Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 117.
Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 274 - Ammissibilita' dell'azione. - L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata".
Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 274 - Ammissibilita' dell'azione. - L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata".
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/1979, n. 5949Provvedimento: L'art 274 cod civ (nel testo fissato dall'art 117 della legge 19 maggio 1975, n 151) va inteso nel senso che per l'ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita o di maternita non e necessaria l'acquisizione di elementi forniti di decisivo, o comunque elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente che l'inchiesta sommaria all'uopo prevista, in relazione alle indicazioni del ricorrente sui mezzi di prova dei quali intenda avvalersi nel successivo procedimento di piena cognizione, sia tale da convincere il giudice sull'esistenza di un fumus boni iuris, attraverso presunzioni idonee a far apparire l'Azione verosimilmente non priva di fondamento. ( Conf 3752/78, mass n 393279).*Leggi di più...
- filiazione·
- presunzioni idonee a far apparire l'azione verosimilmente non priva di fondamento·
- famiglia·
- sufficienza·
- acquisizione di elementi forniti di decisivo o elevato grado di efficacia probatoria·
- dichiarazione giudiziale di paternita o maternita·
- filiazione naturale·
- necessita·
- ammissibilita dell'azione·
- esclusione