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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1870/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, assunta in decisione il 4/12/2024 senza termini e promossa da
• (cod. fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 22.02.1965, residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Torricelli Ferrovieri n. 43 A, presso lo studio degli
Avv.ti Annunziato Antonino Denisi (C.F. ) pec: C.F._2
e Igino D'Angelo (C.F. Email_1
pec: che lo rappresentano C.F._3 Email_2
e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla citazione in opposizione in atti il 12.06.2021 attrice-opponente contro
• (partita iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, avente sede in Castiglione della Pescaia (GR), Via San
Benedetto Po n. 22, elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Cesare Battisti 85, presso lo studio dell'Avv.to Giada Isidori (cod. fisc. ) pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti il 19.10.2021 convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 15.01.2021, la chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Reggio Calabria di ingiungere al sig. “il pagamento della somma di Parte_1 euro 44.347,75, di cui euro 32.366,2 in solido con la oltre a interessi legali CP_2
pagina 1 di 15 dalla data della cessione del credito (29/10/2019) al saldo effettivo, nonché il compenso determinato dal giudice e spese del presente procedimento, oltre alle spese vive successive per copie, notifica e registrazione dell'emanando decreto e le successive fino al saldo”.
Rilevava che gli obbligati si rendevano inadempienti agli obblighi contrattuali assunti
(rispettivamente con contratto n. 1785483 dell'11.10.2018 e n.1782842 del 4.10.2018) omettendo il pagamento delle rate mensili in rimborso come da estratti conto certificati dall'originaria contraente, OL NK MB (all. 4 e 6 , fasc. di costituzione).
Che le due posizioni creditorie a riferimento erano state oggetto di cessione pro soluto da OL NK alla giusto contratto del 29.10.2019 (doc. all. 7, Controparte_1 fasc. cost.). Che l'intervenuta cessione veniva comunicata sia alla società che al CP_2 signor a mezzo lett. raccomandata A/R del 22.11.2019 (All. 8 fasc. Parte_1 cost).
Che in relazione al contratto n. 17855483 sottoscritto l'11.10.2018 da
[...]
, risultava dovuto un saldo debitore di euro 11.981,53 oltre interessi legali Parte_1 dalla cessione del credito (29.10.19) al soddisfo.
Che in relazione al contratto n.1782842 sottoscritto dalla società il 4.10.2018 e CP_2
da quale garante, risultava dovuto in solido tra loro, un saldo Parte_1 debitorio di euro 32.366,22, oltre interessi.
1.1 Con Decreto n. 312/2021 reso da questo tribunale il 30/04/2021 nel procedimento iscritto al n.131/2021 R.G., veniva ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di euro 11.981,53 quale residuo a saldo del contratto di finanziamento dell'11.10.2018 e alla società il pagamento della somma di euro 32.366,22 a CP_2
saldo del contratto di finanziamento del 4.10.2018 oltre interessi come richiesti, nonché, in solido tra loro, spese e compensi di procedura.
Nel procedimento monitorio non veniva accolta la domanda di condanna in solido di per gli obblighi assunti dalla società , in quanto il contratto del Parte_1 CP_2
4.10.2018 risultava sottoscritto da quale legale rappresentante della Parte_1 società e non quale coobbligato. CP_2
1.2 Avverso il decreto ingiuntivo n.312/2021 proponeva tempestiva opposizione il signor che, sulla base dei pagamenti già operati anche in data anteriore alla Parte_1 data di deposito del ricorso monitorio, ne ha chiesto la revoca.
L'opponente eccepiva l'intervenuto pagamento dell'importo ingiunto in riferimento al contratto dell'11.10.2018 e forniva prova documentale;
rilevava di essersi reso disponibile al pagamento richiesto dalla non contestando l'esistenza del CP_1 pagina 2 di 15 debito e il suo ammontare;
che avere richiesto di poter rateizzare il pagamento del residuo dovuto e che per tentare una definizione alternativa della instauranda lite giudiziaria, aveva anche promosso procedura di mediazione, cui però l'opposta si era rifiutata di aderire.
Che il ricorso avanzato in via monitoria dalla non aveva tenuto in conto gli CP_1 importi in acconto già corrisposti dall'obbligato e in data anteriore al deposito della domanda monitoria;
che dopo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 28 maggio
2021 aveva comunque saldato interamente il residuo dovuto con il pagamento a saldo di euro 7.892,00 operato il 31.05.2021.
Lamentava il comportamento tenuto dalla controparte, lesivo della buona fede e correttezza contrattuale.
Pertanto, concludeva chiedendo “in via preliminare, accertare l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della somma di € 11.981,53 alla società e Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 312/21 del 30.04.2021 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento RG 131/2021, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria condannava il sig. a corrispondere alla società la Parte_1 Controparte_1 somma di € 11.981,53, oltre interessi come da domanda, nonché i compensi legali per il procedimento monitorio liquidati in complessivi € 653,00 per compensi, oltre accessori, ed € 286,00 per esborsi, per i motivi di cui alla presente opposizione;
2. con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre a favore degli avvocati antistatati”.
1.3 Costituendosi in giudizio, la insisteva nella domanda monitoria CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da e la condanna in Parte_1 solido dello stesso per l'importo di euro 32.366,22 in quanto per gli Parte_1
obblighi assunti dalla con il contratto del 4.10.2018, CP_2 Parte_1 risultava garante, giusta fideiussione del 4.10.2018 (allegato n. 2, fasc. cost.).
In riferimento al contratto dell'11.10.2018 , precisava che alla data del deposito del ricorso monitorio risultava effettuato da solo un parziale pagamento dell'importo Pt_1 ingiunto, avendo lo stesso obbligato provveduto al versamento del saldo del debito solo all'esito della notifica del decreto ingiuntivo.
Concludeva chiedendo: “Rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto,tenuto conto dei pagamenti intervenuti, confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 312/2021 (131/2021) del 30/04/2021 notificato in data 28/05/2021 del Tribunale di Reggio Calabria per il minor importo corrispondente agli interessi legali sulla somma di € 7.982,00 dal 11/10/2018 al 1/6/2021 pagina 3 di 15 e da quantificarsi nella somma di € 73,50 nonché per le spese legali liquidate nello stesso decreto per gli importi di € 286,00 per esborsi, € 653,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva se dovute come per legge;
2) Inoltre sempre nel merito per tutte le ragioni esposte e documentate in atti Accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente signor dedotto nello ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo ai punti a) e b) in relazione al contratto del 4/10/2018 stipulato con per il quale ha prestato fideiussione per l'importo di € Controparte_3
32.366,22 e per l'effetto condannare lo stesso signor al pagamento Parte_1
della somma di € 32.366,22 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data della cessione del credito del
29/10/2019 al saldo effettivo;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
1.4. All'udienza di prima comparizione del 20.04.2022 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c.; acquisite le memorie difensive delle parti e i documenti prodotti in allegato, all'udienza 23.11.22 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed il fascicolo rimesso a nuovo istruttore innanzi al quale le parti comparivano all'udienza del 14.06.23 chiedendo breve termine per tentare una definizione bonaria della lite.
1.5. Alla successiva udienza, le parti chiedevano di precisare le conclusioni e la causa veniva rinviata ad altra per l'acquisizione del fascicolo monitorio, non visibile in consolle, e per la precisazione delle conclusioni. Acquisito il fascicolo monitorio e gli allegati al ricorso depositati dall'opposta, la causa veniva rimessa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione, con concessione del termine per il deposito di note conclusive.
L'opponente ha concluso chiedendo: “1. accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della somma di € 11.981,53 alla società e per Controparte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 312/21 del 30.04.2021 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento RG 131/2021; 2. rigettare integralmente la richiesta di accertamento dell'obbligo pecuniario e di condanna a carico del sig.
[...]
in relazione al contratto del 4.10.2018 n. 1782842 intestato a di Parte_1 CP_2 euro 32.366,22 perché inammissibile;
3. rigettare integralmente la richiesta di accertamento dell'obbligo pecuniario e di condanna a carico del sig. in Parte_1
relazione al contratto del 4.10.2018 n. 1782842 intestato a di euro 32.366,22 CP_2 per i motivi di cui alla presente memoria;
4. con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre a favore degli avvocati antistatati”. pagina 4 di 15 L'opposta ha così concluso: “1) Rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, tenuto conto dei pagamenti tardivamente intervenuti, confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 312/2021
(R.G. n. 131/2021) del 30/04/2021 notificato in data 28/05/2021 del Tribunale di Reggio
Calabria per il minor importo corrispondente agli interessi legali sulla somma di €
7.982,00 dal 11/10/2018 al 1/6/2021 e da quantificarsi nella somma di € 73,50 nonché per le spese legali liquidate nello stesso decreto per gli importi di € 286,00 per esborsi, €
653,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva se dovute come per legge;
2) In via subordinata rispetto al punto 1) e sempre nel merito In caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione del parziale pagamento eseguito dal signor
[...]
dopo il deposito e la notifica del decreto ingiuntivo, 2.1) Accertare e Parte_1 riconoscere come ancora dovuti dal signor gli interessi liquidati in Parte_1 decreto sulla somma di € 7.982,00 dal 11/10/2018 al 1/6/2021 e da quantificarsi nella somma di € 73,50 e mai corrisposti nonché le spese ed i compensi professionali liquidati nello stesso per gli importi di € 286,00 per esborsi, € 653,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva se dovute come per legge anch'esse mai corrisposte;
2.2) Per
l'effetto condannare il signor al pagamento della somma di € 73,50 Parte_1 per interessi legali già liquidati in decreto sulla somma di € 7.982,00 dal 11/10/2018 al
1/6/2021 nonché per le spese legali liquidate nello stesso decreto per gli importi di €
286,00 per esborsi, € 653,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva se dovute come per legge;
3) IN OGNI CASO e sempre nel merito per tutte le ragioni esposte e documentate in atti Accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente signor dedotto nello ricorso per decreto ingiuntivo ai punti a) e b) in Parte_1 relazione al contratto del 4/10/2018 stipulato con per il Controparte_3 quale ha prestato fideiussione per l'importo di € 32.366,22 e per l'effetto condannare lo stesso signor al pagamento della somma di € 32.366,22 o la diversa Parte_1 somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data della cessione del credito del 29/10/2019 al saldo effettivo;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
1.6 La causa veniva quindi discussa alla successiva udienza del 4.12.24 come da verbale e assunta in decisione senza ulteriori termini.
2 Va osservato preliminarmente che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e pagina 5 di 15 sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass.,
8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n.
361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Ed ancora, che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova – per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione-; nonché la persistenza presuntiva del diritto –per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento ( Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
3 Va rilevato che nel caso in esame la convenuta ha insistito nella domanda avanzata in sede monitoria, chiedendo la conferma del decreto qui opposto per il pagamento ingiunto in riferimento al contratto dell'11.10.2018 ma anche la condanna di
[...]
, quale coobbligato in solido con la società , al pagamento Parte_1 CP_2 dell'ulteriore importo di euro 32.366,22 oltre interessi, in riferimento al contratto del
4.10.2018 per cui avrebbe rilasciato apposita garanzia fideiussoria ( all. n.2 fasc. cost).
3.1 L'opponente si è difeso rilevando di avere corrisposto l'intero saldo a debito in riferimento al contratto dell'11.10.2018. In merito al contratto del 4.10.2018, eccepiva la propria estraneità, essendo solo la società tenuta al pagamento del saldo CP_2
ingiunto, avendo apposto sottoscrizione solo quale rappresentate Parte_1 della predetta società e non avendo rilasciato alcuna valida e consapevole garanzia fideiussoria. L'attore ha assunto “la non dovutezza dell'importo”, trattandosi di sottoscrizione apposta su un modello standard;
lamentava l'omessa consegna della copia delle condizioni generali di contratto e l'omessa specifica sottoscrizione di clausole dal contenuto vessatorio;
chiedeva la corretta interpretazione dell'accordo pagina 6 di 15 contrattuale ex art. 1363; eccepiva la carenza di prova in merito all'esistenza del credito, contestando l'importo ingiunto.
4 Ciò premesso, è utile precisare ai fini della decisione che i crediti ingiunti e oggetto di causa trovano origine da due distinti contratti di finanziamento sottoscritti da due diversi soggetti giuridici;
il primo, contratto n.1785483, sottoscritto l'11.10.2018 da
; il secondo, n.1782842, sottoscritto il 4.10.2018 dalla società Parte_1 CP_2
di cui era legale rappresentante.
[...] Parte_1
In riferimento al contratto del 4.10.2018, l'opposta ha prodotto il modello contrattuale di garanzia fideiussoria sottoscritto da;
si tratta di un modello Parte_1 contrattuale, uno standard predisposto dalla stessa proponente il finanziamento, che non viene richiamato nel contratto di finanziamento e nemmeno nell'accettazione della proposta contrattuale operata dalla EN NK.
In questa sede l'opposta lamenta la mancata valutazione da parte del giudice del monitorio della garanzia fideiussora assunta da con la sottoscrizione Parte_1
del distinto modello contrattuale allegato n.2 (fasc. costituzione).
5 Ora, passando all'esame dei fatti di causa è utile preliminarmente rilevare:
a) che il contratto di cessione dei crediti del 29 10 2019 prodotto dalla parte (all.7 al fasc. cost.) è privo del documento Allegato 1, espressamente indicato in contratto come allegato che elenca i crediti oggetto di cessione tra le parti (248 posizioni componenti il portafoglio ceduto elencati nell'all. 1 sottoscritto da entrambi i contraenti ).
b) Che nel contratto del 29.10.2019 (a completamento dell'accordo quadro del
18.04.2018), non risultano indicati i criteri di individuazione dei crediti ceduti, tali da poter ritenere che quelli oggetto di causa siano stati effettivamente ceduti dalla contraente originaria HE NK all'odierna opposta.
c) Il contratto richiama espressamente per l'individuazione dei crediti oggetto del trasferimento il documento “'Allegato 1”, che però non è stato prodotto dalla parte né in sede monitoria, né nel presente giudizio.
d) Che non può conferirsi valore probatorio in tal senso al foglio unito in scansione al predetto contratto di cessione, in quanto risulta privo di intestazione, di sottoscrizione e di elementi che lascino ritenere la sua autenticità e conformità all'originale, in assenza di attestazione o certificazione ed anche della firma delle due parti contraenti.
Nel contratto si legge letteralmente che le 11 pagine che formano l'elenco dei crediti ceduti (all.1) sono tutte sottoscritte dalle parti contrattuali ed il foglio allegato dall'opposta non può ritenersi nemmeno una copia dell'allegato né un estratto, in mancanza di elementi attestanti la sua genuinità, conformità e autenticità. pagina 7 di 15 e) Né i documenti “estratto conto” (all.4 e all.6) a firma dell'originario contraente sono in questa sede documenti idonei a provare la titolarità dei crediti, e nemmeno l'esistenza e l'entità dei crediti ingiunti (Cass. Ordinanza 29.02.2024, n. 5373).
5.1 Precisato ciò, va osservato che è certamente onere della società opposta fornire prova nel giudizio dell'esistenza del credito ingiunto e preliminarmente, dare prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, presupposto che, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, anche in assenza di apposita contestazione di controparte, è comunque onere del giudice rilevare ed accertare d'ufficio ex actis (Cass. Sez. U. 16.02.2016, n.2951).
5.2 Nel caso in esame, la titolarità in capo all'opposta di entrambi i crediti ingiunti e l'entità degli stessi non risultano provati al giudizio dai documenti allegati.
L'opposta ha solo provato l'esistenza di una cessione in blocco di crediti intercorsa tra la stessa e la EN NK il 29.10.2019 a completamento dell'accordo quadro del
18.04.2019.
L'opposta però non ha allegato il documento “Allegato 1” espressamente richiamato in contratto e contenente l'elenco dei crediti effettivamente ceduti in blocco da
EN a peraltro non risultano indicati in contratto i criteri di CP_1
identificazione dei crediti oggetto di cessione, riferiti genericamente, “in 248 posizioni debitorie”.
L'opposta ha allegato al contratto un foglio che riporta solo i due crediti oggetto dell'ingiunzione ma che, in realtà, non è un estratto dell'elenco contrattuale Allegato 1; piuttosto, è un documento che riporta solo le due posizioni contrattuali oggetto di causa e non estratto o copia dell'allegato 1, richiamato in contratto;
peraltro il documento in questione è privo di attestazione di autenticità o di elementi tali da conferire al documento genuinità e autenticità (manca pure la sottoscrizione di chi lo avrebbe redatto o estratto e se effettivamente estratto dall'originale elenco, oggetto del contratto di cessione). È espressamente sancito nell'accordo di cessione dei crediti che l'elenco di 11 pagine (Allegato 1) è sottoscritto dalle parti ed il foglio prodotto dall'opposta è privo anche di tale sottoscrizione.
5.3 Va inoltre osservato che la notificazione della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c. di cui l'opposta ha dato prova con le missive allegate (all.8 fasc. cost.) è adempimento che rileva soltanto al fine di escludere l'efficacia del pagamento al cedente, ma che è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200).
Che anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, la pubblicazione pagina 8 di 15 della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023).
Che piuttosto, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova cui è tenuto il cessionario e che può darsi senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni.
Che in conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a ingiunzione di pagamento, come quello in esame, “occorre dimostrare
l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”. In più chiari termini, “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass. n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del
29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020).
Che quindi, alla asserita cessionaria dovrà comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato,
14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401).
6 Applicando i superiori principi al caso in esame e valutando i documenti allegati ai fascicoli delle rispettive parti, non può ritenersi che la società convenuta abbia dato prova nel giudizio della effettiva titolarità di entrambi i crediti ingiunti.
Risulta piuttosto al giudizio che la convenuta non abbia dato prova della propria legittimazione all'azione monitoria esperita.
Infatti, il foglio elenco dei crediti che la parte opposta ha depositato unitamente al contratto di cessione (all.7 ) è un documento privo di elementi idonei a conferirne valenza probatoria, perché privo di sottoscrizione anche da parte di colui che lo avrebbe redatto o estratto, privo di attestazione di conformità al documento originale da cui sarebbe stato estratto, privo insomma di elementi che lascino desumere con certezza la sua provenienza, paternità, conformità e autenticità.
Manca insomma anche un estratto conforme e certificato dell'elenco da cui evincere che il credito ingiunto a e quello preteso dallo stesso in forza di Parte_1
garanzia fideiussoria fossero inclusi tra quelli oggetto dell'accordo intercorso tra l'originaria contraente e l'odierna opposta, inclusi cioè nell'Allegato contrattuale n1.
Anche ai documenti “estratti conto” allegati al fascicolo monitorio e alla costituzione nel pagina 9 di 15 presente giudizio non può conferirsi in questa sede valenza probatoria in merito all'esistenza e all'ammontare del credito (Cass Ordinanza 29.02.2024, n. 5373).
Al documento lista movimenti privo di intestazione e sottoscrizione non può conferirsi valenza probatoria tanto più di vere e proprie certificazioni di crediti ex art. 50 TUB.
6.1 Va rilevato inoltre che tutte le missive allegate dalla parte opposta, missive di richiesta del pagamento del restante a saldo dovuto, sono prive di ricevuta di spedizione e di consegna.
6.2 In conclusione l'accordo di cessione in blocco dei crediti allegato dall'opposta in mancanza dell'allegato contrattuali espressamente richiamato ed integranti elementi essenziali del contratto stesso (All.
1- elenco dei crediti ceduti), o di estratti conformi al documento originale e validamente sottoscritti ed attestati come tali, non permette di verificare che i crediti e quindi la garanzia fideiussoria oggetto di causa fossero inclusi nell'operazione di cessione intercorsa tra l'originaria contraente, EN NK e la
. Controparte_1
6.3 Conseguentemente, non risulta possibile verificare nel giudizio in maniera oggettiva e con ragionevole certezza che i crediti oggetto di causa facessero parte del blocco di crediti conferito da EN e CP_1
Né a tale incertezza supplisce la prova della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 che non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023 cit.)
Deve ritenersi che nel caso in esame pur a voler ritenere che l'opponente abbia avuto notizia della cessione del credito dall'originaria contraente a in virtù della CP_1 missiva non ritirata dal destinatario il 22.11.2019, ciò non è sufficiente a provare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta, né a far insorgere presunzioni in tal senso.
La missiva de qua, che ha le finalità di cui all'art.1264 c.c., è solo un mero indizio, perché non risulta supportato da altri elementi probatori che inducano a ritenere che i crediti oggetto di causa siano stati oggetto di un contratto perfezionato che insomma i crediti de quibus fossero parte anche del compendio conferito a , Controparte_1
perché l'allegato contratto non è idoneo a fondare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
6.4 Né l'estratto conto (all.n. 4 e 6 fasc. cost.) e la lista movimenti sono documenti idonei a conferire certezza in merito alla sussistenza e all'entità del credito ingiunto.
Sul punto si ribadisce che la lista movimenti allegata dall'opposta è priva di intestazione ed anche di sottoscrizione da parte del responsabile che la avrebbe redatta;
è priva di pagina 10 di 15 intestazione, sottoscrizione, di attestazione di conformità e di autenticità e non è quindi documento idoneo a provare che gli importi a saldo debitorio indicati siano effettivamente dovuti dall'opponente, né che la detta comunicazione sia stata effettivamente spedita o ricevuta dal destinatario (l'unica ricevuta allegata dall'opposta
è quella della missiva rispedita al mittente il 22.11.2019; le altre missive allegate sono prive di ricevute sia di avvenuta spedizione che di consegna) .
7 In conclusione la documentazione allegata non permette di concludere con ragionevole certezza che l'opposta sia sostanzialmente titolare delle pretese creditorie azionate.
Insomma non è provato al giudizio che il titolare sostanziale dei crediti ingiunti alla data di proposizione della domanda monitoria fosse effettivamente la convenuta.
8 Va pertanto revocato il decreto opposto nella parte in cui ingiunge a
[...]
il pagamento di euro 11.981,53 e va anche rigettata la domanda di Parte_1 condanna in solido di per il saldo debitorio di euro 32.366,22 riferito Parte_1
al contratto del 4.10.18 come svolta dalla convenuta CP_1
9 Quanto sopra, risulta motivo preminente ed assorbente e rende superfluo l'esame degli altri motivi. Ad ogni modo, si osserva ancora.
10 Valutando i contratti e i documenti prodotti dalle rispettivi parti nel giudizio, deve ritenersi fondata l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.312/2021 nella parte in cui ingiunge il pagamento della somma di euro
11.981,53 , risultando pacifico al giudizio e comunque provato dai documenti allegati dalla parte alla sua costituzione che, già alla data del deposito del ricorso monitorio
(ricorso depositato il 15 gennaio 2021) il saldo residuo del finanziamento n. 1785483 dell'11.10.2018, non ammontava ad euro 11.981,53 come richiesto dalla CP_1 nel ricorso del 15.01.2021, in quanto l'obbligato aveva già provveduto a corrispondere l'importo di euro 1.500,00 .
10.1 Inoltre, è pure provato al giudizio che dei pagamenti rateizzati operati dall'opponente, l'opposta ne aveva piena conoscenza stante il contenuto delle nota pec del 27.11.2020 a firma del difensore della documento allegato al fascicolo CP_1
di parte opponente ed in nulla contestato dall'opposta.
10.2 Ed ancora, è provato al giudizio che anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo qui opposto (28 maggio 2021), aveva provveduto a Parte_1
corrispondere alla l'ulteriore somma di euro 2500,00 e che all'esito della CP_1 notifica dell'atto di ingiunzione, precisamente in data 31 maggio 2021, lo stesso provvedeva al versamento del saldo restante, pari ad euro 7.982,00. pagina 11 di 15 10.3 In sede di precisazione delle conclusioni ed anche nelle note conclusive acquisite,
l'opposta ha comunque insistito nella validità e nella conferma del decreto sebbene consapevole di avere ottenuto il pagamento dell'intero importo ingiunto ancor prima della sua costituzione in giudizio;
ha quindi chiesto il pagamento degli interessi sull'importo a saldo versato solo il 31 maggio 2021 con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto (11.10.2018).
Va rilevato che nel contratto di finanziamento a suo tempo sottoscritto l'11.10.2018 da con l'originaria contraente EN, il pagamento di interessi di Parte_1
mora non risulta disciplinato e comunque la parte opposta non ha fornito prova nel giudizio nemmeno del quantum a tal titolo preteso.
10.4 Semmai, stante i pagamenti operati dall'obbligato in data anteriore al deposito della domanda monitoria, gli interessi legali dovrebbero decorrere dalla domanda proposta con l'azione monitoria del 15.01.2021 ed in riferimento al solo importo effettivamente dovuto a tale data e comunque interamente corrisposto il successivo
31.05.2021.
Ma l'importo degli interessi legali dal 15.01.21 al 31.05.21 è talmente irrisorio da non giustificare la pendenza della lite giudiziaria (Cass., sentenza 3.03.2015, n. 4228).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato in più occasioni che l'interesse ad agire sussiste soltanto qualora la controversia non abbia un valore economico simbolico;
l'interesse ad agire va invece escluso «qualora l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso» (cass. n.4228 cit;
cass 15.12.2015, n.25224)
In riferimento al contratto dell'11.10.2018 il credito è oggettivamente bagatellare.
10.5 Ed ancora, nel caso in esame, l'opponente ha dato ampia prova della disponibilità ad adempiere il pagamento;
ha invitato più volte la società creditrice Parte_1
a definire la questione proponendo anche una soluzione alternativa all'azione giudiziaria, con l'invito alla mediazione, peraltro obbligatoria e condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in riferimento alla materia in esame (art. 5 d. lgs.
98/2010).
È provato al giudizio che l'opposta si è ingiustificatamente rifiutata di aderire alla mediazione, in palese violazione dell'art. 8 del d. lgs 98/2010.
È pur vero, come rilevato dall'opposta, che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo come quello in esame le parti vengono invitate alla mediazione se, all'esito della decisione sulla provvisoria esecutività del decreto opposto, la detta procedura non sia stata ancora esperita;
ma nel caso in esame, correttamente la parte opponente pagina 12 di 15 aveva già provveduto ad invitare l'opposta a definire la controversia giudiziaria in sede di mediazione;
l'immotivato rifiuto (non adesione) della ha impedito ogni CP_1 possibile definizione alternativa della lite. Peraltro l'odierno opponente non contestava nemmeno l'obbligo di pagamento assunto a suo tempo con la EN NK, né
l'importo a saldo preteso.
11 In merito alla domanda della convenuta mirata ad ottenere la condanna in solido di per gli obblighi nascenti dal contratto di finanziamento sottoscritto Parte_1 dalla sola società il 4.10.2018 giusta la garanzia fideiussoria da questo prestata, CP_2
fermo quanto in via preliminare e assorbente motivato, si osserva ancora.
Dal contratto di finanziamento sottoscritto da il 4.10.21, risulta che obbligato CP_2 principale alla restituzione dell'importo finanziato dall'originaria contraente è la sola società , avendo , come correttamente rilevato dal giudice del CP_2 Parte_1 monitorio, sottoscritto il contratto de quo nella sua qualità di legale rappresentante della società e non come coobbligato.
In merito alla allegata garanzia fideiussoria (documento all.2 fasc. cost.) si osserva.
La ha prodotto in giudizio una copia del contratto di finanziamento e non CP_1
l'originale contrattuale;
il modello di garanzia fideiussoria prodotto che risulta sottoscritto da non viene richiamato nel contratto di finanziamento Parte_1 del 4.10.2018 e nemmeno nell'accettazione della proposta contrattuale operata dalla
EN NK. Né la garanzia viene nominata come “appendice al contratto di finanziamento”, né vi sono elementi tali da ritenere che effettivamente la garanzia facesse parte dell'accordo contrattuale del 4.10.2018, in quanto i documenti prodotti dall'opposta sono tutti copie di fogli non numerati, né elencati.
Non vi è prova al giudizio che il modello di garanzia in questione, uno standard predisposto dalla stessa Banca proponente, non richiamato nel contratto di finanziamento e nemmeno riferito come allegato o numerato nelle sue pagine, facesse parte dell'accordo contrattuale sottoscritto dalla società . CP_2
11.1 Peraltro, la disciplina della garanzia riportata nelle lettere A,B,C e D nel Modello predisposto e Standard (pagamento a prima richiesta e immediatamente, deroga all'art. 1957 c.c., deroga all'art. 1939, divieto di regresso e surroga , pagamento anche in caso di invalidità.. ), è caratterizzata da clausole in deroga, clausole che devono ritenersi nulle e inefficaci perché riproducono lo schema ABI del provvedimento n.5 del
2.05.2005 Banca d'Italia.
Per quanto il modello contrattuale de quo sia una fideiussione specifica possono applicarsi i principi sanciti dalla giurisprudenza in tema di invalidità e conseguente pagina 13 di 15 inefficacia di tali clausole che si considerano come non apposte.
È stato recentemente chiarito che i principi, oramai noti, sanciti da Cass. Civ. S. U., n.
41994/2021 espressamente pronunciati in tema di "fideiussioni bancarie omnibus" valgono anche per le c.d. "fideiussioni specifiche" in quanto la nullità riconosciuta alle clausole anticoncorrenziali conformi allo schema ABI hanno ad oggetto contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui in presenza di clausole nulle di cui al modello ABI, anche alle già richiamate fideiussioni specifiche, "quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle” (Cass.
Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 27243 del 21.10.2024).
Ritiene questo giudicante che le clausole di cui alle lettere A,B,C,D della fideiussione specifica allegata dall'opposta siano nella sostanza, delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex att. 1957 e di sopravvivenza dichiarate in contrasto con l'art. 2, c.
2, lett. a), legge n. 287/1990 dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del
02.05.2005(tribunale di Alessandria, 20.01.2025, n.37; Tribunale di Lecce, 14.11.2024,
n.3544).
A fronte di tanto, pertanto, va dichiarata la nullità parziale del contratto in esame limitatamente alle clausole disciplinanti la fideiussione specifica del 4.10.2018 con conseguente reviviscenza delle disposizioni codicistiche che dette clausole derogavano.
Viene in rilievo, l'inefficacia della rinuncia del garante ai termini previsti nell'art. 1957
c.c., pienamente applicabile alla fattispecie.
La Banca contraente deve pertanto ritenersi decaduta dalla garanzia prestata da Pt_1 che risulta pienamente liberato.
11.2 Ne consegue, in conformità ai principi sopra precisati, che pur a voler ritenere che abbia confusamente, tra le tante sottoscrizioni, apposto la propria Parte_1 firma sul modello di garanzia fideiussoria predisposto dalla Banca, quest'ultima sia decaduta dalla facoltà di pretendere la garanzia stante l'invalidità della clausola di deroga ex art.1957 c.c. e il decorso del termine per l'esperimento dell'azione giudiziaria nei confronti del principale obbligato.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte attrice secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 modificati da ultimo dal D.M.
147/2022 in vigore dal 23.10.2022 ed in considerazione del valore della controversia e degli adempimenti processuali svolti. I compensi si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore dei difensori degli opponenti che ne hanno fatto espressa richiesta
.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale di Reggio Calabria - Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1870/2021 R.G.A.C. promossa da nei Parte_1 confronti di n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 312/2021 reso da questo tribunale il 30/04/2021 in favore di CP_1 nel procedimento iscritto al n.131/2021 RG nella parte in cui ingiunge
[...] all'opponente il pagamento di euro 11.981,23 e la condanna in solido Parte_1 delle spese e dei compensi liquidati;
- rigetta la domanda della convenuta in merito alla condanna di al Parte_1 pagamento in solido della somma di euro 32.366,22 in riferimento al contratto del
4.10.2018 sottoscritto dalla CP_2
-condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di , delle spese e compensi di lite che Parte_1 liquida complessivamente in euro 5.195,50 di cui euro 118,50 per spese ed euro
5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge (quest'ultima se dovuta) , disponendone la distrazione in favore degli avvocati Denisi Annunziato Antonino e D'Angelo Igino.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Grazia Cammaroto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1870/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, assunta in decisione il 4/12/2024 senza termini e promossa da
• (cod. fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 22.02.1965, residente in [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Torricelli Ferrovieri n. 43 A, presso lo studio degli
Avv.ti Annunziato Antonino Denisi (C.F. ) pec: C.F._2
e Igino D'Angelo (C.F. Email_1
pec: che lo rappresentano C.F._3 Email_2
e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla citazione in opposizione in atti il 12.06.2021 attrice-opponente contro
• (partita iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, avente sede in Castiglione della Pescaia (GR), Via San
Benedetto Po n. 22, elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Cesare Battisti 85, presso lo studio dell'Avv.to Giada Isidori (cod. fisc. ) pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende giusta Email_3 procura in atti il 19.10.2021 convenuta –opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 15.01.2021, la chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Reggio Calabria di ingiungere al sig. “il pagamento della somma di Parte_1 euro 44.347,75, di cui euro 32.366,2 in solido con la oltre a interessi legali CP_2
pagina 1 di 15 dalla data della cessione del credito (29/10/2019) al saldo effettivo, nonché il compenso determinato dal giudice e spese del presente procedimento, oltre alle spese vive successive per copie, notifica e registrazione dell'emanando decreto e le successive fino al saldo”.
Rilevava che gli obbligati si rendevano inadempienti agli obblighi contrattuali assunti
(rispettivamente con contratto n. 1785483 dell'11.10.2018 e n.1782842 del 4.10.2018) omettendo il pagamento delle rate mensili in rimborso come da estratti conto certificati dall'originaria contraente, OL NK MB (all. 4 e 6 , fasc. di costituzione).
Che le due posizioni creditorie a riferimento erano state oggetto di cessione pro soluto da OL NK alla giusto contratto del 29.10.2019 (doc. all. 7, Controparte_1 fasc. cost.). Che l'intervenuta cessione veniva comunicata sia alla società che al CP_2 signor a mezzo lett. raccomandata A/R del 22.11.2019 (All. 8 fasc. Parte_1 cost).
Che in relazione al contratto n. 17855483 sottoscritto l'11.10.2018 da
[...]
, risultava dovuto un saldo debitore di euro 11.981,53 oltre interessi legali Parte_1 dalla cessione del credito (29.10.19) al soddisfo.
Che in relazione al contratto n.1782842 sottoscritto dalla società il 4.10.2018 e CP_2
da quale garante, risultava dovuto in solido tra loro, un saldo Parte_1 debitorio di euro 32.366,22, oltre interessi.
1.1 Con Decreto n. 312/2021 reso da questo tribunale il 30/04/2021 nel procedimento iscritto al n.131/2021 R.G., veniva ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di euro 11.981,53 quale residuo a saldo del contratto di finanziamento dell'11.10.2018 e alla società il pagamento della somma di euro 32.366,22 a CP_2
saldo del contratto di finanziamento del 4.10.2018 oltre interessi come richiesti, nonché, in solido tra loro, spese e compensi di procedura.
Nel procedimento monitorio non veniva accolta la domanda di condanna in solido di per gli obblighi assunti dalla società , in quanto il contratto del Parte_1 CP_2
4.10.2018 risultava sottoscritto da quale legale rappresentante della Parte_1 società e non quale coobbligato. CP_2
1.2 Avverso il decreto ingiuntivo n.312/2021 proponeva tempestiva opposizione il signor che, sulla base dei pagamenti già operati anche in data anteriore alla Parte_1 data di deposito del ricorso monitorio, ne ha chiesto la revoca.
L'opponente eccepiva l'intervenuto pagamento dell'importo ingiunto in riferimento al contratto dell'11.10.2018 e forniva prova documentale;
rilevava di essersi reso disponibile al pagamento richiesto dalla non contestando l'esistenza del CP_1 pagina 2 di 15 debito e il suo ammontare;
che avere richiesto di poter rateizzare il pagamento del residuo dovuto e che per tentare una definizione alternativa della instauranda lite giudiziaria, aveva anche promosso procedura di mediazione, cui però l'opposta si era rifiutata di aderire.
Che il ricorso avanzato in via monitoria dalla non aveva tenuto in conto gli CP_1 importi in acconto già corrisposti dall'obbligato e in data anteriore al deposito della domanda monitoria;
che dopo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 28 maggio
2021 aveva comunque saldato interamente il residuo dovuto con il pagamento a saldo di euro 7.892,00 operato il 31.05.2021.
Lamentava il comportamento tenuto dalla controparte, lesivo della buona fede e correttezza contrattuale.
Pertanto, concludeva chiedendo “in via preliminare, accertare l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della somma di € 11.981,53 alla società e Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 312/21 del 30.04.2021 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria nel procedimento RG 131/2021, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria condannava il sig. a corrispondere alla società la Parte_1 Controparte_1 somma di € 11.981,53, oltre interessi come da domanda, nonché i compensi legali per il procedimento monitorio liquidati in complessivi € 653,00 per compensi, oltre accessori, ed € 286,00 per esborsi, per i motivi di cui alla presente opposizione;
2. con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre a favore degli avvocati antistatati”.
1.3 Costituendosi in giudizio, la insisteva nella domanda monitoria CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da e la condanna in Parte_1 solido dello stesso per l'importo di euro 32.366,22 in quanto per gli Parte_1
obblighi assunti dalla con il contratto del 4.10.2018, CP_2 Parte_1 risultava garante, giusta fideiussione del 4.10.2018 (allegato n. 2, fasc. cost.).
In riferimento al contratto dell'11.10.2018 , precisava che alla data del deposito del ricorso monitorio risultava effettuato da solo un parziale pagamento dell'importo Pt_1 ingiunto, avendo lo stesso obbligato provveduto al versamento del saldo del debito solo all'esito della notifica del decreto ingiuntivo.
Concludeva chiedendo: “Rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto,tenuto conto dei pagamenti intervenuti, confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 312/2021 (131/2021) del 30/04/2021 notificato in data 28/05/2021 del Tribunale di Reggio Calabria per il minor importo corrispondente agli interessi legali sulla somma di € 7.982,00 dal 11/10/2018 al 1/6/2021 pagina 3 di 15 e da quantificarsi nella somma di € 73,50 nonché per le spese legali liquidate nello stesso decreto per gli importi di € 286,00 per esborsi, € 653,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva se dovute come per legge;
2) Inoltre sempre nel merito per tutte le ragioni esposte e documentate in atti Accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente signor dedotto nello ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo ai punti a) e b) in relazione al contratto del 4/10/2018 stipulato con per il quale ha prestato fideiussione per l'importo di € Controparte_3
32.366,22 e per l'effetto condannare lo stesso signor al pagamento Parte_1
della somma di € 32.366,22 o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data della cessione del credito del
29/10/2019 al saldo effettivo;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
1.4. All'udienza di prima comparizione del 20.04.2022 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6, c.p.c.; acquisite le memorie difensive delle parti e i documenti prodotti in allegato, all'udienza 23.11.22 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed il fascicolo rimesso a nuovo istruttore innanzi al quale le parti comparivano all'udienza del 14.06.23 chiedendo breve termine per tentare una definizione bonaria della lite.
1.5. Alla successiva udienza, le parti chiedevano di precisare le conclusioni e la causa veniva rinviata ad altra per l'acquisizione del fascicolo monitorio, non visibile in consolle, e per la precisazione delle conclusioni. Acquisito il fascicolo monitorio e gli allegati al ricorso depositati dall'opposta, la causa veniva rimessa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione, con concessione del termine per il deposito di note conclusive.
L'opponente ha concluso chiedendo: “1. accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della somma di € 11.981,53 alla società e per Controparte_1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 312/21 del 30.04.2021 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento RG 131/2021; 2. rigettare integralmente la richiesta di accertamento dell'obbligo pecuniario e di condanna a carico del sig.
[...]
in relazione al contratto del 4.10.2018 n. 1782842 intestato a di Parte_1 CP_2 euro 32.366,22 perché inammissibile;
3. rigettare integralmente la richiesta di accertamento dell'obbligo pecuniario e di condanna a carico del sig. in Parte_1
relazione al contratto del 4.10.2018 n. 1782842 intestato a di euro 32.366,22 CP_2 per i motivi di cui alla presente memoria;
4. con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre a favore degli avvocati antistatati”. pagina 4 di 15 L'opposta ha così concluso: “1) Rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, tenuto conto dei pagamenti tardivamente intervenuti, confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 312/2021
(R.G. n. 131/2021) del 30/04/2021 notificato in data 28/05/2021 del Tribunale di Reggio
Calabria per il minor importo corrispondente agli interessi legali sulla somma di €
7.982,00 dal 11/10/2018 al 1/6/2021 e da quantificarsi nella somma di € 73,50 nonché per le spese legali liquidate nello stesso decreto per gli importi di € 286,00 per esborsi, €
653,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva se dovute come per legge;
2) In via subordinata rispetto al punto 1) e sempre nel merito In caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione del parziale pagamento eseguito dal signor
[...]
dopo il deposito e la notifica del decreto ingiuntivo, 2.1) Accertare e Parte_1 riconoscere come ancora dovuti dal signor gli interessi liquidati in Parte_1 decreto sulla somma di € 7.982,00 dal 11/10/2018 al 1/6/2021 e da quantificarsi nella somma di € 73,50 e mai corrisposti nonché le spese ed i compensi professionali liquidati nello stesso per gli importi di € 286,00 per esborsi, € 653,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva se dovute come per legge anch'esse mai corrisposte;
2.2) Per
l'effetto condannare il signor al pagamento della somma di € 73,50 Parte_1 per interessi legali già liquidati in decreto sulla somma di € 7.982,00 dal 11/10/2018 al
1/6/2021 nonché per le spese legali liquidate nello stesso decreto per gli importi di €
286,00 per esborsi, € 653,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva se dovute come per legge;
3) IN OGNI CASO e sempre nel merito per tutte le ragioni esposte e documentate in atti Accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente signor dedotto nello ricorso per decreto ingiuntivo ai punti a) e b) in Parte_1 relazione al contratto del 4/10/2018 stipulato con per il Controparte_3 quale ha prestato fideiussione per l'importo di € 32.366,22 e per l'effetto condannare lo stesso signor al pagamento della somma di € 32.366,22 o la diversa Parte_1 somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data della cessione del credito del 29/10/2019 al saldo effettivo;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
1.6 La causa veniva quindi discussa alla successiva udienza del 4.12.24 come da verbale e assunta in decisione senza ulteriori termini.
2 Va osservato preliminarmente che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e pagina 5 di 15 sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass.,
8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n.
361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Ed ancora, che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova – per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione-; nonché la persistenza presuntiva del diritto –per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento ( Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
3 Va rilevato che nel caso in esame la convenuta ha insistito nella domanda avanzata in sede monitoria, chiedendo la conferma del decreto qui opposto per il pagamento ingiunto in riferimento al contratto dell'11.10.2018 ma anche la condanna di
[...]
, quale coobbligato in solido con la società , al pagamento Parte_1 CP_2 dell'ulteriore importo di euro 32.366,22 oltre interessi, in riferimento al contratto del
4.10.2018 per cui avrebbe rilasciato apposita garanzia fideiussoria ( all. n.2 fasc. cost).
3.1 L'opponente si è difeso rilevando di avere corrisposto l'intero saldo a debito in riferimento al contratto dell'11.10.2018. In merito al contratto del 4.10.2018, eccepiva la propria estraneità, essendo solo la società tenuta al pagamento del saldo CP_2
ingiunto, avendo apposto sottoscrizione solo quale rappresentate Parte_1 della predetta società e non avendo rilasciato alcuna valida e consapevole garanzia fideiussoria. L'attore ha assunto “la non dovutezza dell'importo”, trattandosi di sottoscrizione apposta su un modello standard;
lamentava l'omessa consegna della copia delle condizioni generali di contratto e l'omessa specifica sottoscrizione di clausole dal contenuto vessatorio;
chiedeva la corretta interpretazione dell'accordo pagina 6 di 15 contrattuale ex art. 1363; eccepiva la carenza di prova in merito all'esistenza del credito, contestando l'importo ingiunto.
4 Ciò premesso, è utile precisare ai fini della decisione che i crediti ingiunti e oggetto di causa trovano origine da due distinti contratti di finanziamento sottoscritti da due diversi soggetti giuridici;
il primo, contratto n.1785483, sottoscritto l'11.10.2018 da
; il secondo, n.1782842, sottoscritto il 4.10.2018 dalla società Parte_1 CP_2
di cui era legale rappresentante.
[...] Parte_1
In riferimento al contratto del 4.10.2018, l'opposta ha prodotto il modello contrattuale di garanzia fideiussoria sottoscritto da;
si tratta di un modello Parte_1 contrattuale, uno standard predisposto dalla stessa proponente il finanziamento, che non viene richiamato nel contratto di finanziamento e nemmeno nell'accettazione della proposta contrattuale operata dalla EN NK.
In questa sede l'opposta lamenta la mancata valutazione da parte del giudice del monitorio della garanzia fideiussora assunta da con la sottoscrizione Parte_1
del distinto modello contrattuale allegato n.2 (fasc. costituzione).
5 Ora, passando all'esame dei fatti di causa è utile preliminarmente rilevare:
a) che il contratto di cessione dei crediti del 29 10 2019 prodotto dalla parte (all.7 al fasc. cost.) è privo del documento Allegato 1, espressamente indicato in contratto come allegato che elenca i crediti oggetto di cessione tra le parti (248 posizioni componenti il portafoglio ceduto elencati nell'all. 1 sottoscritto da entrambi i contraenti ).
b) Che nel contratto del 29.10.2019 (a completamento dell'accordo quadro del
18.04.2018), non risultano indicati i criteri di individuazione dei crediti ceduti, tali da poter ritenere che quelli oggetto di causa siano stati effettivamente ceduti dalla contraente originaria HE NK all'odierna opposta.
c) Il contratto richiama espressamente per l'individuazione dei crediti oggetto del trasferimento il documento “'Allegato 1”, che però non è stato prodotto dalla parte né in sede monitoria, né nel presente giudizio.
d) Che non può conferirsi valore probatorio in tal senso al foglio unito in scansione al predetto contratto di cessione, in quanto risulta privo di intestazione, di sottoscrizione e di elementi che lascino ritenere la sua autenticità e conformità all'originale, in assenza di attestazione o certificazione ed anche della firma delle due parti contraenti.
Nel contratto si legge letteralmente che le 11 pagine che formano l'elenco dei crediti ceduti (all.1) sono tutte sottoscritte dalle parti contrattuali ed il foglio allegato dall'opposta non può ritenersi nemmeno una copia dell'allegato né un estratto, in mancanza di elementi attestanti la sua genuinità, conformità e autenticità. pagina 7 di 15 e) Né i documenti “estratto conto” (all.4 e all.6) a firma dell'originario contraente sono in questa sede documenti idonei a provare la titolarità dei crediti, e nemmeno l'esistenza e l'entità dei crediti ingiunti (Cass. Ordinanza 29.02.2024, n. 5373).
5.1 Precisato ciò, va osservato che è certamente onere della società opposta fornire prova nel giudizio dell'esistenza del credito ingiunto e preliminarmente, dare prova della propria legittimazione processuale e sostanziale, presupposto che, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, anche in assenza di apposita contestazione di controparte, è comunque onere del giudice rilevare ed accertare d'ufficio ex actis (Cass. Sez. U. 16.02.2016, n.2951).
5.2 Nel caso in esame, la titolarità in capo all'opposta di entrambi i crediti ingiunti e l'entità degli stessi non risultano provati al giudizio dai documenti allegati.
L'opposta ha solo provato l'esistenza di una cessione in blocco di crediti intercorsa tra la stessa e la EN NK il 29.10.2019 a completamento dell'accordo quadro del
18.04.2019.
L'opposta però non ha allegato il documento “Allegato 1” espressamente richiamato in contratto e contenente l'elenco dei crediti effettivamente ceduti in blocco da
EN a peraltro non risultano indicati in contratto i criteri di CP_1
identificazione dei crediti oggetto di cessione, riferiti genericamente, “in 248 posizioni debitorie”.
L'opposta ha allegato al contratto un foglio che riporta solo i due crediti oggetto dell'ingiunzione ma che, in realtà, non è un estratto dell'elenco contrattuale Allegato 1; piuttosto, è un documento che riporta solo le due posizioni contrattuali oggetto di causa e non estratto o copia dell'allegato 1, richiamato in contratto;
peraltro il documento in questione è privo di attestazione di autenticità o di elementi tali da conferire al documento genuinità e autenticità (manca pure la sottoscrizione di chi lo avrebbe redatto o estratto e se effettivamente estratto dall'originale elenco, oggetto del contratto di cessione). È espressamente sancito nell'accordo di cessione dei crediti che l'elenco di 11 pagine (Allegato 1) è sottoscritto dalle parti ed il foglio prodotto dall'opposta è privo anche di tale sottoscrizione.
5.3 Va inoltre osservato che la notificazione della cessione ai debitori ceduti ex art. 1264 c.c. di cui l'opposta ha dato prova con le missive allegate (all.8 fasc. cost.) è adempimento che rileva soltanto al fine di escludere l'efficacia del pagamento al cedente, ma che è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200).
Che anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 50 TUB, la pubblicazione pagina 8 di 15 della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023).
Che piuttosto, il perfezionamento della fattispecie traslativa del credito deve essere oggetto di autonoma prova cui è tenuto il cessionario e che può darsi senza vincoli di forma e quindi anche in base a presunzioni.
Che in conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, nei giudizi di opposizione a ingiunzione di pagamento, come quello in esame, “occorre dimostrare
l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”. In più chiari termini, “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass. n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del
29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020).
Che quindi, alla asserita cessionaria dovrà comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato,
14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401).
6 Applicando i superiori principi al caso in esame e valutando i documenti allegati ai fascicoli delle rispettive parti, non può ritenersi che la società convenuta abbia dato prova nel giudizio della effettiva titolarità di entrambi i crediti ingiunti.
Risulta piuttosto al giudizio che la convenuta non abbia dato prova della propria legittimazione all'azione monitoria esperita.
Infatti, il foglio elenco dei crediti che la parte opposta ha depositato unitamente al contratto di cessione (all.7 ) è un documento privo di elementi idonei a conferirne valenza probatoria, perché privo di sottoscrizione anche da parte di colui che lo avrebbe redatto o estratto, privo di attestazione di conformità al documento originale da cui sarebbe stato estratto, privo insomma di elementi che lascino desumere con certezza la sua provenienza, paternità, conformità e autenticità.
Manca insomma anche un estratto conforme e certificato dell'elenco da cui evincere che il credito ingiunto a e quello preteso dallo stesso in forza di Parte_1
garanzia fideiussoria fossero inclusi tra quelli oggetto dell'accordo intercorso tra l'originaria contraente e l'odierna opposta, inclusi cioè nell'Allegato contrattuale n1.
Anche ai documenti “estratti conto” allegati al fascicolo monitorio e alla costituzione nel pagina 9 di 15 presente giudizio non può conferirsi in questa sede valenza probatoria in merito all'esistenza e all'ammontare del credito (Cass Ordinanza 29.02.2024, n. 5373).
Al documento lista movimenti privo di intestazione e sottoscrizione non può conferirsi valenza probatoria tanto più di vere e proprie certificazioni di crediti ex art. 50 TUB.
6.1 Va rilevato inoltre che tutte le missive allegate dalla parte opposta, missive di richiesta del pagamento del restante a saldo dovuto, sono prive di ricevuta di spedizione e di consegna.
6.2 In conclusione l'accordo di cessione in blocco dei crediti allegato dall'opposta in mancanza dell'allegato contrattuali espressamente richiamato ed integranti elementi essenziali del contratto stesso (All.
1- elenco dei crediti ceduti), o di estratti conformi al documento originale e validamente sottoscritti ed attestati come tali, non permette di verificare che i crediti e quindi la garanzia fideiussoria oggetto di causa fossero inclusi nell'operazione di cessione intercorsa tra l'originaria contraente, EN NK e la
. Controparte_1
6.3 Conseguentemente, non risulta possibile verificare nel giudizio in maniera oggettiva e con ragionevole certezza che i crediti oggetto di causa facessero parte del blocco di crediti conferito da EN e CP_1
Né a tale incertezza supplisce la prova della notificazione della cessione ai sensi dell'art.1264 che non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023 cit.)
Deve ritenersi che nel caso in esame pur a voler ritenere che l'opponente abbia avuto notizia della cessione del credito dall'originaria contraente a in virtù della CP_1 missiva non ritirata dal destinatario il 22.11.2019, ciò non è sufficiente a provare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta, né a far insorgere presunzioni in tal senso.
La missiva de qua, che ha le finalità di cui all'art.1264 c.c., è solo un mero indizio, perché non risulta supportato da altri elementi probatori che inducano a ritenere che i crediti oggetto di causa siano stati oggetto di un contratto perfezionato che insomma i crediti de quibus fossero parte anche del compendio conferito a , Controparte_1
perché l'allegato contratto non è idoneo a fondare l'esistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
6.4 Né l'estratto conto (all.n. 4 e 6 fasc. cost.) e la lista movimenti sono documenti idonei a conferire certezza in merito alla sussistenza e all'entità del credito ingiunto.
Sul punto si ribadisce che la lista movimenti allegata dall'opposta è priva di intestazione ed anche di sottoscrizione da parte del responsabile che la avrebbe redatta;
è priva di pagina 10 di 15 intestazione, sottoscrizione, di attestazione di conformità e di autenticità e non è quindi documento idoneo a provare che gli importi a saldo debitorio indicati siano effettivamente dovuti dall'opponente, né che la detta comunicazione sia stata effettivamente spedita o ricevuta dal destinatario (l'unica ricevuta allegata dall'opposta
è quella della missiva rispedita al mittente il 22.11.2019; le altre missive allegate sono prive di ricevute sia di avvenuta spedizione che di consegna) .
7 In conclusione la documentazione allegata non permette di concludere con ragionevole certezza che l'opposta sia sostanzialmente titolare delle pretese creditorie azionate.
Insomma non è provato al giudizio che il titolare sostanziale dei crediti ingiunti alla data di proposizione della domanda monitoria fosse effettivamente la convenuta.
8 Va pertanto revocato il decreto opposto nella parte in cui ingiunge a
[...]
il pagamento di euro 11.981,53 e va anche rigettata la domanda di Parte_1 condanna in solido di per il saldo debitorio di euro 32.366,22 riferito Parte_1
al contratto del 4.10.18 come svolta dalla convenuta CP_1
9 Quanto sopra, risulta motivo preminente ed assorbente e rende superfluo l'esame degli altri motivi. Ad ogni modo, si osserva ancora.
10 Valutando i contratti e i documenti prodotti dalle rispettivi parti nel giudizio, deve ritenersi fondata l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.312/2021 nella parte in cui ingiunge il pagamento della somma di euro
11.981,53 , risultando pacifico al giudizio e comunque provato dai documenti allegati dalla parte alla sua costituzione che, già alla data del deposito del ricorso monitorio
(ricorso depositato il 15 gennaio 2021) il saldo residuo del finanziamento n. 1785483 dell'11.10.2018, non ammontava ad euro 11.981,53 come richiesto dalla CP_1 nel ricorso del 15.01.2021, in quanto l'obbligato aveva già provveduto a corrispondere l'importo di euro 1.500,00 .
10.1 Inoltre, è pure provato al giudizio che dei pagamenti rateizzati operati dall'opponente, l'opposta ne aveva piena conoscenza stante il contenuto delle nota pec del 27.11.2020 a firma del difensore della documento allegato al fascicolo CP_1
di parte opponente ed in nulla contestato dall'opposta.
10.2 Ed ancora, è provato al giudizio che anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo qui opposto (28 maggio 2021), aveva provveduto a Parte_1
corrispondere alla l'ulteriore somma di euro 2500,00 e che all'esito della CP_1 notifica dell'atto di ingiunzione, precisamente in data 31 maggio 2021, lo stesso provvedeva al versamento del saldo restante, pari ad euro 7.982,00. pagina 11 di 15 10.3 In sede di precisazione delle conclusioni ed anche nelle note conclusive acquisite,
l'opposta ha comunque insistito nella validità e nella conferma del decreto sebbene consapevole di avere ottenuto il pagamento dell'intero importo ingiunto ancor prima della sua costituzione in giudizio;
ha quindi chiesto il pagamento degli interessi sull'importo a saldo versato solo il 31 maggio 2021 con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto (11.10.2018).
Va rilevato che nel contratto di finanziamento a suo tempo sottoscritto l'11.10.2018 da con l'originaria contraente EN, il pagamento di interessi di Parte_1
mora non risulta disciplinato e comunque la parte opposta non ha fornito prova nel giudizio nemmeno del quantum a tal titolo preteso.
10.4 Semmai, stante i pagamenti operati dall'obbligato in data anteriore al deposito della domanda monitoria, gli interessi legali dovrebbero decorrere dalla domanda proposta con l'azione monitoria del 15.01.2021 ed in riferimento al solo importo effettivamente dovuto a tale data e comunque interamente corrisposto il successivo
31.05.2021.
Ma l'importo degli interessi legali dal 15.01.21 al 31.05.21 è talmente irrisorio da non giustificare la pendenza della lite giudiziaria (Cass., sentenza 3.03.2015, n. 4228).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato in più occasioni che l'interesse ad agire sussiste soltanto qualora la controversia non abbia un valore economico simbolico;
l'interesse ad agire va invece escluso «qualora l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso» (cass. n.4228 cit;
cass 15.12.2015, n.25224)
In riferimento al contratto dell'11.10.2018 il credito è oggettivamente bagatellare.
10.5 Ed ancora, nel caso in esame, l'opponente ha dato ampia prova della disponibilità ad adempiere il pagamento;
ha invitato più volte la società creditrice Parte_1
a definire la questione proponendo anche una soluzione alternativa all'azione giudiziaria, con l'invito alla mediazione, peraltro obbligatoria e condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in riferimento alla materia in esame (art. 5 d. lgs.
98/2010).
È provato al giudizio che l'opposta si è ingiustificatamente rifiutata di aderire alla mediazione, in palese violazione dell'art. 8 del d. lgs 98/2010.
È pur vero, come rilevato dall'opposta, che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo come quello in esame le parti vengono invitate alla mediazione se, all'esito della decisione sulla provvisoria esecutività del decreto opposto, la detta procedura non sia stata ancora esperita;
ma nel caso in esame, correttamente la parte opponente pagina 12 di 15 aveva già provveduto ad invitare l'opposta a definire la controversia giudiziaria in sede di mediazione;
l'immotivato rifiuto (non adesione) della ha impedito ogni CP_1 possibile definizione alternativa della lite. Peraltro l'odierno opponente non contestava nemmeno l'obbligo di pagamento assunto a suo tempo con la EN NK, né
l'importo a saldo preteso.
11 In merito alla domanda della convenuta mirata ad ottenere la condanna in solido di per gli obblighi nascenti dal contratto di finanziamento sottoscritto Parte_1 dalla sola società il 4.10.2018 giusta la garanzia fideiussoria da questo prestata, CP_2
fermo quanto in via preliminare e assorbente motivato, si osserva ancora.
Dal contratto di finanziamento sottoscritto da il 4.10.21, risulta che obbligato CP_2 principale alla restituzione dell'importo finanziato dall'originaria contraente è la sola società , avendo , come correttamente rilevato dal giudice del CP_2 Parte_1 monitorio, sottoscritto il contratto de quo nella sua qualità di legale rappresentante della società e non come coobbligato.
In merito alla allegata garanzia fideiussoria (documento all.2 fasc. cost.) si osserva.
La ha prodotto in giudizio una copia del contratto di finanziamento e non CP_1
l'originale contrattuale;
il modello di garanzia fideiussoria prodotto che risulta sottoscritto da non viene richiamato nel contratto di finanziamento Parte_1 del 4.10.2018 e nemmeno nell'accettazione della proposta contrattuale operata dalla
EN NK. Né la garanzia viene nominata come “appendice al contratto di finanziamento”, né vi sono elementi tali da ritenere che effettivamente la garanzia facesse parte dell'accordo contrattuale del 4.10.2018, in quanto i documenti prodotti dall'opposta sono tutti copie di fogli non numerati, né elencati.
Non vi è prova al giudizio che il modello di garanzia in questione, uno standard predisposto dalla stessa Banca proponente, non richiamato nel contratto di finanziamento e nemmeno riferito come allegato o numerato nelle sue pagine, facesse parte dell'accordo contrattuale sottoscritto dalla società . CP_2
11.1 Peraltro, la disciplina della garanzia riportata nelle lettere A,B,C e D nel Modello predisposto e Standard (pagamento a prima richiesta e immediatamente, deroga all'art. 1957 c.c., deroga all'art. 1939, divieto di regresso e surroga , pagamento anche in caso di invalidità.. ), è caratterizzata da clausole in deroga, clausole che devono ritenersi nulle e inefficaci perché riproducono lo schema ABI del provvedimento n.5 del
2.05.2005 Banca d'Italia.
Per quanto il modello contrattuale de quo sia una fideiussione specifica possono applicarsi i principi sanciti dalla giurisprudenza in tema di invalidità e conseguente pagina 13 di 15 inefficacia di tali clausole che si considerano come non apposte.
È stato recentemente chiarito che i principi, oramai noti, sanciti da Cass. Civ. S. U., n.
41994/2021 espressamente pronunciati in tema di "fideiussioni bancarie omnibus" valgono anche per le c.d. "fideiussioni specifiche" in quanto la nullità riconosciuta alle clausole anticoncorrenziali conformi allo schema ABI hanno ad oggetto contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui in presenza di clausole nulle di cui al modello ABI, anche alle già richiamate fideiussioni specifiche, "quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle” (Cass.
Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 27243 del 21.10.2024).
Ritiene questo giudicante che le clausole di cui alle lettere A,B,C,D della fideiussione specifica allegata dall'opposta siano nella sostanza, delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex att. 1957 e di sopravvivenza dichiarate in contrasto con l'art. 2, c.
2, lett. a), legge n. 287/1990 dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55 del
02.05.2005(tribunale di Alessandria, 20.01.2025, n.37; Tribunale di Lecce, 14.11.2024,
n.3544).
A fronte di tanto, pertanto, va dichiarata la nullità parziale del contratto in esame limitatamente alle clausole disciplinanti la fideiussione specifica del 4.10.2018 con conseguente reviviscenza delle disposizioni codicistiche che dette clausole derogavano.
Viene in rilievo, l'inefficacia della rinuncia del garante ai termini previsti nell'art. 1957
c.c., pienamente applicabile alla fattispecie.
La Banca contraente deve pertanto ritenersi decaduta dalla garanzia prestata da Pt_1 che risulta pienamente liberato.
11.2 Ne consegue, in conformità ai principi sopra precisati, che pur a voler ritenere che abbia confusamente, tra le tante sottoscrizioni, apposto la propria Parte_1 firma sul modello di garanzia fideiussoria predisposto dalla Banca, quest'ultima sia decaduta dalla facoltà di pretendere la garanzia stante l'invalidità della clausola di deroga ex art.1957 c.c. e il decorso del termine per l'esperimento dell'azione giudiziaria nei confronti del principale obbligato.
12 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte attrice secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 modificati da ultimo dal D.M.
147/2022 in vigore dal 23.10.2022 ed in considerazione del valore della controversia e degli adempimenti processuali svolti. I compensi si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore dei difensori degli opponenti che ne hanno fatto espressa richiesta
.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale di Reggio Calabria - Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1870/2021 R.G.A.C. promossa da nei Parte_1 confronti di n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 312/2021 reso da questo tribunale il 30/04/2021 in favore di CP_1 nel procedimento iscritto al n.131/2021 RG nella parte in cui ingiunge
[...] all'opponente il pagamento di euro 11.981,23 e la condanna in solido Parte_1 delle spese e dei compensi liquidati;
- rigetta la domanda della convenuta in merito alla condanna di al Parte_1 pagamento in solido della somma di euro 32.366,22 in riferimento al contratto del
4.10.2018 sottoscritto dalla CP_2
-condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di , delle spese e compensi di lite che Parte_1 liquida complessivamente in euro 5.195,50 di cui euro 118,50 per spese ed euro
5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge (quest'ultima se dovuta) , disponendone la distrazione in favore degli avvocati Denisi Annunziato Antonino e D'Angelo Igino.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Grazia Cammaroto
pagina 15 di 15