Articolo 1 della Legge 20 maggio 1872, n. 823
Articolo 2
Versione
5 giugno 1872
Art. 1.

Alla dotazione immobiliare della Corona, stabilita colla legge del 26 agosto 1868, n. 4547 , sono aggiunti:

1. Il palazzo del Quirinale in Roma, colle opere di adattamento da eseguirsi nella parte detta della Lunga Manica e della Palazzina, col giardino e colle contigue dipendenze, cioe':

a) Il fabbricato detto la Panatteria;

b) Il fabbricato detto di San Felice;

c) I locali rustici detti del Boschetto;

d) Parte del convento detto di Sant'Andrea, espropriato al Noviziato dei gesuiti col Regio decreto 9 ottobre 1871.

2. Le scuderie reali da costruirsi sopra terreno adiacente a detto convento di Sant'Andrea, espropriato collo stesso decreto.

3. Le tenute riunite di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, acquistate coll'atto 3 gennaio 1872 nei rogiti Vitti, che si approva colla presente legge.

Entrata in vigore il 5 giugno 1872