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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8968 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 25372/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 09/10/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], cod. fisc. , elett.te dom.to in C.F._1
Napoli alla via J. F. Kennedy 311 presso lo studio dell'avv. Barbara Gambardella, cod. fisc
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'Avv. to Paolo Vitiello (C.f. presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53.
- Appellato
E
, nato a [...] il [...], , nato a Controparte_2 Controparte_3
Napoli il 7 aprile 1963, , nato a [...] il [...]. Controparte_4
- Appellati contumaci
È presente per l'istanze l'avvocato Barbara Gambardella la quale si riporta alle note di trattazione scritta formulate nella precedente udienza rilevando che non risulta rientra- ta la cartolina di ritorno relativa alla notifica al signor . Chiede pertanto Controparte_2
un ulteriore termine per la rinotifica dell'atto di appello nei confronti di tale soggetto.
1
È presente per delega dell'avv Paolo Vitiello l'avv Ilario Di Carluccio il quale si riporta al contenuto di tutte o propri scritti ed in merito alla richiesta di controparte si rimette alla volontà del Giudicante.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione letti gli artt.351 4° comma e
281 sexies c.p.c., invita i difensori a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies 1° comma c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 25372/2023
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], cod. fisc. , elett.te dom.to in C.F._1
Napoli alla via J. F. Kennedy 311 presso lo studio dell'avv. Barbara Gambardella, cod. fisc
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'Avv. to Paolo Vitiello (C.f. presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53.
- Appellato
2
E
, nato a [...] il [...], , nato a Controparte_2 Controparte_3
Napoli il 7 aprile 1963, , nato a [...] il [...]. Controparte_4
- Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il signor ha inteso proporre appello avverso la sentenza resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Napoli, sez. VIII, n. 34307/2023 depositata in data 29.08.23, con cui veniva rigettata la sua domanda risarcitoria proposta nei confronti della CP_1
e della
[...] Controparte_5
Invero con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. , proprietario Pt_1
dell'auto Ford C Max tg. DN334ZY, citava gli odierni appellati per ottenere il risarcimen- to dei danni subiti dal proprio veicolo in ragione della responsabilità ascrivibile al conducente del furgone tg. BX983KN, in titolarità della ed assicurato per CP_5
la r.c.a. con nel sinistro avvenuto in data 06.11.2013, alle ore 14,00 Controparte_1
circa in Napoli in via Cavalleggeri D'Aosta all'altezza dell'incrocio con via Marco Polo.
All'uopo precisava che l'auto Ford C Max tg. DN334ZY era in sosta allorquando veniva urtata dal furgone che effettuava un'errata manovra e le provocava danni al lato anteriore destro.
La società non si costituiva in giudizio, mentre si costituiva la Controparte_5 [...]
che contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto della domanda. CP_6
Con la gravata sentenza la domanda risarcitoria veniva rigettata in ragione del di- fetto di prova del fatto storico e, conseguentemente, dei fatti costitutivi dell'azionato credito.
In particolare, veniva richiamato il provvedimento di decadenza dalla, pur am- messa, prova testimoniale adottato nel corso del giudizio di primo grado, conseguen- te, peraltro, alla mancata comparizione del teste nel corso delle plurime udienze destinate al raccoglimento della prova.
Nel presente appello si legge che “nel corso del giudizio, data l'assenza del teste
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purtroppo intervallata con numerosi rinvii d'ufficio anche alla luce dello scardinamento del giudizio, venivano esibite intimazioni contestate dalla controparte, che induceva il
Giudice a ritenerle non corrette nonostante i continui rilievi formulati dalla presente difesa riguardo la regolarità delle ricevute attestanti la consegna dell'intimazione al testimone, giacché effettuate da ditta privata con regolare autorizzazione ministeriale
n. 2918/16.
In ogni caso, all'udienza del 05.12.22, sebbene presente il teste, il Giudice non consentiva l'escussione, ma contraddittoriamente rigettava la domanda sulla base dell'assenza dello stesso, senza espresso riferimento alcuno alla partecipazione in aula.
Orbene, alla luce di quanto descritto, si dissente dalla valutazione effettuata in primo grado, confutando in toto la decisione del dr. , non comprendendo CP_7
affatto le motivazioni della pronuncia di infondatezza della domanda, giacchè egli non fa alcun riferimento alla presenza del teste in aula, bensì solo all'assenza di prova testimoniale”.
L'appellante censura la valutazione del giudice di primo grado, ove volta ad af- fermare l'inidoneità della documentazione prodotta a comprovare la rituale intimazione del testimone, sostenendo che “le comunicazioni effettuate per il tramite di società private hanno pieno valore legale equiparato a quello della raccomandata Poste Italiane
e nel caso de quo emerge dalle ricevute esibite espressa autorizzazione ministeriale”.
Inoltre il Giudice avrebbe omesso di valutare, in sentenza, la presenza del teste all'udienza del 05.12.22 (rectius udienza del 3.12.2022)
A parere dell'appellante, “stante la contraddittorietà del dedotto in sentenza, si ritiene doveroso l'espletamento della prova testimoniale affinchè l'attore possa provare i fatti costitutivi ed essere tutelato nella difesa, oltraggiata da una negazione arbitraria dell'istruttoria”.
Si è costituita la società appellata rivendicando la correttezza della sta- CP_1
tuizione di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
In corso di causa è emerso che l'ulteriore appellata ( è stata cancel- Controparte_5
lata dal registro delle imprese in data 20 aprile 2022, sicchè, all'esito di autorizzazione al rinnovo della notifica dell'atto di appello, l'appellante ha curato la notifica nei confronti
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dei soci della predetta, come individuati in intestazione;
questi ultimi hanno omesso di costituirsi e ne va dichiarata la contumacia.
***
La valutazione dell'appello deve necessariamente prendere le mosse dalla sen- tenza oggetto di gravame che ha inteso fondare il rigetto sul difetto di prova del fatto storico, a sua volta conseguente ad un provvedimento di decadenza dalla pur ammessa prova testimoniale adottato in corso di causa, i cui contenuti si intendono evidente- mente richiamati e confermati anche in sede decisionale.
Ciò impone di esaminare i verbali di causa, depositati in copia in data 09 aprile
2025 dall'appellante e la cui conformità all'originale non è stata mai contestata dall'appellata CP_1
Il provvedimento con cui il Giudice di Pace ha dichiarato parte appellante decadu- ta dalla pur ammessa prova testimoniale è stato reso all'udienza del 3 dicembre 2022 con la seguente motivazione: “rilevato che le ricevute di notifica intimazioni a testi depositate da parte attrice non provano l'avvenuta notifica al teste dell'intimazione, pertanto viene dichiarata decaduta dall'effettuare la prova e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/01/2023”.
È evidente che, con il predetto provvedimento, il Giudice ha inteso far applicazio- ne del disposto di cui all'art.104 dis.att. c.p.c. secondo cui: “se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione”.
Tale statuizione è stata fondata evidentemente sull'esame della documentazione prodotta dall'appellante a supporto della rituale intimazione del teste, sia avuto riguardo all'udienza originariamente fissata per l'escussione che con riguardo alle udienze di rinvio in prosieguo.
Va segnalato, inoltre, come la stessa consegua a specifici rilievi mossi nell'occasione dal difensore di parte appellata rilievi già precedentemente CP_1
avanzati a supporto dell'opposizione all'assunzione della prova testimoniale;
tali rilievi, inoltre, erano stati riconosciuti fondati dal Giudice nel corso dell'udienza del 22 settembre 2022 ove quest'ultimo afferma che “rilevato che le intimazioni depositate
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mancano di regolarità di timbratura, ovvero manca la prova in atti della regolarità dell'ente che ha spedito la raccomandata.., rinvia in prosieguo”, invitando l'attore a fornire valida documentazione relativa alla avvenuta notifica, documentazione non prodotta atteso che la parte alla successiva udienza si limitava a produrre le medesime intimazioni.
Da ciò deriva la sostanziale irrilevanza della circostanza, rivendicata dall'appellante, afferente all'affermata presenza del teste all'udienza del 03 dicembre
2022.
Invero la decadenza non viene correlata all'assenza del testimone alla predetta udienza (sebbene in sentenza si rinvenga un fuorviante richiamo a detta assenza), bensì all'assenza di idonea documentazione volta a comprovare la rituale intimazione del testimone per le precedenti udienze, parimenti destinate all'assunzione della prova testimoniale, carenza integrante il presupposto per l'adozione del provvedimento di cui all'art.104 disp.att. c.p.c..
Va, in ogni caso, evidenziato come la presenza del teste all'udienza del 3 dicem- bre 2022 non emerga univocamente dalla lettura del verbale prodotto dall'appellante, sicchè la circostanza deve ritenersi, in ogni caso, indimostrata;
sebbene, infatti, il difensore di parte appellante abbia, nel corso della detta udienza, invocato l'escussione del teste “presente in aula”, appare evidente come l'effettiva presenza dovesse essere accertata dal Giudice in udienza, previa identificazione dello stesso.
Ciò precisato, in sede di gravame l'appellante avrebbe dovuto misurarsi con tale statuizione sottoponendola a specifica e dettagliata censura; avrebbe, in breve, dovuto dedurre e specificamente documentare una rituale e valida intimazione per ciascuna udienza destinata all'assunzione della prova testimoniale concretamente celebrata a tal fine, ciò proprio al fine di comprovare l'erroneità della suddetta declaratoria di deca- denza.
In particolare avrebbe dovuto misurarsi con la censura afferente non solo all'irregolarità sul piano formale della ricevuta di ricezione (assenza di timbro) bensì anche alla titolarità, in capo alla società che aveva curato la consegna del plico, di valida licenza avente ad oggetto il servizio postale affidatole.
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Nulla di tutto ciò si rinviene, invece, nel presente atto di appello, ove la parte si limita ad operare un generico rinvio alla documentazione prodotta in corso di causa ed affermare che “le comunicazioni effettuate per il tramite di società private hanno pieno valore legale equiparato a quello della raccomandata Poste Italiane e nel caso de quo emerge dalle ricevute esibite espressa autorizzazione ministeriale”.
Ne deriva, pertanto, la palese violazione del disposto di cui all'art.342 c.p.c. in or- dine alla specificità dei motivi di appello.
Ad ogni modo occorre interrogarsi sull'idoneità della documentazione prodotta a comprovare la rituale intimazione del testimone a norma dell'art.250 3° comma c.p.c. che prevede espressamente la facoltà del difensore di provvedervi a mezzo di “lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Orbene con l'introduzione della legge n. 124 del 2017, che definitivamente abro- gando l'art. 4 del d.lgs. 261 del 1999 (come novellato dal d.lgs. 58/2011), ha escluso anche per la notifica degli atti processuali l'affidamento del servizio postale universale a
Poste Italiane, se per un verso, astrattamente, tale servizio può essere organizzato e affidato ad un operatore privato, ciò non ha tuttavia escluso il presupposto della dotazione di un titolo abilitativo.
A tal fine è stato infatti, anche da ultimo, affermato che nel regime posteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processua- le effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici (cfr. Cass., 25 marzo
2024, n. 7978).
È stato, inoltre, disciplinato con il decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 luglio 2018, pubblicato in G.U. n. 208 del 7 settembre scorso, il rilascio delle licenze individuali per i servizi di notificazione sino ad ora attribuito in esclusiva alla società Poste Italiane.
Anche in questa ipotesi l'assenza del titolo abilitativo si risolve in una nullità della notifica stessa.
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Venendo al caso di specie, parte appellante ha totalmente omesso di documen- tare che la società incaricata di recapitare l'intimazione al testimone fosse dotata, alla data di presa in carico delle missive, del relativo titolo abilitativo, come sopra ricostrui- to;
tale onere probatorio scaturiva, con tutta evidenza, dalla specifica contestazione proveniente dalla controparte nonché dalla richiesta di chiarimenti formulata dal
Giudicante; non appare sufficiente allo scopo la mera laconica annotazione presente sul documento ( “licenza individuale n.2918/2016”); invero, a fronte della specifica contestazione proveniente dall'appellata (ripetutamente formulata nel corso del giudizio di primo grado a fronte dell'esibizione al Giudice delle ricevute redatte dalla
Star Boat s.a.s., società incaricata del recapito), era onere dell'appellante documentare
l'esistenza della licenza relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale.
Conclusivamente l'appello va rigettato, previa conferma della correttezza della declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale.
Alla soccombenza segue la condanna di parte appellante al pagamento delle spe- se di lite in favore di parte appellata, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia degli appellati , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
; CP_8
• rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, sez. VIII, n. 34307/2023 depositata in data 29.08.23;
• condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi 700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali (15% dei compensi) CPA ed IVA come per legge;
• ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giusti- zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
8
unificato, pari a quello dovuto per il presente appello
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 09/10/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], cod. fisc. , elett.te dom.to in C.F._1
Napoli alla via J. F. Kennedy 311 presso lo studio dell'avv. Barbara Gambardella, cod. fisc
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'Avv. to Paolo Vitiello (C.f. presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53.
- Appellato
E
, nato a [...] il [...], , nato a Controparte_2 Controparte_3
Napoli il 7 aprile 1963, , nato a [...] il [...]. Controparte_4
- Appellati contumaci
È presente per l'istanze l'avvocato Barbara Gambardella la quale si riporta alle note di trattazione scritta formulate nella precedente udienza rilevando che non risulta rientra- ta la cartolina di ritorno relativa alla notifica al signor . Chiede pertanto Controparte_2
un ulteriore termine per la rinotifica dell'atto di appello nei confronti di tale soggetto.
1
È presente per delega dell'avv Paolo Vitiello l'avv Ilario Di Carluccio il quale si riporta al contenuto di tutte o propri scritti ed in merito alla richiesta di controparte si rimette alla volontà del Giudicante.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione letti gli artt.351 4° comma e
281 sexies c.p.c., invita i difensori a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies 1° comma c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt.351 4° comma e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 25372/2023
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], cod. fisc. , elett.te dom.to in C.F._1
Napoli alla via J. F. Kennedy 311 presso lo studio dell'avv. Barbara Gambardella, cod. fisc
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'Avv. to Paolo Vitiello (C.f. presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53.
- Appellato
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E
, nato a [...] il [...], , nato a Controparte_2 Controparte_3
Napoli il 7 aprile 1963, , nato a [...] il [...]. Controparte_4
- Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il signor ha inteso proporre appello avverso la sentenza resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Napoli, sez. VIII, n. 34307/2023 depositata in data 29.08.23, con cui veniva rigettata la sua domanda risarcitoria proposta nei confronti della CP_1
e della
[...] Controparte_5
Invero con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. , proprietario Pt_1
dell'auto Ford C Max tg. DN334ZY, citava gli odierni appellati per ottenere il risarcimen- to dei danni subiti dal proprio veicolo in ragione della responsabilità ascrivibile al conducente del furgone tg. BX983KN, in titolarità della ed assicurato per CP_5
la r.c.a. con nel sinistro avvenuto in data 06.11.2013, alle ore 14,00 Controparte_1
circa in Napoli in via Cavalleggeri D'Aosta all'altezza dell'incrocio con via Marco Polo.
All'uopo precisava che l'auto Ford C Max tg. DN334ZY era in sosta allorquando veniva urtata dal furgone che effettuava un'errata manovra e le provocava danni al lato anteriore destro.
La società non si costituiva in giudizio, mentre si costituiva la Controparte_5 [...]
che contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto della domanda. CP_6
Con la gravata sentenza la domanda risarcitoria veniva rigettata in ragione del di- fetto di prova del fatto storico e, conseguentemente, dei fatti costitutivi dell'azionato credito.
In particolare, veniva richiamato il provvedimento di decadenza dalla, pur am- messa, prova testimoniale adottato nel corso del giudizio di primo grado, conseguen- te, peraltro, alla mancata comparizione del teste nel corso delle plurime udienze destinate al raccoglimento della prova.
Nel presente appello si legge che “nel corso del giudizio, data l'assenza del teste
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purtroppo intervallata con numerosi rinvii d'ufficio anche alla luce dello scardinamento del giudizio, venivano esibite intimazioni contestate dalla controparte, che induceva il
Giudice a ritenerle non corrette nonostante i continui rilievi formulati dalla presente difesa riguardo la regolarità delle ricevute attestanti la consegna dell'intimazione al testimone, giacché effettuate da ditta privata con regolare autorizzazione ministeriale
n. 2918/16.
In ogni caso, all'udienza del 05.12.22, sebbene presente il teste, il Giudice non consentiva l'escussione, ma contraddittoriamente rigettava la domanda sulla base dell'assenza dello stesso, senza espresso riferimento alcuno alla partecipazione in aula.
Orbene, alla luce di quanto descritto, si dissente dalla valutazione effettuata in primo grado, confutando in toto la decisione del dr. , non comprendendo CP_7
affatto le motivazioni della pronuncia di infondatezza della domanda, giacchè egli non fa alcun riferimento alla presenza del teste in aula, bensì solo all'assenza di prova testimoniale”.
L'appellante censura la valutazione del giudice di primo grado, ove volta ad af- fermare l'inidoneità della documentazione prodotta a comprovare la rituale intimazione del testimone, sostenendo che “le comunicazioni effettuate per il tramite di società private hanno pieno valore legale equiparato a quello della raccomandata Poste Italiane
e nel caso de quo emerge dalle ricevute esibite espressa autorizzazione ministeriale”.
Inoltre il Giudice avrebbe omesso di valutare, in sentenza, la presenza del teste all'udienza del 05.12.22 (rectius udienza del 3.12.2022)
A parere dell'appellante, “stante la contraddittorietà del dedotto in sentenza, si ritiene doveroso l'espletamento della prova testimoniale affinchè l'attore possa provare i fatti costitutivi ed essere tutelato nella difesa, oltraggiata da una negazione arbitraria dell'istruttoria”.
Si è costituita la società appellata rivendicando la correttezza della sta- CP_1
tuizione di primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
In corso di causa è emerso che l'ulteriore appellata ( è stata cancel- Controparte_5
lata dal registro delle imprese in data 20 aprile 2022, sicchè, all'esito di autorizzazione al rinnovo della notifica dell'atto di appello, l'appellante ha curato la notifica nei confronti
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dei soci della predetta, come individuati in intestazione;
questi ultimi hanno omesso di costituirsi e ne va dichiarata la contumacia.
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La valutazione dell'appello deve necessariamente prendere le mosse dalla sen- tenza oggetto di gravame che ha inteso fondare il rigetto sul difetto di prova del fatto storico, a sua volta conseguente ad un provvedimento di decadenza dalla pur ammessa prova testimoniale adottato in corso di causa, i cui contenuti si intendono evidente- mente richiamati e confermati anche in sede decisionale.
Ciò impone di esaminare i verbali di causa, depositati in copia in data 09 aprile
2025 dall'appellante e la cui conformità all'originale non è stata mai contestata dall'appellata CP_1
Il provvedimento con cui il Giudice di Pace ha dichiarato parte appellante decadu- ta dalla pur ammessa prova testimoniale è stato reso all'udienza del 3 dicembre 2022 con la seguente motivazione: “rilevato che le ricevute di notifica intimazioni a testi depositate da parte attrice non provano l'avvenuta notifica al teste dell'intimazione, pertanto viene dichiarata decaduta dall'effettuare la prova e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/01/2023”.
È evidente che, con il predetto provvedimento, il Giudice ha inteso far applicazio- ne del disposto di cui all'art.104 dis.att. c.p.c. secondo cui: “se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione”.
Tale statuizione è stata fondata evidentemente sull'esame della documentazione prodotta dall'appellante a supporto della rituale intimazione del teste, sia avuto riguardo all'udienza originariamente fissata per l'escussione che con riguardo alle udienze di rinvio in prosieguo.
Va segnalato, inoltre, come la stessa consegua a specifici rilievi mossi nell'occasione dal difensore di parte appellata rilievi già precedentemente CP_1
avanzati a supporto dell'opposizione all'assunzione della prova testimoniale;
tali rilievi, inoltre, erano stati riconosciuti fondati dal Giudice nel corso dell'udienza del 22 settembre 2022 ove quest'ultimo afferma che “rilevato che le intimazioni depositate
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mancano di regolarità di timbratura, ovvero manca la prova in atti della regolarità dell'ente che ha spedito la raccomandata.., rinvia in prosieguo”, invitando l'attore a fornire valida documentazione relativa alla avvenuta notifica, documentazione non prodotta atteso che la parte alla successiva udienza si limitava a produrre le medesime intimazioni.
Da ciò deriva la sostanziale irrilevanza della circostanza, rivendicata dall'appellante, afferente all'affermata presenza del teste all'udienza del 03 dicembre
2022.
Invero la decadenza non viene correlata all'assenza del testimone alla predetta udienza (sebbene in sentenza si rinvenga un fuorviante richiamo a detta assenza), bensì all'assenza di idonea documentazione volta a comprovare la rituale intimazione del testimone per le precedenti udienze, parimenti destinate all'assunzione della prova testimoniale, carenza integrante il presupposto per l'adozione del provvedimento di cui all'art.104 disp.att. c.p.c..
Va, in ogni caso, evidenziato come la presenza del teste all'udienza del 3 dicem- bre 2022 non emerga univocamente dalla lettura del verbale prodotto dall'appellante, sicchè la circostanza deve ritenersi, in ogni caso, indimostrata;
sebbene, infatti, il difensore di parte appellante abbia, nel corso della detta udienza, invocato l'escussione del teste “presente in aula”, appare evidente come l'effettiva presenza dovesse essere accertata dal Giudice in udienza, previa identificazione dello stesso.
Ciò precisato, in sede di gravame l'appellante avrebbe dovuto misurarsi con tale statuizione sottoponendola a specifica e dettagliata censura; avrebbe, in breve, dovuto dedurre e specificamente documentare una rituale e valida intimazione per ciascuna udienza destinata all'assunzione della prova testimoniale concretamente celebrata a tal fine, ciò proprio al fine di comprovare l'erroneità della suddetta declaratoria di deca- denza.
In particolare avrebbe dovuto misurarsi con la censura afferente non solo all'irregolarità sul piano formale della ricevuta di ricezione (assenza di timbro) bensì anche alla titolarità, in capo alla società che aveva curato la consegna del plico, di valida licenza avente ad oggetto il servizio postale affidatole.
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Nulla di tutto ciò si rinviene, invece, nel presente atto di appello, ove la parte si limita ad operare un generico rinvio alla documentazione prodotta in corso di causa ed affermare che “le comunicazioni effettuate per il tramite di società private hanno pieno valore legale equiparato a quello della raccomandata Poste Italiane e nel caso de quo emerge dalle ricevute esibite espressa autorizzazione ministeriale”.
Ne deriva, pertanto, la palese violazione del disposto di cui all'art.342 c.p.c. in or- dine alla specificità dei motivi di appello.
Ad ogni modo occorre interrogarsi sull'idoneità della documentazione prodotta a comprovare la rituale intimazione del testimone a norma dell'art.250 3° comma c.p.c. che prevede espressamente la facoltà del difensore di provvedervi a mezzo di “lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Orbene con l'introduzione della legge n. 124 del 2017, che definitivamente abro- gando l'art. 4 del d.lgs. 261 del 1999 (come novellato dal d.lgs. 58/2011), ha escluso anche per la notifica degli atti processuali l'affidamento del servizio postale universale a
Poste Italiane, se per un verso, astrattamente, tale servizio può essere organizzato e affidato ad un operatore privato, ciò non ha tuttavia escluso il presupposto della dotazione di un titolo abilitativo.
A tal fine è stato infatti, anche da ultimo, affermato che nel regime posteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processua- le effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici (cfr. Cass., 25 marzo
2024, n. 7978).
È stato, inoltre, disciplinato con il decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 luglio 2018, pubblicato in G.U. n. 208 del 7 settembre scorso, il rilascio delle licenze individuali per i servizi di notificazione sino ad ora attribuito in esclusiva alla società Poste Italiane.
Anche in questa ipotesi l'assenza del titolo abilitativo si risolve in una nullità della notifica stessa.
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Venendo al caso di specie, parte appellante ha totalmente omesso di documen- tare che la società incaricata di recapitare l'intimazione al testimone fosse dotata, alla data di presa in carico delle missive, del relativo titolo abilitativo, come sopra ricostrui- to;
tale onere probatorio scaturiva, con tutta evidenza, dalla specifica contestazione proveniente dalla controparte nonché dalla richiesta di chiarimenti formulata dal
Giudicante; non appare sufficiente allo scopo la mera laconica annotazione presente sul documento ( “licenza individuale n.2918/2016”); invero, a fronte della specifica contestazione proveniente dall'appellata (ripetutamente formulata nel corso del giudizio di primo grado a fronte dell'esibizione al Giudice delle ricevute redatte dalla
Star Boat s.a.s., società incaricata del recapito), era onere dell'appellante documentare
l'esistenza della licenza relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale.
Conclusivamente l'appello va rigettato, previa conferma della correttezza della declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale.
Alla soccombenza segue la condanna di parte appellante al pagamento delle spe- se di lite in favore di parte appellata, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia degli appellati , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
; CP_8
• rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, sez. VIII, n. 34307/2023 depositata in data 29.08.23;
• condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi 700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali (15% dei compensi) CPA ed IVA come per legge;
• ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giusti- zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
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unificato, pari a quello dovuto per il presente appello
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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