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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 11/04/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1711/2022R.g.
Tra
n p.l.r.p.t. ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco De Cicco
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 PartitaIVA_2
) P.IVA_3
Rappresentata e difesa dall'avv.to Gianfranco Esposito
E
in p.l.r.p.t. (c.f. e p.iva ) Controparte_2 P.IVA_4
Rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Gallo
RESISTENTI
OGGETTO: previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 28/ 07/ 2022 , deposi tat o in dat a 27/07/2022,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclus ioni : A) accertare l'omessa notifica degli avvisi di addebito portati CP_3 nell'intimazione oggi impugnata disponendone l'annullamento; B) in via subordinata accertare l'avvenuta prescrizione delle pretese di cui agli avvisi di addebito n. CP_3
43920112000000206000 notificato il 16.06.2011, n. 43920120000000716000 notificato il
24.04.2012, 43920120000023356000 notificato il 24.04.2012; 43920120000202076000 notificato il 11.05.2012, n.4392012000039920200 notificato il 20.06.2012,
1 n.43920120000448328000 notificato il 24.07.2012, n.43920120000473392000 notificato il
10.08.2012, n.43920130000077523000 notificato il 10.05.2013 , e così per un totale di
€17130,99 annullando per quanto di ragione l'intimazione oggi impugnata e dichiarare che nulla è dovuto in relazione a detti debiti, ad essa per la causali di cui alla parte motiva. CP_3
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze 23.04.2024, 24.09.2024, e all 'udi enza del l '8.04.2025 frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito dell a t ratt azi one cart olare, il Giudicant e, preso att o dell a ritual e com uni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso atto del deposit o di not e s critte ent ro il t ermi ne assegnat o con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adott ato la s entenza con contest ual e moti vazi one, di cui di spone la com uni cazi one all e parti, nei t ermini di seguit o precisati.
In vi a prelimi nare si ril eva che è int ervenut o nell e more del giudi zi o lo stral cio dei credi ti contribut ivi di cui agli avvisi di addebito ogget to dell'odierno giudizio, ai sensi dell 'articolo 1, commi da 222 a 230, della legge n.197/ 2022, che prevede l'annull am ento autom ati co, all a dat a del 31 marzo 2023, s enza al cuna ri chi est a da part e del contri buente, dei si ngoli debiti affidati all' dalle amministrazioni statali, dalle Controparte_4
agenzi e fis cali e dagli enti pubbli ci previdenzi ali , dal 1° gennai o 2000 al 31 dicembre 2015, di i mporto residuo per part ita fi no a mi lle euro al 1° gennaio
2023 . Deve dunque darsi atto dell a cessazione dell a m at eria del cont endere.
La formul a di di chi arazione dell a cessazione dell a m at eri a del cont endere è largament e diffusa e, pur non trovando previsione nel codi ce di rito, i ndi ca un vero e proprio i stituto proces sual e di cui la gi uri sprudenza dell a C assazione ha defi nito i confini.
La cessazione dell a m ateri a del cont endere può defi nirsi com e quell a situazi one obi ettiva che s i viene a creare per i l sopravveni re di ragioni di fat to che esti nguono la situazione gi uridica post a a fondamento del la dom anda, si cché vi ene a m ancare l a stessa "m at eria" su cui si fonda la controvers ia. Gli eventi generat ori della cessazi one dell a m ateri a del
Pag. 2 di 4 contendere possono ess ere di natura fatt ual e, com e pure di scendere da atti posti in ess ere dall a vol ont à di una o di ent rambe le parti (ri nunci a alla pret esa, ri nunci a all'azione, adempi ment o spontaneo, transazi one o concili azione), ne deriva una deroga al principi o per cui il processo dovrebbe restare i ns ensi bil e ai fatti sopravvenuti dopo l a proposizi one dell a domanda che si giusti fica all a luce del principi o di economia dei m ezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cas s., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo si stemati co, l a cessazi one della m at eria del cont endere vi ene considerat a com e l'antitesi dell'i nt eresse ad agi re: una volt a che si a venut o meno i n corso di causa il fondam ent o st esso dell a lit e - che costit uendo una condi zione dell'azione deve s ussi stere fino al m om ento dell a decisi one - vengono a m ancare sia l 'int eresse ad agire che a cont raddi re e, con essi, la necessit à di una pronunci a del giudi ce (cfr. C ass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333; C ass ., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.9401; Cass., 14.2.91,
n. 1538; C as s., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione dell a materia del contendere devono ricorrere congiunt ament e i seguenti presuppos t i: l'evento generat ore deve essere sopravvenuto all a proposi zi one della dom anda gi udi zi ale, altrimenti l a medesim a sarebbe improponibil e ab ori gine per difett o di i nteresse all'azione; occorre, poi , che il fat to sopravvenuto abbi a det erm inato l'integral e el iminazione dell a materi a dell a lit e;
deve tratt arsi di situazione ri conosciut a ed amm essa da ent rambe l e parti, nel s ens o che il fatto di cessazione deve aver eliminat o ogni posi zione di contrast o e ri sult are paci fico i n tutt e l e sue componenti, anche per quanto atti ene alla ril evanza giuridica dell e vi cende sopraggiunte (tra l e ultim e,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; C ass., 7.5.95, n. 12614; C ass.,
16.9.95, n. 9781; C ass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso i n esam e, può ess ere di chiarat a la cessazione dell a materi a del contendere, ri correndone i presupposti;
pert anto, si configura nell a fattispeci e in esame, l'insorgenza, rispetto all'instaurazione del giudizio, di un evento tal e da elimi nare ogni ragione di cont rasto, ed int egrant e i presupposti per l'adozione di una pronuncia di cessata materia del contendere.
Le spese di lit e del pres ent e giudizi o, liquidat e com e da disposi tivo, sono integralm ent e compensat e t ra l e parti , t enuto conto dell e m otivazi oni dell a decisi one.
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P.Q.M.
1) Dichi ara l a cess azione della m ateri a del contendere.
2) Compens a l e spes e di lit e t ra l e parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 11 aprile 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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