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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7997 dell'anno 2023 TRA
, nato ad [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Marina Scricco, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di a.t.p.;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti
- Resistente –
In data 13.01.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2023 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per CP_1 ottenere i benefici richiesti. All'udienza del 20.05.2024, il Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva la rinnovazione della CTU nominando a tal fine il dott. Persona_1
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla CP_1 verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è fondata. L'art. 1 della l. n. 222/1984 definisce invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , Controparte_1
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. L'art. 2 della medesima legge definisce inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione
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nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato o Controparte_1 il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini personali, sia ridotta a meno di un terzo a far data dalla domanda amministrativa del 26.04.2021 (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia). A seguito della trasmissione della bozza dell'elaborato peritale, il CTP dell' ha formulato osservazioni alle quali il CTU ha CP_1 esaustivamente risposto in tale modo: “L'assegno di inabilità è compatibile con l'attività lavorativa dell'assicurato per cui il lavoratore a prescindere dalla capacità lavorativa ridotta può continuare a versare contributi. E' ragionevole pensare che la limitazione funzionale, prima dell'intervento chirurgico (Aprile 2021), fosse quantomeno uguale a quella riscontrata dopo alcuni mesi dall'intervento. Di fatti a Giugno 2021 il quadro era quello descritto dall'ortopedico : CP_2
Certificato Ortopedico del 28/6/2021 a firma del Dr. con dx di “Stenosi Controparte_3 serrata del canale lombare tra L2 ed L3 in cifosi lombare da discopatie degenerative L2- S1”. L'esame elettromiografico di Gennaio 2022 descriveva: “Danno neurogeno cronico di entità moderata nei miomeri L3-L4-L5 da ambo i lati lievemente piu' accentuati a destra in
L3-L4 ed a sinistra in L5”.
Il neurochirurgo Dr. In data 10/03/2022 visitò il periziando riscontrando Per_2 lombocruralgia destra con limitazione su base antalgica nei movimenti di flesso estensione e bending laterale del tronco ed in tale occasione prescrisse gli accertamenti che poi furono valutati dopo 13 mesi dallo stesso neurochirurgo (Aprile 2023).
In data 13/7/2022 il periziando fu sottoposto a visita specialistica Ortopedica per “frequenti episodi di lombalgia e lombocruralgia destra. EO: dolente e contratta la muscolatura paravertebrale lombare bilateralmente, lasègue + a destra a 60°. Flesso estensione del rachide limitata ai gradi medi”. E' chiaro di come il periziando abbia costantemente sofferto di sintomatologia importante e limitazione funzionale tale da limitarne la capacità lavorativa a meno di un terzo già dall'epoca della domanda amministrativa non avendo di fatto l'intervento chirurgico alleviato la sintomatologia dolorosa e la conseguente limitazione funzionale. Si confermano pertanto le conclusioni esposte in bozza”. Le conclusioni del CTU non sono state poi ulteriormente contestate.
Ebbene, la riduzione indicata dal CTU è idonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere il beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 a far data dalla domanda amministrativa del 26.04.2021. Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 30.10.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984 a far data dalla domanda amministrativa del 26.04.2021;
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2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida CP_1 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 6.166,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 13.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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