Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05846/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5846 del 2025, proposto da EL Sisti, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito all'estero e, segnatamente, in Romania, avviato con istanza presentata dal ricorrente (domanda n. 39879 del 08.06.2024) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni, e.
PER LA DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ricorrendone i presupposti, del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza, in capo alla parte interessata, del requisito dell'abilitazione all'insegnamento (o dell’avvenuto riconoscimento, qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stata conseguita all’estero) in assenza della quale non è consentito nel nostro ordinamento l'acquisto del titolo di specializzazione per l'insegnamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine all’istanza di riconoscimento del titolo conseguito dalla stessa all’estero in altro paese UE, come meglio specificato in epigrafe.
Viene anche domandato di ordinare all’Amministrazione di emanare il provvedimento richiesto da parte ricorrente e di prevedere, fin d'ora, la nomina di un Commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato, ponendo i conseguenti costi a suo carico.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.
L’oggetto del giudizio riguarda la mancata risposta ad un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta alla Amministrazione resistente al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero.
Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.
Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso e la ricorrente è titolare di una posizione giuridica soggettiva che la legittima ad ottenere un provvedimento.
Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”.
Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, l’Amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente e che i termini previsti per legge sono scaduti.
In particolare, a fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione della procedura prevista per legge.
La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere deve quindi essere accolta.
Ne deriva che l’Amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in ordine al riconoscimento o meno del titolo della ricorrente entro i termini sopra indicati, in particolare comunicando entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica della presente sentenza la completezza della documentazione esibita, ovvero, ove necessario, quali sono le eventuali necessarie integrazioni.
La medesima Amministrazione deve definitivamente determinarsi in ordine alla istanza della ricorrente entro tre mesi dal completamento della richiesta di riconoscimento a seguito eventualmente della predetta comunicazione.
In difetto, deve provvedere un Commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nei medesimi termini, decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’Amministrazione.
Sono fatte salve le eventuali necessità di attività istruttorie per le quali l’Amministrazione potrà eventualmente chiedere chiarimenti al Collegio.
Sia l’Amministrazione sia il Commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
Va respinta invece la domanda di rilascio del provvedimento definitivo, trattandosi di materia in cui sussiste la necessità di un apprezzamento dei fatti con competenza tecnica nonché discrezionalità amministrativa, quantomeno in ordine alla eventuale prescrizione di misure compensative.
In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza d’appello in ordine ai presupposti per il riconoscimento dei titoli stranieri del genere di quello qui in discussione, in particolare quanto all’Adeverinta ministeriale ed al procedimento da seguire, e vista la reciproca soccombenza reciproca, devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente:
(i) di accertare entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla notifica della presente sentenza la completezza della documentazione esibita dalla ricorrente, dandone notizia all'interessata, ovvero nel medesimo termine di richiedere alla medesima le eventuali necessarie integrazioni;
(ii) di provvedere nel successivo termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessata.
- nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza al termine di trenta giorni di cui sopra, ovvero al termine di tre mesi di cui sopra, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nei medesimi termini sopra indicati.
Respinge la domanda ex art. 31 comma 3, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO AP, Presidente FF, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO AP |
IL SEGRETARIO