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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 8199/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], nata in [...] il Parte_1 Parte_2
24.08.2001, nata in [...] il [...], nato in Parte_3 Parte_4
Brasile il 10.10.1999, nato in [...] il [...] e Parte_5 Parte_6
, nata in [...] il [...], tutti con il patrocinio dell'avvocato Diego Limberti ed
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Vercelli, Via Fratelli Laviny n. 17
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 e , convenivano in giudizio il chiedendo di Parte_6 Controparte_1 accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di
, cittadino italiano, nato in [...] il [...] ed emigrato in Brasile senza mai Persona_1 rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.3.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione.
Il PM ha concluso come da parere in atti. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito i ricorrenti deducono che:
- il signor nato il [...] a [...], successivamente emigrava in Brasile Persona_1 dove contraeva matrimonio, in data 5.02.1910, con la sig.ra IT LI e dove, dalla predetta unione nasceva il 23.06.1926; Persona_2
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 11.02.1949, con la sig.ra Persona_2 [...]
e dall'unione nascevano, in Brasile, il 31.03.1952 e Parte_7 Persona_3
il 2.06.1962; Persona_4
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 20.12.1975, con la sig.ra Persona_3 [...] e dall'unione nasceva, in Brasile, il 20.07.1978; Parte_8 Persona_5
- dall'unione more uxorio tra e la sig.ra nascevano, Persona_5 Parte_9 in Brasile, il 10.10.1999 e il 24.08.2001; Persona_6 Persona_7
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 26.07.1979, con il sig. Persona_4
, e dall'unione sono nati, in Brasile, il 13.10.1983 ed Controparte_2 Persona_8 il 19.09.1990; Persona_9
- l'avo, sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la Persona_1 cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_1 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da questo a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver formulato richiesta di cittadinanza al
[...]
in Brasile competente per territorio e che, nonostante gli innumerevoli tentativi, non Parte_10 sono riusciti ad effettuare la prenotazione, data la sospensione del servizio sine die. Deducono altresì i ricorrenti che alla data di presentazione del ricorso risultavano convocati dall'autorità consolare coloro che avevano presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza nell'anno 2013/2014, con conseguenti tempi di attesa di convocazione superiori ai dieci anni e, quindi, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
, cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 1), emigrava in Brasile in epoca pre- Persona_1 costituzionale e poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare aderisce e fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto
2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà. Pertanto, poiché non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. all.3) né Persona_1 ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, in applicazione dei suddetti principi ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio (cfr. all. 5) e da questo a tutti i discendenti (cfr. all. 6-17). Persona_2 E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di effettuare varie richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a Belo Horizonte e a San Paolo, quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano e, non soltanto di non essere riusciti a prenotare l'appuntamento a causa dell'intasamento del sistema per un numero eccessivo di iscrizioni, ma anche che le convocazioni, da parte dello stesso , per l'analisi Pt_10 delle istanze hanno tempi di attesa superiori ai 10 anni (cfr. all. 20-26 bis). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata in [...] il [...], nata in [...] il [...], Parte_2 [...]
nata in [...] il [...], nato in [...] il Parte_3 Parte_4
10.10.1999, nato in [...] il [...] e , Parte_5 Parte_6
nata in [...] il [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 8199/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], nata in [...] il Parte_1 Parte_2
24.08.2001, nata in [...] il [...], nato in Parte_3 Parte_4
Brasile il 10.10.1999, nato in [...] il [...] e Parte_5 Parte_6
, nata in [...] il [...], tutti con il patrocinio dell'avvocato Diego Limberti ed
[...]
elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Vercelli, Via Fratelli Laviny n. 17
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 e , convenivano in giudizio il chiedendo di Parte_6 Controparte_1 accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di
, cittadino italiano, nato in [...] il [...] ed emigrato in Brasile senza mai Persona_1 rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.3.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione.
Il PM ha concluso come da parere in atti. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito i ricorrenti deducono che:
- il signor nato il [...] a [...], successivamente emigrava in Brasile Persona_1 dove contraeva matrimonio, in data 5.02.1910, con la sig.ra IT LI e dove, dalla predetta unione nasceva il 23.06.1926; Persona_2
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 11.02.1949, con la sig.ra Persona_2 [...]
e dall'unione nascevano, in Brasile, il 31.03.1952 e Parte_7 Persona_3
il 2.06.1962; Persona_4
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 20.12.1975, con la sig.ra Persona_3 [...] e dall'unione nasceva, in Brasile, il 20.07.1978; Parte_8 Persona_5
- dall'unione more uxorio tra e la sig.ra nascevano, Persona_5 Parte_9 in Brasile, il 10.10.1999 e il 24.08.2001; Persona_6 Persona_7
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 26.07.1979, con il sig. Persona_4
, e dall'unione sono nati, in Brasile, il 13.10.1983 ed Controparte_2 Persona_8 il 19.09.1990; Persona_9
- l'avo, sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la Persona_1 cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_1 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da questo a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver formulato richiesta di cittadinanza al
[...]
in Brasile competente per territorio e che, nonostante gli innumerevoli tentativi, non Parte_10 sono riusciti ad effettuare la prenotazione, data la sospensione del servizio sine die. Deducono altresì i ricorrenti che alla data di presentazione del ricorso risultavano convocati dall'autorità consolare coloro che avevano presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza nell'anno 2013/2014, con conseguenti tempi di attesa di convocazione superiori ai dieci anni e, quindi, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
, cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 1), emigrava in Brasile in epoca pre- Persona_1 costituzionale e poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare aderisce e fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto
2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà. Pertanto, poiché non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. all.3) né Persona_1 ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, in applicazione dei suddetti principi ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio (cfr. all. 5) e da questo a tutti i discendenti (cfr. all. 6-17). Persona_2 E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di effettuare varie richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a Belo Horizonte e a San Paolo, quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano e, non soltanto di non essere riusciti a prenotare l'appuntamento a causa dell'intasamento del sistema per un numero eccessivo di iscrizioni, ma anche che le convocazioni, da parte dello stesso , per l'analisi Pt_10 delle istanze hanno tempi di attesa superiori ai 10 anni (cfr. all. 20-26 bis). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata in [...] il [...], nata in [...] il [...], Parte_2 [...]
nata in [...] il [...], nato in [...] il Parte_3 Parte_4
10.10.1999, nato in [...] il [...] e , Parte_5 Parte_6
nata in [...] il [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea