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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 922/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BECCARIA CRISTINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Cuneo in data 10.9.2022, stabilendo che ciascun
pagina 1 di 3 coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, trattandosi di soggetti di giovane età e buona salute e dunque con capacità lavorativa propria.”
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/04/2024 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 10/09/2022, con , Controparte_1 optando per il regime di separazione, matrimonio poi trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 59 parte II, Serie A, dell'anno 2022;
- che dal matrimonio in data 08/06/2022 era nato il figlio dichiarato adottabile dal Per_1
Tribunale dei Minori di Torino con decreto 06/10/2022 che aveva sospeso la potestà genitoriale e collocato il minore presso adeguata famiglia affidataria;
- che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile perché entrambi dediti all'uso di stupefacenti;
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Veniva fissata udienza al 25/07/2024 per la comparizione personale delle parti nel corso della quale la ricorrente insisteva nella domanda mentre il convenuto non si costituiva in giudizio, così venendo dichiarato contumace.
Con sentenza n. 712/2024 pubblicata in data 18/10/2024 R.G. 922/2024 il Tribunale di Cuneo dichiarava la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo aveva altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda, la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
A tal fine veniva assegnato alle parti termine sino al 30/09/2025 per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in data 04/09/2025 parte ricorrente ha esposto che dalla data di comparizione delle parti davanti al Tribunale di Cuneo i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, senza soluzione di continuità, e quindi non è stata ricostituita, né appare possibile ricostituire, l'unità famigliare come risulta dai certificati di residenza di entrambi i coniugi (doc. 6 e 7).
pagina 2 di 3 Parte ricorrente ha, dunque, chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate.
Con ordinanza del 01/10/2025, senza alcuna altra attività processuale, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.898/1970, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Nel caso di specie, invero, dalla data di comparizione delle parti davanti al Tribunale di Cuneo
(25/07/2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, senz'altra statuizione in assenza di prole e di istanze specifiche di carattere economico sicché la presente sentenza
è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in CUNEO il 10/09/2022, matrimonio poi trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] di quel Comune al n. 59 parte II, Serie A, dell'anno 2022;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 922/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BECCARIA CRISTINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Cuneo in data 10.9.2022, stabilendo che ciascun
pagina 1 di 3 coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, trattandosi di soggetti di giovane età e buona salute e dunque con capacità lavorativa propria.”
Per parte convenuta
“rimasta contumace”
Per il Pubblico Ministero
“si accolga il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/04/2024 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 10/09/2022, con , Controparte_1 optando per il regime di separazione, matrimonio poi trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 59 parte II, Serie A, dell'anno 2022;
- che dal matrimonio in data 08/06/2022 era nato il figlio dichiarato adottabile dal Per_1
Tribunale dei Minori di Torino con decreto 06/10/2022 che aveva sospeso la potestà genitoriale e collocato il minore presso adeguata famiglia affidataria;
- che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la convivenza era divenuta intollerabile perché entrambi dediti all'uso di stupefacenti;
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Veniva fissata udienza al 25/07/2024 per la comparizione personale delle parti nel corso della quale la ricorrente insisteva nella domanda mentre il convenuto non si costituiva in giudizio, così venendo dichiarato contumace.
Con sentenza n. 712/2024 pubblicata in data 18/10/2024 R.G. 922/2024 il Tribunale di Cuneo dichiarava la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo aveva altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda, la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
A tal fine veniva assegnato alle parti termine sino al 30/09/2025 per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in data 04/09/2025 parte ricorrente ha esposto che dalla data di comparizione delle parti davanti al Tribunale di Cuneo i coniugi hanno sempre vissuto separatamente, senza soluzione di continuità, e quindi non è stata ricostituita, né appare possibile ricostituire, l'unità famigliare come risulta dai certificati di residenza di entrambi i coniugi (doc. 6 e 7).
pagina 2 di 3 Parte ricorrente ha, dunque, chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate.
Con ordinanza del 01/10/2025, senza alcuna altra attività processuale, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.898/1970, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Nel caso di specie, invero, dalla data di comparizione delle parti davanti al Tribunale di Cuneo
(25/07/2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, senz'altra statuizione in assenza di prole e di istanze specifiche di carattere economico sicché la presente sentenza
è limitata alla pronuncia sullo status.
In ragione della materia contendere, della natura necessaria del giudizio sullo status e considerata la mancata opposizione di parte resistente, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in CUNEO il 10/09/2022, matrimonio poi trascritto nei Registri dello Stato Civile
[...] di quel Comune al n. 59 parte II, Serie A, dell'anno 2022;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) spese di lite interamente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/10/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3