Articolo 117 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 116Articolo 118
Versione
20 settembre 1975
Art. 117.
Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 274 - Ammissibilita' dell'azione. - L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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