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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Sezione Distaccata di Taranto
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, Sezione Lavoro, nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Annamaria LASTELLA Presidente
2) dott.ssa Monica SGARRO consigliere
3) dott.ssa Rossella DI TODARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al n. 11 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1533/2020 (R.G.7235/2018) pronunciata dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, in materia di accertamento negativo di indebito tra rappresentato e difeso dall'Avv. E. UNGARO;
Parte_1
“Appellante” contro
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.
“Appellato”
OGGETTO: “Accertamento negativo di indebito”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 6/1/2021 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza che ha rigettato la sua domanda di accertamento negativo di indebito, domandato in CP_ restituzione dall' con comunicazione del 16/12/2018, ammontante ad € 14.753,96 a titolo di eccedenza di pensione VO n. 10081846 percepita nel periodo giugno 2008-gennaio 2018.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere escluso la ripetibilità delle somme, CP_ nonostante non ricorresse l'ipotesi di dolo dell'interessato e nonostante l' si fosse attivato molti anni dopo, in violazione dell'art 13, comma 2, che impone all'istituto di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di recuperare eventuali indebiti erogati nell'anno successivo. Ha concluso chiedendo alla Corte adita e in totale riforma dell'impugnata sentenza di riconoscere che l'appellante ha diritto a vedersi annullato l'indebito opposto e di conseguenza dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' . CP_2
CP_ L' costituendosi ha domandato il rigetto dell'appello, riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata.
L'appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha giustificato il rigetto proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; nel caso in esame, ha ritenuto che difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili di cui agli anni
2004/2005/2006 era stata operata con comunicazione del datore di lavoro(cooperativa Neptunia) a seguito di accertamento ispettivo avviato nel 2012; l'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni, nei suddetti anni, da parte del datore di lavoro;
era inapplicabile, poi, l'art. 13 co. 2 legge 412/1991, che riguardava i successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an e sul quantum del trattamento.
Come già affermato in altre pronunce(sentenza n. 139/2022 rel. sent. N.586/2022 rel. Di Per_1
Todaro in fattispecie analoghe) da questa stessa Corte “non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991 nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass. Civ. 17417/2016).
Quanto alla portata della norma (art. 13 co. 2 medesima legge: “L' procede annualmente alla CP_2 verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, il richiamo è inconferente, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso. Nella fattispecie in esame si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma invocata alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque non sussiste un obbligo dell' di CP_3 verificare i redditi annuali del pensionato percettore della pensione di vecchiaia. Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro. Dunque non si è verificato un mutamento sopravvenuto del reddito CP_ che l' avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Pertanto questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario, melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario(decennale in materia di indebito), non potendosi peraltro annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico, atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Pertanto, il gravame è destituito di fondamento. La natura della causa e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Lavoro così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Spese compensate.
Taranto, lì 12/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Todaro Dott.ssa Annamaria Lastella