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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 662/2025 RGA avverso la sentenza n. 165/2025 R.S. del Tribunale Civile di Ravenna – Sezione Lavoro emessa e pubblicata in data 1° aprile 2025, a definizione della causa n. 582/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Umberto Furnari, professionista designato all'espletamento del mandato professionale conferito alla Fu con sede in Ravenna Controparte_1 alla Via Meucci n. 7/D, 48124, (P.IVA ), ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso la sede della predetta società; appellante;
contro in persona dei Controparte_2
Soci Accomandatari e Legali Rappresentanti Sig.ri e CP_2 CP_3
(p. IVA: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e
[...] P.IVA_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Dalmonte e Nicoletta Boccanera, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna, Via D'Azeglio, n. 31; appellata;
udita la relazione della causa;
pag. 1 di 13 esaminati gli atti e i documenti di causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con ricorso domandava: “a) ritenere Parte_1
e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità o comunque annullare il disposto recesso comminato alla ricorrente ingiustificato in quanto non sorretto da giusta causa o, comunque, in quanto il fatto comunque rientra tra le condotte punibili, a tutto concedere, con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, condannare parte datoriale in persona del legale rappresentante pro tempore alla riassunzione della lavoratrice o, in alternativa, a corrispondere alla stessa un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, alla minore somma che riterrà equa e di giustizia;
ritenere e dichiarare il diritto della dipendente a essere inquadrata nel livello 1 C del CCNL applicato a far data dall'assunzione o da altra data successiva e, per l'effetto, condannare parte datoriale al pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive dovutele dalla data di assunzione o da altra data successiva e fino al 31 maggio del 2019 e, quindi, alla somma di euro 39.419,44 o alla minore o maggiore somma che sarà determinata anche a seguito di espletanda CTU”.
resisteva al ricorso. Controparte_4
La causa era istruita con prove orali e posta in decisione. La domanda ha due oggetti: differenze retributive e impugnativa di licenziamento. (…)La ricorrente, pur dopo molti anni in azienda (entrata nel 2001 in tirocinio, poi dal 2004 stabilizzata con riconoscimento della 2° categoria, dal 2019 passa in 1° categoria, il licenziamento è del 2022), incorreva in un errore, rimediabile, non avendo provveduto a disdettare la polizza (a quel punto un doppione) di un cliente che aveva appena acceso una polizza con la società resistente per coprire lo stesso rischio. Ad effettuare tale disdetta la si era impegnata con il cliente, ma non la Pt_1 eseguì. L'errore sarebbe anche stato rimediabile (si trattava di circa 300 euro), ma la decise di mentire al cliente che le aveva chiesto lumi circa il fatto che Pt_1
pag. 2 di 13 l'altra compagnia (quella della polizza che la vrebbe dovuto disdettare) Pt_1 si era fatta avanti chiedendogli il pagamento del dovuto. La invece prese in giro il cliente (assicurandogli che la disdetta era stata Pt_1 fatta), ma alla fine, avendo le bugie le gambe corte, la cosa venne fuori e il cliente in questione disdettò sia la polizza in questione, che un'altra polizza auto che aveva presso la resistente, proprio all'esito del cattivo servizio ricevuto ed erogato dalla per correttezza (nel senso dell'obbligazione che ne derivava) la Pt_1 resistente pagò l'assicurazione in questione al posto del cliente. (…) >>. Il Tribunale di Ravenna, all'esito dell'esperita istruttoria, ha definito la vertenza con la sentenza n. 165/2025 R.S., così statuendo: “(…) 1) accerta l'esistenza delle differenze retributive indicate in motivazione e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.749,74 oltre ad € 189,84 a titolo di differenza di T.F.R., oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate con decorrenza da ciascuna omessa mensilità (secondo i conteggi allegati del C.T.U.) e sino alla data del pagamento effettivo;
2) respinge l'impugnativa di licenziamento;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo e riepilogati i fatti di causa, da un lato, ha giudicato infondata l'impugnativa del licenziamento (ritenendo provati i fatti contestati all'allora ricorrente e considerandoli passibili della sanzione del licenziamento senza preavviso) e, dall'altro lato, ha ritenuto parzialmente fondata la domanda di pagamento di differenze retributive, in relazione al periodo agosto 2017 (e cioè dal
“momento del ritorno della alla maternità, allorquando l'ufficio non era Pt_1 più composto solo dalla e dalla capoufficio ( , ma Pt_1 Parte_2 anche da una ulteriore impiegata (alla quale, poco dopo, se ne sarebbe aggiunto un terzo”) - 31.5.2019 (allorquando la 1° categoria venne riconosciuta alla lavoratrice dall'impresa). Con ricorso depositato telematicamente in data 26/09/2025, la sig.ra
[...]
ha spiegato appello nei confronti delle predetta sentenza, chiedendo che Parte_1 questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) 1) dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra con Pt_1
pag. 3 di 13 conseguente condanna della società appellata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 (ratione temporis), ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 8 L. 604/1966; 2) accertare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello 1C del CCNL Assicurazioni – SNA sin da data anteriore al 2017 (quantomeno dal 2004
o altra epoca accertata in causa), con condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive sino al maggio 2019, oltre accessori di legge;
3) condannare la società appellata al pagamento integrale delle spese e competenze di lite, nonché delle spese di CTU, relative ad entrambi i gradi di giudizio. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, la lavoratrice appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di quattro distinti motivi di impugnazione, reiterativi delle prospettazioni da lei svolte nel giudizio a quo, rubricati rispettivamente: “MOTIVO PRIMO: ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2106 E 2119 C.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 26 COMMA 4 CCNL SNA ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GRADUALITA' E PROPORZIONALITA'”; “MOTIVO SECONDO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2103 C.C. E 115-116 C.P.C. IN RELAZIONE ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE”;
“MOTIVO TERZO: CARENZA E ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE – ASSENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA IMMUTABILITA' DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE”; “MOTIVO QUARTO: ERRONEA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE E DELLE SPESE DEL CTU”. La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 18 St. Lav., con autonoma statuizione non oggetto di specifica impugnazione.
pag. 4 di 13 Ciò posto si osserva che l'appello proposto dalla sig.ra non risulta Parte_1 meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. Quanto al terzo motivo di appello, da esaminarsi in via prioritaria in quanto logicamente preliminare, si osserva che lo stesso non risulta fondato in quanto la sentenza gravata, ad avviso di questa Corte, è immune dai vizi denunciati dall'odierna appellante, essendo sorretta da un'adeguata motivazione, sebbene sintetica e a tratti “discorsiva”. Al riguardo si rammenta che anche di recente la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16958 del 14 giugno 2023 ha ribadito che: “Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da un punto di vista grafico o quelle che presentano un
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cassazione SS.UU. n. 8053/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cassazione SS.UU. n. 22232/2016), non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. La Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione SS.UU. n. 22232/2016), inoltre, ha avuto modo di chiarire che ai fini della completezza della motivazione non è necessario che il Giudice risponda punto per punto a ogni singola argomentazione difensiva: è sufficiente che chiarisca la sua scelta motivando sulle argomentazioni
pag. 5 di 13 che ha ritenuto rilevanti e su quelle che ha escluso, senza che questo equivalga ad un'omessa pronuncia. Ebbene, nel caso di specie, il Giudice a quo ha compiutamente illustrato il ragionamento logico-giuridico da lui seguito per pervenire alla decisione gravata, indicando anche le fonti di prova poste a fondamento del suo convincimento, disattendo implicitamente anche l'eccezione di asserita violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare. Sul punto, peraltro, ad integrazione della motivazione della sentenza gravata, è sufficiente osservare che nessuna violazione di tal fatta risulta essersi consumata nel caso di specie. Al riguardo si ricorda che il principio di immutabilità della contestazione disciplinare impone al datore di lavoro di basare la sanzione disciplinare solo sui fatti e le circostanze già contestati al lavoratore, senza aggiungere elementi nuovi che modifichino la natura o la gravità dell'infrazione. Tuttavia, una "mera integrazione" dei fatti, intesa come un arricchimento del contesto senza alterare la fattispecie originale, non viola il principio e non rende illegittimo il provvedimento, a patto che non leda il diritto di difesa del lavoratore (cfr. Cassazione, ordinanza n. 26836/2024). Orbene, nel caso di specie, confrontando la lettera di contestazione disciplinare spedita all'odierna appellante con raccomandata A/R datata 25.11.2022 e la lettera di licenziamento a lei inoltrata in data 09/12/2022, risulta evidente che non vi è stata alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare. La società odierna appellata, infatti, nella lettera di licenziamento si è limitata a replicare alle giustificazioni rese dalla lavoratrice e ad evidenziare dei comportamenti da Lei tenuti, dopo la ricezione della contestazione, indice di una mancanza di ravvedimento da parte sua rispetto all'illecito commesso, così meglio chiarendo il contesto fattuale nel cui ambito è maturata la decisione aziendale di procedere ad un licenziamento per giusta causa. E' noto del resto che anche in carenza della contestazione, precedenti illeciti disciplinari rilevano ai fini della proporzione della sanzione, sulla base del principio della cosiddetta “recidiva impropria” (Cass. 26 novembre 2018, n. 30564, ord.. ) e tale orientamento, ad avviso di questa Corte, è applicabile anche rispetto a fatti commessi dal lavoratore dopo l'illecito contestato disciplinarmente,
pag. 6 di 13 al fine di meglio comprendere la sua personalità e di poter ponderare adeguatamente il disvalore della sua condotta. Alla luce delle suesposte considerazioni, il terzo motivo di appello va disatteso. Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questa Corte, il primo motivo di gravame a mezzo del quale la lavoratrice, odierna appellante, ha censurato le valutazioni compiute dal Giudice a quo rispetto al suo licenziamento. Al riguardo, appare opportuno illustrare compiutamente i fatti di causa rilevanti ai fini della decisione sull'impugnativa del licenziamento, così come risultanti dalla documentazione versata in atti. Sul punto, si osserva che l'allora società resistente nella propria memoria di costituzione depositata in prime cure aveva puntualmente dedotto che: “(…) 6) “A far tempo dall'11.2.2022 , quale dipendente di Romagna Ass.ni Parte_1
s.r.l. di prima categoria, iscritta alla Sez. E del R.U.I. (Registro Unico Intermediari Assicurativi) come prescritto dall'IVASS (già ISVAP) a tali fini (doc.5), si occupava della assunzione della polizza casa della Sig.ra Persona_1 assicurata in quella data presso UnipolSai Assicurazioni, interloquendo per gli incombenti col marito della nuova assicuranda, Sig. che con due CP_5 mail in date 11 e 19 febbraio inviava a , con espressa Controparte_6 annotazione “Attenzione ”, il file contenente la scansione della polizza Parte_1 all'epoca in essere (doc.6)”. 7) “In data 8.3.2022 la inviava, sempre via e- Pt_1 mail, al la disdetta da far firmare alla moglie, CP_5 dichiarando di rimanere in attesa del documento firmato e precisando <poi farò partire la disdetta per scadenza di ottobre>”(doc.7).
- 8) “Con mail in data 12.5.2022 il ritornava alla Gatti, c/o CP_5
la disdetta firmata” (doc.8). Email_1
- 9) “In data 4 novembre 2022 il richiesto da UnipolSai del pagamento CP_5 del premio di una polizza che riteneva già da tempo disdettata a cura della Pt_1
e sulla dichiarazione della Compagnia richiedente di non aver ricevuto alcuna disdetta, contattava la per avere chiarimenti e, sulla sua richiesta di avere Pt_1 copia della disdetta, che essa diceva di non trovare, le inviava copia della stessa, concludendo la mail con la frase <aspetto quanto prima la copia della pec inviata>” (doc.9)
- 10) “La rispondeva in pari data dichiarando di allegare la Pt_1 documentazione” (doc.10).
pag. 7 di 13 - 11) “Poiché tra i documenti allegati non compariva la copia della pec di disdetta, con mail del 6 novembre 2022 il ne faceva contestazione alla che CP_5 Pt_1 concludeva con le parole < info non vorrei pagare 2 assicurazioni> Pt_3
(doc.11). Otteneva il giorno successivo solo una “risposta virtuale, tramite una e- mail priva di testo” (doc.12).
- 12) “Con ulteriore mail del 13 novembre 2022 il informava la che CP_5 Pt_1 nei giorni successivi sarebbe stato costretto a pagare anche la polizza Unipol Co Assi. non avendo da lei ricevuto <nulla che dimostri l'invio della pec di disdetta> e che la risposta ricevuta dalla Pt_1
PEC> appariva assurda” (doc.13).
- 13) ”Con mail 14.11.2022 rispondeva al nei seguenti Parte_1 CP_5 termini: <buongiorno, io ho contattato la compagnia avversaria, e loro non si trovano nessuna pec, mi sembra molto strana questa cosa ancora devono rispondere>. Concludeva addirittura dichiarandosi “molto delusa” dall'atteggiamento di UnipolSai” (doc.14).
- 14) “Il in pari data esternava alla i suoi dubbi su quanto questa CP_5 Pt_1 gli aveva raccontato, nei seguenti termini: <telefonicamente mi hai detto che l'invio è stato fatto cartaceo. in questa mail parli di pec… bho. se anche loro non la trovassero (la pec) voi dovreste avere copia dell'invio. senza quella ogni parola vuota> “. (doc.15).Otteneva da solo Parte_1 un'ulteriore risposta evasiva: <ti chiamo nel pomeriggio, poi ti dico cosa mi ha detto>.” ( doc.16).
- 15) “Acquisita postuma conoscenza, per elementi certi, delle mancanze (mancato invio della disdetta e false rappresentazioni al cliente al riguardo), in data 25.11.2022 inviava alla dipendente la contestazione Controparte_2 Pt_1 disciplinare prevista dall' art.7 L.300/70 e 26 C.C.N.L. nella quale le contestava analiticamente tutti i suoi comportamenti, poc'anzi descritti ai punti da 6 a 13 della narrativa”. (doc.20)
- 16) “Aggiungendo il rilievo che, a seguito di questa mail - (mail 14.11.22 del
- lei scrive a Unipol riportando tali parole: <buongiorno, io ho contattato la compagnia avversaria, e loro non si trovano nessuna pec, mi sembra molto strana questa cosa ancora devono rispondere>. Purtroppo, stata allegata documentazione che non ha nulla a che fare con la questione, addirittura relativa ad altro cliente”. (doc.21)
pag. 8 di 13 - 17) “Con mail 28.11.2022 la capo ufficio dava notizia per Parte_2 semplice cortesia alla che le sarebbe arrivata in quei giorni la lettera Pt_1 raccomandata di contestazione di addebiti per il caso ”. (doc.22) Persona_1
- 18) “La rispondeva a tale cortese anticipazione con una serie di messaggi Pt_1 whatsapp nei seguenti termini: <sai cosa faccio mi prendo 6 mesi di malattia così la lettera della se infila dove dico io … è veramente una persona per_1 spregevole… e poi appena sono negativa vado al patronato non stare nemmeno a telefonarmi tanto siete tutti d'accordo>. (doc.23) (…)”. Questa minuziosa descrizione dei comportamenti tenuti dalla sig.ra Parte_1
non oggetto di contestazione da parte sua (con le note conseguenze di cui
[...] all'art. 115 c.p.c.) e, comunque, documentalmente suffragata, dà precisa contezza del complessivo disvalore della sua condotta, sussumibile nel concetto di “grave violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza” di cui all'art. 26 comma 4 CCNL Assicurazioni e come tale passibile di licenziamento disciplinare. Sul punto, il Giudice a quo ha condivisibilmente osservato: “(…) Si tratta di inadempimento grave e pienamente sufficiente a ledere la fiducia datoriale, posto che la menzogna indifendibile verso il cliente, oltre ad essere un comportamento sciocco, porta solo danni – soprattutto reputazionali – al datore di lavoro (come dimostratosi nel caso di specie). (…)”. Ciò che in sostanza assume particolare pregnanza non è tanto l'errore commesso dall'allora ricorrente, consistito nell'aver dimenticato di disdettare la polizza della Sig.ra quanto piuttosto di non aver riferito l'accaduto ai titolari Persona_1 dell'agenzia assicurativa, di aver mentito alla cliente ed suo marito e finanche alla compagnia assicurativa titolare della polizza, ponendo in essere una serie di artifici per nascondere il proprio operato. I messaggi whatsapp spediti dalla lavoratrice subito dopo aver appresso della notizia della contestazione disciplinare (pure essi non oggetto di specifica contestazione da parte dell'allora ricorrente), inoltre, danno adeguatamente conto dell'assoluta mancanza di ravvedimento da parte sua e denotano un assoluto disprezzo per le esigenze e le prerogative della datrice di lavoro. A ciò aggiungasi, infine, che la sig.ra non era affatto “nuova” ad Parte_1 errori di distrazione nello svolgimento delle pratiche assicurative a lei affidate, così come pure allegato e documentato dalla società odierna appellata.
pag. 9 di 13 Tutti questi elementi, oggettivi e soggettivi, unitariamente considerati fanno ritenere che il comportamento complessivamente tenuto dalla lavoratrice, oggetto di specifica e tempestiva contestazione disciplinare, integri “giusta causa” di licenziamento. A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del primo motivo di appello. Va, poi, esaminato e disatteso anche il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale la lavoratrice appellante ha censurato le valutazioni compiute dal Giudice a quo in merito alla differenze retributive da lei rivendicate in causa per superiore inquadramento contrattuale. A detta dell'odierna appellante, infatti, tali differenze retributive le spetterebbero per un periodo di gran lunga maggiore rispetto a quello individuato dal Tribunale di Ravenna nella sentenza gravata. Anche sul punto, ad avviso di questa Corte, le doglianze dell'appellante non colgono nel segno. Al riguardo, va, innanzitutto, ricordato che la sig,ra presumibilmente senza Pt_1 specifiche precedenti esperienze lavorative nel settore (mai allegate in atti), è stata assunta dall'odierna società appellata il 15.2.2001 come apprendista (v. doc. n.1 fasc. di primo grado di parte appellante) e tale sarebbe rimasta sino alla data del 14.2.2004, allorché il rapporto fu trasformato in lavoro a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica di impiegata di 2° Categoria (v. doc. n.2 fasc. di primo grado di parte appellante). Orbene, in mancanza di formazione professionale nel settore assicurativo, l'allora ricorrente certamente per i 3 anni di apprendistato non poteva in alcun modo ambire ad una qualifica di 1° livello, o vantare neppure ipoteticamente lo svolgimento di mansioni di quel rango. In tale periodo, infatti, è naturale e logico ipotizzare che l'odierna appellante abbia, per così dire, “imparato il mestiere”. Quanto, poi, al periodo che va dal 15.2.2004 al mese di luglio del 2017, va, innanzitutto osservato che l'Agenzia Romagna e Sicurtà di Ravenna aveva due soli impiegati, la sig.ra inquadrata in 1° Categoria in quanto Vice Parte_2
Capo Ufficio responsabile di agenzia e la neo assunta . Parte_1
In tale periodo, così come emerge dalla deposizione testimoniale della sig.ra indirettamente riscontrata da quella del collega Parte_2 Testimone_1
(cfr. verbale udienza del 02/04/2024), assunto solo a far tempo dal febbraio 2018, le mansioni affidate a erano sostanziate da compiti amministrativi Parte_1
pag. 10 di 13 previsti dal contratto quali il ricevimento clienti al front office, con incasso e trattazione degli affari, gestione dei sinistri (apertura e comunicazioni con contraenti, periti e ufficio sinistri), attività impiegatizie quali gestione, carico ed elaborazione dati al video terminale. Tale elencazione, svolta dalla società allora resistente, peraltro, non è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'odierna appellante (con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.). Sul punto, poco o nulla di rilevante hanno potuto riferire i clienti dell'Agenzia assicurativa sentiti come testi, che si sono limitati ad affermare di aver negoziato le loro polizze assicurative con la sig.ra Né risulta essere emerso in altro Pt_1 modo lo svolgimento di mansioni particolarmente qualificanti da parte dell'allora ricorrente, gravata del relativo onere probatorio. Ciò posto si osserva che la declaratoria contrattuale per l'impiegata di II° Categoria contempla la figura dello “impiegato; impiegato incaricato della trattazione degli affari di uno o più rami e/o dell'intermediazione assicurativa, anche all'esterno dell'agenzia; impiegato addetto al servizio cassa o contabilità dell'agenzia; impiegato che svolge compiti amministrativi, d'ordine e attività impiegatizie esecutive;
operatore meccanografico che opera in via prevalente all'elaborazione dati e/o al video terminale ”. Immediatamente dopo la declaratoria precisa che:
“l'impiegato che sia unico dipendente d'agenzia viene automaticamente inquadrato in II° Categoria”. Orbene, rispetto al periodo in esame, è di assoluta evidenza la coincidenza tra le mansioni svolte dall'allora ricorrente e la declaratoria contrattuale di inquadramento o, comunque, l'assenza di una prova adeguata di svolgimento di mansioni superiori. Discorso diverso, invece, va fatto rispetto al periodo successivo in quanto come evidenziato dal Giudice a quo nella gravata sentenza: “(…) La domanda di differenze retributive va invece accolta, ma non per il periodo rivendicato dalla ricorrente (ossia fin dall'assunzione in tirocinio del 2001 … o dalla stabilizzazione nel 2004), mancando ogni prova dello svolgimento di mansioni superiori durante gli anni più remoti del rapporto. Il superiore inquadramento sarebbe invece spettato a partire dal momento del ritorno della dalla maternità, allorquando l'ufficio non era più composto Pt_1 solo dalla e dalla capoufficio ( , ma anche da una Pt_1 Parte_2 ulteriore impiegata (alla quale, poco dopo, se ne sarebbe aggiunto un terzo): in
pag. 11 di 13 tale situazione, come ammesso dalla stessa capoufficio, la poteva Pt_1 considerarsi a tutti gli effetti la propria vice-capoufficio. Correva l'anno 2017 (agosto) e la era passata al part-time (questo rende le differenze Pt_1 retributive, che vanno sino al 31.5.2019, allorquando la 1° categoria le venne riconosciuta dall'impresa, tutto sommato modeste). Scatta quindi la declaratoria della 1° categoria, che è prevista proprio per le mansioni di “vice-capoufficio” ( 5.2.2018). (…)”. Controparte_8
Anche in parte qua, quindi, la sentenza gravata, suffragata dalle risultanze istruttorie in atti, merita conferma, con la doverosa precisazione che il quantum debeatur per il riconosciuto periodo di svolgimento di mansioni superiori non è oggetto di contestazione in questa sede. In ragione di quanto sopra esposto, anche il secondo motivo di appello va disatteso. Merita, infine, reiezione anche il quarto motivo di appello a mezzo del quale la lavoratrice appellante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite disposta dal Giudice di prime cure. Sul punto, va osservato che rispetto al thema decidendum dell'impugnativa del licenziamento la lavoratrice è risultata totalmente soccombente, mentre quanto alla questione delle differenze retributive l'odierna appellante è risultata parzialmente vittoriosa. Stando così le cose, la compensazione al 50% delle spese del giudizio di prime cure è ampiamente giustificata dalla “reciproca soccombenza” ai sensi dell'art. 92 c.p.c, così come ritenuto dal Tribunale di Ravenna nella gravata sentenza. Né sul punto, l'odierna parte appellante ha offerto dirimenti spunti riflessioni per discostarsi dalle valutazioni compiute dal Giudice a quo.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla sig.ra va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata. Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti, “avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018” (in terminis, cfr. Cass. n. 9901/2025) Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte
pag. 12 di 13 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla sig.ra con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 662/2025 RGA avverso la sentenza n. 165/2025 R.S. del Tribunale Civile di Ravenna – Sezione Lavoro emessa e pubblicata in data 1° aprile 2025, a definizione della causa n. 582/2023 R.G., non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Umberto Furnari, professionista designato all'espletamento del mandato professionale conferito alla Fu con sede in Ravenna Controparte_1 alla Via Meucci n. 7/D, 48124, (P.IVA ), ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso la sede della predetta società; appellante;
contro in persona dei Controparte_2
Soci Accomandatari e Legali Rappresentanti Sig.ri e CP_2 CP_3
(p. IVA: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e
[...] P.IVA_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Dalmonte e Nicoletta Boccanera, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna, Via D'Azeglio, n. 31; appellata;
udita la relazione della causa;
pag. 1 di 13 esaminati gli atti e i documenti di causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con ricorso domandava: “a) ritenere Parte_1
e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità o comunque annullare il disposto recesso comminato alla ricorrente ingiustificato in quanto non sorretto da giusta causa o, comunque, in quanto il fatto comunque rientra tra le condotte punibili, a tutto concedere, con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, condannare parte datoriale in persona del legale rappresentante pro tempore alla riassunzione della lavoratrice o, in alternativa, a corrispondere alla stessa un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, alla minore somma che riterrà equa e di giustizia;
ritenere e dichiarare il diritto della dipendente a essere inquadrata nel livello 1 C del CCNL applicato a far data dall'assunzione o da altra data successiva e, per l'effetto, condannare parte datoriale al pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive dovutele dalla data di assunzione o da altra data successiva e fino al 31 maggio del 2019 e, quindi, alla somma di euro 39.419,44 o alla minore o maggiore somma che sarà determinata anche a seguito di espletanda CTU”.
resisteva al ricorso. Controparte_4
La causa era istruita con prove orali e posta in decisione. La domanda ha due oggetti: differenze retributive e impugnativa di licenziamento. (…)La ricorrente, pur dopo molti anni in azienda (entrata nel 2001 in tirocinio, poi dal 2004 stabilizzata con riconoscimento della 2° categoria, dal 2019 passa in 1° categoria, il licenziamento è del 2022), incorreva in un errore, rimediabile, non avendo provveduto a disdettare la polizza (a quel punto un doppione) di un cliente che aveva appena acceso una polizza con la società resistente per coprire lo stesso rischio. Ad effettuare tale disdetta la si era impegnata con il cliente, ma non la Pt_1 eseguì. L'errore sarebbe anche stato rimediabile (si trattava di circa 300 euro), ma la decise di mentire al cliente che le aveva chiesto lumi circa il fatto che Pt_1
pag. 2 di 13 l'altra compagnia (quella della polizza che la vrebbe dovuto disdettare) Pt_1 si era fatta avanti chiedendogli il pagamento del dovuto. La invece prese in giro il cliente (assicurandogli che la disdetta era stata Pt_1 fatta), ma alla fine, avendo le bugie le gambe corte, la cosa venne fuori e il cliente in questione disdettò sia la polizza in questione, che un'altra polizza auto che aveva presso la resistente, proprio all'esito del cattivo servizio ricevuto ed erogato dalla per correttezza (nel senso dell'obbligazione che ne derivava) la Pt_1 resistente pagò l'assicurazione in questione al posto del cliente. (…) >>. Il Tribunale di Ravenna, all'esito dell'esperita istruttoria, ha definito la vertenza con la sentenza n. 165/2025 R.S., così statuendo: “(…) 1) accerta l'esistenza delle differenze retributive indicate in motivazione e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.749,74 oltre ad € 189,84 a titolo di differenza di T.F.R., oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate con decorrenza da ciascuna omessa mensilità (secondo i conteggi allegati del C.T.U.) e sino alla data del pagamento effettivo;
2) respinge l'impugnativa di licenziamento;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna. (…)”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo e riepilogati i fatti di causa, da un lato, ha giudicato infondata l'impugnativa del licenziamento (ritenendo provati i fatti contestati all'allora ricorrente e considerandoli passibili della sanzione del licenziamento senza preavviso) e, dall'altro lato, ha ritenuto parzialmente fondata la domanda di pagamento di differenze retributive, in relazione al periodo agosto 2017 (e cioè dal
“momento del ritorno della alla maternità, allorquando l'ufficio non era Pt_1 più composto solo dalla e dalla capoufficio ( , ma Pt_1 Parte_2 anche da una ulteriore impiegata (alla quale, poco dopo, se ne sarebbe aggiunto un terzo”) - 31.5.2019 (allorquando la 1° categoria venne riconosciuta alla lavoratrice dall'impresa). Con ricorso depositato telematicamente in data 26/09/2025, la sig.ra
[...]
ha spiegato appello nei confronti delle predetta sentenza, chiedendo che Parte_1 questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) 1) dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra con Pt_1
pag. 3 di 13 conseguente condanna della società appellata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 L. 300/1970 (ratione temporis), ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 8 L. 604/1966; 2) accertare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello 1C del CCNL Assicurazioni – SNA sin da data anteriore al 2017 (quantomeno dal 2004
o altra epoca accertata in causa), con condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive sino al maggio 2019, oltre accessori di legge;
3) condannare la società appellata al pagamento integrale delle spese e competenze di lite, nonché delle spese di CTU, relative ad entrambi i gradi di giudizio. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, la lavoratrice appellante ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di quattro distinti motivi di impugnazione, reiterativi delle prospettazioni da lei svolte nel giudizio a quo, rubricati rispettivamente: “MOTIVO PRIMO: ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2106 E 2119 C.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 26 COMMA 4 CCNL SNA ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GRADUALITA' E PROPORZIONALITA'”; “MOTIVO SECONDO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2103 C.C. E 115-116 C.P.C. IN RELAZIONE ALLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE”;
“MOTIVO TERZO: CARENZA E ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE – ASSENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA IMMUTABILITA' DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE”; “MOTIVO QUARTO: ERRONEA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE E DELLE SPESE DEL CTU”. La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 18 St. Lav., con autonoma statuizione non oggetto di specifica impugnazione.
pag. 4 di 13 Ciò posto si osserva che l'appello proposto dalla sig.ra non risulta Parte_1 meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicate. Quanto al terzo motivo di appello, da esaminarsi in via prioritaria in quanto logicamente preliminare, si osserva che lo stesso non risulta fondato in quanto la sentenza gravata, ad avviso di questa Corte, è immune dai vizi denunciati dall'odierna appellante, essendo sorretta da un'adeguata motivazione, sebbene sintetica e a tratti “discorsiva”. Al riguardo si rammenta che anche di recente la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16958 del 14 giugno 2023 ha ribadito che: “Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da un punto di vista grafico o quelle che presentano un
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cassazione SS.UU. n. 8053/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cassazione SS.UU. n. 22232/2016), non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. La Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione SS.UU. n. 22232/2016), inoltre, ha avuto modo di chiarire che ai fini della completezza della motivazione non è necessario che il Giudice risponda punto per punto a ogni singola argomentazione difensiva: è sufficiente che chiarisca la sua scelta motivando sulle argomentazioni
pag. 5 di 13 che ha ritenuto rilevanti e su quelle che ha escluso, senza che questo equivalga ad un'omessa pronuncia. Ebbene, nel caso di specie, il Giudice a quo ha compiutamente illustrato il ragionamento logico-giuridico da lui seguito per pervenire alla decisione gravata, indicando anche le fonti di prova poste a fondamento del suo convincimento, disattendo implicitamente anche l'eccezione di asserita violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare. Sul punto, peraltro, ad integrazione della motivazione della sentenza gravata, è sufficiente osservare che nessuna violazione di tal fatta risulta essersi consumata nel caso di specie. Al riguardo si ricorda che il principio di immutabilità della contestazione disciplinare impone al datore di lavoro di basare la sanzione disciplinare solo sui fatti e le circostanze già contestati al lavoratore, senza aggiungere elementi nuovi che modifichino la natura o la gravità dell'infrazione. Tuttavia, una "mera integrazione" dei fatti, intesa come un arricchimento del contesto senza alterare la fattispecie originale, non viola il principio e non rende illegittimo il provvedimento, a patto che non leda il diritto di difesa del lavoratore (cfr. Cassazione, ordinanza n. 26836/2024). Orbene, nel caso di specie, confrontando la lettera di contestazione disciplinare spedita all'odierna appellante con raccomandata A/R datata 25.11.2022 e la lettera di licenziamento a lei inoltrata in data 09/12/2022, risulta evidente che non vi è stata alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare. La società odierna appellata, infatti, nella lettera di licenziamento si è limitata a replicare alle giustificazioni rese dalla lavoratrice e ad evidenziare dei comportamenti da Lei tenuti, dopo la ricezione della contestazione, indice di una mancanza di ravvedimento da parte sua rispetto all'illecito commesso, così meglio chiarendo il contesto fattuale nel cui ambito è maturata la decisione aziendale di procedere ad un licenziamento per giusta causa. E' noto del resto che anche in carenza della contestazione, precedenti illeciti disciplinari rilevano ai fini della proporzione della sanzione, sulla base del principio della cosiddetta “recidiva impropria” (Cass. 26 novembre 2018, n. 30564, ord.. ) e tale orientamento, ad avviso di questa Corte, è applicabile anche rispetto a fatti commessi dal lavoratore dopo l'illecito contestato disciplinarmente,
pag. 6 di 13 al fine di meglio comprendere la sua personalità e di poter ponderare adeguatamente il disvalore della sua condotta. Alla luce delle suesposte considerazioni, il terzo motivo di appello va disatteso. Parimenti infondato risulta essere, ad avviso di questa Corte, il primo motivo di gravame a mezzo del quale la lavoratrice, odierna appellante, ha censurato le valutazioni compiute dal Giudice a quo rispetto al suo licenziamento. Al riguardo, appare opportuno illustrare compiutamente i fatti di causa rilevanti ai fini della decisione sull'impugnativa del licenziamento, così come risultanti dalla documentazione versata in atti. Sul punto, si osserva che l'allora società resistente nella propria memoria di costituzione depositata in prime cure aveva puntualmente dedotto che: “(…) 6) “A far tempo dall'11.2.2022 , quale dipendente di Romagna Ass.ni Parte_1
s.r.l. di prima categoria, iscritta alla Sez. E del R.U.I. (Registro Unico Intermediari Assicurativi) come prescritto dall'IVASS (già ISVAP) a tali fini (doc.5), si occupava della assunzione della polizza casa della Sig.ra Persona_1 assicurata in quella data presso UnipolSai Assicurazioni, interloquendo per gli incombenti col marito della nuova assicuranda, Sig. che con due CP_5 mail in date 11 e 19 febbraio inviava a , con espressa Controparte_6 annotazione “Attenzione ”, il file contenente la scansione della polizza Parte_1 all'epoca in essere (doc.6)”. 7) “In data 8.3.2022 la inviava, sempre via e- Pt_1 mail, al la disdetta da far firmare alla moglie, CP_5 dichiarando di rimanere in attesa del documento firmato e precisando <poi farò partire la disdetta per scadenza di ottobre>”(doc.7).
- 8) “Con mail in data 12.5.2022 il ritornava alla Gatti, c/o CP_5
la disdetta firmata” (doc.8). Email_1
- 9) “In data 4 novembre 2022 il richiesto da UnipolSai del pagamento CP_5 del premio di una polizza che riteneva già da tempo disdettata a cura della Pt_1
e sulla dichiarazione della Compagnia richiedente di non aver ricevuto alcuna disdetta, contattava la per avere chiarimenti e, sulla sua richiesta di avere Pt_1 copia della disdetta, che essa diceva di non trovare, le inviava copia della stessa, concludendo la mail con la frase <aspetto quanto prima la copia della pec inviata>” (doc.9)
- 10) “La rispondeva in pari data dichiarando di allegare la Pt_1 documentazione” (doc.10).
pag. 7 di 13 - 11) “Poiché tra i documenti allegati non compariva la copia della pec di disdetta, con mail del 6 novembre 2022 il ne faceva contestazione alla che CP_5 Pt_1 concludeva con le parole < info non vorrei pagare 2 assicurazioni> Pt_3
(doc.11). Otteneva il giorno successivo solo una “risposta virtuale, tramite una e- mail priva di testo” (doc.12).
- 12) “Con ulteriore mail del 13 novembre 2022 il informava la che CP_5 Pt_1 nei giorni successivi sarebbe stato costretto a pagare anche la polizza Unipol Co Assi. non avendo da lei ricevuto <nulla che dimostri l'invio della pec di disdetta> e che la risposta ricevuta dalla Pt_1
PEC> appariva assurda” (doc.13).
- 13) ”Con mail 14.11.2022 rispondeva al nei seguenti Parte_1 CP_5 termini: <buongiorno, io ho contattato la compagnia avversaria, e loro non si trovano nessuna pec, mi sembra molto strana questa cosa ancora devono rispondere>. Concludeva addirittura dichiarandosi “molto delusa” dall'atteggiamento di UnipolSai” (doc.14).
- 14) “Il in pari data esternava alla i suoi dubbi su quanto questa CP_5 Pt_1 gli aveva raccontato, nei seguenti termini: <telefonicamente mi hai detto che l'invio è stato fatto cartaceo. in questa mail parli di pec… bho. se anche loro non la trovassero (la pec) voi dovreste avere copia dell'invio. senza quella ogni parola vuota> “. (doc.15).Otteneva da solo Parte_1 un'ulteriore risposta evasiva: <ti chiamo nel pomeriggio, poi ti dico cosa mi ha detto>.” ( doc.16).
- 15) “Acquisita postuma conoscenza, per elementi certi, delle mancanze (mancato invio della disdetta e false rappresentazioni al cliente al riguardo), in data 25.11.2022 inviava alla dipendente la contestazione Controparte_2 Pt_1 disciplinare prevista dall' art.7 L.300/70 e 26 C.C.N.L. nella quale le contestava analiticamente tutti i suoi comportamenti, poc'anzi descritti ai punti da 6 a 13 della narrativa”. (doc.20)
- 16) “Aggiungendo il rilievo che, a seguito di questa mail - (mail 14.11.22 del
- lei scrive a Unipol riportando tali parole: <buongiorno, io ho contattato la compagnia avversaria, e loro non si trovano nessuna pec, mi sembra molto strana questa cosa ancora devono rispondere>. Purtroppo, stata allegata documentazione che non ha nulla a che fare con la questione, addirittura relativa ad altro cliente”. (doc.21)
pag. 8 di 13 - 17) “Con mail 28.11.2022 la capo ufficio dava notizia per Parte_2 semplice cortesia alla che le sarebbe arrivata in quei giorni la lettera Pt_1 raccomandata di contestazione di addebiti per il caso ”. (doc.22) Persona_1
- 18) “La rispondeva a tale cortese anticipazione con una serie di messaggi Pt_1 whatsapp nei seguenti termini: <sai cosa faccio mi prendo 6 mesi di malattia così la lettera della se infila dove dico io … è veramente una persona per_1 spregevole… e poi appena sono negativa vado al patronato non stare nemmeno a telefonarmi tanto siete tutti d'accordo>. (doc.23) (…)”. Questa minuziosa descrizione dei comportamenti tenuti dalla sig.ra Parte_1
non oggetto di contestazione da parte sua (con le note conseguenze di cui
[...] all'art. 115 c.p.c.) e, comunque, documentalmente suffragata, dà precisa contezza del complessivo disvalore della sua condotta, sussumibile nel concetto di “grave violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza” di cui all'art. 26 comma 4 CCNL Assicurazioni e come tale passibile di licenziamento disciplinare. Sul punto, il Giudice a quo ha condivisibilmente osservato: “(…) Si tratta di inadempimento grave e pienamente sufficiente a ledere la fiducia datoriale, posto che la menzogna indifendibile verso il cliente, oltre ad essere un comportamento sciocco, porta solo danni – soprattutto reputazionali – al datore di lavoro (come dimostratosi nel caso di specie). (…)”. Ciò che in sostanza assume particolare pregnanza non è tanto l'errore commesso dall'allora ricorrente, consistito nell'aver dimenticato di disdettare la polizza della Sig.ra quanto piuttosto di non aver riferito l'accaduto ai titolari Persona_1 dell'agenzia assicurativa, di aver mentito alla cliente ed suo marito e finanche alla compagnia assicurativa titolare della polizza, ponendo in essere una serie di artifici per nascondere il proprio operato. I messaggi whatsapp spediti dalla lavoratrice subito dopo aver appresso della notizia della contestazione disciplinare (pure essi non oggetto di specifica contestazione da parte dell'allora ricorrente), inoltre, danno adeguatamente conto dell'assoluta mancanza di ravvedimento da parte sua e denotano un assoluto disprezzo per le esigenze e le prerogative della datrice di lavoro. A ciò aggiungasi, infine, che la sig.ra non era affatto “nuova” ad Parte_1 errori di distrazione nello svolgimento delle pratiche assicurative a lei affidate, così come pure allegato e documentato dalla società odierna appellata.
pag. 9 di 13 Tutti questi elementi, oggettivi e soggettivi, unitariamente considerati fanno ritenere che il comportamento complessivamente tenuto dalla lavoratrice, oggetto di specifica e tempestiva contestazione disciplinare, integri “giusta causa” di licenziamento. A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del primo motivo di appello. Va, poi, esaminato e disatteso anche il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale la lavoratrice appellante ha censurato le valutazioni compiute dal Giudice a quo in merito alla differenze retributive da lei rivendicate in causa per superiore inquadramento contrattuale. A detta dell'odierna appellante, infatti, tali differenze retributive le spetterebbero per un periodo di gran lunga maggiore rispetto a quello individuato dal Tribunale di Ravenna nella sentenza gravata. Anche sul punto, ad avviso di questa Corte, le doglianze dell'appellante non colgono nel segno. Al riguardo, va, innanzitutto, ricordato che la sig,ra presumibilmente senza Pt_1 specifiche precedenti esperienze lavorative nel settore (mai allegate in atti), è stata assunta dall'odierna società appellata il 15.2.2001 come apprendista (v. doc. n.1 fasc. di primo grado di parte appellante) e tale sarebbe rimasta sino alla data del 14.2.2004, allorché il rapporto fu trasformato in lavoro a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica di impiegata di 2° Categoria (v. doc. n.2 fasc. di primo grado di parte appellante). Orbene, in mancanza di formazione professionale nel settore assicurativo, l'allora ricorrente certamente per i 3 anni di apprendistato non poteva in alcun modo ambire ad una qualifica di 1° livello, o vantare neppure ipoteticamente lo svolgimento di mansioni di quel rango. In tale periodo, infatti, è naturale e logico ipotizzare che l'odierna appellante abbia, per così dire, “imparato il mestiere”. Quanto, poi, al periodo che va dal 15.2.2004 al mese di luglio del 2017, va, innanzitutto osservato che l'Agenzia Romagna e Sicurtà di Ravenna aveva due soli impiegati, la sig.ra inquadrata in 1° Categoria in quanto Vice Parte_2
Capo Ufficio responsabile di agenzia e la neo assunta . Parte_1
In tale periodo, così come emerge dalla deposizione testimoniale della sig.ra indirettamente riscontrata da quella del collega Parte_2 Testimone_1
(cfr. verbale udienza del 02/04/2024), assunto solo a far tempo dal febbraio 2018, le mansioni affidate a erano sostanziate da compiti amministrativi Parte_1
pag. 10 di 13 previsti dal contratto quali il ricevimento clienti al front office, con incasso e trattazione degli affari, gestione dei sinistri (apertura e comunicazioni con contraenti, periti e ufficio sinistri), attività impiegatizie quali gestione, carico ed elaborazione dati al video terminale. Tale elencazione, svolta dalla società allora resistente, peraltro, non è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'odierna appellante (con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.). Sul punto, poco o nulla di rilevante hanno potuto riferire i clienti dell'Agenzia assicurativa sentiti come testi, che si sono limitati ad affermare di aver negoziato le loro polizze assicurative con la sig.ra Né risulta essere emerso in altro Pt_1 modo lo svolgimento di mansioni particolarmente qualificanti da parte dell'allora ricorrente, gravata del relativo onere probatorio. Ciò posto si osserva che la declaratoria contrattuale per l'impiegata di II° Categoria contempla la figura dello “impiegato; impiegato incaricato della trattazione degli affari di uno o più rami e/o dell'intermediazione assicurativa, anche all'esterno dell'agenzia; impiegato addetto al servizio cassa o contabilità dell'agenzia; impiegato che svolge compiti amministrativi, d'ordine e attività impiegatizie esecutive;
operatore meccanografico che opera in via prevalente all'elaborazione dati e/o al video terminale ”. Immediatamente dopo la declaratoria precisa che:
“l'impiegato che sia unico dipendente d'agenzia viene automaticamente inquadrato in II° Categoria”. Orbene, rispetto al periodo in esame, è di assoluta evidenza la coincidenza tra le mansioni svolte dall'allora ricorrente e la declaratoria contrattuale di inquadramento o, comunque, l'assenza di una prova adeguata di svolgimento di mansioni superiori. Discorso diverso, invece, va fatto rispetto al periodo successivo in quanto come evidenziato dal Giudice a quo nella gravata sentenza: “(…) La domanda di differenze retributive va invece accolta, ma non per il periodo rivendicato dalla ricorrente (ossia fin dall'assunzione in tirocinio del 2001 … o dalla stabilizzazione nel 2004), mancando ogni prova dello svolgimento di mansioni superiori durante gli anni più remoti del rapporto. Il superiore inquadramento sarebbe invece spettato a partire dal momento del ritorno della dalla maternità, allorquando l'ufficio non era più composto Pt_1 solo dalla e dalla capoufficio ( , ma anche da una Pt_1 Parte_2 ulteriore impiegata (alla quale, poco dopo, se ne sarebbe aggiunto un terzo): in
pag. 11 di 13 tale situazione, come ammesso dalla stessa capoufficio, la poteva Pt_1 considerarsi a tutti gli effetti la propria vice-capoufficio. Correva l'anno 2017 (agosto) e la era passata al part-time (questo rende le differenze Pt_1 retributive, che vanno sino al 31.5.2019, allorquando la 1° categoria le venne riconosciuta dall'impresa, tutto sommato modeste). Scatta quindi la declaratoria della 1° categoria, che è prevista proprio per le mansioni di “vice-capoufficio” ( 5.2.2018). (…)”. Controparte_8
Anche in parte qua, quindi, la sentenza gravata, suffragata dalle risultanze istruttorie in atti, merita conferma, con la doverosa precisazione che il quantum debeatur per il riconosciuto periodo di svolgimento di mansioni superiori non è oggetto di contestazione in questa sede. In ragione di quanto sopra esposto, anche il secondo motivo di appello va disatteso. Merita, infine, reiezione anche il quarto motivo di appello a mezzo del quale la lavoratrice appellante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite disposta dal Giudice di prime cure. Sul punto, va osservato che rispetto al thema decidendum dell'impugnativa del licenziamento la lavoratrice è risultata totalmente soccombente, mentre quanto alla questione delle differenze retributive l'odierna appellante è risultata parzialmente vittoriosa. Stando così le cose, la compensazione al 50% delle spese del giudizio di prime cure è ampiamente giustificata dalla “reciproca soccombenza” ai sensi dell'art. 92 c.p.c, così come ritenuto dal Tribunale di Ravenna nella gravata sentenza. Né sul punto, l'odierna parte appellante ha offerto dirimenti spunti riflessioni per discostarsi dalle valutazioni compiute dal Giudice a quo.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla sig.ra va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata. Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti, “avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018” (in terminis, cfr. Cass. n. 9901/2025) Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte
pag. 12 di 13 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla sig.ra con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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