motivazioni rese dal Giudice di prime cure e chiedendo, conseguentemente, il rigetto dell'appello proposto.
Parte appellata, in particolare, ha dedotto l'infondatezza della pretesa del comune di Gattatico volta ad ottenere il pagamento del canone con riferimento ad un impianto pubblicitario presente lungo una strada provinciale fuori dal centro abitato, evidenziando che la competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di tale impianto era in capo alla Provincia di Reggio Emilia.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e va pertanto dichiarato Controparte_3 contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato.
Va osservato, in primo luogo, come sia pacifico, nel caso in esame, che il canone è stato applicato in relazione ad installazioni pubblicitarie collocate su strada provinciale. Il cartello pubblicitario bifacciale “DHL EXPRESS” (mq. 7,99), oggetto del presente giudizio, risulta infatti essere collocato lungo la S.P. n. 39 – via Tonelli Taneto – Castelnovo Sotto – dir. Gualtirolo, strada di competenza della
Provincia di Reggio Emilia 1 km fuori dal centro abitato. Dalla documentazione in atti si evince altresì pagina 2 di 5 che la Provincia di Reggio Emilia ha espressamente autorizzato all'installazione dell'impianto CP_1 pubblicitario.
Tanto premesso, diviene a questo punto dirimente accertare se, con riferimento agli impianti pubblicitari posti su strade extraurbane non di competenza comunale (strade provinciali e statali), come quella per cui è causa, permanga la titolarità in capo al comune (come in passato per l'imposta di pubblicità) di esigere il CUP.
Orbene, pur non ignorandosi l'esistenza di difformi orientamenti sulla questione giuridica oggetto del presente giudizio, questo Giudice ritiene l'inesistenza di tale titolarità, alla luce della interpretazione della normativa istitutiva del citato Canone Unico, di cui all'art. 1 co. da 816 a 847 della L. 160/2019.
L'esame delle norme sopra richiamate induce infatti a ritenere che il legislatore, in una prospettiva di semplificazione, abbia voluto unificare in un unico e unitario canone (di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) tutti i canoni, imposte, tasse precedentemente vigenti, ciascuno con presupposti distinti e facenti capo a diversi Enti.
Più in particolare, con la L. 160/2019 il legislatore ha introdotto un canone unico che ha definitivamente sostituito diversi canoni e imposte anche relativi agli impianti pubblicitari, e principalmente il canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie. Ciò è chiaramente espresso nell'art. 1 co. 816, secondo cui “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
L'intento del legislatore è quindi quello di semplificare ed unificare i diversi tributi e canoni, poiché il nuovo CUP, nel caso di occupazione delle aree pubbliche a scopo di diffusione dei messaggi pubblicitari (si veda l'art. 1 co. 819 “Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno pagina 3 di 5 di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”), esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di aree pubbliche (art. 1 co. 820 “L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”).
Si ritiene pertanto di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui “la sistematica lettura delle norme, in ossequio all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, fa emergere come il CUP sia una nuova e diversa forma di concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario (lettera b del comma 819), la cui struttura giuridica non può e non deve essere costruita con la lente bifasica (ramo suolo e ramo pubblicità) derivante dalla precedente impostazione del sistema, ponendosi tale lettura in aperto contrasto con la lettera della legge e l'unificazione espressamente voluta e disciplinata dal legislatore nella direzione patrimoniale dell'entrata unica anche in tale ipotesi, costituendo il CUP un corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici da pagarsi (comma 835) a coloro che rilasciano la concessione subendo il peso dell'impianto pubblicitario. Tutte le interpretazioni che richiamano la struttura bifasica del canone, infatti, hanno come riferimento la normativa abrogata mentre rinvengono nel solo comma
817 (quello della invarianza delle entrate) una ritenuta conferma di tale continuità in favore dei comuni.
In realtà il comma 817 prevede, proprio in ragione della diversità del nuovo canone, la mera facoltà degli enti “di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”, sicchè tale argomentazione non appare utile alla tesi assunta” (Tribunale di Bologna 29/10/2024; Tribunale di Modena 9/1/2025;
Tribunale di Cuneo 6/8/2025).
Alla luce della normativa come sopra riportata, deve, da un lato, ritenersi che il canone di cui alla legge n. 160/2019 sia una nuova e diversa forma di imposizione a fronte della concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario e, dall'altro, che le nuove disposizioni non consentano di individuare nel comune il titolare del canone unico in caso di occupazione con impianti pubblicitari di suolo pubblico provinciale per il quale sia la Provincia a rilasciare la relativa concessione.
Può quindi affermarsi che i comuni possono istituire il CUP riguardo a impianti pubblicitari su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti), ma non su strade extraurbane demaniali o provinciali, senza che possa in alcun modo rilevare la diversa disposizione del Regolamento Comunale o di quello
Provinciale.
In conclusione, quindi, nel caso in esame, il comune di Gattatico e per esso non è legittimato alla Pt_1 richiesta del CUP per gli impianti pubblicitari insistenti sulla strada provinciale extraurbana oggetto della presente controversia. pagina 4 di 5 A ciò consegue il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Venendo alle spese di lite, si ritiene che esse vadano integralmente compensate stante l'assoluta novità della questione trattata e il contrasto sussistente negli orientamenti giurisprudenziali di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
2. Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2 913/2024 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, che, per l'effetto, conferma integralmente;
3. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Reggio nell'Emilia, 20 ottobre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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