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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza dell'01/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3680 / 2021
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CATURANO GENNARO ) che lo rapp.ta e difende C.F._2 in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. ITALA DE CP_1
BENEDICTIS ( ) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 16-06-2021 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 19-07-2018 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito positivo per la condizione di handicap grave a far data dal 19-07-2018; che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di CP_1 spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto. Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che il ricorrente è affetto da Depressione maggiore con turbe del comportamento e disturbo della condotta alimentare. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Esiti di frattura femore sinistro, con gravissima alterazione della deambulazione. I.P.B. con disturbi della minzione ed incontinenza sfinterica urinaria. Ernia inguino-scrotale a sinistra. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Esiti di frattura del polso destro. Vasculopatia cerebrale cronica, con decadimento cognitivo-comportamentale e disturbo schizofrenico residuale. Insufficienza renale cronica. BPCO con insufficienza respiratoria globale. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Coxo-gonartrosi bilaterale. Incontinenza sfinterica urinaria trattata con presidi ad assorbenza.
Tali patologie rendono il ricorrente incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana a far data dall'1-01-2025.
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1-
01-2025.
Lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1 necessario a beneficiare della indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'1-01-2025;
• dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere 01/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza dell'01/12/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3680 / 2021
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CATURANO GENNARO ) che lo rapp.ta e difende C.F._2 in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. ITALA DE CP_1
BENEDICTIS ( ) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 16-06-2021 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 19-07-2018 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito positivo per la condizione di handicap grave a far data dal 19-07-2018; che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di CP_1 spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto. Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che il ricorrente è affetto da Depressione maggiore con turbe del comportamento e disturbo della condotta alimentare. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Esiti di frattura femore sinistro, con gravissima alterazione della deambulazione. I.P.B. con disturbi della minzione ed incontinenza sfinterica urinaria. Ernia inguino-scrotale a sinistra. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Esiti di frattura del polso destro. Vasculopatia cerebrale cronica, con decadimento cognitivo-comportamentale e disturbo schizofrenico residuale. Insufficienza renale cronica. BPCO con insufficienza respiratoria globale. Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale. Coxo-gonartrosi bilaterale. Incontinenza sfinterica urinaria trattata con presidi ad assorbenza.
Tali patologie rendono il ricorrente incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana a far data dall'1-01-2025.
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1-
01-2025.
Lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario Parte_1 necessario a beneficiare della indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'1-01-2025;
• dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere 01/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)