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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/11/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2303/2022 R.G.; tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Cavallone - appellante; Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Rizzi - appellato; Parte_2 nonché
contumace - altro appellato;
Controparte_1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 80/2022 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note scritte in sostituzione di udienza del 22 ottobre 2025) è stata riservata la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. 80/2022 con cui il Giudice di Pace di Taranto ha Parte_1 accolto la domanda risarcitoria proposta da per i danni materiali subiti in Parte_2 conseguenza del sinistro stradale del 28.09.2019, alle ore 23:10 circa, in Palagiano (TA), allorquando
, alla guida del motoveicolo Piaggio Beverly tg. DJ87207 (di proprietà dell'attore), in Parte_3 corrispondenza dell'intersezione tra via Piccinni e via Masella, veniva in collisione con l'autovettura KI
Sorento tg. CT925MM (di proprietà e condotta da assicurata con ), che Controparte_1 Pt_1 percorreva la via Piccinni provenendo dalla periferia e con direzione centro abitato, e, al centro della propria corsia di marcia, impattava con la sua carena anteriore centrale la sezione laterale destra del motoveicolo proveniente dalla sua sinistra.
L'appellante ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che afferma la responsabilità esclusiva di
, conducente dell'autovettura KI Sorento, nella causazione del sinistro, deducendo Controparte_1 essenzialmente che:
-il Giudice di Pace ha valutato e interpretato arbitrariamente il quadro probatorio sottoposto alla sua cognizione;
1 -il primo Giudice, nell'argomentare verso l'accoglimento della domanda attorea, ha trascurato circostanze di fatto dirimenti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e ai fini dell'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli sinistrati;
-specificamente, ha omesso di considerare che la collisione si è verificata al centro di un incrocio nel quale la
KI condotta dal godeva del diritto di precedenza;
CP_1
-ha trascurato il fatto che l'autovettura attraversava l'intersezione a bassa velocità;
-la circostanza per cui il motociclo attraversava l'incrocio in anticipo rispetto alla KI è una mera ipotesi, smentita da riscontri oggettivi, e il richiamo sul punto del concetto di “precedenza di fatto” è inconferente;
-il Giudice del primo grado ha omesso ogni indagine in ordine alla graduazione della colpa dei conducenti nella determinazione del sinistro oggetto di causa;
-il rapporto di causalità logica tra le circostanze il cui esame è stato omesso o trascurato e la soluzione giuridica individuata dal Giudice di Pace configura il vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
La società appellante ha quindi concluso per l'accoglimento del gravame, con riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato alla restituzione delle somme corrisposte in dipendenza della sentenza di primo grado, con favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'appellato ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, deducendo che:
-il Giudice di Pace ha correttamente ricostruito i fatti di causa, motivando congruamente in ordine all'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro;
CP_1
-ha correttamente valorizzato la relazione di incidente redatta dai Carabinieri della Locale Stazione di
Palagiano intervenuti sul luogo dell'occorso;
-tale verbale di intervento conferma la dinamica del sinistro come esposta in citazione, e ne attribuisce la responsabilità esclusiva al sulla base di rilievi oggettivi, quali la collocazione nello spazio del CP_1 punto d'urto, la posizione dei danni rilevati sui mezzi, nonché l'assenza di tracce di frenata da parte della autovettura;
-sulla base di tali rilievi ha esattamente ritenuto superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., applicando correttamente il principio della “precedenza di fatto”.
L'appellato ha quindi concluso per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
*** *** ***
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
La valutazione del materiale probatorio in atti, operata dal Giudice di primo grado nel senso del riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente della autovettura marca KI Sorento,
nella causazione del sinistro oggetto del giudizio, non appare corretta e non è Controparte_1 condivisibile.
2 Il primo Giudice, pur ricostruendo la dinamica del sinistro in conformità alle conclusioni esposte sul punto nel verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Palagiano intervenuti sul luogo dell'incidente, è giunto a conclusioni non condivisibili in ordine alle conseguenze giuridiche che ne sono derivate.
Dalla lettura del rapporto del 28.09.2019, versato in atti, emerge che:
-i Militari, giunti sul luogo del sinistro, “alla via Piccinni incrocio con via Masella (..) accertavano che
v'era stata una collisione tra i veicoli A (nel verbale, l'autovettura KI) – B (nel verbale, il motociclo
Piaggio). Si accertava che il veicolo A, stava percorrendo via Piccinni in direzione periferia-Centro Abitato, giunto all'incrocio con via Masella, collideva con il veicolo B, che proveniva dalla sua sinistra, urtando con la parte anteriore contro la parte laterale destra del motociclo B. A seguito dell'urto il veicolo B cadeva sul lato sinistro fermando la sua marcia.”;
-rispetto alle caratteristiche e condizioni dell'area del sinistro rilevavano che “il campo del sinistro è un incrocio tra via Piccinni e via Masella,.Le predette vie sono regolarmente asfaltate, non presentano anomalie particolari, il cielo era sereno, il fondo stradale asciutto e la visibilità buona nonostante le ore serali il campo del sinistro era discretamente illuminato.”;
-in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, i Militari concludevano che “Probabilmente il veicolo A percorreva Via Piccinni proveniente dalla periferia con direzione centro abitato, nonostante la velocità moderata non si accorgeva del sopraggiungere del motociclo B dalla sua sinistra, collidendo con quest'ultimo, quando aveva già impegnato totalmente la sua corsia, in quanto la posizione del veicolo B ed il punto d'urto rilevato, si trovano al centro della corsia di marcia del veicolo A.”.
-dall'esame dei veicoli, descrivevano i danni riportati dagli stessi in termini di compatibilità con la dinamica della collisione accertata;
-redigevano uno schema planimetrico del luogo dell'incidente, collocando il punto di collisione tra i mezzi sinistrati al centro della via Piccinni, percorsa dall'autovettura in direzione centro abitato di Palagiano, in corrispondenza dell'incrocio con via Masella;
-davano atto che “A seguito della ricostruzione non sono state elevate sanzioni al C.d.S”.
Il Giudice di Pace, alla luce di tale quadro probatorio, nell'argomentare verso l'accoglimento della domanda attorea e la dichiarazione dell'esclusiva responsabilità del , ha affermato che “l'attore risulta CP_1 essere giunto sull'intersezione con anticipo utile ad attraversarlo per primo, essendo l'impatto tra i mezzi avvenuto proprio al centro dell'intersezione (…) Risulta altresì che il conducente del mezzo del convenuto non abbia tentato di porre in essere alcuna manovra di emergenza (…)”.
Tali conclusioni non sono condivisibili, nella misura in cui la collocazione del punto d'urto tra i mezzi al centro della corsia percorsa dall'autovettura KI non è sufficiente, di per sé stessa, a provare la regolarità della condotta di guida del conducente del motoveicolo Piaggio sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva (si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26984 del 17/10/2024).
Al contrario, allo stato degli atti, può presumersi che: AP non abbia conformato la propria Pt_3 condotta di guida ai criteri di prudenza e diligenza richiesti dalle caratteristiche del contesto stradale dell'incidente, in prossimità di un incrocio con obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra;
-
3 la sua condotta abbia invece espresso una incidenza causale nella produzione dell'evento, pur non potendone individuare processualmente la concreta misura in termini percentuali.
In tal senso, può rilevarsi infatti che:
-il motoveicolo Piaggio Beverly, provenendo da via Masella, subiva l'urto lungo la sua porzione laterale destra, da parte della sezione anteriore dell'autovettura antagonista, al centro dell'incrocio tra via Masella e via Piccinni, percorsa dal veicolo KI;
Pt_4
-in assenza di diversa segnaletica orizzontale e verticale, la circolazione nell'intersezione tra le due vie era governata dalla regola della “precedenza a destra”;
-i militari intervenuti sul luogo del sinistro, esaminati il campo dell'incidente, il punto d'urto tra i mezzi sinistrati e i danni riportati dagli stessi, ritenevano che il conducente dell'autovettura “nonostante la velocità moderata non si accorgeva del sopraggiungere del motociclo B dalla sua sinistra”.
Il Giudice di Pace, in un quadro probatorio come sopra delineato, ha errato nel ritenete che la collocazione nello spazio del punto di collisione tra i mezzi potesse integrare la prova positiva di avere il conducente del motoveicolo Piaggio fatto tutto il possibile per evitare il danno, essendo possibile ascrivergli, invece, una condotta di guida tale da non consentirgli di far fronte all'imprudenza degli altri veicoli in circolazione.
Né in tal senso può soccorrere l'invocato principio della “precedenza di fatto”, in quanto “la precedenza cronologica (o di fatto), per essere utilmente invocata, richiede che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovra di fortuna” (tra le altre, di recente, Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 1992 del 18/01/2024, che recepisce il principio per cui "ciascun utente della strada è obbligato a tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, ogniqualvolta questi rientri nei limiti della prevedibilità; detto obbligo si colora di maggiore intensità ogniqualvolta si intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere, come nel caso in cui l'utente provenga da strada secondaria, gravata da precedenza (…) la precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo").
In simili casi, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (…)”
(tra le tante, Cass. civ., sez. VI, 18 maggio 2021, n.13360) e che la presunzione di corresponsabilità contemplata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. debba essere applicata alla fattispecie concreta secondo il principio, ribadito anche di recente, per cui "In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che
l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il
4 suo colpevole concorso" (Cass. civ., sez. III, Ord. del 19 dicembre 2024, n. 33483) e, ancora, per cui "In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (cfr., tra le tante, Cass., 20/3/2020, n.
7479; Cass., 12/3/2020, n. 7061; Cass., 08/01/2016, n. 124).
Il mancato superamento della presunzione di corresponsabilità prevista dall'ordinamento in materia di scontro tra veicoli postula l'accoglimento delle istanze di riforma della sentenza di primo grado formulate dall'appellante, con affermazione della pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Da qui, in applicazione del secondo comma dell'art.2054 c.c., accogliendo le istanze formulate dall'appellante e riformando la sentenza di primo grado in parte qua, con l'affermazione della pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro:
1) il risarcimento del danno materiale da riconoscere al è pari alla metà Parte_2 dell'importo liquidato dal Giudice di Pace (metà dell'importo di €1.491,00);
2) le spese processuali vanno ridotte proporzionalmente alla percentuale di responsabilità, ovvero, compensate per metà, sicchè l'importo dovuto è pari alla metà di €1.373,00 oltre accessori di legge;
3) , se ha eseguito il pagamento – per intero - delle somme liquidate dal Giudice di Parte_1
Pace, ha diritto alla ripetizione degli importi versati in eccedenza per sorte capitale e spese legali (il tutto, da restituire per il 50%).
Le spese del giudizio d'appello, in ragione della rinnovata valutazione del fatto e del materiale probatorio, possono compensarsi tra le parti (art.92 secondo comma cpc –Corte
Cost.77-2018), ad eccezione della spesa di iscrizione a ruolo del giudizio d'appello da far gravare interamente sull'appellato . Parte_2
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.2303-
2022 RG, tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.80-2022 del Giudice di Pace di Taranto, così provvede:
-in accoglimento del gravame, affermata la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro ex art.2054 secondo comma c.c., riforma la sentenza di primo grado nei limiti di fondatezza dell'appello e, per l'effetto, dispone che: -il risarcimento del danno materiale da riconoscere al è Parte_2 pari alla metà dell'importo di €1.491,00 liquidato dal Giudice di Pace); -le spese processuali liquidate dal
Giudice di Pace in €1.373,00 oltre accessori di legge sono ridotte proporzionalmente alla percentuale di responsabilità, ovvero, compensate per metà; , se ha eseguito il pagamento – per intero - delle Parte_1
5 somme liquidate dal Giudice di Pace, ha diritto alla ripetizione degli importi versati in eccedenza per sorte capitale e spese legali (il tutto, da restituire per il 50%);
-dispone la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, ad eccezione della spesa di iscrizione a ruolo del giudizio d'appello che l'appellato deve rifondere all'appellante . Parte_2 Parte_1
Così deciso il 30 ottobre 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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