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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.2.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1159/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]alla piazza Parte_1
Principe Amedeo 53 ( , rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
Sabino Tomei ( , Dario Guida ( ) e C.F._2 C.F._3
Francesco Di Maio ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 loro studio in Caserta alla via Mattiangelo Forgione 12, procura alle liti allegata. Si dichiara voler ricevere le comunicazioni ex art. 176 c.p.c. agli indirizzi e Email_1 Email_2
Email_3
Appellante -
Contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._5 CP_2 [...]
, eredi di nata a [...] il [...], cod. C.F._6 Controparte_3 fisc. , ed ivi residente alla Cavolino, n.30 (C .F. C.F._7
), elett.te domiciliato in Napoli al Via A.Bordiga, n. 2, C.F._8 l'Avvocato Raffaele Manzi (Tessera N. , il Numer_1 CodiceFiscale_9 quale rapp.ta e difende l'istante in virtù di procura in atti e dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all 'art.170 c.p.c., come emendato dall 'art.2, comma 1, l ett . h), L. 28/ 12/ 2005 n. 263, al numero di telefax 0813425941 ovvero a mezzo di post a elettronica pec: Email_4
- Appellate -
Oggetto: ricorso in appello per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli- sezione lavoro - n. 3001, depositata in data 5/5/2023, comunicata in data 8/5/23, non notificata (RG 399/2020)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 10. 1.2020, Controparte_3 chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro che allegava essere intercorso con il convenuto dal 1/1/2006 al 21/7/2017 Parte_1
e la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore della somma di € 189.041,05 , a titolo di differenze retributive.
A sostegno della propria pretesa esponeva:
-di aver lavorato , in qualità di collaboratrice domestica e badante, per
[...]
,presso l'abitazione di questi in Napoli, via Marcello Candia n 10, dal Pt_1
1.1.2006 al 21.7.2017
-che l' orario di lavoro osservato era stato dalle 9,00 alle 20,00 dal lunedì alla domenica senza godere di alcun giorno di riposo, e senza pausa pranzo;
-di essere stata retribuita in misura di euro 800,00 euro mensili , di aver percepito la 13a mensilità nella misura di euro 800,00 annuali , e di non aver goduto di periodi di ferie retribuite ( ad agosto andava ogni anno in ferie senza essere retribuita);
-che, conclusosi il descritto rapporto di lavoro , non le era stato corrisposto il trattamento di fine rapporto;
- che le somme indicate le spettavano per la continuità ed il carattere di subordinazione del rapporto di lavoro dedotto , in forza degli artt.36 Cost. e 2099 cc. Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando le deduzioni in fatto della parte ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda nel merito. Nelle more del giudizio decedeva per cui si costituivano le Controparte_3 eredi di cui in epigrafe. Espletata l' istruttoria con l'audizione dei testi indicati dalle parti, all'esito, il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata, così provvedeva : “ in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto alla corresponsione, in favore delle ricorrenti , della somma di euro 8.000,00 , oltre interessi come per legge. Compensa per metà la spese di lite, e pone a carico del convenuto il residuo ,che liquida in euro 1.350,00, con attribuzione al procuratore antistatario” Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 19.5.2023 , deducendo l'erroneità della sentenza per violazione art. 2094 e ss. c.p.c. e 2697 c.c.- - motivazione carente, apparente, contraddittoria- avendo Tribunale, contrariamente alle risultanze istruttorie, ritenuto raggiunta la prova della subordinazione per un imprecisato periodo inferiore a quello indicato in ricorso ed un indefinito orario inferiore, laddove, una corretta esegesi del materiale probatorio, avrebbe dovuto condurre all'integrale rigetto della domanda. Ha dedotto, in ogni caso l'erronea quantificazione della somma relativa al TFR. Chiedeva , pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che , sulla base di plurime argomentazioni , instava per il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato , con vittoria di spese e competenze del grado, con attribuzione .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. DI , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav., sent. 23.03.2018 n. 7332).
Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate.
In via parimenti preliminare va evidenziato che la statuizione del primo giudice che non ha riconosciuto il compenso per lavoro straordinario , l'indennità di ferie non godute e le altre differenze retributive contabilizzate in ricorso, non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale. Nei limiti del devolutum , avendo il Tribunale riconosciuto solo la somma di euro 8.000,00 a titolo di il TFR, l'appellante ha contestato il presupposto di spettanza di tale emolumento ossia la natura subordinata del rapporto ( acclarata, invece, dal Tribunale) nonché la quantificazione operata.
Per quel che concerne la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio , occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Ed infatti ,nella specie, i testi escussi in primo grado, a giudizio della Corte, hanno consentito la ricostruzione del tipo di attività svolta dalla originaria ricorrente in concreto e continuativamente, modulata secondo parametri corrispondenti allo schema della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c..
Il teste ha dichiarato: “… La svolgeva mansioni di Testimone_1 CP_3 domestica presso il SI . Di tanto sono certo in quanto, quotidianamente Pt_1 incontravo la SIa che recava buste della spesa ed entrava in casa CP_3 del SI . Inoltre, quando uscivo per andare a lavoro e passavo per il cortile Pt_1 vedevo la SIa pulire i vetri dell'abitazione del SI , che era CP_3 Pt_1 posta all'interno del cortile comune alle nostre scale al piano terra e di fatto di fronte casa mia, che si trova al secondo piano. Ricordo che nelle giornate festive vedevo il SI venire a pranzo dalla , anzi pure in altre Pt_1 CP_3 giornate, anzi direi quasi ogni giorno. Preciso che nei giorni feriali non vedevo il SI pranzare dalla , ma cenare in quanto tornavo di sera dal Pt_1 CP_3 lavoro. ADR potevo vedere agevolmente lo svolgersi di questi pasti comuni in quanto la SIa abitava nella mia scala, ma sempre al piano terra, per cui CP_3 aveva un giardinetto che io potevo osservare affacciandomi al mio balcone. Il SI ha abitato nel nostro palazzo circa 10 anni, dal 2006 fino al 2017 o Pt_1
2018 e in tutti questi anni la SIa ha sempre lavorato da lui. CP_3
Preciso che l'abitazione dove viveva il SI si trova proprio accanto Pt_1 all'ingresso del cortile sulla destra uscendo. A sua volta il teste ha riferito :..ricordo che la lavorava Testimone_2 CP_3 per il sig. come collaboratrice domestica;
tanto posso dire in quanto vedevo Pt_1 la recarsi in casa del sig. tutti i giorni intorno alle 8,30 e restare CP_3 Pt_1 là fino alle 13, ora in cui io smontavo dal lunedi' al sabato compreso. Preciso che la
faceva la collaboratrice domestica poiché la vedevo passare sul CP_3 terrazzino che si apriva al livello strada, spazzare o comunque, dalle finestre aperte, occuparsi di varie faccende. Se ben ricordo tutto ciò è avvenuto tra il 2006 ed il 2017. Preciso che, durante il mese di agosto io ero addetto perlopiù al turno di notte, pertanto mi recavo al lavoro intorno alle 20 e mi è capitato di veder più volte il sig.
andare a casa della sig,ra o di vedere che la sig.ra Pt_1 CP_3 CP_3 andava a casa del sig. . Pt_1
ADR Ricordo che fu proprio la che mi chiese di trovare un appartamento CP_3 in affitto per il sig. per il quale già lavorava come collaboratrice domestica. Pt_1
I predetti testimoni sono persone che hanno una conoscenza diretta dei fatti di causa in quanto il teste abitava nello stesso complesso immobiliare, Tes_1 dove abitava la e lo ma in una scala diversa;
precisamente “ CP_3 Pt_1
Io e la SIa abitavamo alla scala B2, mentre il SI abitava CP_3 Pt_1 alla scala A1; il teste ha dichiarato di essere il custode dal 1990 del Tes_2 condominio in via Terracina n. 81, (oggi via Marcello Candia), ove abitava la sig.ra
“ed ora abitano le sue figlie”- CP_3
Le deposizioni dei predetti testi si rivelano particolarmente attendibili, in quanto precise , circostanziate e concordanti e quindi idonee e sufficiente a dimostrare che, in concreto, il rapporto si sia svolto con carattere di subordinazione dell'attrice alle dipendenze di parte appellante ,con lo svolgimento delle mansioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio e con il rispetto di un orario determinato . Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità, nel precisare che il vincolo della subordinazione va inteso come soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore, ha ribadito che la questione determinante, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, è la sussistenza o meno di tale vincolo (cf. Cass. 4 marzo 1998, n. 2370;, Cass. 11 febbraio 2004, n. 2622). Tuttavia, non sempre, nella pratica, è facile stabilire se si tratti di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo. In tali casi, ove, per l'appunto, la posizione di effettiva subordinazione del lavoratore non risulti agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto secondo caratteristiche non univoche, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'osservanza di un preciso orario di lavoro, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, e via di seguito - i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, possono essere valutati globalmente alla stregua di indizi o situazioni “sintomatiche” della subordinazione. Nella specie all'odierno vaglio , sull'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non è dato dubitare sulla base delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente sopra richiamate. La ha certamente lavorato alle dipendenze del resistente -odierno CP_3 appellante - con la mansione di collaboratrice domestica svolgendo la propria attività lavorativa presso l'abitazione dello stesso con continuità , per un ampio arco temporale , anche se si vuole ritenere compresa detta attività nel più ristretto periodo compreso da gennaio 2010 al novembre 2017 ( tenuto conto del certificato di residenza storico prodotto dall'appellante ,da quale risulta che lo stesso ha abitato in via Candia (o via Terracina ) dal dicembre del 2009 a novembre 2017 . Non v'è dubbio che l'originaria ricorrente in tale periodo ha, quindi, messo a disposizione della parte convenuta la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto;
è, altresì, pacifico che l'istante, non fosse dotata di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sulla parte datrice di lavoro. A ciò aggiungasi che non è stato dimostrato , che la prestazione fosse riconducibile ad un rapporto istituito per semplice affetto o benevolenza, ossia – come affermato dalla S. C. ---che tra le parti sussistesse un “vincolo di solidarietà ed affettività sfociato in una comunanza di vita e di interessi che avesse implicato altresì la partecipazione di uno dei conviventi alla vita ed alle risorse dell'altro”.
Si è già sottolineato che vi è rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione - entro un orario di lavoro prestabilito - del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti. Il requisito della soggezione, però, diversamente si atteggia nei casi in cui le qualità delle mansioni ed il livello professionale con cui le medesime si esplicano decolora il rapporto di subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a comandi dettagliatamente operativi , come appunto nel caso di lavoro svolto in ambiente domestico in considerazione delle caratteristiche oggettive della prestazione resa in tale ambito, che si connota per la ripetività e la elementarità delle mansioni e l'assenza di direttive dettagliate e specifiche. Può, dunque, ritenersi che la coerente esegesi dei dati testimoniali renda incensurabile l'apprezzamento svolto dal giudice di prima istanza, il quale , ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto e , conseguentemente il TFR.
Dissente tuttavia la Corte della quantificazione del TFR come operata dal Tribunale, il quale ha riconosciuto tale emolumento per l'importo di euro 8.000,00 calcolato oltre che ( e giustamente ) senza tener conto delle ore di lavoro straordinario e festivo, siccome non provate , “sulla base della retribuzione e delle voci che si allegano ricevute , e per gli anni dal 2010 al 2017 “
Ebbene parte appellante ha censurato tale passaggio motivazionale, affermando che “ se si considerano le retribuzioni dichiarate come ricevute (€ 800,00) ,il TFR ammonterebbe, approssimativamente, a € 5.600,00 (€ 800,00 moltiplicato 7 anni), e se si considera che il rapporto è sicuramente cessato nei primissimi mesi del 2017 (prima di ricoveri plurimi) il calcolo sarebbe dovuto essere effettuato su 6 (e non su 7) anni…”
Il rilievo dell'appellante viene parzialmente condiviso dal Collegio , dovendosi, però, effettuare il calcolo per un periodo di 8 anni ossia in relazione al periodo di cui si è detto sopra da gennaio 2010 al novembre 2017.
Ne deriva che il TFR viene determinato nella somma complessiva di euro 6.400,00 (=€ 800,00 moltiplicato 8 anni),
Per tutto quanto sin qui esposto , in parziale accoglimento del gravame , al pagamento di detta somma va condannato parte appellante oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Le spese del doppio grado, atteso l'esito del giudizio , vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico dell'appellante e si liquida come da successivo dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto , in parziale riforma della sentenza impugnata , condanna al pagamento , in favore delle Parte_1 odierne appellate , della somma di euro 6.400,00 per il titolo di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado per la metà e condanna l'appellante al pagamento della restante parte che liquida , quanto al primo grado, in euro 1.370,00 e , quanto al secondo grado, in euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge, con attribuzione . Così deciso in Napoli lì 13.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano dott.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.2.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1159/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]alla piazza Parte_1
Principe Amedeo 53 ( , rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
Sabino Tomei ( , Dario Guida ( ) e C.F._2 C.F._3
Francesco Di Maio ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4 loro studio in Caserta alla via Mattiangelo Forgione 12, procura alle liti allegata. Si dichiara voler ricevere le comunicazioni ex art. 176 c.p.c. agli indirizzi e Email_1 Email_2
Email_3
Appellante -
Contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._5 CP_2 [...]
, eredi di nata a [...] il [...], cod. C.F._6 Controparte_3 fisc. , ed ivi residente alla Cavolino, n.30 (C .F. C.F._7
), elett.te domiciliato in Napoli al Via A.Bordiga, n. 2, C.F._8 l'Avvocato Raffaele Manzi (Tessera N. , il Numer_1 CodiceFiscale_9 quale rapp.ta e difende l'istante in virtù di procura in atti e dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all 'art.170 c.p.c., come emendato dall 'art.2, comma 1, l ett . h), L. 28/ 12/ 2005 n. 263, al numero di telefax 0813425941 ovvero a mezzo di post a elettronica pec: Email_4
- Appellate -
Oggetto: ricorso in appello per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli- sezione lavoro - n. 3001, depositata in data 5/5/2023, comunicata in data 8/5/23, non notificata (RG 399/2020)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 10. 1.2020, Controparte_3 chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro che allegava essere intercorso con il convenuto dal 1/1/2006 al 21/7/2017 Parte_1
e la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore della somma di € 189.041,05 , a titolo di differenze retributive.
A sostegno della propria pretesa esponeva:
-di aver lavorato , in qualità di collaboratrice domestica e badante, per
[...]
,presso l'abitazione di questi in Napoli, via Marcello Candia n 10, dal Pt_1
1.1.2006 al 21.7.2017
-che l' orario di lavoro osservato era stato dalle 9,00 alle 20,00 dal lunedì alla domenica senza godere di alcun giorno di riposo, e senza pausa pranzo;
-di essere stata retribuita in misura di euro 800,00 euro mensili , di aver percepito la 13a mensilità nella misura di euro 800,00 annuali , e di non aver goduto di periodi di ferie retribuite ( ad agosto andava ogni anno in ferie senza essere retribuita);
-che, conclusosi il descritto rapporto di lavoro , non le era stato corrisposto il trattamento di fine rapporto;
- che le somme indicate le spettavano per la continuità ed il carattere di subordinazione del rapporto di lavoro dedotto , in forza degli artt.36 Cost. e 2099 cc. Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando le deduzioni in fatto della parte ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda nel merito. Nelle more del giudizio decedeva per cui si costituivano le Controparte_3 eredi di cui in epigrafe. Espletata l' istruttoria con l'audizione dei testi indicati dalle parti, all'esito, il Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata, così provvedeva : “ in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto alla corresponsione, in favore delle ricorrenti , della somma di euro 8.000,00 , oltre interessi come per legge. Compensa per metà la spese di lite, e pone a carico del convenuto il residuo ,che liquida in euro 1.350,00, con attribuzione al procuratore antistatario” Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 19.5.2023 , deducendo l'erroneità della sentenza per violazione art. 2094 e ss. c.p.c. e 2697 c.c.- - motivazione carente, apparente, contraddittoria- avendo Tribunale, contrariamente alle risultanze istruttorie, ritenuto raggiunta la prova della subordinazione per un imprecisato periodo inferiore a quello indicato in ricorso ed un indefinito orario inferiore, laddove, una corretta esegesi del materiale probatorio, avrebbe dovuto condurre all'integrale rigetto della domanda. Ha dedotto, in ogni caso l'erronea quantificazione della somma relativa al TFR. Chiedeva , pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che , sulla base di plurime argomentazioni , instava per il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato , con vittoria di spese e competenze del grado, con attribuzione .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. DI , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, imponendo al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum",circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. Civ., Sez.Lav., sent. 23.03.2018 n. 7332).
Tale onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'appellante che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate.
In via parimenti preliminare va evidenziato che la statuizione del primo giudice che non ha riconosciuto il compenso per lavoro straordinario , l'indennità di ferie non godute e le altre differenze retributive contabilizzate in ricorso, non è stata attinta da alcuna censura o appello incidentale. Nei limiti del devolutum , avendo il Tribunale riconosciuto solo la somma di euro 8.000,00 a titolo di il TFR, l'appellante ha contestato il presupposto di spettanza di tale emolumento ossia la natura subordinata del rapporto ( acclarata, invece, dal Tribunale) nonché la quantificazione operata.
Per quel che concerne la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio , occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Ed infatti ,nella specie, i testi escussi in primo grado, a giudizio della Corte, hanno consentito la ricostruzione del tipo di attività svolta dalla originaria ricorrente in concreto e continuativamente, modulata secondo parametri corrispondenti allo schema della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c..
Il teste ha dichiarato: “… La svolgeva mansioni di Testimone_1 CP_3 domestica presso il SI . Di tanto sono certo in quanto, quotidianamente Pt_1 incontravo la SIa che recava buste della spesa ed entrava in casa CP_3 del SI . Inoltre, quando uscivo per andare a lavoro e passavo per il cortile Pt_1 vedevo la SIa pulire i vetri dell'abitazione del SI , che era CP_3 Pt_1 posta all'interno del cortile comune alle nostre scale al piano terra e di fatto di fronte casa mia, che si trova al secondo piano. Ricordo che nelle giornate festive vedevo il SI venire a pranzo dalla , anzi pure in altre Pt_1 CP_3 giornate, anzi direi quasi ogni giorno. Preciso che nei giorni feriali non vedevo il SI pranzare dalla , ma cenare in quanto tornavo di sera dal Pt_1 CP_3 lavoro. ADR potevo vedere agevolmente lo svolgersi di questi pasti comuni in quanto la SIa abitava nella mia scala, ma sempre al piano terra, per cui CP_3 aveva un giardinetto che io potevo osservare affacciandomi al mio balcone. Il SI ha abitato nel nostro palazzo circa 10 anni, dal 2006 fino al 2017 o Pt_1
2018 e in tutti questi anni la SIa ha sempre lavorato da lui. CP_3
Preciso che l'abitazione dove viveva il SI si trova proprio accanto Pt_1 all'ingresso del cortile sulla destra uscendo. A sua volta il teste ha riferito :..ricordo che la lavorava Testimone_2 CP_3 per il sig. come collaboratrice domestica;
tanto posso dire in quanto vedevo Pt_1 la recarsi in casa del sig. tutti i giorni intorno alle 8,30 e restare CP_3 Pt_1 là fino alle 13, ora in cui io smontavo dal lunedi' al sabato compreso. Preciso che la
faceva la collaboratrice domestica poiché la vedevo passare sul CP_3 terrazzino che si apriva al livello strada, spazzare o comunque, dalle finestre aperte, occuparsi di varie faccende. Se ben ricordo tutto ciò è avvenuto tra il 2006 ed il 2017. Preciso che, durante il mese di agosto io ero addetto perlopiù al turno di notte, pertanto mi recavo al lavoro intorno alle 20 e mi è capitato di veder più volte il sig.
andare a casa della sig,ra o di vedere che la sig.ra Pt_1 CP_3 CP_3 andava a casa del sig. . Pt_1
ADR Ricordo che fu proprio la che mi chiese di trovare un appartamento CP_3 in affitto per il sig. per il quale già lavorava come collaboratrice domestica. Pt_1
I predetti testimoni sono persone che hanno una conoscenza diretta dei fatti di causa in quanto il teste abitava nello stesso complesso immobiliare, Tes_1 dove abitava la e lo ma in una scala diversa;
precisamente “ CP_3 Pt_1
Io e la SIa abitavamo alla scala B2, mentre il SI abitava CP_3 Pt_1 alla scala A1; il teste ha dichiarato di essere il custode dal 1990 del Tes_2 condominio in via Terracina n. 81, (oggi via Marcello Candia), ove abitava la sig.ra
“ed ora abitano le sue figlie”- CP_3
Le deposizioni dei predetti testi si rivelano particolarmente attendibili, in quanto precise , circostanziate e concordanti e quindi idonee e sufficiente a dimostrare che, in concreto, il rapporto si sia svolto con carattere di subordinazione dell'attrice alle dipendenze di parte appellante ,con lo svolgimento delle mansioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio e con il rispetto di un orario determinato . Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità, nel precisare che il vincolo della subordinazione va inteso come soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore, ha ribadito che la questione determinante, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, è la sussistenza o meno di tale vincolo (cf. Cass. 4 marzo 1998, n. 2370;, Cass. 11 febbraio 2004, n. 2622). Tuttavia, non sempre, nella pratica, è facile stabilire se si tratti di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo. In tali casi, ove, per l'appunto, la posizione di effettiva subordinazione del lavoratore non risulti agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto secondo caratteristiche non univoche, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'osservanza di un preciso orario di lavoro, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio in capo al lavoratore, e via di seguito - i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, possono essere valutati globalmente alla stregua di indizi o situazioni “sintomatiche” della subordinazione. Nella specie all'odierno vaglio , sull'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato non è dato dubitare sulla base delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente sopra richiamate. La ha certamente lavorato alle dipendenze del resistente -odierno CP_3 appellante - con la mansione di collaboratrice domestica svolgendo la propria attività lavorativa presso l'abitazione dello stesso con continuità , per un ampio arco temporale , anche se si vuole ritenere compresa detta attività nel più ristretto periodo compreso da gennaio 2010 al novembre 2017 ( tenuto conto del certificato di residenza storico prodotto dall'appellante ,da quale risulta che lo stesso ha abitato in via Candia (o via Terracina ) dal dicembre del 2009 a novembre 2017 . Non v'è dubbio che l'originaria ricorrente in tale periodo ha, quindi, messo a disposizione della parte convenuta la propria forza lavoro, in modo continuativo ed esclusivo, con una frequenza quotidiana di rapporto;
è, altresì, pacifico che l'istante, non fosse dotata di una propria struttura né in possesso di alcun mezzo proprio e che il rischio dell'attività gravasse interamente sulla parte datrice di lavoro. A ciò aggiungasi che non è stato dimostrato , che la prestazione fosse riconducibile ad un rapporto istituito per semplice affetto o benevolenza, ossia – come affermato dalla S. C. ---che tra le parti sussistesse un “vincolo di solidarietà ed affettività sfociato in una comunanza di vita e di interessi che avesse implicato altresì la partecipazione di uno dei conviventi alla vita ed alle risorse dell'altro”.
Si è già sottolineato che vi è rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione - entro un orario di lavoro prestabilito - del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti. Il requisito della soggezione, però, diversamente si atteggia nei casi in cui le qualità delle mansioni ed il livello professionale con cui le medesime si esplicano decolora il rapporto di subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a comandi dettagliatamente operativi , come appunto nel caso di lavoro svolto in ambiente domestico in considerazione delle caratteristiche oggettive della prestazione resa in tale ambito, che si connota per la ripetività e la elementarità delle mansioni e l'assenza di direttive dettagliate e specifiche. Può, dunque, ritenersi che la coerente esegesi dei dati testimoniali renda incensurabile l'apprezzamento svolto dal giudice di prima istanza, il quale , ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto e , conseguentemente il TFR.
Dissente tuttavia la Corte della quantificazione del TFR come operata dal Tribunale, il quale ha riconosciuto tale emolumento per l'importo di euro 8.000,00 calcolato oltre che ( e giustamente ) senza tener conto delle ore di lavoro straordinario e festivo, siccome non provate , “sulla base della retribuzione e delle voci che si allegano ricevute , e per gli anni dal 2010 al 2017 “
Ebbene parte appellante ha censurato tale passaggio motivazionale, affermando che “ se si considerano le retribuzioni dichiarate come ricevute (€ 800,00) ,il TFR ammonterebbe, approssimativamente, a € 5.600,00 (€ 800,00 moltiplicato 7 anni), e se si considera che il rapporto è sicuramente cessato nei primissimi mesi del 2017 (prima di ricoveri plurimi) il calcolo sarebbe dovuto essere effettuato su 6 (e non su 7) anni…”
Il rilievo dell'appellante viene parzialmente condiviso dal Collegio , dovendosi, però, effettuare il calcolo per un periodo di 8 anni ossia in relazione al periodo di cui si è detto sopra da gennaio 2010 al novembre 2017.
Ne deriva che il TFR viene determinato nella somma complessiva di euro 6.400,00 (=€ 800,00 moltiplicato 8 anni),
Per tutto quanto sin qui esposto , in parziale accoglimento del gravame , al pagamento di detta somma va condannato parte appellante oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Le spese del doppio grado, atteso l'esito del giudizio , vengono compensate per la metà ; la restante parte cede a carico dell'appellante e si liquida come da successivo dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto , in parziale riforma della sentenza impugnata , condanna al pagamento , in favore delle Parte_1 odierne appellate , della somma di euro 6.400,00 per il titolo di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado per la metà e condanna l'appellante al pagamento della restante parte che liquida , quanto al primo grado, in euro 1.370,00 e , quanto al secondo grado, in euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge, con attribuzione . Così deciso in Napoli lì 13.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano dott.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.