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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4156/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), e , nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, per procura speciale allegata al C.F._2
ricorso, dall'avvocato Elisabetta Cherchi, presso il cui studio in IA
sono elettivamente domiciliati
Ricorrenti opponenti
Contro
l' rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avvocati Marina Olla e
Laura Furcas, ed elettivamente domiciliato in IA presso l'ufficio
CP_ legale dell'
Convenuto opposto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2024 i signori e Parte_1
in qualità di soci della Parte_2 Controparte_3
posta in scioglimento anticipato senza liquidazione con atto del
13.12.2024, hanno agito in giudizio nei confronti dell' , proponendo CP_1
pagina 1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 0003138948 000,
intimante il pagamento della somma di euro 14.936,00, richiesta dalla sede di Iglesias in seguito alle note di rettifica del 30 ottobre e 3 CP_1
novembre 2023, relative alla denuncia mensile DM-2013 di competenza dei periodi da febbraio 2022 a ottobre 2022.
A fondamento dell'opposizione, i soci ricorrenti hanno affermato che la richiesta dell' traeva origine dall'aver la società effettuato l'invio CP_1
all' convenuto, per via telematica, dei modelli DM/10 relativi al CP_1
predetto periodo oltre il termine disposto dalla norma.
In particolare, la società aveva effettuato i versamenti contributivi sempre puntuali (entro il 16 del mese successivo), eccetto che per quelli relativi ai periodi di competenza di marzo 2022, versati il giorno 19
aprile 2022 anziché il giorno 18 (il 16 aprile 2022 cadeva di sabato,
scalando la scadenza al lunedì successivo), e di luglio 2022, il cui pagamento era stato effettuato in data 19 agosto 2022, probabilmente per la mancanza di provvista necessaria nel conto collegato.
Tale ritardo aveva fatto sì che, con effetto retroattivo, venissero richieste le differenze contributive derivanti dall'applicazione dell'aliquota ordinaria in luogo di quella inferiore applicata, in quanto la società aveva beneficiato dell'agevolazione contributiva introdotta dal
D.L. n. 104/2020 (c.d. decontribuzione Sud).
Peraltro, l' aveva fatto riferimento all'art. 1, comma 1175, della CP_1
Legge 296/2006, ovvero alla disposizione che subordina i benefici contribuivi previsti alla situazione di regolarità contributiva.
Erano state pertanto richieste delle differenze contributive (calcolate sulla base della contribuzione ordinaria) ad un soggetto che aveva sempre potuto vantare una posizione contributiva regolare, e che aveva commesso l'errore di effettuare in ritardo solo alcuni versamenti.
Come già affermato dalla giurisprudenza in casi analoghi, tra cui vi era uno specifico precedente del Tribunale di IA (sentenza n.
1301/2023 del 18.10.2023, di cui è estensore lo scrivente giudice, in una
pagina 2 controversia analoga pendente tra la e Controparte_3
l' , in relazione a diversi periodi temporali), si ravvisava, pertanto, la CP_1
violazione dell'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006, in quanto il recupero delle agevolazioni era stato disposto con effetto retroattivo.
In via subordinata, i ricorrenti hanno richiesto che venisse dichiarata l'illegittimità ovvero l'inefficacia parziale dell'avviso di addebito opposto, con rideterminazione della somma dovuta esclusivamente per i periodi di competenza in cui i modelli DM/10 erano stati inviati tardivamente, ovverosia per le sole mensilità di marzo e luglio 2022.
In via ulteriormente subordinata, i ricorrenti hanno richiesto la condanna dell' al risarcimento del danno conseguente alla CP_1
violazione del legittimo affidamento, pari alla medesima somma richiesta a titolo di differenze contributive.
2. L' si è costituito in giudizio richiedendo il rigetto del ricorso, CP_1
sostenendo la correttezza del proprio operato.
Ha altresì rilevato la mancata contestazione dell'inadempienza 3062 di cui all'avviso di addebito opposto, avente ad oggetto le sanzioni per morosità dal 07/2021 al 01/2022, per l'importo di euro 15,83.
Ed infatti, i ricorrenti avevano contestato esclusivamente la legittimità
delle note di rettifica poste a base dell'avviso di addebito, mentre nulla avevano dedotto ed eccepito in ordine alla citata inadempienza 3062:
pertanto tale pretesa doveva ritenersi pacifica e definitivamente provata in causa.
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3. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
3.1. Si osserva innanzitutto che, come rilevato dall' , nessuna CP_1
contestazione è stata svolta dai ricorrenti in merito alla pretesa di cui alla citata inadempienza 3062, avente ad oggetto un periodo precedente a quello fatto oggetto delle note di rettifica.
È pertanto dovuta la somma di euro 15,83.
pagina 3 3.2. Per quanto concerne le ulteriori pretese dell' , questo giudice CP_1
ritiene di dover dare continuità al proprio orientamento, espresso con la citata sentenza n. 1301/2023.
L'art. 1 comma 1175 ha disposto che “A decorrere dal 1° luglio 2007,
i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di
lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi
restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale”.
In casi analoghi la giurisprudenza di merito (v. Trib. Roma, sentenza n. 3636 del 9 settembre 2021) ha accolto le opposizioni avverso gli avvisi di addebito, sul rilievo per cui la norma del comma 1175 sopra citato deve essere letta nel senso che l'irregolarità contributiva da cui dipende l'emissione del DURC negativo ha come unica conseguenza l'impossibilità per l'azienda di continuare a fruire degli sgravi contributivi per il periodo successivo.
Secondo tale interpretazione, che si condivide, la legge sopra richiamata impedisce solo per il futuro la fruizione degli sgravi contributivi, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata.
3.3. Per quanto sopra esposto, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato ed i ricorrenti debbono essere condannati in solido al pagamento in favore dell' della minor somma di euro 15,83, oltre CP_1
accessori di legge dalla scadenza al saldo.
4. In ragione della reciproca soccombenza – si noti che la pretesa dell' è stata riconosciuta come dovuta, in minima parte – le spese CP_1
processuali vengono compensate per un decimo, mentre l' viene CP_1
condannato alla rifusione di quelle residue, che si liquidano nel
pagina 4 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per le cause in materia previdenziale (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00).
Considerata l'attività processuale svolta, nella liquidazione delle spese si escludono i compensi per la fase istruttoria (si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del predetto D.M. “La
fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente
svolta”).
Si precisa inoltre che, per i procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, in assenza dei presupposti per l'esenzione, il contributo unificato è dovuto in misura pari ad euro 43,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
2) condanna i signori e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore dell' della somma di euro 15,83, oltre CP_1
accessori di legge dalla scadenza al saldo;
3) compensa le spese processuali per un decimo e condanna l' CP_1
alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in euro 38,70
per spese di contributo unificato ed in euro 2.160,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
IA, 28.2.2024.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 5