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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2849 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio
2025 e vertente
T R A
, con sede legale in Fossato di Parte_1
Vico (PG), (C.F. ), in persona dei legali Parte_2 P.IVA_1
rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Amici
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Commissario Straordinario p.t. Prof. P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Amerigo Bottai
[...]
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 2849/2022 1 Lo ha proposto tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza n. 17682/2021 del Tribunale di Roma, che aveva parzialmente accolto la domanda revocatoria ex art. 67 comma secondo l. fall. dei pagamenti di Euro 10.232,17 e di Euro 10.000,00 eseguiti in suo favore da in bonis l'11.10.2012 ed il 04.02.2013, condannandolo CP_1
conseguentemente a restituire ad Controparte_1
la somma di Euro 20.232,17 oltre interessi moratori dalla notifica
[...]
della domanda introduttiva del primo giudizio sino all'effettivo soddisfo, chiedendone la riforma per la mancata dimostrazione del presupposto soggettivo della spiegata azione.
L'amministrazione straordinaria di si è costituita, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto per la sua infondatezza.
Dopo che alla prima udienza del 15.09.2022, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'allora vigente art. 221 comma 4 legge n. 77/2020, le parti avevano depositato le note e la Corte, con ordinanza riservata del 22.09.2022 aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante, alla successiva udienza dell'08.05.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la trattazione della causa è stata differita ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c., non avendo le parti costituite depositato le note scritte.
Alla successiva udienza in presenza del 03.07.2025, della cui fissazione le parti hanno ricevuto rituale comunicazione, nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c.,
“se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza” e “se nessuna delle parti (…) compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello come regolato dal Capo II Titolo III Libro II del codice di rito prima delle modifiche r.g. n. 2849/2022 2 apportate dal D.L.vo 149/2022 il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990,
n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione
- ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che
l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con
l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma terzo c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04.07.2025.
r.g. n. 2849/2022 3 Il Consigliere Estensore
Dr Marco Genna
r.g. n. 2849/2022
Il Presidente
Dr Nicola Saracino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2849 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio
2025 e vertente
T R A
, con sede legale in Fossato di Parte_1
Vico (PG), (C.F. ), in persona dei legali Parte_2 P.IVA_1
rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Amici
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Commissario Straordinario p.t. Prof. P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Amerigo Bottai
[...]
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 2849/2022 1 Lo ha proposto tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza n. 17682/2021 del Tribunale di Roma, che aveva parzialmente accolto la domanda revocatoria ex art. 67 comma secondo l. fall. dei pagamenti di Euro 10.232,17 e di Euro 10.000,00 eseguiti in suo favore da in bonis l'11.10.2012 ed il 04.02.2013, condannandolo CP_1
conseguentemente a restituire ad Controparte_1
la somma di Euro 20.232,17 oltre interessi moratori dalla notifica
[...]
della domanda introduttiva del primo giudizio sino all'effettivo soddisfo, chiedendone la riforma per la mancata dimostrazione del presupposto soggettivo della spiegata azione.
L'amministrazione straordinaria di si è costituita, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto per la sua infondatezza.
Dopo che alla prima udienza del 15.09.2022, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'allora vigente art. 221 comma 4 legge n. 77/2020, le parti avevano depositato le note e la Corte, con ordinanza riservata del 22.09.2022 aveva respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante, alla successiva udienza dell'08.05.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la trattazione della causa è stata differita ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c., non avendo le parti costituite depositato le note scritte.
Alla successiva udienza in presenza del 03.07.2025, della cui fissazione le parti hanno ricevuto rituale comunicazione, nessuno è comparso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione senza termini.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 127ter comma quarto c.p.c.,
“se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza” e “se nessuna delle parti (…) compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello come regolato dal Capo II Titolo III Libro II del codice di rito prima delle modifiche r.g. n. 2849/2022 2 apportate dal D.L.vo 149/2022 il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990,
n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza
l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione
- ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994,
n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che
l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con
l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 comma terzo c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede;
1. cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04.07.2025.
r.g. n. 2849/2022 3 Il Consigliere Estensore
Dr Marco Genna
r.g. n. 2849/2022
Il Presidente
Dr Nicola Saracino
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