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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/10/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 813/2022 RGC promossa
DA
- , nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Parte_1
Valerio n. 9, n.q. di erede di;
Persona_1
CF.: ; C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Mario Narcisi del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata alla via Marche n. 70/72;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nato a [...] il giorno 08.05.1957; CP_1
CF: C.F._2
- , nata a [...] il [...]; Controparte_2
CF: C.F._3
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Verdicchio del Foro di Macerata presso il cui studio in Macerata al viale Carradori n. 28 sono elettivamente domiciliati;
(appellati – appellante incidentale la sig.ra
CP_2
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
CF: ; C.F._4
, nato a [...] il [...] Parte_2
CF: ; C.F._5
entrambi residenti in [...] e rappresentati e difesi dall'avv. Tonino Dignani del Foro di Macerata presso il cui studio in
Macerata alla via Tagliamento n. 63 sono elettivamente domiciliati;
(altri appellati)
pag. 2/14 AVVERSO la sentenza n. 661/2021 del giorno 02.07.2022 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 2630/2015 RGC.
OGGETTO: donazione e rendiconto.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 06.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- inizialmente quale amministratore di sostegno della madre Parte_3
- poi quale erede nominato della medesima, ha impugnato la Persona_1
sentenza in epigrafe con la quale le domande – di nullità di donazioni ricevute,
rendiconto della gestione di conti correnti, e conseguente condanna alla restituzione di somme - originariamente proposte dalla sig.ra nei Per_1
confronti di e , nonché nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_3
e erano state solo parzialmente accolte. Parte_2
Si sono costituiti in appello tanto gli appellati e , CP_1 Controparte_2
quanto gli appellati e tutti per resistere CP_3 Parte_2
all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata, mentre la sig.ra anche per avanzare appello incidentale nei confronti Controparte_2
della medesima.
pag. 3/14 La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 06.02.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
muove nei confronti della decisione gravata una serie di Parte_1
censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con un primo motivo contesta l'appellante che la propria domanda di nullità per difetto di forma della donazione – effettuata dalla sig.ra con assegno Per_1
circolare di € 55.000,00= del 09.06.2011 n. 2200038443-05 intestato alla sig.ra ma diretto a conseguire una donazione nei confronti dei figli Controparte_2
e – sia stata dichiarata inammissibile perché svolta CP_3 Parte_2
soltanto con le memorie ex art. 183, n. 1) cpc, mentre invece la stessa sarebbe stata ritualmente introdotta alla prima udienza di trattazione in conseguenza delle difese argomentate dai convenuti. Del pari, con riferimento all'altro assegno circolare in pari data di (altri) € 55.000,00= (n. 2200038029-07) sempre intestato a , che la sentenza impugnata ha dichiarato non Controparte_2
negoziato (e pertanto non incassato) da quest'ultima, l'appellante osserva come pag. 4/14 tuttavia non vi sarebbe prova del riaccredito sul conto corrente della sig.ra delle corrispondenti somme di cui, pertanto, torna a chiedere la Per_1
restituzione in quanto comunque frutto di una donazione nulla per difetto di forma. Nel secondo motivo di appello censura la decisione Parte_1
nella parte in cui essa ha escluso la prova della autonoma gestione del conto corrente della sig.ra da parte del figlio , circostanza invece riferita Per_1 CP_1
dalla prima anche dinanzi al PM e non contestata dal secondo, mentre la dichiarazione agli atti del 15.01.2010 della sig.ra – peraltro contestata in Per_1
giudizio – secondo cui i soldi prelevati dal proprio conto corrente non sarebbero stati destinati in alcun modo al figlio , non avrebbe alcun valore CP_1
per il periodo successivo, in cui pure si registrerebbero notevoli prelevamenti ingiustificati dal conto corrente per complessivi € 155.800,00=. Reitera pertanto sul punto l'appellante la propria domanda di restituzione delle somme ingiustamente e/o immotivatamente prelevate dal sig. in eccesso CP_1
rispetto alle normali esigenze di vita della madre sig.ra Sul punto, con il Per_1
terzo motivo di impugnazione, l'appellante insiste per il rinnovo della CTU
(e/o il richiamo a chiarimenti del consulente precedente) che non avrebbe colpevolmente proceduto ad un accertamento, invece ampiamente possibile,
dell'entità economica delle esigenze quotidiane di vita della sig.ra Per_1
rispetto ai notevoli prelevamenti in uscita dal proprio conto corrente.
pag. 5/14 Le parti appellate, costituendosi in giudizio, hanno variamente argomentato le ragioni di rigetto dell'impugnazione e di conferma della decisione gravata, per la quale hanno insistito, salvo – quanto all'appellata – a Controparte_2
proporre appello incidentale nei confronti della medesima con riferimento al capo in cui è stata dichiarata la nullità per difetto di forma delle donazioni in suo favore eseguite con i due assegni l'uno di € 14.000,00= n. 5606562782-2 e l'altro di € 5.000,00= n. 5606562786-06, e condannata quest'ultima,
conseguentemente, alla restituzione dei relativi importi. Sul punto, osserva l'appellante incidentale, non vi sarebbe invero prova dell'animus donandi delle predette somme da parte della e comunque mancherebbe una adeguata Per_1
motivazione circa il carattere non modico delle stesse. Le parti appellate inoltre,
in sede di precisazione delle conclusioni, hanno altresì avanzato istanza di sospensione ex art. 295 cpc del presente processo sul presupposto dell'avvenuta instaurazione, da parte di , di un giudizio civile dinanzi al CP_1
Tribunale di Macerata volto ad impugnare il testamento della per lesione Per_1
di legittima ai danni di esso legittimario. Secondo gli appellati, infatti, tale processo presenterebbe carattere di pregiudizialità rispetto a quello che qui occupa, consigliando la sospensione di quest'ultimo.
Occorre preliminarmente rigettare l'istanza ex art. 295 cpc perché infondata. In
realtà non sussiste difatti alcuna pregiudizialità del processo instaurato dal per l'accertamento della lesione di legittima, per il fatto che CP_1
pag. 6/14 l'oggetto del presente giudizio – ovvero l'accertamento della nullità di alcune donazioni informali compiute in vita dalla de cuius e/o comunque la reintegrazione del patrimonio della stessa a seguito di una illecita gestione da parte del figlio – è del tutto indipendente dalla corretta identificazione degli eredi della sig.ra e dalla quantificazione della rispettiva titolarità tra Per_1
questi delle quote dell'asse ereditario. Anche se difatti, allo stato, l'unico erede testamentario della sig.ra risulta essere l'appellante (di modo che Per_1
qualsiasi pronuncia di reintegrazione del patrimonio della defunta sarebbe ora da assumersi in favore del medesimo) nulla toglie però che quel medesimo patrimonio della sig.ra (in ipotesi reintegrato in base alla decisione del Per_1
presente giudizio) possa un domani essere diversamente attribuito e ripartito all'esito delle decisioni da assumersi, invece, nel giudizio pendente dinanzi al
Tribunale di Macerata.
Ferma dunque la necessità di procedere alla delibazione della controversia, è
poi certamente infondata l'eccezione preliminare di carenza di rappresentanza
Contr processuale dell'appellante – nella sua iniziale veste processuale di della propria madre – per carenza di autorizzazione del GT. Premesso Persona_1
che una contestazione del genere riguarda evidentemente una pretesa carenza di legitimatio ad processum della parte, essa può essere sanata anche nel corso del processo, mediante ratifica (espressa o tacita) degli atti già compiuti da parte dell'avente diritto, purchè non sia già intervenuto giudicato sul punto (cfr.
pag. 7/14 Cass., 16382/2007; Cass., 24817/2023). Nel caso di specie, esclusa la sussistenza del giudicato, si è verificato che nel corso del processo l'appellante Parte_1
(che inizialmente aveva promosso l'impugnazione quale AdS della
[...]
madre ) si è poi costituito in giudizio quale unico erede nominato Persona_1
della medesima, e dunque quale unico (allo stato) titolare dell'azione inizialmente intrapresa direttamente dalla sig.ra con conseguente Per_1
intervenuta tempestiva ratifica degli atti processuali in precedenza compiuti
(eventualmente anche) con difetto di rappresentanza. Salve le dirimenti osservazioni che precedono, per mera completezza di disamina si osserva ulteriormente che comunque nella situazione di specie l'eccezione degli appellati appariva infondata anche nel merito. Nel caso infatti non di avvio ex novo di un giudizio, ma di prosecuzione di un processo che la persona tutelata abbia personalmente promosso antecedentemente al provvedimento di limitazione della propria capacità, il rappresentante legale della medesima
Contr (nella specie, l' non è tenuto a munirsi di autorizzazione del GT, in quanto la valutazione di convenienza dell'azione è stata già autonomamente compiuta dalla persona interessata in antecedenza (cfr. Cass., 8247/2022; Cass.
19499/2015).
Ciò chiarito, le doglianze promosse nell'appello principale e in quello incidentale vanno pertanto analizzate nel merito.
pag. 8/14 Deve così ritenersi infondato il primo motivo di appello. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha impugnato la donazione di € Parte_1
55.000,00= in favore di avvenuta mediante l'assegno circolare Controparte_2
n. 2200038029-07 del 09.06.2011, mentre quest'ultima, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto che quell'assegno rappresentasse in realtà
una donazione della nonna ai propri figlio e Persona_1 CP_3 [...]
come da dichiarazione della medesima in data 09.06.2011. Di Pt_2 CP_5
conseguenza, con l'atto di costituzione del nuovo difensore dell'attrice e,
successivamente, alla prima udienza di comparizione ex art. 183 cpc, la difesa della chiamava in causa i minori e per ottenere Per_1 CP_3 Parte_2
dagli stessi – nell'ipotesi dell'avvenuto riconoscimento di una donazione a loro favore – la restituzione della corrispondente cifra. Senonchè, come chiaramente risulta dalla documentazione agli atti, la dichiarazione del 09.06.2011 della sig.ra (con la quale la stessa precisava che l'assegno circolare nella stessa Per_1
scheda riportato era sì intestato alla sig.ra ma doveva intendersi CP_2
come donazione per i figli della stessa, all'epoca minori) si riferiva ad altro assegno (e dunque ad altra donazione), di pari importo (€ 55.000,00=) avvenuta in pari data 09.06.2011 con un diverso assegno circolare (quello ritrattato nella scheda contenente la dichiarazione) ovvero il n. 2200038443-05. In sostanza,
tanto la difesa della quanto quella della riferivano – con un CP_2 Per_1
palese errore materiale – la dichiarazione del 09.06.2011 alla donazione eseguita pag. 9/14 con l'assegno n. 2200038029-07, e ciò perché, comunque, oggetto del giudizio era indiscutibilmente solo quest'ultimo assegno. Ottenuta l'autorizzazione alla chiamata in causa dei minori e la difesa di CP_3 Parte_2 Parte_1
evidentemente avvedutasi dell'equivoco, contestava ai medesimi
[...]
(ribadendo la domanda di seguito alla nuova udienza ex art. 183 cpc e nelle prime memorie ex art. 183, VI co. cpc) la corretta donazione – quella avvenuta con l'assegno n. 220003843-05 - ma così facendo introduceva effettivamente un tema di lite assolutamente nuovo, diverso ed ultroneo rispetto a quello originariamente prospettato in giudizio, riguardante appunto la sola donazione avvenuta con l'assegno n. 2200038029-07. In realtà l'argomentazione difensiva
(erronea) svolta dalla difesa della riguardante l'avvenuta donazione CP_2
della somma di € 55.000,00= (con altro assegno) ai figli minori di quest'ultima e in nessun modo poteva autorizzare l'attore CP_3 Pt_2 Parte_1
ad estendere, per ciò solo, il tema di lite nei confronti anche di questa
[...]
ulteriore e diversa donazione, dovendosi al più invece soltanto rilevare che l'argomentazione difensiva era erronea, irrilevante ed estranea rispetto al thema decidendum, perché riguardante una diversa donazione. Ciò posto, pertanto,
l'avvenuta chiamata in causa di e appare CP_3 Parte_2
completamente estranea all'oggetto del giudizio, al pari della domanda nei confronti degli stessi svolta, e come tale illegittima. Non solo;
ma la precisazione della domanda successivamente formulata (alla udienza ex art. 183
pag. 10/14 cpc successiva alla chiamata dei terzi e di seguito con le memorie ex art. 183, VI
co., cpc) dalla difesa del (nell'ambito della quale si chiarisce e si precisa Pt_2
che la pretesa viene spostata esclusivamente sulla donazione di cui all'assegno n. 220003843-05) non può che avere indiscutibilmente comportato la implicita ma inequivoca rinuncia e dismissione della originaria domanda formulata nei confronti della donazione di cui all'assegno n. 2200038029-07, che pertanto –
rigettata nel merito dalla sentenza impugnata – non può ora essere riproposta in appello.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere congiuntamente trattati;
essi sono del pari infondati. Mentre non vi è dubbio che la dichiarazione del
15.01.2010 a firma della stessa attrice escluda una qualsiasi Persona_1
responsabilità del figlio per i prelevamenti operati sul conto CP_1
corrente della medesima almeno sino alla data di rilascio di tale dichiarazione
(che, si badi, non è stata disconosciuta dall'attrice, ma solo contestata quanto al contenuto affermato non conforme alla propria volontà, senza tuttavia che la stessa abbia neppure lontanamente provato – e a ben vedere neppure dedotto –
una qualsiasi coartazione fisica o morale nel rilascio della stessa), la CTU svolta in primo grado a mezzo del rag. ha – con motivazione argomentata e Pt_4
comunque esente da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile –
evidenziato come non sussista prova di prelevamenti dal conto corrente della sig.ra ad opera del solo sig. se non con riferimento ad un Per_1 CP_1
pag. 11/14 assegno bancario intestato “me medesimo” dell'importo di € 4.950,00= in data
24.08.2009 a firma però di entrambi gli intestatari del conto e cioè non solo il ma anche la stessa . Né le dichiarazioni rese dalla CP_1 Persona_1
stessa attrice dinanzi al P.M. possono rivestire alcun carattere probatorio, in quanto provenienti dalla medesima parte in giudizio, nel presente processo civile. Nel rappresentato quadro probatorio complessivo, dunque, è senz'altro da confermare il rigetto – già ampiamente argomentato dal Tribunale di
Macerata con motivazione ampiamente condivisibile, della riproposta domanda di restituzione dell'importo di € 232.565,52= nei confronti del per CP_1
asseriti abusi dello stesso nella gestione del conto corrente della madre. Non
sussistono pertanto ragioni di sorta per l'invocata rinnovazione della CTU e/o comunque per una ulteriore istruzione della causa, atteso il mancato raggiungimento della prova della gestione del conto da parte del . CP_1
Venendo così all'appello incidentale della sig.ra , anch'esso è Controparte_2
da ritenersi assolutamente infondato. Quanto alla pretesa mancata prova dell'animus donandi da parte della sig.ra nella dazione, da parte di Per_1
quest'ultima ed in favore della di n. 2 assegni, l'uno di € 14.000,00= CP_2
(n. 5606562782-2) e l'altro di € 5.000,00= (n. 5606562786-06) in epoca ravvicinata
(27.06.2011 e 07.07.2011), va sottolineato che in assenza di una qualsiasi diversa causa giustificativa di tale trasferimento di fondi (che sarebbe stato ovviamente onere dell'accipiens di provare), quest'ultimo non può che presumersi pag. 12/14 ragionevolmente avvenuto in esecuzione di un atto di liberalità della in Per_1
favore della (anche in considerazione del fatto che agli atti risultano CP_2
diverse simili donazioni effettuate dalla stessa in favore di vari membri della propria famiglia); donazione peraltro da ritenersi complessivamente di importo
(€ 19.000,00= dovendo ritenersi le due dazioni in argomento, ravvicinate tra loro nel tempo, effettuate in esecuzione di un medesimo ed unico intento liberale) non modico, anche avuto riguardo al pur ragguardevole patrimonio della donante, con conseguente nullità della medesima ex art. 782 c.c. per mancato rispetto della forma ad substantiam.
Quanto alle spese di lite del grado, esse possono essere integralmente compensate nel rapporto tra da un lato e e Parte_1 CP_1
dall'altro, in considerazione della reciproca soccombenza. Le Controparte_2
stesse invece vanno poste a carico dell'appellante nel Parte_1
rapporto processuale con gli altri appellati e in CP_3 Parte_2
considerazione dell'esclusiva soccombenza del primo, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
pag. 13/14 • Compensa integralmente le spese del grado nel rapporto tra l'appellante e gli appellati e;
CP_1 Controparte_2
• Condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_3 Parte_2
le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 5.200,00= di
[...]
cui € 1.500,00= per fase di studio, € 1.250,00= per fase introduttiva, €
2.500,00= per fase decisoria. Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 813/2022 RGC promossa
DA
- , nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Parte_1
Valerio n. 9, n.q. di erede di;
Persona_1
CF.: ; C.F._1
rapp.to e difeso dall'avv. Mario Narcisi del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata alla via Marche n. 70/72;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nato a [...] il giorno 08.05.1957; CP_1
CF: C.F._2
- , nata a [...] il [...]; Controparte_2
CF: C.F._3
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Verdicchio del Foro di Macerata presso il cui studio in Macerata al viale Carradori n. 28 sono elettivamente domiciliati;
(appellati – appellante incidentale la sig.ra
CP_2
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
CF: ; C.F._4
, nato a [...] il [...] Parte_2
CF: ; C.F._5
entrambi residenti in [...] e rappresentati e difesi dall'avv. Tonino Dignani del Foro di Macerata presso il cui studio in
Macerata alla via Tagliamento n. 63 sono elettivamente domiciliati;
(altri appellati)
pag. 2/14 AVVERSO la sentenza n. 661/2021 del giorno 02.07.2022 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 2630/2015 RGC.
OGGETTO: donazione e rendiconto.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 06.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- inizialmente quale amministratore di sostegno della madre Parte_3
- poi quale erede nominato della medesima, ha impugnato la Persona_1
sentenza in epigrafe con la quale le domande – di nullità di donazioni ricevute,
rendiconto della gestione di conti correnti, e conseguente condanna alla restituzione di somme - originariamente proposte dalla sig.ra nei Per_1
confronti di e , nonché nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_3
e erano state solo parzialmente accolte. Parte_2
Si sono costituiti in appello tanto gli appellati e , CP_1 Controparte_2
quanto gli appellati e tutti per resistere CP_3 Parte_2
all'impugnazione e chiedere la conferma della decisione gravata, mentre la sig.ra anche per avanzare appello incidentale nei confronti Controparte_2
della medesima.
pag. 3/14 La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 06.02.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
muove nei confronti della decisione gravata una serie di Parte_1
censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con un primo motivo contesta l'appellante che la propria domanda di nullità per difetto di forma della donazione – effettuata dalla sig.ra con assegno Per_1
circolare di € 55.000,00= del 09.06.2011 n. 2200038443-05 intestato alla sig.ra ma diretto a conseguire una donazione nei confronti dei figli Controparte_2
e – sia stata dichiarata inammissibile perché svolta CP_3 Parte_2
soltanto con le memorie ex art. 183, n. 1) cpc, mentre invece la stessa sarebbe stata ritualmente introdotta alla prima udienza di trattazione in conseguenza delle difese argomentate dai convenuti. Del pari, con riferimento all'altro assegno circolare in pari data di (altri) € 55.000,00= (n. 2200038029-07) sempre intestato a , che la sentenza impugnata ha dichiarato non Controparte_2
negoziato (e pertanto non incassato) da quest'ultima, l'appellante osserva come pag. 4/14 tuttavia non vi sarebbe prova del riaccredito sul conto corrente della sig.ra delle corrispondenti somme di cui, pertanto, torna a chiedere la Per_1
restituzione in quanto comunque frutto di una donazione nulla per difetto di forma. Nel secondo motivo di appello censura la decisione Parte_1
nella parte in cui essa ha escluso la prova della autonoma gestione del conto corrente della sig.ra da parte del figlio , circostanza invece riferita Per_1 CP_1
dalla prima anche dinanzi al PM e non contestata dal secondo, mentre la dichiarazione agli atti del 15.01.2010 della sig.ra – peraltro contestata in Per_1
giudizio – secondo cui i soldi prelevati dal proprio conto corrente non sarebbero stati destinati in alcun modo al figlio , non avrebbe alcun valore CP_1
per il periodo successivo, in cui pure si registrerebbero notevoli prelevamenti ingiustificati dal conto corrente per complessivi € 155.800,00=. Reitera pertanto sul punto l'appellante la propria domanda di restituzione delle somme ingiustamente e/o immotivatamente prelevate dal sig. in eccesso CP_1
rispetto alle normali esigenze di vita della madre sig.ra Sul punto, con il Per_1
terzo motivo di impugnazione, l'appellante insiste per il rinnovo della CTU
(e/o il richiamo a chiarimenti del consulente precedente) che non avrebbe colpevolmente proceduto ad un accertamento, invece ampiamente possibile,
dell'entità economica delle esigenze quotidiane di vita della sig.ra Per_1
rispetto ai notevoli prelevamenti in uscita dal proprio conto corrente.
pag. 5/14 Le parti appellate, costituendosi in giudizio, hanno variamente argomentato le ragioni di rigetto dell'impugnazione e di conferma della decisione gravata, per la quale hanno insistito, salvo – quanto all'appellata – a Controparte_2
proporre appello incidentale nei confronti della medesima con riferimento al capo in cui è stata dichiarata la nullità per difetto di forma delle donazioni in suo favore eseguite con i due assegni l'uno di € 14.000,00= n. 5606562782-2 e l'altro di € 5.000,00= n. 5606562786-06, e condannata quest'ultima,
conseguentemente, alla restituzione dei relativi importi. Sul punto, osserva l'appellante incidentale, non vi sarebbe invero prova dell'animus donandi delle predette somme da parte della e comunque mancherebbe una adeguata Per_1
motivazione circa il carattere non modico delle stesse. Le parti appellate inoltre,
in sede di precisazione delle conclusioni, hanno altresì avanzato istanza di sospensione ex art. 295 cpc del presente processo sul presupposto dell'avvenuta instaurazione, da parte di , di un giudizio civile dinanzi al CP_1
Tribunale di Macerata volto ad impugnare il testamento della per lesione Per_1
di legittima ai danni di esso legittimario. Secondo gli appellati, infatti, tale processo presenterebbe carattere di pregiudizialità rispetto a quello che qui occupa, consigliando la sospensione di quest'ultimo.
Occorre preliminarmente rigettare l'istanza ex art. 295 cpc perché infondata. In
realtà non sussiste difatti alcuna pregiudizialità del processo instaurato dal per l'accertamento della lesione di legittima, per il fatto che CP_1
pag. 6/14 l'oggetto del presente giudizio – ovvero l'accertamento della nullità di alcune donazioni informali compiute in vita dalla de cuius e/o comunque la reintegrazione del patrimonio della stessa a seguito di una illecita gestione da parte del figlio – è del tutto indipendente dalla corretta identificazione degli eredi della sig.ra e dalla quantificazione della rispettiva titolarità tra Per_1
questi delle quote dell'asse ereditario. Anche se difatti, allo stato, l'unico erede testamentario della sig.ra risulta essere l'appellante (di modo che Per_1
qualsiasi pronuncia di reintegrazione del patrimonio della defunta sarebbe ora da assumersi in favore del medesimo) nulla toglie però che quel medesimo patrimonio della sig.ra (in ipotesi reintegrato in base alla decisione del Per_1
presente giudizio) possa un domani essere diversamente attribuito e ripartito all'esito delle decisioni da assumersi, invece, nel giudizio pendente dinanzi al
Tribunale di Macerata.
Ferma dunque la necessità di procedere alla delibazione della controversia, è
poi certamente infondata l'eccezione preliminare di carenza di rappresentanza
Contr processuale dell'appellante – nella sua iniziale veste processuale di della propria madre – per carenza di autorizzazione del GT. Premesso Persona_1
che una contestazione del genere riguarda evidentemente una pretesa carenza di legitimatio ad processum della parte, essa può essere sanata anche nel corso del processo, mediante ratifica (espressa o tacita) degli atti già compiuti da parte dell'avente diritto, purchè non sia già intervenuto giudicato sul punto (cfr.
pag. 7/14 Cass., 16382/2007; Cass., 24817/2023). Nel caso di specie, esclusa la sussistenza del giudicato, si è verificato che nel corso del processo l'appellante Parte_1
(che inizialmente aveva promosso l'impugnazione quale AdS della
[...]
madre ) si è poi costituito in giudizio quale unico erede nominato Persona_1
della medesima, e dunque quale unico (allo stato) titolare dell'azione inizialmente intrapresa direttamente dalla sig.ra con conseguente Per_1
intervenuta tempestiva ratifica degli atti processuali in precedenza compiuti
(eventualmente anche) con difetto di rappresentanza. Salve le dirimenti osservazioni che precedono, per mera completezza di disamina si osserva ulteriormente che comunque nella situazione di specie l'eccezione degli appellati appariva infondata anche nel merito. Nel caso infatti non di avvio ex novo di un giudizio, ma di prosecuzione di un processo che la persona tutelata abbia personalmente promosso antecedentemente al provvedimento di limitazione della propria capacità, il rappresentante legale della medesima
Contr (nella specie, l' non è tenuto a munirsi di autorizzazione del GT, in quanto la valutazione di convenienza dell'azione è stata già autonomamente compiuta dalla persona interessata in antecedenza (cfr. Cass., 8247/2022; Cass.
19499/2015).
Ciò chiarito, le doglianze promosse nell'appello principale e in quello incidentale vanno pertanto analizzate nel merito.
pag. 8/14 Deve così ritenersi infondato il primo motivo di appello. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha impugnato la donazione di € Parte_1
55.000,00= in favore di avvenuta mediante l'assegno circolare Controparte_2
n. 2200038029-07 del 09.06.2011, mentre quest'ultima, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto che quell'assegno rappresentasse in realtà
una donazione della nonna ai propri figlio e Persona_1 CP_3 [...]
come da dichiarazione della medesima in data 09.06.2011. Di Pt_2 CP_5
conseguenza, con l'atto di costituzione del nuovo difensore dell'attrice e,
successivamente, alla prima udienza di comparizione ex art. 183 cpc, la difesa della chiamava in causa i minori e per ottenere Per_1 CP_3 Parte_2
dagli stessi – nell'ipotesi dell'avvenuto riconoscimento di una donazione a loro favore – la restituzione della corrispondente cifra. Senonchè, come chiaramente risulta dalla documentazione agli atti, la dichiarazione del 09.06.2011 della sig.ra (con la quale la stessa precisava che l'assegno circolare nella stessa Per_1
scheda riportato era sì intestato alla sig.ra ma doveva intendersi CP_2
come donazione per i figli della stessa, all'epoca minori) si riferiva ad altro assegno (e dunque ad altra donazione), di pari importo (€ 55.000,00=) avvenuta in pari data 09.06.2011 con un diverso assegno circolare (quello ritrattato nella scheda contenente la dichiarazione) ovvero il n. 2200038443-05. In sostanza,
tanto la difesa della quanto quella della riferivano – con un CP_2 Per_1
palese errore materiale – la dichiarazione del 09.06.2011 alla donazione eseguita pag. 9/14 con l'assegno n. 2200038029-07, e ciò perché, comunque, oggetto del giudizio era indiscutibilmente solo quest'ultimo assegno. Ottenuta l'autorizzazione alla chiamata in causa dei minori e la difesa di CP_3 Parte_2 Parte_1
evidentemente avvedutasi dell'equivoco, contestava ai medesimi
[...]
(ribadendo la domanda di seguito alla nuova udienza ex art. 183 cpc e nelle prime memorie ex art. 183, VI co. cpc) la corretta donazione – quella avvenuta con l'assegno n. 220003843-05 - ma così facendo introduceva effettivamente un tema di lite assolutamente nuovo, diverso ed ultroneo rispetto a quello originariamente prospettato in giudizio, riguardante appunto la sola donazione avvenuta con l'assegno n. 2200038029-07. In realtà l'argomentazione difensiva
(erronea) svolta dalla difesa della riguardante l'avvenuta donazione CP_2
della somma di € 55.000,00= (con altro assegno) ai figli minori di quest'ultima e in nessun modo poteva autorizzare l'attore CP_3 Pt_2 Parte_1
ad estendere, per ciò solo, il tema di lite nei confronti anche di questa
[...]
ulteriore e diversa donazione, dovendosi al più invece soltanto rilevare che l'argomentazione difensiva era erronea, irrilevante ed estranea rispetto al thema decidendum, perché riguardante una diversa donazione. Ciò posto, pertanto,
l'avvenuta chiamata in causa di e appare CP_3 Parte_2
completamente estranea all'oggetto del giudizio, al pari della domanda nei confronti degli stessi svolta, e come tale illegittima. Non solo;
ma la precisazione della domanda successivamente formulata (alla udienza ex art. 183
pag. 10/14 cpc successiva alla chiamata dei terzi e di seguito con le memorie ex art. 183, VI
co., cpc) dalla difesa del (nell'ambito della quale si chiarisce e si precisa Pt_2
che la pretesa viene spostata esclusivamente sulla donazione di cui all'assegno n. 220003843-05) non può che avere indiscutibilmente comportato la implicita ma inequivoca rinuncia e dismissione della originaria domanda formulata nei confronti della donazione di cui all'assegno n. 2200038029-07, che pertanto –
rigettata nel merito dalla sentenza impugnata – non può ora essere riproposta in appello.
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere congiuntamente trattati;
essi sono del pari infondati. Mentre non vi è dubbio che la dichiarazione del
15.01.2010 a firma della stessa attrice escluda una qualsiasi Persona_1
responsabilità del figlio per i prelevamenti operati sul conto CP_1
corrente della medesima almeno sino alla data di rilascio di tale dichiarazione
(che, si badi, non è stata disconosciuta dall'attrice, ma solo contestata quanto al contenuto affermato non conforme alla propria volontà, senza tuttavia che la stessa abbia neppure lontanamente provato – e a ben vedere neppure dedotto –
una qualsiasi coartazione fisica o morale nel rilascio della stessa), la CTU svolta in primo grado a mezzo del rag. ha – con motivazione argomentata e Pt_4
comunque esente da vizi logici e pertanto pienamente condivisibile –
evidenziato come non sussista prova di prelevamenti dal conto corrente della sig.ra ad opera del solo sig. se non con riferimento ad un Per_1 CP_1
pag. 11/14 assegno bancario intestato “me medesimo” dell'importo di € 4.950,00= in data
24.08.2009 a firma però di entrambi gli intestatari del conto e cioè non solo il ma anche la stessa . Né le dichiarazioni rese dalla CP_1 Persona_1
stessa attrice dinanzi al P.M. possono rivestire alcun carattere probatorio, in quanto provenienti dalla medesima parte in giudizio, nel presente processo civile. Nel rappresentato quadro probatorio complessivo, dunque, è senz'altro da confermare il rigetto – già ampiamente argomentato dal Tribunale di
Macerata con motivazione ampiamente condivisibile, della riproposta domanda di restituzione dell'importo di € 232.565,52= nei confronti del per CP_1
asseriti abusi dello stesso nella gestione del conto corrente della madre. Non
sussistono pertanto ragioni di sorta per l'invocata rinnovazione della CTU e/o comunque per una ulteriore istruzione della causa, atteso il mancato raggiungimento della prova della gestione del conto da parte del . CP_1
Venendo così all'appello incidentale della sig.ra , anch'esso è Controparte_2
da ritenersi assolutamente infondato. Quanto alla pretesa mancata prova dell'animus donandi da parte della sig.ra nella dazione, da parte di Per_1
quest'ultima ed in favore della di n. 2 assegni, l'uno di € 14.000,00= CP_2
(n. 5606562782-2) e l'altro di € 5.000,00= (n. 5606562786-06) in epoca ravvicinata
(27.06.2011 e 07.07.2011), va sottolineato che in assenza di una qualsiasi diversa causa giustificativa di tale trasferimento di fondi (che sarebbe stato ovviamente onere dell'accipiens di provare), quest'ultimo non può che presumersi pag. 12/14 ragionevolmente avvenuto in esecuzione di un atto di liberalità della in Per_1
favore della (anche in considerazione del fatto che agli atti risultano CP_2
diverse simili donazioni effettuate dalla stessa in favore di vari membri della propria famiglia); donazione peraltro da ritenersi complessivamente di importo
(€ 19.000,00= dovendo ritenersi le due dazioni in argomento, ravvicinate tra loro nel tempo, effettuate in esecuzione di un medesimo ed unico intento liberale) non modico, anche avuto riguardo al pur ragguardevole patrimonio della donante, con conseguente nullità della medesima ex art. 782 c.c. per mancato rispetto della forma ad substantiam.
Quanto alle spese di lite del grado, esse possono essere integralmente compensate nel rapporto tra da un lato e e Parte_1 CP_1
dall'altro, in considerazione della reciproca soccombenza. Le Controparte_2
stesse invece vanno poste a carico dell'appellante nel Parte_1
rapporto processuale con gli altri appellati e in CP_3 Parte_2
considerazione dell'esclusiva soccombenza del primo, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
pag. 13/14 • Compensa integralmente le spese del grado nel rapporto tra l'appellante e gli appellati e;
CP_1 Controparte_2
• Condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_3 Parte_2
le spese di lite del grado che liquida in complessivi € 5.200,00= di
[...]
cui € 1.500,00= per fase di studio, € 1.250,00= per fase introduttiva, €
2.500,00= per fase decisoria. Il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
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