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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3876/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 3876/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Valori e Antonio Formisano
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore Resistente – Contumace
OGGETTO: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a dalla Parte_1 con lettera del 30.04.2024 non ricorrendo Controparte_2 gli estremi del licenziamento per giusta causa di cui agli artt. 2119 c.c. e 98 e 100 del
CCNL Edilizia Industria (per manifesta insussistenza del fatto contestato).
pagina 1 di 8 2. Per l'effetto, annulla il licenziamento e condanna la Controparte_2
in persona del l.r.p.t., alla reintegrazione del lavoratore nel posto
[...] precedentemente occupato, nonché condanna la medesima società al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo corrispondendo in suo favore un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€
2.379,14 mensili) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi per il periodo di illegittima estromissione del dipendente dal posto di lavoro.
3. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la Controparte_2 di cui è stato dipendente dal 23.01.2023 al 30.04.2024 in virtù di un contratto di
[...] lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di Responsabile di
Cantiere ed inquadramento nel 6° Livello del CCNL Edilizia Industria. Sostiene l'illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli dalla società convenuta con lettera del 30.04.2024, ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 98 e 100 del CCNL, in quanto comminato senza alcuna preventiva contestazione di addebito, in violazione dell'art. 7 della L. 300/1970 e dell'art. 4 del D.lgs. 23/2015. Sostiene, inoltre, che il recesso datoriale è illegittimo anche per insussistenza dei fatti posti a sostegno del provvedimento espulsivo, in quanto non si è mai assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro dal 24 al 30 aprile 2024. Ed infatti, nel predetto periodo si è regolarmente recato presso i diversi cantieri aperti dalla convenuta
(Pomezia via Don Luigi Sturzo e viale Copernico, Santa Maria delle Mole via Martiri di
Belfiore e Monterotondo) per rendere la prestazione di lavoro, ad eccezione di giovedì 25 aprile (giorno festivo) e di sabato 27 aprile (giorno non lavorativo). Ne consegue, peraltro, che, anche laddove si fosse assentato ingiustificatamente, le assenze non si sarebbero protratte per più di 3 giorni lavorativi consecutivi né per più di 5 giorni complessivi, per cui non sussiste alcun fatto previsto dagli artt. 98 e 100 del CCNL del Settore punibile con il licenziamento. Riferisce, infine, di avere impugnato stragiudizialmente il licenziamento con lettera del 7 maggio 2024 trasmessa alla società a mezzo PEC in pari data.
Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito di dichiarare la nullità/inefficacia e di annullare il licenziamento intimatogli dalla società resistente con la lettera del 30.04.2024
pagina 2 di 8 e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a reintegrarlo nel posto precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€ 2.379,14 mensili), con decorrenza dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. In subordine, chiede la condanna della società al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR nella misura da 6 a 36 mensilità. In ulteriore subordine, chiede la condanna della società al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR nella misura da 2 a 12 mensilità.
La benché ritualmente citata, non si costituiva Controparte_2 in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori del ricorrente, ritenuta dal giudicante sufficiente ai fini della decisione per i motivi di seguito esposti.
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, è bene precisare che, nella lettera di licenziamento del
30.04.2024 inviata al dipendente a mezzo posta in pari data, si legge quanto segue:
“OGGETTO RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA LA presente per comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa dovuta alle assenze ingiustificate dal 24 aprile c.a. a tutt'oggi Considerando che le assenze ingiustificate da Lei realizzate sono un numero superiore a tre giorni continui nell'anno solare e con ciò ha contravvenuto al disposto dell'art. 98 del vigente CCNL per l'EDILIZIA Industria e in applicazione del combinato disposto degli art. 98 e 100 del vigente CCNL per l'Edilizia
Industria e dell'art. 2119 del Codice Civile e ad ogni effetto di legge con la presente risolviamo il rapporto di lavoro con Lei in essere per giusta causa. La invitiamo a contattare
l'amministrazione per concordare un appuntamento per la restituzione dei beni aziendali”.
Si è, quindi, in presenza di un licenziamento senza preavviso di natura disciplinare intimato, ai sensi dell'art. 2119 c.c., in quanto comminato a fronte di una condotta del lavoratore ritenuta gravemente inadempiente degli obblighi nascenti dalla subordinazione, in specie l'essere stato assente ingiustificato per un numero superiore a 3 giorni consecutivi
(condotta tipizzata come punibile con il licenziamento a norma degli artt. 98 e 100 del pagina 3 di 8 CCNL applicato al rapporto di lavoro del ricorrente), e tale da non consentire la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.
Ciò posto, secondo le regole del riparto dell'onere probatorio enucleate dai giudici di legittimità in siffatta materia, che possono considerarsi diritto vigente, il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire i rimedi contro il licenziamento per giusta causa di cui asserisce l'illegittimità ha l'onere di provare unicamente l'esistenza del licenziamento.
L'onere della prova della sussistenza del fatto di rilievo disciplinare e la sanzionabilità della condotta con la massima sanzione espulsiva (in quanto prevista dalla contrattazione collettiva o giustificata dal carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro rivestito dalla condotta tenuta dal lavoratore, in particolare di quello fiduciario) grava, invece, sulla parte datoriale, a norma dell'art. 5 della L. 604/1966.
Nel caso in esame la società resistente è rimasta contumace e benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese di controparte (in quanto l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite) si è volontariamente sottratta al processo rinunciando alla possibilità di fornire la prova della sussistenza della giusta causa e, quindi, della legittimità della propria condotta.
Inoltre, è bene rammentare che il legislatore con lo Statuto dei Lavoratori, all'art. 7, ha procedimentalizzato il recesso per motivi disciplinari, prevedendo una serie di garanzie in favore del lavoratore che si traducono in limiti di natura procedimentale al potere attribuito dall'art. 2106 c.c. al datore di lavoro di irrogare sanzioni disciplinari ai dipendenti risultati inadempienti all'obbligo di diligenza e fedeltà o a quegli obblighi specificamente previsti dalla contrattazione collettiva del settore.
Il modello previsto dal legislatore del 1970 individua una serie di fasi che vanno: dalla necessità di affissione del regolamento disciplinare, alla contestazione dell'infrazione, alla concessione di un termine a difesa, alla possibilità del lavoratore di proporre giustificazioni scritte ovvero chiedere di essere sottoposto ad audizione difensiva.
In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 7, comma 2, prevede, qualora la sanzione disciplinare da applicarsi sia più grave del rimprovero verbale, l'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito in forma scritta. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, come la contestazione disciplinare debba essere specifica, tempestiva e immutabile, ossia deve descrivere una volta per tutte in modo preciso i fatti materiali concretamente contestati, così da garantire al lavoratore il diritto di difesa. Con la contestazione specifica del fatto va anche contestata l'eventuale recidiva con riferimento ad altri illeciti disciplinari commessi dal lavoratore incolpato e sanzionati nel biennio pagina 4 di 8 precedente la nuova contestazione. In assenza, l'eventuale provvedimento adottato in esito al procedimento disciplinare è affetto da nullità, e qualora il CCNL applicato dalla parte datrice di lavoro richieda una forma particolare di comunicazione della contestazione disciplinare, il rispetto della modalità contrattualmente imposta è necessario a pena di nullità. Sempre nei casi in cui la sanzione da comminare sia più grave del rimprovero verbale, l'art. 7 citato prevede un termine a difesa in favore del lavoratore incolpato, che può rendere le proprie giustificazioni oralmente o su sua richiesta per iscritto. La sanzione non può essere irrogata prima che siano trascorsi i cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, o prima del termine a difesa più lungo qualora previsto dalla contrattazione collettiva. La violazione del termine a difesa implica la nullità della sanzione eventualmente comminata.
Ebbene, nulla di tutto ciò nel caso che ci occupa, poiché, come detto, la società ha intimato al ricorrente il licenziamento per giusta causa contestualmente alla contestazione dell'addebito. In tale ipotesi (omessa preventiva contestazione dell'addebito), come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un vizio che, solo all'apparenza, ha carattere formale-procedurale, ma che, in realtà, si ripercuote sulla
“sostanza” del licenziamento, avendo ad oggetto norme poste a presidio dell'esercizio del diritto di difesa. Peraltro, diversamente argomentando, si arriverebbe alla conseguenza che al datore di lavoro, per sottrarsi alla prova della sussistenza del fatto di rilievo disciplinare, e quindi alla condanna alla reintegra o alla tutela indennitaria, basterebbe intimare il licenziamento al proprio dipendente senza muovergli alcuna contestazione di addebito.
Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che il difetto della preventiva contestazione degli addebiti, essendo elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare ed espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, determina l'inesistenza della procedura prevista dall'art. 7 Stat. Lav., con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4 Stat. Lav. o all'art. 3 comma 2 D.lgs. 23/2015, nei casi in cui questa è prevista, per difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, trattandosi di omissione che non può qualificarsi come mera violazione del procedimento disciplinare.
In tal senso si è ad es. pronunciata la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 25745/2016, in cui i Supremi Giudici hanno ritenuto come l'assenza della contestazione degli addebiti,
“ancorché teoricamente ipotizzabili”, non può “anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi” idonea a giustificare il licenziamento. La Corte precisa, al riguardo, che l'art. 18 comma 4 “sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non
pagina 5 di 8 esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto di lavoro”, distinguendo il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento.
Tale principio è stato sviluppato sotto il profilo applicativo, da Cass. n. 20540/2015, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 Stat. Lav., come modificato dall'art. 1, co. 42, L. n. 92/2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità.
Tale affermazione è stata da ultimo ribadita dalla S.C. con la sentenza n. 4879/2020 con cui i giudici di legittimità hanno riaffermato che ove il licenziamento venga intimato senza la previa contestazione disciplinare del fatto che poi ha condotto al recesso, lo stesso continua ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione sul posto di lavoro (oltre al risarcimento del danno col limite di Legge). La tutela reintegratoria, infatti, è prevista dalla Legge, oltre che per i licenziamenti cosiddetti nulli, nel caso di
“insussistenza del fatto contestato” che implicitamente sembra ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione. Diversamente argomentando, si consentirebbe al datore di lavoro di allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti fossero provati e idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto. Non si ricade pertanto nell'ipotesi del vizio di forma - per non essere stato correttamente adempiuto il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori - a cui è ricollegato il solo rimedio indennitario, ma nella diversa e più grave fattispecie del fatto insussistente, a cui l'art. 18, comma 4, della L. 300/1970 che riconnette la reintegrazione.
Ciò posto, a parere del giudicante, è fondato anche l'ulteriore motivo di merito di impugnazione del licenziamento proposto dai procuratori del lavoratore (manifesta insussistenza del fatto materiale addebitato al dipendente), in quanto giovedì 25 aprile è un giorno festivo e sabato 27 aprile era un giorno non lavorativo (posto che nel contratto di assunzione del 23.01.2023 viene previsto l'orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuito in 5 giorni). Ne consegue, che anche in ipotesi di assenza ingiustificata del le Pt_1 assenze non si sarebbero protratte per più di 3 giorni lavorativi consecutivi, né per più di 5 giorni complessivi, con conseguente in sussistenza del fatto previsto dagli artt. 98 e 100 del
CCNL del Settore punibile con la massima sanzione espulsiva.
pagina 6 di 8 In conclusione, alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato dalla a Controparte_2 Parte_1
per insussistenza della giusta causa, con le ricadute sulla tutela riservata
[...] dall'ordinamento al lavoratore.
Venendo, quindi, alla tutela da somministrare al ricorrente, è bene rammentare che l'art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 23/2015 e succ. mod. e ii., che regola i rapporti di lavoro degli assunti dopo il 7.03.2015, così recita:
“Salvo quanto disposto dal comma 2 nei casi in cui risulta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione … non superiore a dodici mensilità' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro
è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
Infine, l'art. 9 dispone che, nei casi in cui il datore di lavoro non raggiunge il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 Stat. Lav., non si applica il comma 2 dell'art. 3 e l'importo dell'indennità di cui al comma 1 è dimezzato e non può superare in ogni caso le sei mensilità.
Poiché nel caso in esame dalla Visura Camerale della Controparte_2 in atti risulta che nel primo trimestre del 2024 occupava 42 dipendenti, di cui il 90 %
[...]
a tempo pieno e l'89 % a tempo indeterminato, vi è prova del possesso del cd requisito dimensionale di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (soglia dei 15 dipendenti) che costituisce la dimensione minima aziendale per somministrare al lavoratore la tutela reintegratoria.
pagina 7 di 8 Per l'effetto la società convenuta, in persona del l.r.p.t., va condannata a reintegrare nel posto di lavoro precedentemente occupato e a pagare in suo favore Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari alla somma di € 2.379,14 mensili), per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Con riferimento all'ammontare dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR spettante al ricorrente, si osserva che dalla lettera di assunzione e dalle buste paga in atti risulta che il lavoratore è stato inquadrato nel 6° livello del CCNL Edilizia Industria per cui, tenuto conto delle tabelle retributive di cui al predetto CCNL, appare corretto il calcolo sviluppato in ricorso. Sulla somma dovuta al ricorrente nell'importo lordo spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 3876/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente
TRA
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Valori e Antonio Formisano
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore Resistente – Contumace
OGGETTO: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a dalla Parte_1 con lettera del 30.04.2024 non ricorrendo Controparte_2 gli estremi del licenziamento per giusta causa di cui agli artt. 2119 c.c. e 98 e 100 del
CCNL Edilizia Industria (per manifesta insussistenza del fatto contestato).
pagina 1 di 8 2. Per l'effetto, annulla il licenziamento e condanna la Controparte_2
in persona del l.r.p.t., alla reintegrazione del lavoratore nel posto
[...] precedentemente occupato, nonché condanna la medesima società al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo corrispondendo in suo favore un'indennità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€
2.379,14 mensili) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi per il periodo di illegittima estromissione del dipendente dal posto di lavoro.
3. Condanna la società resistente, in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la Controparte_2 di cui è stato dipendente dal 23.01.2023 al 30.04.2024 in virtù di un contratto di
[...] lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di Responsabile di
Cantiere ed inquadramento nel 6° Livello del CCNL Edilizia Industria. Sostiene l'illegittimità del licenziamento in tronco intimatogli dalla società convenuta con lettera del 30.04.2024, ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 98 e 100 del CCNL, in quanto comminato senza alcuna preventiva contestazione di addebito, in violazione dell'art. 7 della L. 300/1970 e dell'art. 4 del D.lgs. 23/2015. Sostiene, inoltre, che il recesso datoriale è illegittimo anche per insussistenza dei fatti posti a sostegno del provvedimento espulsivo, in quanto non si è mai assentato ingiustificatamente dal posto di lavoro dal 24 al 30 aprile 2024. Ed infatti, nel predetto periodo si è regolarmente recato presso i diversi cantieri aperti dalla convenuta
(Pomezia via Don Luigi Sturzo e viale Copernico, Santa Maria delle Mole via Martiri di
Belfiore e Monterotondo) per rendere la prestazione di lavoro, ad eccezione di giovedì 25 aprile (giorno festivo) e di sabato 27 aprile (giorno non lavorativo). Ne consegue, peraltro, che, anche laddove si fosse assentato ingiustificatamente, le assenze non si sarebbero protratte per più di 3 giorni lavorativi consecutivi né per più di 5 giorni complessivi, per cui non sussiste alcun fatto previsto dagli artt. 98 e 100 del CCNL del Settore punibile con il licenziamento. Riferisce, infine, di avere impugnato stragiudizialmente il licenziamento con lettera del 7 maggio 2024 trasmessa alla società a mezzo PEC in pari data.
Sulla base di tale premessa, chiede al Tribunale adito di dichiarare la nullità/inefficacia e di annullare il licenziamento intimatogli dalla società resistente con la lettera del 30.04.2024
pagina 2 di 8 e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a reintegrarlo nel posto precedentemente occupato e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€ 2.379,14 mensili), con decorrenza dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. In subordine, chiede la condanna della società al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR nella misura da 6 a 36 mensilità. In ulteriore subordine, chiede la condanna della società al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR nella misura da 2 a 12 mensilità.
La benché ritualmente citata, non si costituiva Controparte_2 in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dai procuratori del ricorrente, ritenuta dal giudicante sufficiente ai fini della decisione per i motivi di seguito esposti.
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, è bene precisare che, nella lettera di licenziamento del
30.04.2024 inviata al dipendente a mezzo posta in pari data, si legge quanto segue:
“OGGETTO RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER GIUSTA CAUSA LA presente per comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa dovuta alle assenze ingiustificate dal 24 aprile c.a. a tutt'oggi Considerando che le assenze ingiustificate da Lei realizzate sono un numero superiore a tre giorni continui nell'anno solare e con ciò ha contravvenuto al disposto dell'art. 98 del vigente CCNL per l'EDILIZIA Industria e in applicazione del combinato disposto degli art. 98 e 100 del vigente CCNL per l'Edilizia
Industria e dell'art. 2119 del Codice Civile e ad ogni effetto di legge con la presente risolviamo il rapporto di lavoro con Lei in essere per giusta causa. La invitiamo a contattare
l'amministrazione per concordare un appuntamento per la restituzione dei beni aziendali”.
Si è, quindi, in presenza di un licenziamento senza preavviso di natura disciplinare intimato, ai sensi dell'art. 2119 c.c., in quanto comminato a fronte di una condotta del lavoratore ritenuta gravemente inadempiente degli obblighi nascenti dalla subordinazione, in specie l'essere stato assente ingiustificato per un numero superiore a 3 giorni consecutivi
(condotta tipizzata come punibile con il licenziamento a norma degli artt. 98 e 100 del pagina 3 di 8 CCNL applicato al rapporto di lavoro del ricorrente), e tale da non consentire la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto.
Ciò posto, secondo le regole del riparto dell'onere probatorio enucleate dai giudici di legittimità in siffatta materia, che possono considerarsi diritto vigente, il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire i rimedi contro il licenziamento per giusta causa di cui asserisce l'illegittimità ha l'onere di provare unicamente l'esistenza del licenziamento.
L'onere della prova della sussistenza del fatto di rilievo disciplinare e la sanzionabilità della condotta con la massima sanzione espulsiva (in quanto prevista dalla contrattazione collettiva o giustificata dal carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro rivestito dalla condotta tenuta dal lavoratore, in particolare di quello fiduciario) grava, invece, sulla parte datoriale, a norma dell'art. 5 della L. 604/1966.
Nel caso in esame la società resistente è rimasta contumace e benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese di controparte (in quanto l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite) si è volontariamente sottratta al processo rinunciando alla possibilità di fornire la prova della sussistenza della giusta causa e, quindi, della legittimità della propria condotta.
Inoltre, è bene rammentare che il legislatore con lo Statuto dei Lavoratori, all'art. 7, ha procedimentalizzato il recesso per motivi disciplinari, prevedendo una serie di garanzie in favore del lavoratore che si traducono in limiti di natura procedimentale al potere attribuito dall'art. 2106 c.c. al datore di lavoro di irrogare sanzioni disciplinari ai dipendenti risultati inadempienti all'obbligo di diligenza e fedeltà o a quegli obblighi specificamente previsti dalla contrattazione collettiva del settore.
Il modello previsto dal legislatore del 1970 individua una serie di fasi che vanno: dalla necessità di affissione del regolamento disciplinare, alla contestazione dell'infrazione, alla concessione di un termine a difesa, alla possibilità del lavoratore di proporre giustificazioni scritte ovvero chiedere di essere sottoposto ad audizione difensiva.
In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 7, comma 2, prevede, qualora la sanzione disciplinare da applicarsi sia più grave del rimprovero verbale, l'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito in forma scritta. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, come la contestazione disciplinare debba essere specifica, tempestiva e immutabile, ossia deve descrivere una volta per tutte in modo preciso i fatti materiali concretamente contestati, così da garantire al lavoratore il diritto di difesa. Con la contestazione specifica del fatto va anche contestata l'eventuale recidiva con riferimento ad altri illeciti disciplinari commessi dal lavoratore incolpato e sanzionati nel biennio pagina 4 di 8 precedente la nuova contestazione. In assenza, l'eventuale provvedimento adottato in esito al procedimento disciplinare è affetto da nullità, e qualora il CCNL applicato dalla parte datrice di lavoro richieda una forma particolare di comunicazione della contestazione disciplinare, il rispetto della modalità contrattualmente imposta è necessario a pena di nullità. Sempre nei casi in cui la sanzione da comminare sia più grave del rimprovero verbale, l'art. 7 citato prevede un termine a difesa in favore del lavoratore incolpato, che può rendere le proprie giustificazioni oralmente o su sua richiesta per iscritto. La sanzione non può essere irrogata prima che siano trascorsi i cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, o prima del termine a difesa più lungo qualora previsto dalla contrattazione collettiva. La violazione del termine a difesa implica la nullità della sanzione eventualmente comminata.
Ebbene, nulla di tutto ciò nel caso che ci occupa, poiché, come detto, la società ha intimato al ricorrente il licenziamento per giusta causa contestualmente alla contestazione dell'addebito. In tale ipotesi (omessa preventiva contestazione dell'addebito), come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un vizio che, solo all'apparenza, ha carattere formale-procedurale, ma che, in realtà, si ripercuote sulla
“sostanza” del licenziamento, avendo ad oggetto norme poste a presidio dell'esercizio del diritto di difesa. Peraltro, diversamente argomentando, si arriverebbe alla conseguenza che al datore di lavoro, per sottrarsi alla prova della sussistenza del fatto di rilievo disciplinare, e quindi alla condanna alla reintegra o alla tutela indennitaria, basterebbe intimare il licenziamento al proprio dipendente senza muovergli alcuna contestazione di addebito.
Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che il difetto della preventiva contestazione degli addebiti, essendo elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare ed espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, determina l'inesistenza della procedura prevista dall'art. 7 Stat. Lav., con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4 Stat. Lav. o all'art. 3 comma 2 D.lgs. 23/2015, nei casi in cui questa è prevista, per difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, trattandosi di omissione che non può qualificarsi come mera violazione del procedimento disciplinare.
In tal senso si è ad es. pronunciata la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 25745/2016, in cui i Supremi Giudici hanno ritenuto come l'assenza della contestazione degli addebiti,
“ancorché teoricamente ipotizzabili”, non può “anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi” idonea a giustificare il licenziamento. La Corte precisa, al riguardo, che l'art. 18 comma 4 “sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non
pagina 5 di 8 esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto di lavoro”, distinguendo il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento.
Tale principio è stato sviluppato sotto il profilo applicativo, da Cass. n. 20540/2015, secondo cui l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 Stat. Lav., come modificato dall'art. 1, co. 42, L. n. 92/2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità.
Tale affermazione è stata da ultimo ribadita dalla S.C. con la sentenza n. 4879/2020 con cui i giudici di legittimità hanno riaffermato che ove il licenziamento venga intimato senza la previa contestazione disciplinare del fatto che poi ha condotto al recesso, lo stesso continua ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione sul posto di lavoro (oltre al risarcimento del danno col limite di Legge). La tutela reintegratoria, infatti, è prevista dalla Legge, oltre che per i licenziamenti cosiddetti nulli, nel caso di
“insussistenza del fatto contestato” che implicitamente sembra ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione. Diversamente argomentando, si consentirebbe al datore di lavoro di allegare per la prima volta in giudizio, e dopo aver letto il ricorso del lavoratore, i fatti posti a base del licenziamento, potendo beneficiare, ove tali fatti fossero provati e idonei a configurare un valido motivo di licenziamento, di un regime sanzionatorio contenuto. Non si ricade pertanto nell'ipotesi del vizio di forma - per non essere stato correttamente adempiuto il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori - a cui è ricollegato il solo rimedio indennitario, ma nella diversa e più grave fattispecie del fatto insussistente, a cui l'art. 18, comma 4, della L. 300/1970 che riconnette la reintegrazione.
Ciò posto, a parere del giudicante, è fondato anche l'ulteriore motivo di merito di impugnazione del licenziamento proposto dai procuratori del lavoratore (manifesta insussistenza del fatto materiale addebitato al dipendente), in quanto giovedì 25 aprile è un giorno festivo e sabato 27 aprile era un giorno non lavorativo (posto che nel contratto di assunzione del 23.01.2023 viene previsto l'orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuito in 5 giorni). Ne consegue, che anche in ipotesi di assenza ingiustificata del le Pt_1 assenze non si sarebbero protratte per più di 3 giorni lavorativi consecutivi, né per più di 5 giorni complessivi, con conseguente in sussistenza del fatto previsto dagli artt. 98 e 100 del
CCNL del Settore punibile con la massima sanzione espulsiva.
pagina 6 di 8 In conclusione, alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato dalla a Controparte_2 Parte_1
per insussistenza della giusta causa, con le ricadute sulla tutela riservata
[...] dall'ordinamento al lavoratore.
Venendo, quindi, alla tutela da somministrare al ricorrente, è bene rammentare che l'art. 3, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 23/2015 e succ. mod. e ii., che regola i rapporti di lavoro degli assunti dopo il 7.03.2015, così recita:
“Salvo quanto disposto dal comma 2 nei casi in cui risulta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino
a quello dell'effettiva reintegrazione … non superiore a dodici mensilità' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro
è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
Infine, l'art. 9 dispone che, nei casi in cui il datore di lavoro non raggiunge il requisito dimensionale previsto dall'art. 18 Stat. Lav., non si applica il comma 2 dell'art. 3 e l'importo dell'indennità di cui al comma 1 è dimezzato e non può superare in ogni caso le sei mensilità.
Poiché nel caso in esame dalla Visura Camerale della Controparte_2 in atti risulta che nel primo trimestre del 2024 occupava 42 dipendenti, di cui il 90 %
[...]
a tempo pieno e l'89 % a tempo indeterminato, vi è prova del possesso del cd requisito dimensionale di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (soglia dei 15 dipendenti) che costituisce la dimensione minima aziendale per somministrare al lavoratore la tutela reintegratoria.
pagina 7 di 8 Per l'effetto la società convenuta, in persona del l.r.p.t., va condannata a reintegrare nel posto di lavoro precedentemente occupato e a pagare in suo favore Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari alla somma di € 2.379,14 mensili), per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Con riferimento all'ammontare dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR spettante al ricorrente, si osserva che dalla lettera di assunzione e dalle buste paga in atti risulta che il lavoratore è stato inquadrato nel 6° livello del CCNL Edilizia Industria per cui, tenuto conto delle tabelle retributive di cui al predetto CCNL, appare corretto il calcolo sviluppato in ricorso. Sulla somma dovuta al ricorrente nell'importo lordo spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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