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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 22371/2021 R.G. promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.VA Parte_1
, con sede legale in Torino, Corso Emilia 8, P.VA_1 elettivamente domiciliata, in Torino, Corso Emilia 8, presso lo studio degli Avv.ti Emanuela Truffo e
Stefano Carasso che la rappresentando e difendono in forza di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
-
contro
- già in persona del legale rapp.te p.t. , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 con sede in 80125 Napoli alla Via Diocleziano n. 107, C.F. , P.VA_2
, in persona del rapp.te p.t. Controparte_4 CP_3 con sede in Napoli alla Via Diocleziano n. 107, P.I. , P.VA_3
, C.F. , residente in [...] CP_3 C.F._1
Tutti elettivamente domiciliati in Napoli, corso Umberto I n. 90, presso lo studio dell'avv. Fabio
Fattore, che li rappresenta e difende in forza delle procure allegate alla comparsa di costituzione
- CONVENUTI -
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità professionale.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, In via preliminare di rito
– accertare e dichiarare che la società (già difetta di interesse Controparte_1 Controparte_2
e/o di legittimazione ad agire nei confronti di per i motivi tutti di cui in narrativa;
Parte_2
– rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
pagina 1 di 13 – rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda perché confutata dai documenti in atti e comunque destituita di fondamento, per i motivi tutti di cui in narrativa;
– rigettare l'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo all'attrice in via di accertamento negativo, avendo l'attrice dimostrato in atti il proprio interesse ed essendo l'eccezione priva di fondamento giuridico per i motivi tutti di cui in narrativa;
– rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dal Sig. e/o della CP_3 [...]
e/o qualsivoglia ulteriore eccezione formulata dalle convenute perché infondate in fatto CP_4 ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
Nel merito
– accertare e dichiarare che ha correttamente ed esattamente adempiuto le Parte_3 obbligazioni contrattuali assunte da tramite il contratto concluso tra la stessa Parte_1
e la ditta individuale Channel AG di UN LL e il Sig. Parte_3
; CP_5
– rigettare le domande riconvenzionali formulate ex adverso perché prive di idonea prova, oltre che infondate per i motivi tutti di cui in narrativa;
– condannare le parti convenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., considerando anche la loro condotta processuale;
In via istruttoria – Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale codesto Tribunale Ill.mo voglia ritenere non decaduta dal termine per la deduzione di capitoli di prova per testi, si contesta CP_1
l'ammissibilità di ognuno dei capitoli di prova dedotti dalla controparte in quanto generici, inconferenti e, nella totalità dei casi, vertenti su circostanze che avrebbero dovuto essere provati per via documentale;
– Nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Tribunale Ill.mo volesse ammettere i capitoli di prova dedotti dalla controparte con l'atto di citazione, si insiste fin da ora per vedere sentiti a prova contraria su ognuno di quei capitoli l'Ing. e la Sig.ra entrambi Testimone_1 Testimone_2 domiciliati presso Parte_3
– Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale Ill.mo volesse ammettere i capitoli di prova per testi avversari, si indica a teste a prova contraria sui capi c, d, e, f, g, h, i, l'Ing. Tes_1
[...]
In ogni caso – con vittoria di spese e compensi di causa. Con ogni più ampia riserva di deduzione e controdeduzione in via istruttoria.
Per le parti convenute
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti domande e così provvedere:
1. In via pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino per la dedotta controversia in favore della competenza del Tribunale di Napoli o del Tribunale di Roma;
pagina 2 di 13 2. Ancora in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig.
[...]
, con conseguente sua estromissione dal prosieguo del giudizio;
CP_3
3. Sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversa nei confronti di e della;
CP_3 Controparte_4
4. In via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nell'atto di citazione perché inammissibili, improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto nel presente atto;
5. Nell'ipotesi di parziale o totale soccombenza della controparte anche nei confronti di uno solo dei convenuti, condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. co. 1 e 3 al pagamento di una somma equitativamente determinata;
6. Con vittoria di esborsi, onorari e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario per ognuna delle parti convenute, anche con riconoscimento di eventuale maggiorazione.
La sola invece, formula e chiede l'accoglimento, in aggiunta a tutte le conclusioni Controparte_1 precedenti, anche delle seguenti
7. Ancora in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società consistente nel ritardo nella comunicazione della registrazione del Parte_3 brevetto relativo al progetto Tucano e nella violazione dei doveri di diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.;
8. Sempre in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società consistente nella mancata voltura dell'intestazione del brevetto Parte_3 relativo al progetto Tucano in capo a e nella violazione dei doveri di diligenza e buona Controparte_1 fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.;
9. Per l'effetto dell'accoglimento delle domande riconvenzionali suesposte, condannare la società al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. in favore di nella Parte_3 Controparte_1 misura dell'importo di € 293.746,00 o in quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria e sembrerà giusta all'On.le Giudicante;
10. Con vittoria di esborsi, onorari e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in seguito anche “ ) Parte_1 Parte_3 esponeva di aver ricevuto, nel marzo 2018, da e , titolare della ditta CP_5 CP_3 individuale un incarico professionale avente ad oggetto il deposito della Controparte_4 domanda di brevetto presso l'U.I.B.M. per il progetto Tucano, costituito da “apparato ludico- riabilitativo per utenti affetti da stipsi”. pagina 3 di 13 L'attrice precisava di aver provveduto al deposito, in data 12.4.2018, della domanda di brevetto, corredata dalla relazione e dalla documentazione necessaria dando atto che, nel luglio 2018, per il tramite della signora , le era stato richiesto di emettere un'unica fattura per le Controparte_6 prestazioni svolte a carico della ditta individuale Controparte_4
Aggiungeva che, con comunicazione via mail del 12.7.2019, la stessa instava affinché le CP_6 fatture emesse per l'attività svolta a seguito del rifiuto della domanda di brevetto depositata nell'aprile
2018 e i costi del deposito del brevetto venissero emesse a carico di in qualità di Controparte_2 licenziataria del brevetto, provvedendo ad allegare i contratti di cessione.
La società attrice evidenziava come nessuna richiesta di trascrizione della definitiva cessione dei diritti di proprietà sul brevetto a favore di poi divenuta fosse pervenuta da Controparte_2 Controparte_1
e da non essendo neppure stato inviato all'attrice il contratto di cessione CP_5 Controparte_4 perfezionatosi successivamente alla sola cessione della licenza con diritto di opzione.
Dava quindi atto dell'insussistenza dei presupposti per un accertamento della propria responsabilità professionale a fronte dell'eccepito inadempimento o inesatto adempimento da parte di Controparte_1 contenuto nella diffida dalla stessa inviata in data 6.7.2021.
Eccepiva, quindi, il difetto di legittimazione di ad eccepire l'inadempimento della Controparte_1 prestazione, ovvero a chiedere il risarcimento dei danni patiti, non essendo intercorso tra l'attrice e la stessa alcun contratto di mandato professionale. CP_1
Ribadiva, in ogni caso, come la prestazione professionale fosse stata correttamente adempiuta da come confermato dalla concessione del brevetto, osservando che nessun incarico ulteriore e, Parte_3 in particolare, nessun incarico volto alla modifica del titolare del brevetto le era stato conferito da
Channel AG, ovvero da altro soggetto.
Ribadita la correttezza della prestazione resa, contestava in ogni caso il danno lamentato da Parte_3
nella diffida del 6.7.2021 conseguente alla mancata partecipazione al Bando Brevetti + 2020 CP_1
e 2021 e, anche, al Banco . Controparte_7
Concludeva come in epigrafe riportato, instando per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per configurare una sua responsabilità professionale come prospettata da nella lettera di Controparte_8 diffida inviata in data 6.7.2021.
La domanda attorea è stata contestata dai convenuti e i quali hanno Controparte_1 CP_3 preliminarmente dato atto che i costi relativi al progetto di brevetto erano stati sostenuti da CP_1 che, nel mese di novembre 2020, aveva esercitato il diritto di opzione relativo al brevetto oggetto
[...] di causa, divenendo titolare dei diritti sul brevetto stesso e, quindi, unico soggetto legittimato ad eccepire eventuali inadempimenti posti in essere da e ad instare per il risarcimento dei danni Parte_3 patiti.
I convenuti hanno, quindi, eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito richiamando il
Regolamento CE 44/2991 in ragione della natura telematica del contratto. pagina 4 di 13 Hanno, quindi, indicato nel Tribunale di Roma l'ufficio giudiziario competente secondo il luogo nel quale era stata eseguita la prestazione, ovvero nel Tribunale di Napoli avuto riguardo al domicilio generale delle persone fisiche e giuridiche dei convenuti.
Eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita nei confronti di e di , nel merito i convenuti hanno ribadito Controparte_4 CP_3
l'inadempimento della società attrice concretatosi nel ritardo con il quale la stessa aveva provveduto alla comunicazione dell'avvenuta registrazione del brevetto che, avvenuta in data 30.4.2020, era stata comunicata da solo in data 26.3.2021 a seguito di richiesta informazioni da parte della Parte_3
e, anche, nella mancata voltura in capo a del brevetto ottenuto. Controparte_2 CP_1
I convenuti hanno quindi allegato come il ritardo nella comunicazione, prontamente contestato, avesse reso impossibile per – poi divenuta – la partecipazione al Controparte_2 Controparte_1
“Bando Brevetto+ 2020” e al Bando “ ” , nonché determinato un grave ritardo Controparte_7 nello sviluppo di un prototipo destinato alla commercializzazione. Attesa l'esclusiva legittimazione attiva di , instava per la propria estromissione, mentre formulava CP_1 CP_3 CP_1 domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno patrimoniale patito, quantificato in complessivi
€ 293.746,00 comprensivo del danno emergente e del lucro cessante.
Nel corso del giudizio, respinta l'eccezione di improcedibilità non sussistendo i presupposti per l'esperimento obbligatorio della negoziazione assistita, ritenuti non ricorrenti i presupposti per l'estromissione di in proprio e non idonea a definire il giudice l'eccezione di CP_3 incompetenza territoriale, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione senza ammissione delle prove orali articolate da parte convenuta e della richiesta CTU, all'udienza del 17.10.2024, previa riassegnazione del fascicolo, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
II
Rileva preliminarmente il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai convenuti, in ragione dei criteri generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c..
E' principio consolidato quello secondo il quale nelle cause relative a diritti di obbligazione,
l'incompetenza per territorio del giudice adito deve essere eccepita con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi e a pena di inefficacia dell'eccezione, quale sia il giudice che si ritiene competente (v. tra le altre, Cass.
8224/99 e Cass. 6893/2001).
Nel caso di specie, i convenuti hanno individuato la competenza territoriale del Tribunale di Roma quale luogo nel quale è stata eseguita la prestazione di cui al contratto professionale oggetto di causa,
pagina 5 di 13 ovvero del Tribunale di Napoli quale foro generale dei convenuti richiamando altresì, in via generale, la previsione di cui all'art. 20 c.p.c. e le modalità di conclusione telematica del contratto.
L'eccezione, pur tempestivamente formulata, non merita accoglimento atteso che non è stato oggetto di puntuale contestazione il foro facoltativo relativo al luogo nel quale l'obbligazione contrattuale oggetto di causa è sorta.
A fortiori, pur ad ammettere che il rapporto intercorso debba farsi rientrare nei contratti conclusi in forma telematica, il luogo in cui il contratto di mandato professionale si è perfezionato non è da individuarsi nel luogo nel quale è stata depositata la domanda di brevetto, ovvero presso la sede o la residenza dei convenuti, ma è in Torino, luogo ove si trova la sede della società attrice e ove Parte_3 ha avuto conoscenza dell'accettazione da parte di e di dell'incarico Controparte_4 CP_5 conferito.
Peraltro, deve osservarsi che in tema di competenza per territorio, il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. - che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda - è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione - sia pure di tipo ipotetico - fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (v. Cass. 18.6.2020, n. 11797).
Alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi la sussistenza della competenza del giudice adito.
****
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, pare opportuno precisare che parte attrice - a fronte della diffida e messa in mora contenuta nella comunicazione del 6.7.2021, inviata da
, avente ad oggetto il risarcimento del danno patito per l'inadempimento del mandato CP_1 professionale conferito a – ha chiesto nel presente giudizio l'accertamento negativo della Parte_3 sussistenza di un rapporto contrattuale con e, quindi, l'accertamento del corretto Controparte_1 adempimento delle prestazioni professionali svolte nell'interesse di Controparte_4
e di .
[...] CP_5
Così ricostruita la domanda, deve rilevarsi in primo luogo l'infondatezza del difetto di legittimazione attiva come eccepita in via preliminare da parte attrice, dovendo correttamente qualificarsi l'eccezione sollevata come difetto di titolarità del diritto di ad eccepire l'inadempimento contrattuale e ad CP_1 azionare la pretesa risarcitoria allegata con la diffida del 6.7.2021 che, attenendo alla fondatezza della pretesa, deve essere oggetto di accertamento nel merito.
Come osservato dalla Cassazione, infatti, “l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione” (v. Cass. 27.11.2023, n. 32814).
pagina 6 di 13 III
L'esame, nel merito, della domanda proposta da parte attrice rende opportuno richiamare alcuni principi di carattere generale sulla responsabilità professionale derivante dall'inadempimento delle obbligazioni
Nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, che, come osservato dalla Cassazione, trae origine dal contratto con cui è stato conferito l'incarico ed è conseguente all'inadempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale.
Per questo tipo di rapporti, l'art. 1176, comma 2, c.c. dispone che la diligenza adempitiva “deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata”, imponendo al professionista un impegno superiore a quello del comune debitore: in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), si richiede, dunque, una diligenza particolarmente qualificata dall'osservanza di apposite regole e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta.
Dalla natura contrattuale della dedotta responsabilità deriva, sotto il profilo dell'onere probatorio,
l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 13533/01, in forza della quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Analogo principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di inesatto adempimento, nel qual caso “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Alla luce di tali osservazioni, secondo i principi regolatori della responsabilità contrattuale, spetta al cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale provare il conferimento dell'incarico, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato, nonché il danno
(conseguenza) derivato dall'inadempimento dell'obbligazione, come conseguenza immediata e diretta dello stesso.
Costituisce peraltro principio consolidato quello secondo il quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Più precisamente, “anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura pagina 7 di 13 sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti” dovendo ribadirsi che “i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria” (v. Cass. 10.4.2024, n. 9706).
****
Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta e delle stesse ricostruzioni in fatto operate dalle parti, deve ritenersi provato il conferimento, nel marzo 2018, da parte della ditta individuale alla società nella persona dell'ing. Controparte_4 Parte_3 Per_1 dell'incarico di provvedere al deposito della domanda di brevetto avente ad oggetto il dispositivo
“ludico riabilitativo per utenti affetti da stipsi (Progetto Tucano)”.
E' agli atti, infatti, la corrispondenza intercorsa tra la società attrice e , titolare della ditta CP_3 dalla quale si evince il conferimento, nel marzo 2018, dell'incarico per il Controparte_4 deposito della domanda di brevetto: l'esame della corrispondenza dà atto dell'invio da parte di
[...] per il tramite di , ovvero di , della documentazione CP_4 Controparte_6 CP_3 contenente i dati di e di necessaria alla fatturazione delle prestazioni richieste, CP_4 CP_5 oltre alla interlocuzione relativa alla predisposizione della bozza di domanda e alle integrazioni e correzioni necessarie.
Si richiama, in particolare, la mail del 7.3.2018 con la quale il convenuto , oltre ad CP_3 inviare i moduli compilati necessari per la fatturazione, offre indicazioni dettagliate circa la titolarità del brevetto precisando “titolare del brevetto: per il 30% l'ing. , per il 70% la ditta CP_5
” (v. doc. n. 2 parte attrice). Controparte_4
****
Provato il conferimento dell'incarico, deve ritenersi che il mandato professionale sia stato correttamente svolto nell'interesse del convenuto , titolare di CP_3 Controparte_4 avendo la società attrice, pur a fronte di un primo diniego, operato ed ottenuto in data 30.4.2020 la concessione del brevetto di cui alla domanda proposta.
Parte convenuta ha eccepito l'inadempimento imputabile a indicando, quali profili di Parte_3 responsabilità, il ritardo nella comunicazione dell'avvenuto rilascio del brevetto e la conseguente mancata “voltura” del brevetto ottenuto in capo a Controparte_1
Considerate le domande proposte dai convenuti, si ritiene di esaminare, in primo luogo, l'eccepita mancata voltura del brevetto a favore di oggi Controparte_2 Controparte_1
Costituendosi, i convenuti hanno lamentato che la società attrice non avrebbe provveduto a modificare l'intestazione del brevetto inserendo quale proprietaria e titolare la società nonostante Controparte_2 la richiesta di trascrizione del contratto di licenza stipulato dagli originari titolari del brevetto a favore dell'odierna convenuta. pagina 8 di 13 E' agli atti la comunicazione inviata da nell'interesse di Controparte_6 Controparte_4 in data 8.7.2019, con la quale oltre a chiedere il costo complessivo della consulenza prestata da la società formula “le seguenti richieste: Parte_3
- che i costi del deposito in oggetto (ad esclusione dei costi di deposito già sostenuti nel 2018) siano a carico di , in qualità di licenziataria dello stesso. In allegati i contratti di cessione. Controparte_2
- che nessun costo sia a carico di ” (v. doc. n. 7 parte convenuta). CP_5
Prosegue la corrispondenza con l'invio dei contratti tra , e CP_5 Controparte_4 [...] stipulati rispettivamente, nel novembre 2018, aventi ad oggetto la cessione di diritti inerenti il CP_2 brevetto oggetto di causa.
In particolare, con il contratto indicato, stipulava con un Controparte_4 Controparte_2 contratto di licenza di diritti su brevetto con diritto di opzione, in forza del quale la stessa
[...] si impegnava a sostenere i costi relativi al rilascio e all'estensione del brevetto ottenendo dalla CP_2
Concedente “per la durata di 24 mesi dalla data della comunicazione via pec della copia sottoscritta,
…., ogni diritto relativo al Brevetto ed il diritto di priorità ex art. 4 della Convenzione di Unione di
Parigi”.
Le parti prevedevano poi, all'art. 4 del contratto la possibilità, per la , di Controparte_9
“acquisire la piena proprietà dei diritti specificati all'art. 2, ovvero la piena titolarità a titolo definitivo di tutto il brevetto e dei relativi diritti di uso e sfruttamento industriale, corrispondendo alla
Concessionaria la somma di Euro 1,00 (euro uno/00) entro il periodo di validità della presente scrittura privata con i metodi di pagamento in precedenza utilizzati”.
La cessione veniva quindi formalizzata, come allegato dagli stessi convenuti, in data 2.11.2020 (v. doc.
n. 21 parte convenuta).
La valutazione dell'eccepito inadempimento professionale di prescinde dal contenuto dei Parte_3 contratti di cessione (quanto a ) e di licenza di diritti (quanto alla prodotti in atti: CP_5 CP_4
è certo, infatti, che intanto può configurarsi una responsabilità per la mancata voltura del brevetto in quanto tale incarico sia stato effettivamente conferito alla società attrice.
La documentazione offerta dai convenuti non consente di affermare che il mandato conferito alla comprendesse la voltura del brevetto, ovvero la trascrizione del nuovo soggetto titolare della Parte_3 privativa.
Né la mail inviata in data 8.7.2019, né la successiva corrispondenza intercorsa fino al 22.7.2019 contengono alcun riferimento alla necessità di provvedere alla “voltura” della domanda di brevetto, limitandosi a far riferimento alle mutate modalità di pagamento delle prestazioni professionali dell'attrice, con conseguente compilazione da parte del nuovo soggetto “pagatore” dei moduli inviati dalla società attrice.
Diversamente da quanto ritenuto da parte convenuta, infatti, nessun rilievo può assumere – al fine della domanda proposta – la circostanza del certo riscatto della proprietà da parte della ovvero della CP_2 pagina 9 di 13 possibilità di trascrizione dell'accordo di cessione: in assenza di elementi che offrano la prova del contenuto dell'incarico conferito alla società attrice, nessuna responsabilità può essere alla stessa imputata per la mancata trascrizione del contratto.
Deve in questa sede ribadirsi l'inammissibilità dei capi di prova orale articolati da parte convenuta
(capi d ed e) attesa la genericità degli stessi e la natura documentale delle circostanze dedotte.
Deve inoltre darsi atto che, pur successivamente al perfezionarsi dell'accordo di cessione, avvenuto nel novembre 2020, nessuna comunicazione risulta inviata da a né alcuna Controparte_4 Parte_3 richiesta di voltura risulta pervenuta alla attrice da divenuta Controparte_2 Controparte_1
In mancanza di riscontri probatori che diano conto dell'effettiva richiesta e dell'incarico di trascrizione da parte dei convenuti alla società attrice, alcun inadempimento può ritenersi sussistente.
Quanto al ritardo nella comunicazione, come evidenziato, la domanda di brevetto, presentata in data
12.4.2018, è stata accolta dall'U.I.B.M. in data 30.4.2020.
In data 25.3.2021, a seguito di richiesta informazioni da parte di , per contro di CP_3 [...]
la società attrice dava comunicazione dell'avvenuto rilascio del brevetto e, a fronte degli CP_2 ulteriori chiarimenti richiesti per la ritardata comunicazione, riferiva “a seguito della sua e- Parte_3 mail di ieri, abbiamo verificato la pratica e ci siamo accorti che la comunicazione da parte dell'UIBM, contenente l'avviso di emissione del titolo ufficiale, era stata erroneamente archiviata senza essere processata. La comunicazione è arrivata nel periodo in cui abbiamo dovuto rapidamente rivedere le nostre procedure per poter lavorare in smart working e in modalità paperless, lo scorso anno, causa
Lockdown. Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente, che in ogni caso, ci teniamo a precisare, non rileva per l'efficacia della vostra privativa” (v. doc. n. 12 parte convenuta).
Il tenore letterale della comunicazione consente, da solo, di dar atto del ritardo nella comunicazione da parte della società attrice dell'avvenuta ricezione del rilascio del brevetto, ritardo che, necessariamente, deve essere considerato e valutato anche tenuto conto dell'emergenza pandemica insorta nel medesimo periodo che ha imposto, oltre alla completa chiusura delle attività, la necessità di provvedere ad una completa e integrale riorganizzazione del lavoro.
Peraltro, pare opportuno evidenziare come la sussistenza di una responsabilità professionale presupponga, oltre alla prova della negligenza o imperizia del professionista nell'adempimento del mandato, anche la prova che, laddove la condotta del professionista fosse stata corretta, il pregiudizio lamentato non si sarebbe verificato.
Pur ammettendo il carattere colposo dell'operato professionale dell'attrice, riconosciuto nella ritardata comunicazione di concessione del brevetto, infatti, ai fini del riconoscimento dell'invocata conseguente responsabilità risarcitoria occorre verificare se sia stata offerta la prova dei danni oggetto della pretesa risarcitoria e, ancora, se sia ravvisabile il nesso causale tra la suindicata condotta dell'attrice e i dedotti danni, non potendo tali elementi, costitutivi della responsabilità, essere desunti dal mero accertamento dell'inesatto adempimento del contratto d'opera professionale. pagina 10 di 13 Nel caso concreto, non può ritenersi che l'onere probatorio sia stato assolto dai convenuti, non avendo gli stessi offerto alcun elemento oggettivo, né articolato alcuna prova per dimostrare che, a fronte di una tempestiva comunicazione dell'avvenuta concessione del brevetto, – ovvero Controparte_2
– o, ancora, avrebbero vinto il bando Brevetti + 2020 e 2021. Controparte_1 Controparte_4
Costituendosi, infatti, i convenuti hanno ribadito come fosse domiciliataria di tutte le Parte_3 comunicazioni provenienti dalla U.I.B.M., gravando sulla stessa l'onere di comunicare ogni circostanza relativa alla domanda di brevetto e hanno quindi imputato alla ritardata comunicazione da parte dell'attrice dell'accoglimento della domanda di brevetto l'impossibilità per di Controparte_2 partecipare al Bando Brevetti + 2020 e 2021, nonché al Bando della Regione Campania Star Up 2020, con conseguente pregiudizio patrimoniale.
****
Nel dettaglio, la domanda risarcitoria è stata proposta da in quanto divenuta titolare del Controparte_1 brevetto a seguito del perfezionarsi del contratto di cessione.
La domanda deve ritenersi ammissibile, seppure infondata nel merito.
Quanto alla titolarità, si osserva che in forza del contratto di licenza Innova Partners– oggi CP_1
– si è fatta carico di provvedere al pagamento dei compensi relativi alla procedura per
[...]
l'ottenimento del brevetto e, con il successivo contratto di cessione è subentrata al Channel
AG “in tutti i rapporti relativi, contratti e/o posizioni di vantaggio e/o svantaggio connesse alla privativa industriale ed alla proprietà del Brevetto”, dovendo pertanto ritenersi ammissibile la domanda risarcitoria proposta.
Nel merito, come anticipato, la domanda non può essere accolta.
Avendo individuato il pregiudizio patrimoniale determinato dal comportamento colposo dell'attrice nella mancata partecipazione e vincita dei bandi Bravetti + e , è evidente Controparte_10 come fosse onere della convenuta dar prova dei danni allegati e del loro collegamento causale con la condotta di Parte_3
Era cioè onere della offrire riscontri probatori dai quali evincere – secondo un giudizio CP_1 prognostico a carattere probabilistico – non solo la possibilità di una partecipazione ai bandi nel caso in cui la comunicazione di concessione del brevetto fosse stata tempestivamente comunicata, ma altresì
l'effettiva vincita del bando stesso.
Nulla di tutto ciò è stato provato in corso di giudizio non avendo la convenuta offerto gli elementi necessari a valutare, alla luce delle disposizioni di cui ai singoli bandi prodotti, il possesso in capo alla dei requisiti espressamente previsti. CP_1
Pare peraltro opportuno osservare che, quanto al Bando Brevetti+ 2020, ai sensi dell'art. 4 era ammessa la partecipazione delle PMI che “siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1 gennaio 2016 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”. pagina 11 di 13 Considerato che secondo il successivo art. 5, le domande potevano essere presentata a partire dal 30
Gennaio 2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è indubbio che, alla data indicata,
non fosse “titolare” di una domanda nazionale di brevetto, essendosi il contratto di cessione CP_1 perfezionato solo nel novembre 2020.
Quanto al bando brevetti + 2021, ribadita la necessità di essere titolari della domanda e/o del brevetto concesso, le domande avrebbero potuto essere presentate a partire dal 28 settembre 2021 ovvero in data successiva anche alla comunicazione dell'avvenuta concessione del brevetto e, si ritiene, in tempo utile per provvedere al cambio di titolarità dello stesso, il cui incarico – si ribadisce – non risulta essere stato conferito a Parte_3
Quanto poi al come correttamente evidenziato da parte attrice, non risultano indicato, CP_10 tra i requisiti di partecipazione, la titolarità o l'esistenza di un brevetto, quanto piuttosto di un progetto, di un cd. business plan.
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La domanda risarcitoria proposta da parte convenuta deve pertanto essere rigettata, CP_1 osservando che l'allegato danno derivante da perdita di chance, cioè il danno conseguente alla mera probabilità di conseguire i finanziamenti in conseguenza della partecipazione ai bandi, costituisce allegazione del tutto nuova proposta da parte convenuta solo in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. e, come tale inammissibile.
Alla luce delle considerazioni tutte svolte, la domanda risarcitoria proposta, in via riconvenzionale, da deve essere rigettata. Controparte_1
IV
L'addebito delle spese processuali segue i principi di soccombenza.
Stante il rigetto della domanda proposta dai convenuti, gli stessi devono essere condannati, in via solidale tra loro, a rimborsare le spese di lite in favore dell'attrice, liquidate ex D.M. 55/2014 e successive modificazioni, scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 tenuto conto della domanda riconvenzionale, secondo i valori medi quanto alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione quanto alle restanti fasi alla luce dell'attività svolta e così in complessivi €
14.170,00 per compensi e € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, nonché CPA ed VA sugli importi imponibili, come per legge.
Non si ritiene, invece sussistano i presupposti per la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non risultando provata la mala fede o la colpa grave della parte soccombente non essendo riscontrabile la palese infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni dedotte.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accerta l'esatto adempimento del contratto avente ad oggetto il deposito della domanda di brevetto presso l'U.I.B.M. per il progetto Tucano, costituito da “apparato ludico-riabilitativo per utenti affetti da stipsi”. rigetta le domande proposte dai convenuti in via riconvenzionale;
condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 14.170,00 per compenso, € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali
15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché CPA ed VA sugli importi imponibili, come per legge.
Così deciso in Torino, il 23.3.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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