Sentenza 13 dicembre 1969
Massime • 2
In forza dell'art 1 del d l 2 agosto 1946, n 70, i canoni e i corrispettivi (ad eccezione di quelli indicati nell'art 3 del decreto) previsti dalle convenzioni stipulate tra le ferrovie dello stato e le aziende delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata per regolare 'i servizi cumulativi e di corrispondenza e di scambio merci', anche se tali convenzioni siano scadute o disdette, ma tuttavia siano in atto o in attesa di rinnovazione, sono maggiorati in via provvisoria nella stessa misura degli aumenti apportati alle tariffe dei prezzi di trasporto delle cose, rispetto alle tariffe in vigore sulle linee concesse anteriormente al 10 giugno 1944. Ai fini dell'applicazione della norma, considerata la sua formulazione letterale e la sua ratio, non occorre aver riguardo alla natura delle convenzioni, ma solo all'oggetto delle stesse cosicche e da ritenere che tutte le convenzioni attinenti al regolamento dei predetti servizi, ancorche esse abbiano carattere transattivo, rientrino nella previsione della norma stessa e siano soggette alle maggiorazioni da questa stabilite .*
I motivi di nullita che, a sensi dell'art 829 cod proc civ, possono farsi valere al fine di impugnare una sentenza arbitrale possono anche riproporre questioni e argomentazioni gia prospettate nel giudizio arbitrale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/1969, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1969 |
Testo completo
I motivi di nullita che, a sensi dell'art 829 cod proc civ, possono farsi valere al fine di impugnare una sentenza arbitrale possono anche riproporre questioni e argomentazioni gia prospettate nel giudizio arbitrale.*