Articolo 18 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 16 bisArticolo 19
Versione
24 aprile 1979
Art. 18.
L'avvocato distrettuale dello Stato:
vigila e soprintende, nell'ambito dell'avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed alla organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo dell'attivita' contenziosa e consultiva dell'avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonche' l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;
determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;
riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attivita' svolta dall'avvocatura distrettuale, segnalando le controversie piu' importanti nonche' le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di istituto;
riferisce al presidente della giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della regione, anche presentando apposite relazioni e segnalando le controversie piu' importanti nonche' le eventuali carenze legislative.
L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato e' conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di servizio.
Con le stesse modalita' e' disposta la cessazione dall'incarico.
L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico puo' chiedere di essere associato all'Avvocatura generale dello Stato.
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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