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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 477/23 Reg. Vol. Giur.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE CONSIGLIERE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel.
nel procedimento R.G. 477/2023 V.G. per Reclamo nei confronti del decreto emesso nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. in data 2.10.2023 dal Tribunale di Torino promosso da rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Parte_1
Romano Niccolini del Foro di Trento, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Brennero n. 139; PARTE RECLAMANTE
nei confronti di rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. Controparte_1 oro di Cremona, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Soresina (CR), Vicolo Maffeis n. 2; PARTE RECLAMATA E RECLAMANTE INCIDENTALE
Viste le argomentazioni contenute nei rispettivi atti difensivi. Preso atto del parere del P.G. che, in data 20.12.2023, ha osservato che: “la disciplina delle modalità di incontro fra minore e padre deve confrontarsi con il fatto che il padre abita lontano. Una modalità di incontro ordinaria, dunque, non può che prevedere che la minore passi più giorni consecutivi dal padre, al di fuori di ogni possibilità di controllo. Un tale regime di incontri è precluso, vista la mancanza di prova dell'eradicazione della problematica alcoolica, problematica che in passato ha già avuto ricadute pesanti sulla minore. Rimane la questione della bontà di un regime di incontri padre-figlia, soggetto alla supervisione della madre. Vista la conflittualità fra i genitori e la sfiducia che grava sul padre, si ritiene che tale modalità sia verificata attraverso i dovuti approfondimenti, da demandare a soggetti specializzati”. Pronunzia il seguente
DECRETO Premesso:
CHE il Tribunale di Torino, con decreto del 2.10.2023, nell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 – 337 bis segg. c.c., ha disposto l'affidamento esclusivo della minore (n. il 30.07.2016) alla madre, con residenza Persona_1 presso la stessa;
ha disposto che il padre possa incontrare la figlia con le modalità in atto, ossia unicamente in presenza della madre, della nonna materna o paterna, con progressiva liberalizzazione solo all'esito di una positiva valutazione delle sue capacità genitoriali e disintossicazione dell'uso di sostanze alcoliche (quest'ultima da farsi a cura dei Servizi Socio Sanitari incaricati), secondo le seguenti modalità: - durante i fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alle ore 19:00 della domenica, esclusivamente a casa ed alla presenza della nonna materna, o paterna, o della madre;
- quattro giorni durante le vacanze natalizie, unicamente a casa ed alla presenza della nonna paterna, ad anni alterni, dal 25 dicembre al 29 dicembre negli anni dispari, e dal 30 dicembre al 2 gennaio negli anni pari;
- due settimane durante le vacanze estive unicamente a casa ed alla presenza della nonna paterna, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le seconde due negli anni dispari); in punto economico, ha disposto che il padre corrisponda alla sig.ra CP_1 quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 350,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha confermato la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati (sociale e di Psicologia/NPI); ha prescritto al sig. di proseguire Pt_1 nella presa in carico del , o, comunque, in un percorso specialistico analogo;
Pt_2 ha invitato entrambe le parti ad intraprendere un percorso di mediazione;
ha infine condannato il sig. a rifondere la sig.ra i 1/3 delle spese Pt_1 CP_1 di giudizio, liquidate in c ivi € 3.380,00, oltre rali al 15%, IVA e CPA come per legge. Quanto al regime di affidamento della figlia minore (aspetto oggetto di reclamo), il Giudice a quo, tenuto conto dell'incidente avvenuto nel 2020, in cui il sig. , Pt_1 con a bordo la figlia minore posizionata nel seggiolino sul sedile ante i trovava alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha ritenuto che, allo stato, non vi fossero elementi per effettuare una prognosi positiva circa la completa e definitiva interruzione dall'abuso di sostanze alcoliche da parte del medesimo. In particolare, osservava, dall'analisi delle Relazioni del Servizio Sociale e dell'Asl (cfr. Relazioni del 02.05.2022 – 20.04.2022 e del 23.05.2023), non è stato possibile affermare con certezza che il sig. , Pt_1 nonostante la disponibilità dimostrata, abbia intrapreso un percorso presso il Part D o altro percorso specialistico analogo. Parimenti, i Servizi Sociali di Moncalieri, dopo aver avviato i contatti con i Servizi di Bolzano, hanno evidenziato “una scarsa motivazione del signor al Pt_1 percorso”, e, anche l'Associazione “Hands” (associazione che si occupa mi legati all'abuso di alcol e con cui il sig. ha stretto contatti solo nel febbraio Pt_1
2023), ha riferito che il padre della bambina si è sottoposto unicamente a due controlli relativi ad esami del sangue, con risultati “nella norma”. In buona sostanza, secondo la motivazione sviluppata dal Primo Giudice non vi è, in atti, alcun documento che possa dimostrare che – a distanza di due anni da quando è iniziato il procedimento in epigrafe, e da tre anni da quando è avvenuto l'incidente – il signor abbia intrapreso con costanza e puntualità un Pt_1 percorso specialistico, come invece sarebbe risultato opportuno. Per contro, ha chiarito il Tribunale che, dalle Relazioni in atti, emergerebbe come la madre rappresenti un punto di riferimento stabile per la minore;
risulta, pertanto, condivisibile la preoccupazione della sig.ra relativamente al CP_1 tempo che la figlia possa trascorrere con il padre senza la sua supervisione. Quanto alle modalità di visita padre-figlia (secondo aspetto oggetto di reclamo), il Primo Giudice ha aderito alle indicazioni dei Servizi Sociali, i quali hanno più volte ribadito che “le attuali modalità di incontro tra padre e figlia, con la supervisione della madre, appaiono ancora necessarie, in previsione di un ampliamento in un regime di sicurezza documentata” e hanno ribadito “che le richieste avanzate dalla madre di prudenza nell'affidare la figlia al padre siano legittime e giustificate”;
CHE il reclamante, in accoglimento del proposto reclamo, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con ER collocazione prevalente presso la madre e con un regime di visite secondo il seguente calendario: “disporre il diritto del padre di tenere con sé la figlia
[...]
: i. per 5 (cinque) giorni consecutivi, comprensivi del fine settimana e q ER dal giovedì al lunedì, ogni tre settimane;
ii. alternativamente durante le vacanze natalizie e pasquali, per 5 (cinque) giorni consecutivi;
iii. durante le vacanze estive per 3 (tre) settimane anche non consecutive da stabilire concordemente entro il 30 maggio di ogni anno nel rispetto, comunque, delle esigenze scolastiche”. Lamenta, in particolare, il reclamante l'eccessiva gravità del provvedimento impugnato, il quale, senza alcuna prova concreta a dimostrazione di un “uso abituale” di sostanze alcoliche da parte del sig. , ha disposto l'affido Pt_1 esclusivo della minore alla madre. Precisa, invero, che egli ha puntualmente seguito tutte le indicazioni e prescrizioni fornite dei Servizi preposti, partecipando agli incontri programmati. Si duole, inoltre, che il Tribunale non abbia considerato la mail inviata dall'Associazione “Hands” (in persona della dott.ssa
, indirizzata all'Assistente Sociale incaricata della Relazione di Parte_3 aggiornamento (dott.ssa , datata 26.05.2023, nella quale è stato riferito Per_2 che “il sig. ha preso contatto con il nostro servizio in febbraio 2023. Nel Pt_1 periodo da febbraio a maggio 2023 è venuto regolarmente ai colloqui concordati con la psicologa. Inoltre il sig. ha effettuato 2 controlli della CDT (marcatore di Pt_1 abuso di acolico di lungo ) che è risultata sempre nella norma. Allo stato attuale non vi è indicazione di un abuso o di una dipendenza di alcol”. In punto di modalità di visite padre-figlia, sottolinea il reclamante che il regime stabilito dal Tribunale risulta penalizzante per la minore e non conforme alle modalità concordate e praticate tra le parti, ciò anche rispetto a quanto riportato nella Relazione Sociale del 29.04.2022, in cui viene riferito che, “allo stato attuale il signor incontra la figlia ogni 15 giorni, trascorre con lei l'intera Pt_1 ER giornata, a la riporta dalla re, il giorno successivo la riprende per accompagnarla a scuola e poi riparte per Bolzano…”. Peraltro, la minore, su accordo di entrambi i genitori, ha trascorso con il padre il periodo dal 16 giugno al 2 luglio, e dal 23 luglio al 27 agosto e la stessa sig.ra ha sempre CP_1 riconosciuto l'ottimo rapporto che la lega al padre (i Servizi incaricati hanno peraltro auspicato l'opportunità di favorire un rapporto stabile di con la ER sorellina, figlia del padre). Si duole, infine, della seppur parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, ritenuta ingiusta e non adeguatamente motivata;
Contr si è costituita la reclamata, chiedendo il rigetto del reclamo e la conseguente conferma, in ordine alle modalità di affidamento e collocazione della minore, dell'ordinanza impugnata;
in punto di contributo al mantenimento della figlia, ha invece proposto reclamo incidentale, chiedendo l'aumento del contributo dovuto dal padre per il mantenimento di da € 350,00 ad € 400,00 mensili, con ER vittoria di spese e compensi del grado. Evidenzia, in particolare, la reclamata che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, la decisione di affidamento esclusivo della minore alla madre risulta, allo stato, corretta e tutelante per la piccola almeno sino a quando il padre non ER dimostri di essere in grado di assumersi le proprie responsabilità. Sottolinea infatti la reclamata che, il sig. , nel proprio atto di reclamo, non ha dato Pt_1 prova di aver intrapreso i percorsi più volte consigliati e prescritti, né, tantomeno, ha dimostrato di voler recuperare la fiducia persa da parte della sig.ra CP_1
a seguito delle plurime occasioni in cui egli si è presentato in evidente stato di alterazione alcolica. Ribadisce, invero, la reclamata che, pur non avendo essa alcuna intenzione di ostacolare il rapporto padre-figlia, allo stato, non si sente ancora tranquilla nel consentire al padre, dopo le condotte pregresse, di trascorrere del tempo da solo con la minore, temendo per la sicurezza e l'incolumità della bambina. In ordine alle modalità di visita padre-figlia, la reclamata, alla luce di quanto emerso nelle Relazioni Sociali, ritiene corretto quanto disposto dal Primo Giudice, considerato che dalla relazione dell'ASL di Torino del 20.04.2022 è emerso chiaramente che “le attuali modalità di incontro tra padre e figlia, con la supervisione della madre, appaiono ancora necessarie, in previsione di un ampliamento in un regime di sicurezza documentata”. Da ultimo, anche nella Relazione dell'ASL di Torino del 23.05.2023 è stato correttamente ritenuto che “le richieste avanzate dalla madre di prudenza nell'affidare la figlia al padre siano legittime e giustificate dall'evento sopracitato”. La reclamata fa altresì presente che, contrariamente rispetto a quanto affermato dalla controparte, la minore non ha trascorso con il padre il periodo compreso tra il 29 luglio e il 27 agosto;
piuttosto, in tale arco temporale, è stata collocata presso l'abitazione ER dei nonni paterni (sita in Bolzano), ai quali la minore è stata affidata con la consapevolezza che gli stessi avrebbero dovuto rispettare le prescrizioni imposte dal Tribunale relativamente agli incontri con il padre. Peraltro, le modalità di visita così per come richieste dal reclamante risultano, allo stato, pressoché impraticabili: il Sig. chiede, infatti, di poter tenere con sé la figlia per Pt_1 cinque giorni consecutivi, non tenendo in alcun modo in considerazione della distanza tra le abitazioni dei due genitori (Torino – Bolzano) e senza considerare il fatto che frequenta la scuola primaria dal lunedì al venerdì. La bambina, ER inoltre, svolge attività ludico-ricreative che la impegnano il giovedì (giorno in cui frequenta un corso di ginnastica) e il lunedì (giorno in cui la minore ER frequenta un corso di pianoforte). Quanto alle determinazioni economiche, la reclamante fa infine presente che il Sig. non ha provveduto al rimborso del 50% di alcune delle spese Pt_1 straordinarie, e, a fronte delle sempre maggiori spese che la madre sostiene per la figlia (materiale didattico, abbigliamento e così via), nonché dei ridotti tempi di permanenza della minore con il padre (2 giorni al mese), ella chiede, in via incidentale, disporsi un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia pari ad € 400,00 mensili. A seguito di successive udienze (9.1.2024, 10.5.2024, 10.1.2025) disposte per l'acquisizione di relazioni di aggiornamento sia sociali sia psicologiche (Servizi di Moncalieri e di Bolzano) sia in merito al percorso del sig. relativo al Pt_1 controllo dell'abuso alcolico (Onlus Hands di Bolzano), all'udienza del 21.3.2025 i Difensori delle parti si richiamavano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi nonché alle proposte conciliative avanzate nelle rispettive note, entrambe datate 19.3.2025; la Corte si è riservata di decidere.
***
Quanto al primo aspetto oggetto di reclamo, ossia le modalità di affidamento della figlia minore, occorre osservarsi che, anche alla luce degli approfondimenti istruttori effettuati nel presente grado di giudizio, è emerso, in primo luogo, come pacifico e sostanzialmente non contestato l'atteggiamento di disponibilità della madre della minore nei confronti delle relazioni padre/figlia (la stessa non si è mai dimostrata pregiudizialmente ostacolante), concentrandosi le preoccupazioni materne unicamente sul rischio di reiterazione, da parte del sig. , di nuove Pt_1 condotte pericolose dovute all'abuso di alcol (segnatamente il rischio di guida in stato di alterazione alcolica con a bordo la minore, come avvenuto in occasione dell'incidente del 2020). E' emersa altresì una certa inaffidabilità del sig. , quanto a precarietà Pt_1 lavorativa e modalità di vita anche attuali (la madre stessa del sig. ha Pt_1 riferito agli operatori che “non è molto contenta del fatto che non abbia un Pt_1 lavoro stabile e quindi una pensione, dall'altra riconosce avere una stabilità lavorativa anche se con lavori stagionali o occasionali”), essendo risultato che lo stesso lavora ai mercatini di Natale in Germania da novembre a dicembre e in Alto Adige svolge dei lavori di catering occasionale, da aprile in poi lavora nella ristorazione in Svizzera (cfr. relazione psicologica, Comprensorio sanitario di Bolzano 5.3.2025). Alla luce di ciò, appare più opportuno, nell'interesse della minore, onde favorire anche una maggiore facilità di gestione della stessa da parte della madre, con cui vive in Moncalieri, confermare l'affido esclusivo alla madre, tenuto conto, in ER particolar modo, della distanza geografica (Moncalieri/Bolzano) nonché dei ripetuti stagionali spostamenti lavorativi del sig. (Germania, Svizzera, Alto Pt_1
Adige), che limiterebbero fortemente le possibilità di un effettivo ed efficace affido condiviso della minore ai due genitori. Quanto alle modalità di visita padre/minore, gli accertamenti svolti nel presente grado, estesi nel corso di un significativo numero di mesi, hanno evidenziato l'assenza di effettive ricadute da parte del sig. nell'abuso alcolico (cfr. da Pt_1 ultimo, esiti ematici e cheratinici inviati dalla Onlus Hands di Bolzano in data 13.2.2025, tutti nella norma) - principale preoccupazione materna ed oggettivo rischio per la minore, atteso il pregresso incidente automobilistico con il padre – cosicché ritiene la Corte che ad oggi la situazione, sotto questo specifico punto di vista, sia più tranquillizzante rispetto al passato e consenta una regolamentazione delle visite non più subordinate alla presenza di una terza persona (nonna paterna o madre). Tuttavia le distanze geografiche, le esigenze della minore e l'opportunità che la madre della stessa abbia sempre contezza dei luoghi frequentati dal padre, quando ha la bambina con sé, in ragione della necessità di una particolare tutela della minore stessa (stante i pregressi comportamenti paterni) inducono ad una certa cautela nella disciplina concreta delle modalità di visita, così come da analitico dispositivo che segue. Infine, sotto il profilo economico, attesa la presenza della minore presso la madre in misura temporalmente ampiamente maggioritaria nonché l'attuale età di ER
(l'aumento dell'età comporta notoriamente un aumento anche delle spese) e l'accodo paterno sul punto (come da nota di ipotesi transattiva, già citata, datata 19.3.2025), inducono ad aumentare lievemente il contributo mensile gravante sul padre, da € 350,00 ad € 400,00, salvo l'accollo al 50% tra i genitori delle spese straordinarie della minore. Ferma la corretta ripartizione delle spese di lite del primo grado (così come effettuata dal Giudice a quo, in ragione della situazione complessiva in allora sussistente), ritiene la Corte, quanto al presente grado di giudizio, che sussistano giustificati motivi per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesi gli accertamenti istruttori sopravvenuti ed il parziale accordo intervenuto tra le parti in relazione al predetto profilo economico (come da rispettive note di ipotesi conciliative, datate 19.3.2025).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, Visto l'art. 739 c.p.c., respinta ogni diversa e/o contraria istanza e domanda, anche istruttoria, in parziale modifica del decreto emesso in data 2.10.2023 (pubblicato il 9.10.2023) dal Tribunale di Torino, così dispone: conferma l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sig.ra Persona_1
, con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa;
Controparte_1
dispone che il padre, sig. , possa vedere e tenere con sé la figlia a Parte_1 fine settimana alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), recandosi egli a prelevare e riportare la figlia presso il luogo di residenza della minore (Moncalieri);
dispone che il padre, comunicherà in anticipo alla madre i tempi ed i luoghi delle visite alla figlia nei periodi di suo lavoro all'estero, sempre con possibilità di incontro con la figlia almeno due fine settimana al mese;
il padre potrà tenere con sé la figlia due settimane ad agosto, alternando di anno in anno le prime due e le ultime due del mese (Ferragosto ad anni alterni), con vincolo di comunicare in anticipo alla madre della minore il luogo dove trascorrerà le vacanze estive con la figlia;
il padre potrà tenere con sé la figlia una settimana a Natale o Capodanno (ad anni alterni una delle due festività), con vincolo di comunicare in anticipo alla madre della minore il luogo dove trascorrerà tale settimana;
il padre potrà tenere con sé la figlia per metà delle vacanze pasquali, con vincolo di comunicare in anticipo alla madre della minore il luogo dove trascorrerà tale periodo;
anche in ogni eventuale altra occasione il padre dovrà sempre comunicare in anticipo alla madre il luogo dove si troverà quando avrà la figlia con sé;
aumenta, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, il contributo mensile gravante sul padre in favore della figlia minore ad € 400,00, salvo l'accollo al 50% tra i genitori delle spese straordinarie della minore.
fermo il resto. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nel presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza, anche ai servizi sociali e psicologici già incaricati.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 21.3.2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Anna Giulia Melilli
IL Presidente
Dott.ssa Carmela Mascarello