Articolo 1701 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1700Articolo 1702
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9 ottobre 2010
Art. 1701. Anzianita' di grado richiesta per l'avanzamento 1. L'anzianita' minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado e' stabilita come segue:
a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale; b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore; c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente; d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore; e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo; f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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