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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr. Mariateresa Vitiello, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3969/2023 promossa da:
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Francesco Paolini del Foro di Firenze, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.Alberto Tasso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 62100 Macerata in Via Emanuele Filiberto, 4 giusta delibera della Giunta Municipale
n.94 del 28.06.2023 e giusta delega in calce all'atto costitutivo
CONVENUTO
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa
CONVENUTA e nei confronti di
, in persona del suo Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Umberto Buiani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Venti Settembre n.
60 - Firenze, come da delega ex art. 83 c.p.c. allegata
CONVENUTA
Causa ritenuta in decisione in data 5/2/25 sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti con note depositate in PCT nei termini concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra introduceva il giudizio Parte_1
di merito ritenendo l'atto di pignoramento esattoriale del Controparte_1
palesemente illegittimo e da dichiarare nullo per le seguenti ragioni esposte in atti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda, dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi, dichiarandolo nullo e/o privo di efficacia;
ordinare, di conseguenza, la restituzione alla
Sig.ra delle somme pignorate, oltre interessi. Con vittoria delle spese di giudizio. In Parte_1
via istruttoria si depositano in copia i documenti sopra citati e come da elenco separato. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre”.
Costituitosi in giudizio, il contestava in toto le Controparte_1
argomentazioni dell' attrice formulando, innanzitutto, istanza di sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art.295 c.p.c. in quanto l'attrice aveva impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia l'ingiunzione di pagamento ING/32-2022-567 del 22.06.2022 in forza della quale è stato emesso l'atto di pignoramento presso terzi oggetto del presente procedimento. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione deducendo, tra l'altro, che la ingiunzione di pagamento n. ING/32/2022-567 notificata alla opponente in data
12.7.2022, qui titolo esecutivo, fosse divenuta definitiva per decorso del termine di impugnazione di giorni sessanta previsto a pena di decadenza dall'art. 2 R.D. 639/1910 e art. 229, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Costituitasi in giudizio, la società (di seguito anche solo Controparte_2 CP_2
eccepiva la tardività dell'introduzione del giudizio di merito e, pertanto, la inammissibilità dello stesso e chiedeva anch'essa la sospensione del procedimento ai sensi dell'art.295 c.p.c. in attesa della definizione di quello pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia ed iscritto al numero r.g.n.1839/2022 ed avente ad oggetto l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento Nel merito chiedeva Parte_2
respingersi ogni domanda formulata e per l'effetto, la conferma dell'atto ingiunzione di pagamento ING/32-2022- 567 e, dunque, dichiararsi la legittimità e la fondatezza dell'operato della per essere dovuta dalla la somma così come richiesta Controparte_2 Parte_1
nell'atto di pignoramento presso terzi e contestuale ordine di versamento al concessionario della riscossione ex art. 72 DPR 602/73 in quanto il debito doveva ritenersi cristallizzato e dovuto, e nessuna somma doveva essere rimborsata.
Costituitasi in giudizio, la , quale terzo PI, si dichiarava CP_4 Controparte_3
neutrale rispetto alle questioni sostanziali sottese al giudizio, evidenziando la correttezza del proprio operato per aver eseguito il pagamento in esecuzione di un atto amministrato esecutivo che le imponeva di procedere in tal senso, chiedendo affermarsi la inesistenza di qualsiasi obbligo restitutorio da parte della nonché l'infondatezza nei suoi confronti CP_4
della richiesta di condanna di parte attrice ribadendo che il citato ordine di pagamento/pignoramento del 3 ottobre 2022 non era stato sospeso, per cui la non ha CP_4
avuto altra scelta che ottemperare all'ingiunzione versando quanto dovuto alla sig.ra , Pt_1
come previsto per legge;
chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio essendo priva di legittimazione passiva.
Come dedotto pure dalla convenuta , nelle more della fase cautelare, Controparte_3
in data 5/12/22, interveniva il pagamento in conto del maggiore avere da parte del terzo PI el credito staggito ovvero della complessiva somma di Controparte_5
Euro 6.073,50.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 cpc VI comma, le parti chiedevano precisarsi le conclusioni e, dunque, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con istanza del 7/12/23 e anche successive, l'attrice dava atto che il aveva CP_1
annullato l'ingiunzione di pagamento ed aveva provveduto allo sgravio relativo agli avvisi di accertamento oggetto di riscossione, restituendo anche le somme pignorate alla esecutata opponente e, pertanto, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del Parte_1 contendere, insisteva comunque, per la condanna del al pagamento delle spese di CP_1
causa, per il principio della soccombenza virtuale, in quanto il ritiro in autotutela degli atti da parte del in sostanza, doveva ritenersi conferma della fondatezza dell'azione CP_1
proposta.
Il con riferimento a questa ultima istanza dell'attrice, si opponeva, chiedendo CP_1
sì dichiararsi cessata la materia del contendere, mapese compensate.
Deduceva, infatti, che l'Ente aveva provveduto ad annullare l'ingiunzione di pagamento ING/32- 2022/567 e anche allo sgravio totale relativo agli avvisi di accertamento oggetto di riscossione, con invio delle liberatorie dei pignoramenti presso terzi emessi, compreso quello oggetto del presente procedimento, precisando, però, che nel caso di specie erano stati posti in riscossione degli avvisi di accertamento IMU regolarmente notificati e non opposti, per cui l'ingiunzione di pagamento e il successivo atto di pignoramento erano stati emessi correttamente, per avvisi di accertamento notificati in seguito al mancato pagamento dell'IMU da parte dell'attrice in riferimento agli anni 2013 e 2014. Secondo il CP_1
convenuto tale circostanza è da sola sufficiente per la richiesta di cessazione della materia del contendere a spese compensate nei confronti di tutte le parti processuali in quanto, dopo la sentenza dalla Corte Costituzionale n.77 del 19.04.2018, la compensazione delle spese non può più essere limitata ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art.13 del D.L. n.132/2014, ma
è consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dalla
Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. E nel caso che ci occupa, a parere del convenuto, la richiamata CP_1
posizione creditoria dell'Ente nei confronti dell'attrice, indicata negli atti impositivi non contestati, oggetto dell'ingiunzione di pagamento e del successivo atto di pignoramento, rappresenta una evidente situazione che integra senza dubbio la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre ai sensi dell'art.92 del c.p.c. la compensazione delle spese nei confronti di tutte le parti processuali.
Pure la nella propria comparsa conclusionale, ricordando che nel Controparte_2
caso di specie erano stati legittimamente posti in riscossione degli avvisi di accertamento IMU notificati e non opposti e dunque si trattava di un credito incontestato e fondato, in quanto l'attrice, per gli anni oggetto di accertamento, non aveva effettivamente corrisposto l'imposta
IMU.
nella propria comparsa conclusionale, ha ribadito le Controparte_5
considerazioni in fatto e diritto già espresse nella comparsa di costituzione e risposta, ritenendo che la Banca sia stata coinvolta in un contenzioso a cui è estranea, avendo ricevuto l'ordine di pagamento/pignoramento del 3 ottobre 2022 da parte degli enti procedenti
( e la sua concessionario sicché non ha avuto altra scelta che CP_1 Controparte_2
ottemperare all'ingiunzione versando quanto dovuto dalla sig.ra , come tenuta per Pt_1
legge.
La causa è passata in decisione, dunque, solo sulla questione della soccombenza virtuale.
Dagli atti depositati anche dallo stesso convenuto si evince che lo sgravio è CP_1
stato disposto, in autotutela, in quanto “non evoluti, in riscossione gli atti prodromici nei termini di legge”.
Dunque, devono ritenersi fondate le doglianze dell'attrice che, infatti, ha impugnato l'atto di pignoramento notificatole il 20/10/22, dolendosi del fatto che la notificazione sia avvenuta dopo un mese dalla notificazione, al Comune stesso del ricorso - reclamo proposto contro la presupposta ingiunzione di pagamento (16 settembre 2022), rilevando che l'atto di pignoramento doveva ritenersi illegittimo ed improcedibile, essendo in contrasto con l'art. 17 bis, comma 8 d. lgs. n. 546/1992, secondo cui “la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di sui al comma
2” (ossia i novanta giorni previsti per il procedimento di mediazione, decorrenti dalla notificazione del ricorso – reclamo), e del fatto che, come eccepito anche davanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di Foggia con il ricorso-reclamo ex art. 17 bis d. lgs. n. 546/1992, dovevano ritenersi maturati i termini di decadenza dell'ingiunzione impugnata, posto che la stessa era stata notificata ben oltre il triennio dall'avviso di accertamento del tributo, termine previsto, appunto, a pena di decadenza, dall'art. 1, comma 163 l. n. 296/2006.
Da ciò non può che conseguire la condanna alla spese del al rimborso delle CP_1
spese relative al presente giudizio, in quanto lo sgravio è stato disposto solo in esito allo stesso e per i motivi eccepiti dalla attrice. Devono essere compensate le spese nei confronti della – Controparte_2
litisconsorte necessario - in quanto lo sgravio è atto che avrebbe potuto essere disposto solo dal Comune e non dal concessionario addetto in alla riscossione per il comune in forza di appalto.
Quanto alle richiesta della terza pignorata , queste non possono essere Controparte_3
accolte, atteso che, secondo la giurisprudenza pacifica, il terzo PI deve essere sempre considerato litisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. tra le altre ordinanza Cass. 5476/2023) e, pertanto, correttamente, la è CP_4
stata convenuta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza assorbita e rigettata,
-dichiara cessata la materia del contendere,
- condanna il al rimborso, in favore dell'attrice delle Controparte_1 Parte_1
spese di causa che si liquidano in complessivi euro 2.686,00 per compensi (tenuto conto che l'attrice ha depositato solo una memoria ex art. 183 cpc e non ha depositato alcuna comparsa conclusionale), oltre rimb. Forf. nella misura del 15% e oltre IVA e CAP come per legge e oltre euro 518,00 per spese vive,
- ritenuta la particolarità della vicenda, compensa integralmente le spese di causa nei confronti dell'altro convenuto e del terzo PI Controparte_6 [...]
. CP_3
Il Giudice Dr. Mariateresa Vitiello