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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
FR LO PI Presidente
AM UZ CE
OL FI CE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1570/2024 R.G. tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ALBIGIANI Parte_1 C.F._1
AT
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GE TO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate il 6.10.2025 le parti hanno concluso chiedendo che venga omologata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione con addebito del coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1 in Petrosino in data 31.7.2004, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di detto comune con atto n. 23, parte II, serie B, anno 2004, precisando che dall'unione coniugale nascevano i figli Per_1
(nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente indipendente e (nato il
[...] Persona_2
23.02.2010) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa del comportamento tenuto dalla ritenuto non conforme ai doveri derivanti dal vincolo CP_1 matrimoniale.
Sulla base di tali premesse in fatto, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi a con addebito a carico della Parte_1 Controparte_1 resistente Controparte_1
2) stabilire che l'abitazione già adibita a casa coniugale rimanga nella disponibilità del sig. essendo la Parte_1 stessa di proprietà esclusiva del predetto mentre nulla tocca alla stessa resistente, la quale ha già portato via dalla casa tutti i suoi beni personali;
3) disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il Persona_2 padre e con il diritto di visita della madre, sempre compatibilmente alle esigenze del minore, salvo diverso accordo con il padre;
in particolare, la sig.ra potrà vedere il figlio, con pernottamento due volte alla settimana, nelle Controparte_1 giornate di Martedì e Giovedì, e alternativamente, il Sabato o la Domenica, e si occuperà di prenderlo all'uscita dalla scuola o dal centro ove svolte l'attività sportiva e di riaccompagnarlo presso l'abitazione del padre;
allo stesso modo verrà esercitato il diritto di visita della madre relativamente alle festività natalizie e pasquali e alle vacanze estive: in particolare Per_ la sig.ra potrà trascorrere con il minore sette giorni a Natale, quattro giorni a Pasqua e trenta Controparte_1 giorni complessivi in estate, nei mesi di luglio, agosto, con 15 giorni al mese alternati con il padre;
4) i genitori, comunque, previo accordo tra loro, nell'interesse dei figli e per comprovate esigenze, potranno modificare le condizioni di affido;
5) disporre che la sig.ra versi al sig. , a titolo di mantenimento dei due figli, l'assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio): tale somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà aumentata annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT;
6) condannare la resistente al pagamento del 50% di tutte le spese ordinarie e straordinarie sin qui Controparte_1 sostenute dal sig. , pari ad euro 16.390,89, come da spese e fatture di acquisto effettuate dal sig. Parte_1 Pt_1
e documentate in questa sede (cfr. doc nn. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19) - di cui al vigente
[...] protocollo per le spese extra-assegno mantenimento figli adottato presso codesto Tribunale - stabilendo che le stesse graveranno in futuro sui genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) disporre che l'assegno unico universale dei figli erogato dall venga assegnato per l'intero al ricorrente quale genitore CP_2 presso cui la prole viene collocata prevalentemente;
8) nulla disporre a carico del sig. quale mantenimento in favore della moglie in Parte_1 Controparte_1 quanto la stessa è economicamente indipendente ed ha abbandonato il tetto coniugale dopo l'avvenuta scoperta del tradimento andando a convivere con l'amante”. pag. 2/6 Costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 20.12.2024 ha aderito alla domanda di separazione personale, contestando, tuttavia, tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione in capo al ricorrente.
Ha concluso chiedendo:
“- Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, con addebito a carico diparte ricorrente, autorizzando i coniugi a continuare a vivere separati;
Per_
- Affidare condivisamene il figlio minore ad entrambi i genitori disponendo che il figlio minore viva insieme al padre nella casa di civile abitazione ubicata in Petrosino nella via Irlanda 13. Per_
- determinare i tempi e le modalità della presenza del figlio minore presso ciascun genitore anche relativamente ai periodi festivi ed estivi garantendo il diritto di mantenere rapporti equilibrati e continuativi sia con la madre che col padre;
Per_
- Assegnare la casa coniugale al ricorrente che vi abiterà unitamente al figlio minore;
- Porre a carico della Sig.ra stante l'attuale precaria situazione economica, la corresponsione di un assegno CP_1
Per_ complessivo di € 200,00 (€ 100,00 - €100,00 ) oltre il 30% delle spese straordinarie a titolo di concorso Per_1
Per_ nel mantenimento dei figli e per i motivi anzidetti;
Per_1
- disporre che l'assegno unico per i figli a carico spetti in pari misura ad entrambi i coniugi;
- condannare parte ricorrente alla restituzione in favore della resistente dell'importo di € 21.633,00 (pari al 50 % della somma prelevata) indebitamente prelevata dal conto cointestato con il coniuge.
- emettere ogni altro provvedimento consequenziale ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
- con vittoria di spese e compensi di causa”.
In data 3.10.2025 è stato depositato telematicamente un accordo sottoscritto dalle parti - con contestuale richiesta di trattazione cartolare del procedimento - in cui le stesse hanno chiesto la conversione del rito da giudiziale a consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“Pronunciare sentenza di separazione personale dei predetti coniugi, alle seguenti infra condizioni, autorizzando gli stessi a continuare a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Petrosino.
1 (REGIME DI AFFIDAMENTO) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori Persona_2 disponendo che il figlio minore viva prevalentemente insieme al padre presso la casa coniugale. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
pag. 3/6 2 (MODALITA' DI FREQUENTAZIONE MADRE/FIGLIO): la madre avrà facoltà di incontrare liberamente e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà, compatibilmente con l'assolvimento degli obblighi scolastici, concordando con il tempi e modalità delle frequentazioni. In caso di contrasto, l potrà incontrare e Pt_1 CP_1 tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: due volte alla settimana nelle giornate del martedì e del giovedì dalle 16:00 alle 20:00; con riferimento ai fine settimana, la madre potrà tenere con sé il minore per due fine settimana al mese (in caso di disaccordo il primo e il terzo), dalle fine dell'orario scolastico del venerdì alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento presso il domicilio materno. Le vacanze natalizie verranno concordate tra i genitori e, in mancanza di accordo, un genitore terrà il figlio dal 24 al 30 o dal 31 al 6 gennaio, con alternanza negli anni a venire. Allo stesso modo, il genitore che terrà il figlio il giorno di Pasqua, dovrà consentire all'altro di tenerlo con sé il Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive saranno equamente suddivise tra i due genitori affinché il minore possa trascorrere con entrambi i genitori quindici giorni (anche non continuativi), da concordare ogni anno, in luglio o in agosto;
in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 30 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del Per_ figlio, nonché nel rispetto della volontà di .
3 (ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE) La casa familiare, ubicata in Petrosino nella via Irlanda n.
13/A, dovrà essere assegnata al Sig. che ci abiterà unitamente ai figli. Parte_1
4 (ASSEGNO ORDINARIO) Porre a carico della Sig.ra la corresponsione di un assegno complessivo di € CP_1
300,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (maggiorenne ma non economicamente indipendente) e Persona_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. Persona_2
5 (SPESE STRAORDINARIE) La Sig.ra sarà tenuta a corrispondere il 30% delle spese straordinarie CP_1 da sostenere nell'interesse dei figli e così come individuate e regolamentate nel protocollo siglato Persona_1 Persona_2 con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9.06.2021 il cui contenuto deve intendersi in questa sede richiamato.
6 (ASSEGNO UNICO UNIVERSALE) l'importo a titolo di assegno unico universale sarà diviso in pari misura tra i genitori.
7 (ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUGE): obbligo a carico del Sig. di versare alla Pt_1
Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.00,00 annualmente rivalutabile secondo Controparte_1 gli indici Istat, a titolo di contributo per il suo mantenimento.
8 Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo di € 12.000,00 (derivante dal Parte_1 Parte_2 rapporto finanziario intrattenuto da entrambi i coniugi presso Poste Italiane ed oggi estinto) entro la data del 30.10.2025.
Si precisa che le modalità ed i tempi di pagamento di detto importo sono state trasfuse nella scrittura privata menzionata al punto 15 della presente istanza.
9 Il Sig. trasferisce gratuitamente alla Sig.ra che accetta, l'autovettura Opel Karl Parte_1 Controparte_1 targata FT 522 TZ acquistata in costanza di matrimonio. A tal proposito la si impegna ed obbliga, Controparte_1
a propria cura e spese, entro 60 giorni dal deposito in cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione dei coniugi, a pag. 4/6 formalizzare ai sensi e per gli effetti della Legge 74/1987 art. 19 e successive modificazioni il passaggio di proprietà presso il PRA.
10 I Sig. e , entro un mese dal raggiungimento della maggiore età del figlio Controparte_1 Parte_1
Per_ Per_
, si impegnano ed obbligano a trasferire ai figli e la piena proprietà del terreno ubicato in Petrosino e Per_1 identificato al foglio 359 particella 135 ove è stata realizzata la piscina. Le spese notarili e le imposte, nessuna esclusa, saranno a carico del Sig. . Parte_1
11 Il Sig. , entro la data dell'udienza fissata per il 24.9.2025, verserà sul conto corrente intestato Parte_1 esclusivamente alla figlia maggiorenne l'importo di € 7.500,00. Il Sig. , entro la data del Per_1 Parte_1
30.10.2025, aprirà un libretto postale intestato al minore, con apposizione del vincolo pupillare, e ad acquistare, sempre entro e non oltre la data del 30 ottobre 2025, un buono fruttifero postale dematerializzato, aggancianto al prefato libretto postale dedicato al figlio minore, pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) anch'esso intestato al figlio minore , con apposizione del vincolo pupillare e quindi con divieto di poterlo monetizzare prima del Persona_2 compimento della maggiore età del minore e/o di richiedere un rimborso anticipato, neanche in via parziale.
12 La Sig.ra rinuncia ai beni mobili che arredano e corredano la casa familiare. CP_1
13 La Sig.ra rinuncia a qualsiasi pretesa circa i costi sostenuti dalla stessa e dai suoi familiari per CP_1 contribuire alla realizzazione della casa coniugale e della piscina coi relativi accessori.
14 Entrambi i coniugi, si impegnano e si obbligano sin d'ora ad intraprendere un percorso di sostegno in favore del Per_ figlio minore finalizzato in particolare al riavvicinamento alla madre. In particolare, i coniugi, individueranno un professionista, come ad esempio uno psicologo infantile, per affrontare la situazione in modo costruttivo.
15 I coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra questione economica e patrimoniale mediante scrittura privata redatta e sottoscritta in data 25.09.2025 e pertanto dichiarano anche in questa sede, con l'esatto adempimento di quanto convenuto con il presente atto, di null'altro poter vantare l'una dall'altra dal punto di vista economico, per qualsiasi titolo o qualsivoglia ragione rinunciando espressamente, anche per il futuro, ad ogni domanda, eccezione e difesa svolte nel presente giudizio.
16 La Sig. si impegna a trasferire direttamente ai figli e la quota TFS CP_1 Persona_2 Per_1 eventualmente a lei spettante.
17 compensazione delle spese di lite.
Assegnato alle parti un termine ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza – su concorde richiesta delle parti – le parti hanno confermato con note di trattazione scritta le condizioni sopra riportate, sicché il CE delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che le condizioni concordate nell'accordo sottoscritto dalle parti appaiono pienamente legittime e satisfattive degli interessi delle parti, oltre che congrue e adeguate agli interessi preminenti della prole.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
pag. 5/6 Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 c.c., 473-bis.21 e 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite;
2) dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti;
3) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala, in data 9.10.2025.
Il CE estensore Il Presidente
OL FI FR LO PI
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