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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.544/2022 R.G. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Gueli. Parte_1
- APPELLANTE - contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gianluca Urso.
-APPELLATA –
Oggetto: retribuzione.
All'udienza dell'8.5.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2019 - premesso di aver svolto, dal Parte_1
20.01.2009 al 9.11.2015, attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
presso la comunità alloggio per disabili Controparte_2 psichici sita in Raffadali - chiedeva, previo accertamento della cessione occulta d'azienda intervenuta tra la e la Controparte_2 [...]
, condannarsi quest'ultima al Controparte_3 pagamento, in suo favore, dell'importo di € 16.768,13 a titolo di crediti retributivi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Il Tribunale di Agrigento G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1252/2021, rigettava il ricorso ritenendo che dalla documentazione versata in atti e dall'esame delle prove orali assunte (interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ed
1 escussione di una teste), non fossero emerse in giudizio presunzioni plurime, gravi, precise e concordanti, né tantomeno risultanze probatorie in ordine alla cessione occulta d'azienda assertivamente intervenuta tra le due cooperative suindicate.
“Segnatamente”, affermava il decidente, “se da un lato è possibile rilevare in capo alle due società cooperative l'esercizio di un'attività sostanzialmente similare (ovvero la gestione della comunità alloggio per disabili psichici sita in Raffadali, via G7 n. 23), dall'altro le due cooperative presentano compagini sociali e sede legali diverse (la cooperativa Serena in via Porta Palermo n. 112 e la cooperativa in via San Giuseppe n. 50)”; inoltre CP_1 non era “emersa alcuna prova in ordine all'asserita continuità occupazionale dei dipendenti che prestavano attività lavorativa alle dipendenze della né Controparte_2 tantomeno con riguardo all'identità degli utenti ospitati nella comunità”. Per le riforma della predetta sentenza ha interposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 12.05.2022, lamentando una “erronea e superficiale valutazione delle prove documentali” per non avere il decidente considerato:
- l'identità della sede della comunità alloggio per disabili psichici (in Raffadali, via G/7
n.23), presso la quale entrambe le cooperative hanno gestito con continuità il servizio di assistenza dei disabili ivi ricoverati (la cooperativa “ fino alla data di cessazione CP_2 di ogni attività coincidente con il 26.11.2017, la cooperativa “ ” con decorrenza CP_1 dal 27.11.2017);
- alla data del 27.11.2017, era contestualmente amministratore unico Persona_1 della cooperativa “ ” e Vicepresidente del consiglio di amministrazione della CP_1 cooperativa;
CP_2
- al 27.11.2017 la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa
“ era ricoperta da madre di CP_2 Persona_2 Persona_1
- la cooperativa “ ha la sede legale in Raffadali nella via Porta Palermo n.12, CP_2 coincidente con l'abitazione di e Persona_1 Persona_2
- la sede della cooperativa “ ” è in Raffadali, via San Giuseppe n.50, luogo di CP_1 domiciliazione di anziana madre di attuale Presidente Controparte_4 Persona_2 del Consiglio di amministrazione della cooperativa “ . CP_2
Si duole ancora parte appellante dell'erronea valutazione della prova orale, laddove, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice:
- ha confermato che due utenti hanno continuato ad essere ospitati dalla Persona_1 struttura di via G/7 (con retta carico dell'amministrazione comunale) anche a seguito del subentro della cooperativa “ ” e che , già dipendente della CP_1 Persona_3 cooperativa è stata immediatamente assunta dalla cooperativa “ ”. CP_2 CP_1
Censura poi la lavoratrice la sentenza nella parte in cui ha ingiustificatamente disatteso la richiesta di esibizione ex art.210 c.p.c. e produce copia di un contratto di locazione - depositato, a seguito di ordine del giudice, in un distinto procedimento iscritto al n.3618/2019 R.G. presso il Tribunale di Agrigento promosso contro la cooperativa da altro lavoratore - stipulato in data 15.05.2017 fra il legale rappresentate della cooperativa
2 “ ” e la proprietaria dell'immobile sito in Raffadali, via G/7 n.23, ove si legge “la CP_1 locazione avrà la durata di anni sei (6), a partire dal 15.06.2017 e sino al 31.05.2023”. Deduce la ”erroneità della sentenza per avere ignorato l'abuso del diritto posto in essere dalla cooperativa ”, integrando a suo dire “siffatta cessione occulta” anche “gli CP_1 estremi dell'abuso del diritto, in quanto posta in essere all'evidentissimo fine di trasferire la gestione della suddetta comunità ad un soggetto impermeabile, nei desiderata delle due cooperative, alla situazione pregressa della ”, risultando quest'ultima, Controparte_2 nel novembre 2017, già condannata dal Tribunale di Agrigento - con due sentenze passate in giudicato e un decreto ingiuntivo non opposto - a corrispondere a tre ex dipendenti importi in denaro a titolo di differenze retributive.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 30.04.2024, la
[...]
(d'ora in avanti anche ), variamente Controparte_3 Controparte_3 contestando la fondatezza delle avverse doglianze delle quali chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza oggetto di gravame.
Ha dedotto a tal fine: Par
- l'inesistenza della ventilata cessione di azienda (” Controparte_3
è dotata di una sede legale diversa”; “La ha
[...] Controparte_3 un numero di partita iva diverso dalla ”; “La Controparte_2 [...]
ha utenti diversi rispetto a quelli avuti dalla con Controparte_3 Controparte_2 accreditamenti diversi e rilasciati dalla regione Sicilia con decreto del 29 ottobre 2018 n
35072”; “La ha per 2 /3 soggetti e componenti Controparte_3 diversi della compagine sociale dalla ad eccezione del Sig. Controparte_2 Per_1
);
[...]
- l'operatività nella fattispecie della rigida disciplina dettata dall'art.2560 c.c. (per la quale
“il cessionario dell'azienda non può essere ritenuto responsabile per quei debiti che non siano stati registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero per i debiti registrati su libri contabili non obbligatori che lo stesso abbia eventualmente tenuto”), tenuto conto che
“nel caso di specie non vi è la benché minima traccia di scritture contabili assimilabili”. Questa Corte, nel contradittorio delle parti, con ordinanza resa all'udienza del 19.12.2024, assegnando all'uopo alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'odierna udienza, ha ordinato:
- alla “ ” di depositare in Controparte_2 cancelleria il libro unico del lavoro relativo al periodo novembre/dicembre 2017 e il registro/elenco degli ospiti presenti, fino al 26 novembre 2017, presso la comunità alloggio per disabili psichici sita in Raffadali, nella via G/7 n.23;
- alla “ a responsabilità limitata” di depositare in Controparte_3 cancelleria il libro unico del lavoro relativo al periodo novembre/dicembre 2017 e il registro/elenco degli ospiti presenti, a far data dal 27 novembre 2017 e fino al 31 dicembre
2017, presso la comunità alloggio per disabili psichici sita in Raffadali, nella via G/7 n.23.
La cooperativa , alla quale la predetta ordinanza è stata notificata dalla difesa CP_2 dell'appellante, è rimasta inattiva, mentre la cooperativa “ ” ha depositato: CP_1
3 - il libro unico lavoro relativo al periodo di dicembre 2017, precisando che “per il mese di novembre non vi erano lavoratori assunti”;
- una dichiarazione a firma del proprio legale rappresentate ove viene specificato che nel periodo in contestazione la struttura non ospitava “disabili psichici”. Indi, all'udienza dell'8.5.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (da ultimo Cass.
n.7308/2023), ricorre la vendita aziendale regolata dagli artt. 2555 c.c. e ss. c.c. ogni qualvolta venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un'entità economica ancora esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare.
Per distinguere l'ipotesi disciplinata dall'art. 2555 c.c. dalla vendita di singoli elementi è invece necessario accertare quale sia stato - secondo la volontà dei contraenti - l'oggetto specifico del contratto e cioè se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale in vista della prosecuzione dell'attività produttiva (Cass. 10193/2002; Cass. 8621/2001). La cessionaria, perché si perfezioni un'operazione traslativa, deve, dunque, proseguire un'attività che non solo sia “sovrapponibile a quella precedentemente svolta” (perché coinvolgente il medesimo settore produttivo), ma che con quest'ultima condivida la medesima organizzazione aziendale.
Nello specifico, invece, all'assenza di prova circa il transito di tutti i beni aziendali,
(ammettendo l'appellata di avere acquistato soli singoli beni) e delle utenze (nulla essendo emerso dal compendio documentale in tal senso), si accompagna la pacifica diversificazione delle propedeutiche autorizzazioni amministrative e la mancanza di elementi istruttori idonei a dimostrare, con verosimile certezza, il passaggio dalla cooperativa “ alla cooperativa “ ” sia di tutti i degenti già ricoverati CP_2 CP_1 presso la prima al novembre 2017, sia del personale in servizio.
Invero, limitatamente a tali ultimi profili, solo due pazienti assistiti presso la struttura di via G/7 in Raffadali hanno ivi proseguito la loro degenza anche dopo il subentro della cooperativa “ ” (numero esiguo rispetto ai posti letto disponibili pari a dieci) ed CP_1 esclusivamente una lavoratrice ( ), già in servizio alle dipendenze della Persona_3 cooperativa “ , è stata poi assunta (ex novo e senza riconoscimento della CP_2 pregressa anzianità) dalla cooperativa “ ” (la quale, come da prodotto LUL, alla CP_1 data di avvio della propria attività, ha proceduto, però all'assunzione di ulteriori cinque unità lavorativa che non risulta siano mai state professionalmente legate alla cooperativa
“ ). CP_2
4 Inoltre, come paritariamente sottolineato dal Tribunale di prime cure, la sede legale delle due società è diversa, così come differenti sono il numero di partita iva e la compagine societaria (il solo nel novembre 2017, era Vicepresidente del Persona_1 consiglio di amministrazione della cooperativa “ e amministratore unico della CP_2
“ ”). CP_1
Non può trovare accoglimento neppure la seconda ragione di gravame - coinvolgente un ventilato abuso del diritto imputabile all'appellata - perché fondata sull'indimostrato perfezionamento nella fattispecie di una cessione occulta di azienda relativa alla comunità alloggio per disabili.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1252/2021 pronunciata dal Tribunale di Agrigento G.L. il 16 novembre 2021.
Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in €1.984,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo l'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
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