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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2023/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA C. BATTISTI, 23 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTELEONE DIEGO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANCONA GIUSEPPE ( VIA C. C.F._1
BATTISTI, 23 20122 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_2
PASSIONE 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) in riforma dell'impugnata sentenza, condannare , in persona del legale CP_1 rappresentante, a corrispondere all'attrice, quale cessionaria del credito, la somma di € 7.000,00, già al netto dello scoperto contrattuale, ovvero la somma che dovesse risultare, quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura ”, Controparte_2 targata ER427GV, in conseguenza dell'evento occorso in data 01-02.04.2022, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione;
2) condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rivalsa CP_1 delle spese di lite del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone. In via istruttoria. A. Si deferisce giuramento decisorio al procuratore speciale di , Dott.ssa CP_1
Daniela Crepuscolo, sulle circostanze articolare nell'atto del 25.01.2024 e che qui si riportano:
1. giuro e giurando affermo essere vero che la polizza n. 529988062, stipulata in data 16.04.2021, presso l'agenzia sita in Peschiera Borromeo, che mi viene P.IVA_3 rammostrata quale documento n. 2 del fascicolo attoreo, indennizza per Parte_2
i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza (“Volkswagen Tiguan”, targato ER427GV) in conseguenza di atti da vandalismo, come ho potuto accertare, nell'ambito dei poteri conferitimi con procura rilasciata in data 28.11.2014 dal Consiglio di Amministrazione, n. 61, all'atto dell'incarico all'avv. Marco Moiraghi di
pagina 2 di 11 costituzione in questo giudizio, volto alla liquidazione dell'indennizzo vantato da
[...]
a seguito dell'evento dell'01 – 02.04.2022; Pt_2
2. giuro e giurando affermo essere a conoscenza che la polizza n. 529988062, stipulata in data 16.04.2021, presso l'agenzia 0664000 sita in Peschiera Borromeo, che mi viene rammostrata quale documento n. 2 del fascicolo attoreo, indennizza Parte_2 per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza (“Volkswagen
[...]
Tiguan”, targato ER427GV) in conseguenza di atti da vandalismo. B. L'attrice chiede di essere abilitata a provare con testi le seguenti circostanze di fatto:
1. vero che in data 01.04.2022, verso le ore 21.00, parcheggiava la Parte_2 vettura “Volkswagen Tiguan, targata ER427GV, in Via Verdi, in prossimità del civico n. 2, nell'abitato di Pantigliate;
2. vero che la mattina successiva (02.04.2022), verso le ore 09.00, al Parte_2 momento di riprendere la predetta vettura, accertava che ignoti avevano danneggiato la vettura ”, targata ER427GV, come da denuncia che mi si Controparte_2 rammostra quale documento n. 3 del fascicolo attoreo;
3. vero che i danni subiti dalla vettura “Volkswagen Tiguan“, targata ER427GV, consistevano nella foratura di tutte le gomme, nonché nella rigatura di tutta la carrozzeria;
4. vero che dopo la denuncia di sinistro, il perito su incarico di , Tes_1 CP_1 eseguiva l'ispezione del veicolo “Volkswagen Tiguan“, targata ER427GV;
5. vero che nell'occasione di cui al punto n. 4, il perito accertava i danni Tes_1 denunciati da concludendo per la compatibilità di essi con l'evento Parte_2 vandalico dell'01-02/04.2022. Si indicano come testi:
- , residente in [...], sui capitoli dal n. 1 al n. 3; Tes_2
- domiciliato in Seveso (MB), Via Tonale n. 22, sui capitoli nn. 4 e 5. Tes_1
C. Disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di , ovvero, nei CP_1 confronti del perito con studio in Seveso (MB), Via Tonale n. 22, Tes_1
l'ordine di esibizione della perizia redatta sul veicolo “Volkswagen Tiguan“, targato ER427GV, a seguito dell'evento per cui è causa. D. Disporsi, occorrendo, CTU meccanica sul veicolo “Volkswagen Tiguan“, targata ER427GV, onde accertare e quantificare i danni subiti in occasione dell'atto vandalico per cui è causa”.
Per CP_1
pagina 3 di 11 “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita , contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello che
[...] ha proposto avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Milano n. Parte_1
5238/2024 pubblicata il 20 maggio 2024 e notificata in data 28 maggio 2024, con integrale sua conferma. Con riconoscimento di spese, diritti ed onorari del grado del giudizio e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. nei temini sopra esposti. IN VIA ISTRUTTORIA: A. Si reitera ferma opposizione all'ammissione della prova per testi chiesta ex adverso per i seguenti ribaditi motivi. Capp. 1-2: in quanto contrario a quanto riferito da all'accertatore incaricato Parte_2 dalla Compagnia. Cap. 3: in quanto generico e valutativo;
in ogni caso, come già eccepito, non esiste alcuna immagine a conferma di quanto dedotto nel capitolo e segnatamente del veicolo danneggiato al momento del suo ritrovamento. Capp. 4-5: in quanto irrilevante atteso che il perito si è limitato ad accertare il danno e non l'effettiva verificazione dell'evento oggetto di garanzia. B. Si rinnova fin d'ora l'istanza di ammissione alla prova contraria sui capitoli di prova attorei ove ammessi. Con conferma del teste già indicato a prova diretta. D. Si reitera ferma opposizione all' ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto consistente in una illegittima inversione degli oneri probatori ed in ogni caso per i motivi già indicati in sentenza.. A ciò si aggiunga come già eccepito che gli esiti della perizia non sono in alcun modo utili a dimostrare l'effettiva verificazione dell'atto vandalico denunciato il cui onere probatorio rimane a carico di parte attrice. C. Si conferma opposizione all'ammissione di CTU meccanica in quanto esplorativa in assenza di prova della esistenza del danno. D. Ci si oppone nuovamente alla ammissione del giuramento decisorio il quale è volto alla conferma della esistenza della polizza che non è in contestazione e non al suo contenuto che continua a rimanere non provato ed in ogni caso per ragioni già esposte in narrativa. E. Nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto non venisse immediatamente rigettato, è per mero scrupolo difensivo che si insiste nella ammissione della prova per testi già dedotta sulle seguenti circostanze. 1) Vero che ricevuta la denuncia di sinistro incaricava la CP_1 [...] di effettuare le opportune indagini;
Controparte_3
2) Vero che l'incarcato della riusciva a Controparte_3 Persona_1 conferire verbalmente con il quale si rendeva disponibile a riferire sul sinistro. Parte_2
pagina 4 di 11 3) Vero che riferiva di essersi recato, nella serata del 1 aprile 2022 in Via Parte_2
Verdi 2 a Pantigliate (MI), in visita dalla sorella ivi residente, presso cui rimaneva fino alle ore 1:00 circa.
4) Vero che indicava ai Carabinieri come intervallo di tempo in cui sarebbe Parte_2 avvenuto il sinistro le 21:00 del primo aprile sino alle 9:00 del giorno successivo.
5) Vero che riferiva di essersi recato presso la in quanto è Parte_2 Parte_1 una sorta di succursale della sua Carrozzeria di fiducia ovvero la Controparte_4
[...]
6) Vero che confermava che le Autorità si erano limitate a raccogliere la Parte_2 propria dichiarazione sul prestampato senza visionare il veicolo asseritamente danneggiato dall'atto vandalico.
7) Vero che si è recato nel luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, Persona_1 accertando la presenza di un parcheggio, ma l'assenza telecamera di sicurezza e/o testimoni quali ad esempio negozianti, custodi di stabili ivi esistenti;
8) Vero che il titolare della riferiva che il pronto soccorso stradale era Parte_1 stato operato dalla . Controparte_4
Si conferma a teste c/o: legale rappresentante Persona_1 Controparte_3 pro tempore di . Controparte_3
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c. e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
quale cessionaria del credito da indennizzo ceduto da Parte_1
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Parte_2 CP_1 in qualità di assicuratore contro i danni, chiedendone la condanna al
[...] pagamento della somma di euro 7.000,00, quale indennizzo spettante per i danni subiti nella notte tra l' 01.04.2022 e il 02.04.2022 dal veicolo Volkswagen Tiguan targato ER427GV di proprietà di . Parte_2
A sostegno della domanda, l'attrice espose:
-che il veicolo era coperto da polizza assicurativa contratta con CP_1 tra le cui garanzie era prevista la copertura del rischio di atti vandalici;
-che il giorno 01.04.2022, verso le ore 21:00, il sig. aveva parcheggiato la Pt_2 vettura al n. 2 di via Verdi in Pantigliate (MI) e, alle ore 9:00 del giorno pagina 5 di 11 successivo, nel riprendere il proprio veicolo, aveva accertato che ignoti avevano forato gli pneumatici e danneggiato l'intera carrozzeria;
-che il sig. dopo aver denunciato l'evento presso i Carabinieri della Pt_2
Stazione di Peschiera Borromeo, aveva provveduto a informare del sinistro la propria compagnia assicurativa;
-che la vettura aveva riportato danni per il cui ripristino erano state eseguite riparazioni per il costo di euro 7.925,51, come da fattura emessa dall'attrice, credito che veniva poi ceduto dal proprietario del veicolo alla Parte_1
[...]
-che non aveva riconosciuto l'indennizzo contrattualmente CP_1 dovuto.
costituitasi in giudizio, chiese il rigetto della domanda eccependo CP_1 la mancanza di prova della verificazione dell'evento come descritto in atti, della copertura assicurativa, nonché dell'ammontare dei danni subiti dal veicolo. Con sentenza n. 4238/2024, pubblicata il 20 maggio 2024 e notificata il 28 maggio 2024, il Tribunale di Milano rigettò la domanda attorea e condannò la società alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 convenuta, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Il primo giudice rilevò che la produzione documentale attorea, consistente nel mero frontespizio di polizza, non consentiva di ritenere raggiunta la prova delle condizioni di copertura assicurativa e che tale carenza non poteva essere in alcun modo sopperita dall'esperimento del giuramento decisorio richiesto, stante il fatto che questo aveva ad oggetto l'esclusiva – e pacifica – esistenza della polizza e non il suo contenuto;
che, parimenti, la documentazione inerente l'entità dei danni subiti dal veicolo e la circostanza secondo cui questi necessitassero di costi di riparazione pari a euro 7.925,51 era inadeguata in quanto costituita dalla mera produzione della fattura emessa dalla stessa società cessionaria e da fotografie di una vettura in fase di verniciatura da cui era stata rimossa la targa;
che la perizia redatta da di cui veniva richiesta da CP_1
l'esibizione, non risultava idonea a superare le lacune probatorie, Parte_1 in quanto il perito non aveva accertato la necessità delle riparazioni e la loro effettiva esecuzione, né la congruità dei costi esposti;
che, stante la mancanza di fotografie attestanti le condizioni del veicolo prima delle riparazioni ed essendo queste già avvenute, non poteva neanche essere disposta la ctu richiesta dall'attrice. pagina 6 di 11 Ha proposto appello Si è costituita Parte_1 CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandone la fondatezza nel merito. Fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
*** L'impugnazione è articolata in due motivi. 1°. Si prospetta l'erroneità delle argomentazioni che hanno condotto il tribunale a reputare inadatti a fornire prova del contenuto e delle condizioni della copertura assicurativa il frontespizio di polizza prodotto dall'attore e il giuramento decisorio deferito. Si afferma la fallacia delle argomentazioni della sentenza sotto un duplice profilo: A. l'erroneità della decisione nella parte in cui non ritiene provata l'operatività della garanzia assicurativa, nonostante dal frontespizio della polizza si evinca la sua durata, il veicolo assicurato, nonché l'oggetto della copertura esteso al rischio di atti vandalici. L'appellante sottolinea come la copertura assicurativa avrebbe dovuto considerarsi pacifica stante la mancata contestazione su tale circostanza da parte di nonché CP_1
l'esperimento da parte della compagnia assicurativa di un'indagine preliminare sfociata nella perizia del veicolo, i cui costi non sarebbero stati da questa sostenuti se l'evento denunciato non fosse stato incluso nella polizza. Infine l'appellante evidenzia che lo scoperto contrattuale, rientrando tra le clausole che delimitano il rischio indennizzabile e, quindi, tra i fatti impeditivi della pretesa attorea, avrebbe dovuto essere provato dalla compagnia assicurativa;
B. il mancato accoglimento da parte del tribunale dell'istanza volta ad ottenere il giuramento decisorio che avrebbe dimostrato l'esistenza della copertura assicurativa relativa agli atti vandalici. 2°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non provata l'entità dei danni lamentati da Parte_1 rilevando l' inammissibilità delle prove richieste dall'attrice. Si lamenta l'erronea valutazione degli elementi probatori per non avere il primo giudice (i) fatto ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.;
pagina 7 di 11 (ii) ammesso la prova testimoniale, che avrebbe potuto confermare non solo i fatti esposti nella denuncia, ma anche i danni subiti dal veicolo Volkswagen Tiguan;
(iii) accolto sia l'istanza volta ad ottenere ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della compagnia assicurativa della perizia redatta sul veicolo a seguito dell'evento, sia la richiesta di disporre ctu finalizzata all'accertamento e alla quantificazione del danno.
La decisione L'impugnazione deve essere respinta. Il tribunale evidenzia il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del cessionario del credito indennitario sotto tutti i profili. In base al principio enunciato dalla Cassazione in tema di assicurazione contro i danni, di cui il tribunale ha fatto applicazione “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017; Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). Anche a volere convenire l'argomentazione esposta nel 1° motivo che, avendo l'attore dimostrato, tramite la produzione del frontespizio di polizza, l'esistenza e il vigore di una polizza avente ad oggetto gli atti vandalici, era onere dell'assicuratore fornire prova del massimale e della franchigia, quali elementi limitativi e modificativi della pretesa fatta valere in giudizio, ciò non varrebbe a sanare le lacune probatorie esistenti riguardo il sinistro, i danni subiti dal veicolo, come indicati nella denuncia, nonché della congruità e pertinenza dei costi di riparazione richiesti. Il 2° motivo non coglie infatti nel segno. L'appellante non ha in alcun modo dimostrato l'effettivo verificarsi del rischio, non avendo fornito prova adeguata dell'esistenza e dell'entità dei danni e della congruità dei costi indicati per la loro riparazione. Il tribunale nel rigettare la domanda sottolinea l'anomalia della mancata produzione in giudizio di fotografie del veicolo danneggiato prima della riparazione e l'omessa articolazione di prove sulla riparazioni effettuate>>. pagina 8 di 11 Si tratta di argomentazioni interamente condivise dalla Corte. Occorre rammentare che la sola denuncia, quale atto dichiarativo unilaterale reso dall'assicurato o nel suo interesse, ovviamente non può rappresentare una prova favorevole al denunciante stesso, ma costituisce unicamente il prerequisito della copertura indennitaria, il quale, quando contestato (come si verifica in questa sede) soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali ex art. 116 cpc circa la verosimiglianza e fondatezza del suo contenuto. Essa dunque assume valore meramente presuntivo dell'accadimento dei fatti per come denunciati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003) e può concorrere, in presenza di ulteriori elementi di prova, a fondare il convincimento del giudice. D'altro canto contribuiscono al convincimento del giudice anche gli indizi di segno contrario che rendano poco credibili le tesi dell'attore, quale soggetto tenuto ad assolvere l'onere probatorio attribuitogli dall'art. 2697 c.c. In tale contesto, le istanze istruttorie articolate dall'appellante nulla di utile apportano alla sua prospettazione. Spicca il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova di maggiore rilievo (Cap. 3 diretto a provare i danni consistiti “nella rigatura di tutta la carrozzeria”; Cap 5 sull'accertamento dei danni da parte del perito e sulla loro “compatibilità” con l'evento vandalico), non potendo demandarsi al teste una valutazione sull'entità dei danni riportati dal veicolo. Deve in ogni caso rilevarsi che, ove ammessa, la prova testimoniale non sarebbe comunque risolutiva, non risultando articolata alcuna prova, come correttamente evidenzia la sentenza impugnata, sull'entità del danno e sulla pertinenza delle riparazioni eseguite. Non può peraltro sottacersi come appaia quanto meno singolare che tra tutti i possibili riscontri prodotti dall'appellante manchi quello più significativo e anche di più agevole acquisizione e cioè delle raffigurazioni del veicolo danneggiato al momento del rinvenimento e alla data di consegna alla carrozzeria, da cui potere ragionevolmente desumere la corrispondenza dei danni con quelli denunciati, nonché la pertinenza e congruenza delle spese di riparazione . Non si comprende a riguardo la ragione per la quale non siano state prodotte fotografie del veicolo raffiguranti i vandalismi denunciati, tanto più se si considera che è prassi delle carrozzerie eseguire, prima di intervenire, dei rilievi fotografici delle condizioni del veicolo e che era precipuo interesse della cessionaria del credito documentare le riparazioni. Infine priva di valenza probatoria sulla necessità ed effettività dei ripristini deve considerarsi la copia della fattura emessa dalla stessa attrice, trattandosi di pagina 9 di 11 documento contabile emesso dalla stessa parte che intende utilizzarla (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3293 del 12/02/2018). Non coglie poi appieno la ratio decidendi della sentenza il rilievo che il tribunale avrebbe erroneamente subordinato “la doverosità dell'indennizzo alla circostanza che il veicolo danneggiato venga effettivamente riparato”, omettendo di considerare che il diritto all'indennizzo sorge in conseguenza del danno indipendentemente dall'effettivo ripristino. Il principio generale di cui l'appellante lamenta la disapplicazione non è nella specie conferente, in quanto in contraddizione alle stesse allegazioni attoree, avendo la cessionaria agito per il riconoscimento dell'indennizzo proprio sul presupposto di avere eseguito gli interventi di riparazione in questione. L'appellante insiste infine per l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di , richiesta giustamente respinta in I grado. CP_1
L'istanza è palesemente inammissibile. L'appellante intende provare la natura ed entità dei danni addossando forzosamente alla sua controparte l'onere di produrre le proprie verifiche disposte ante causam sul veicolo. L'ordine di esibizione è tuttavia strumento istruttorio residuale che il giudice può disporre solo “in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021). L'appellante non ha tuttavia dato prova di essersi trovato nell'impossibilità di fornire autonomamente prova delle condizioni del veicolo al momento del rinvenimento in strada la mattina del 2.4.2022. Va conseguentemente respinta anche la richiesta di consulenza tecnica, da reputarsi inammissibile in quanto a palese carattere esplorativo, considerata l'assenza di documentazione attestante le condizioni del veicolo immediatamente dopo l'atto vandalico. Proprio per questa ragione la sentenza di questa Corte n. 3536/24 del 23.12.2024 non costituisce un precedente spendibile in questa sede. In quel caso l'impugnazione è stata accolta e l'indennizzo riconosciuto poiché, anche in ragione dell'accertamento tecnico preventivo effettuato sul veicolo prima delle riparazioni, poteva dirsi acquisita prova delle condizioni ante riparazioni dell'autovettura, circostanza imprescindibile per effettuare una valutazione dei costi di ripristino e dunque del danno.
*
pagina 10 di 11 Al rigetto dell'impugnazione consegue la conferma della sentenza di I grado e la condanna dell'appellante a rifondere, in base alla regola della soccombenza, le spese di lite del presente grado alla controparte, spese che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa, tenuto conto della scarsa difficoltà delle questioni trattate e della preminente oralità dell'attività difensiva nella fase decisionale senza alcun riconoscimento per la non espletata fase di trattazione e/o istruttoria. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 co. 4 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
5238/2024, pubblicata il 20 maggio 2024 ,così dispone:
1. rigetta l'impugnazione e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 5238/2024, pubblicata il 20 maggio 2024;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite di questo grado liquidate in € 2.900,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte il 15 gennaio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2023/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA C. BATTISTI, 23 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTELEONE DIEGO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANCONA GIUSEPPE ( VIA C. C.F._1
BATTISTI, 23 20122 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_2
PASSIONE 8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) in riforma dell'impugnata sentenza, condannare , in persona del legale CP_1 rappresentante, a corrispondere all'attrice, quale cessionaria del credito, la somma di € 7.000,00, già al netto dello scoperto contrattuale, ovvero la somma che dovesse risultare, quale indennizzo dovuto per i danni subiti dalla vettura ”, Controparte_2 targata ER427GV, in conseguenza dell'evento occorso in data 01-02.04.2022, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione;
2) condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rivalsa CP_1 delle spese di lite del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Diego Monteleone. In via istruttoria. A. Si deferisce giuramento decisorio al procuratore speciale di , Dott.ssa CP_1
Daniela Crepuscolo, sulle circostanze articolare nell'atto del 25.01.2024 e che qui si riportano:
1. giuro e giurando affermo essere vero che la polizza n. 529988062, stipulata in data 16.04.2021, presso l'agenzia sita in Peschiera Borromeo, che mi viene P.IVA_3 rammostrata quale documento n. 2 del fascicolo attoreo, indennizza per Parte_2
i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza (“Volkswagen Tiguan”, targato ER427GV) in conseguenza di atti da vandalismo, come ho potuto accertare, nell'ambito dei poteri conferitimi con procura rilasciata in data 28.11.2014 dal Consiglio di Amministrazione, n. 61, all'atto dell'incarico all'avv. Marco Moiraghi di
pagina 2 di 11 costituzione in questo giudizio, volto alla liquidazione dell'indennizzo vantato da
[...]
a seguito dell'evento dell'01 – 02.04.2022; Pt_2
2. giuro e giurando affermo essere a conoscenza che la polizza n. 529988062, stipulata in data 16.04.2021, presso l'agenzia 0664000 sita in Peschiera Borromeo, che mi viene rammostrata quale documento n. 2 del fascicolo attoreo, indennizza Parte_2 per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza (“Volkswagen
[...]
Tiguan”, targato ER427GV) in conseguenza di atti da vandalismo. B. L'attrice chiede di essere abilitata a provare con testi le seguenti circostanze di fatto:
1. vero che in data 01.04.2022, verso le ore 21.00, parcheggiava la Parte_2 vettura “Volkswagen Tiguan, targata ER427GV, in Via Verdi, in prossimità del civico n. 2, nell'abitato di Pantigliate;
2. vero che la mattina successiva (02.04.2022), verso le ore 09.00, al Parte_2 momento di riprendere la predetta vettura, accertava che ignoti avevano danneggiato la vettura ”, targata ER427GV, come da denuncia che mi si Controparte_2 rammostra quale documento n. 3 del fascicolo attoreo;
3. vero che i danni subiti dalla vettura “Volkswagen Tiguan“, targata ER427GV, consistevano nella foratura di tutte le gomme, nonché nella rigatura di tutta la carrozzeria;
4. vero che dopo la denuncia di sinistro, il perito su incarico di , Tes_1 CP_1 eseguiva l'ispezione del veicolo “Volkswagen Tiguan“, targata ER427GV;
5. vero che nell'occasione di cui al punto n. 4, il perito accertava i danni Tes_1 denunciati da concludendo per la compatibilità di essi con l'evento Parte_2 vandalico dell'01-02/04.2022. Si indicano come testi:
- , residente in [...], sui capitoli dal n. 1 al n. 3; Tes_2
- domiciliato in Seveso (MB), Via Tonale n. 22, sui capitoli nn. 4 e 5. Tes_1
C. Disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di , ovvero, nei CP_1 confronti del perito con studio in Seveso (MB), Via Tonale n. 22, Tes_1
l'ordine di esibizione della perizia redatta sul veicolo “Volkswagen Tiguan“, targato ER427GV, a seguito dell'evento per cui è causa. D. Disporsi, occorrendo, CTU meccanica sul veicolo “Volkswagen Tiguan“, targata ER427GV, onde accertare e quantificare i danni subiti in occasione dell'atto vandalico per cui è causa”.
Per CP_1
pagina 3 di 11 “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita , contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello che
[...] ha proposto avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Milano n. Parte_1
5238/2024 pubblicata il 20 maggio 2024 e notificata in data 28 maggio 2024, con integrale sua conferma. Con riconoscimento di spese, diritti ed onorari del grado del giudizio e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. nei temini sopra esposti. IN VIA ISTRUTTORIA: A. Si reitera ferma opposizione all'ammissione della prova per testi chiesta ex adverso per i seguenti ribaditi motivi. Capp. 1-2: in quanto contrario a quanto riferito da all'accertatore incaricato Parte_2 dalla Compagnia. Cap. 3: in quanto generico e valutativo;
in ogni caso, come già eccepito, non esiste alcuna immagine a conferma di quanto dedotto nel capitolo e segnatamente del veicolo danneggiato al momento del suo ritrovamento. Capp. 4-5: in quanto irrilevante atteso che il perito si è limitato ad accertare il danno e non l'effettiva verificazione dell'evento oggetto di garanzia. B. Si rinnova fin d'ora l'istanza di ammissione alla prova contraria sui capitoli di prova attorei ove ammessi. Con conferma del teste già indicato a prova diretta. D. Si reitera ferma opposizione all' ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. in quanto consistente in una illegittima inversione degli oneri probatori ed in ogni caso per i motivi già indicati in sentenza.. A ciò si aggiunga come già eccepito che gli esiti della perizia non sono in alcun modo utili a dimostrare l'effettiva verificazione dell'atto vandalico denunciato il cui onere probatorio rimane a carico di parte attrice. C. Si conferma opposizione all'ammissione di CTU meccanica in quanto esplorativa in assenza di prova della esistenza del danno. D. Ci si oppone nuovamente alla ammissione del giuramento decisorio il quale è volto alla conferma della esistenza della polizza che non è in contestazione e non al suo contenuto che continua a rimanere non provato ed in ogni caso per ragioni già esposte in narrativa. E. Nella denegata ipotesi in cui l'appello proposto non venisse immediatamente rigettato, è per mero scrupolo difensivo che si insiste nella ammissione della prova per testi già dedotta sulle seguenti circostanze. 1) Vero che ricevuta la denuncia di sinistro incaricava la CP_1 [...] di effettuare le opportune indagini;
Controparte_3
2) Vero che l'incarcato della riusciva a Controparte_3 Persona_1 conferire verbalmente con il quale si rendeva disponibile a riferire sul sinistro. Parte_2
pagina 4 di 11 3) Vero che riferiva di essersi recato, nella serata del 1 aprile 2022 in Via Parte_2
Verdi 2 a Pantigliate (MI), in visita dalla sorella ivi residente, presso cui rimaneva fino alle ore 1:00 circa.
4) Vero che indicava ai Carabinieri come intervallo di tempo in cui sarebbe Parte_2 avvenuto il sinistro le 21:00 del primo aprile sino alle 9:00 del giorno successivo.
5) Vero che riferiva di essersi recato presso la in quanto è Parte_2 Parte_1 una sorta di succursale della sua Carrozzeria di fiducia ovvero la Controparte_4
[...]
6) Vero che confermava che le Autorità si erano limitate a raccogliere la Parte_2 propria dichiarazione sul prestampato senza visionare il veicolo asseritamente danneggiato dall'atto vandalico.
7) Vero che si è recato nel luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro, Persona_1 accertando la presenza di un parcheggio, ma l'assenza telecamera di sicurezza e/o testimoni quali ad esempio negozianti, custodi di stabili ivi esistenti;
8) Vero che il titolare della riferiva che il pronto soccorso stradale era Parte_1 stato operato dalla . Controparte_4
Si conferma a teste c/o: legale rappresentante Persona_1 Controparte_3 pro tempore di . Controparte_3
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c. e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
quale cessionaria del credito da indennizzo ceduto da Parte_1
convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Parte_2 CP_1 in qualità di assicuratore contro i danni, chiedendone la condanna al
[...] pagamento della somma di euro 7.000,00, quale indennizzo spettante per i danni subiti nella notte tra l' 01.04.2022 e il 02.04.2022 dal veicolo Volkswagen Tiguan targato ER427GV di proprietà di . Parte_2
A sostegno della domanda, l'attrice espose:
-che il veicolo era coperto da polizza assicurativa contratta con CP_1 tra le cui garanzie era prevista la copertura del rischio di atti vandalici;
-che il giorno 01.04.2022, verso le ore 21:00, il sig. aveva parcheggiato la Pt_2 vettura al n. 2 di via Verdi in Pantigliate (MI) e, alle ore 9:00 del giorno pagina 5 di 11 successivo, nel riprendere il proprio veicolo, aveva accertato che ignoti avevano forato gli pneumatici e danneggiato l'intera carrozzeria;
-che il sig. dopo aver denunciato l'evento presso i Carabinieri della Pt_2
Stazione di Peschiera Borromeo, aveva provveduto a informare del sinistro la propria compagnia assicurativa;
-che la vettura aveva riportato danni per il cui ripristino erano state eseguite riparazioni per il costo di euro 7.925,51, come da fattura emessa dall'attrice, credito che veniva poi ceduto dal proprietario del veicolo alla Parte_1
[...]
-che non aveva riconosciuto l'indennizzo contrattualmente CP_1 dovuto.
costituitasi in giudizio, chiese il rigetto della domanda eccependo CP_1 la mancanza di prova della verificazione dell'evento come descritto in atti, della copertura assicurativa, nonché dell'ammontare dei danni subiti dal veicolo. Con sentenza n. 4238/2024, pubblicata il 20 maggio 2024 e notificata il 28 maggio 2024, il Tribunale di Milano rigettò la domanda attorea e condannò la società alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 convenuta, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Il primo giudice rilevò che la produzione documentale attorea, consistente nel mero frontespizio di polizza, non consentiva di ritenere raggiunta la prova delle condizioni di copertura assicurativa e che tale carenza non poteva essere in alcun modo sopperita dall'esperimento del giuramento decisorio richiesto, stante il fatto che questo aveva ad oggetto l'esclusiva – e pacifica – esistenza della polizza e non il suo contenuto;
che, parimenti, la documentazione inerente l'entità dei danni subiti dal veicolo e la circostanza secondo cui questi necessitassero di costi di riparazione pari a euro 7.925,51 era inadeguata in quanto costituita dalla mera produzione della fattura emessa dalla stessa società cessionaria e da fotografie di una vettura in fase di verniciatura da cui era stata rimossa la targa;
che la perizia redatta da di cui veniva richiesta da CP_1
l'esibizione, non risultava idonea a superare le lacune probatorie, Parte_1 in quanto il perito non aveva accertato la necessità delle riparazioni e la loro effettiva esecuzione, né la congruità dei costi esposti;
che, stante la mancanza di fotografie attestanti le condizioni del veicolo prima delle riparazioni ed essendo queste già avvenute, non poteva neanche essere disposta la ctu richiesta dall'attrice. pagina 6 di 11 Ha proposto appello Si è costituita Parte_1 CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandone la fondatezza nel merito. Fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 15.01.2025.
*** L'impugnazione è articolata in due motivi. 1°. Si prospetta l'erroneità delle argomentazioni che hanno condotto il tribunale a reputare inadatti a fornire prova del contenuto e delle condizioni della copertura assicurativa il frontespizio di polizza prodotto dall'attore e il giuramento decisorio deferito. Si afferma la fallacia delle argomentazioni della sentenza sotto un duplice profilo: A. l'erroneità della decisione nella parte in cui non ritiene provata l'operatività della garanzia assicurativa, nonostante dal frontespizio della polizza si evinca la sua durata, il veicolo assicurato, nonché l'oggetto della copertura esteso al rischio di atti vandalici. L'appellante sottolinea come la copertura assicurativa avrebbe dovuto considerarsi pacifica stante la mancata contestazione su tale circostanza da parte di nonché CP_1
l'esperimento da parte della compagnia assicurativa di un'indagine preliminare sfociata nella perizia del veicolo, i cui costi non sarebbero stati da questa sostenuti se l'evento denunciato non fosse stato incluso nella polizza. Infine l'appellante evidenzia che lo scoperto contrattuale, rientrando tra le clausole che delimitano il rischio indennizzabile e, quindi, tra i fatti impeditivi della pretesa attorea, avrebbe dovuto essere provato dalla compagnia assicurativa;
B. il mancato accoglimento da parte del tribunale dell'istanza volta ad ottenere il giuramento decisorio che avrebbe dimostrato l'esistenza della copertura assicurativa relativa agli atti vandalici. 2°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non provata l'entità dei danni lamentati da Parte_1 rilevando l' inammissibilità delle prove richieste dall'attrice. Si lamenta l'erronea valutazione degli elementi probatori per non avere il primo giudice (i) fatto ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.;
pagina 7 di 11 (ii) ammesso la prova testimoniale, che avrebbe potuto confermare non solo i fatti esposti nella denuncia, ma anche i danni subiti dal veicolo Volkswagen Tiguan;
(iii) accolto sia l'istanza volta ad ottenere ex art. 210 c.p.c. l'esibizione da parte della compagnia assicurativa della perizia redatta sul veicolo a seguito dell'evento, sia la richiesta di disporre ctu finalizzata all'accertamento e alla quantificazione del danno.
La decisione L'impugnazione deve essere respinta. Il tribunale evidenzia il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del cessionario del credito indennitario sotto tutti i profili. In base al principio enunciato dalla Cassazione in tema di assicurazione contro i danni, di cui il tribunale ha fatto applicazione “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017; Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). Anche a volere convenire l'argomentazione esposta nel 1° motivo che, avendo l'attore dimostrato, tramite la produzione del frontespizio di polizza, l'esistenza e il vigore di una polizza avente ad oggetto gli atti vandalici, era onere dell'assicuratore fornire prova del massimale e della franchigia, quali elementi limitativi e modificativi della pretesa fatta valere in giudizio, ciò non varrebbe a sanare le lacune probatorie esistenti riguardo il sinistro, i danni subiti dal veicolo, come indicati nella denuncia, nonché della congruità e pertinenza dei costi di riparazione richiesti. Il 2° motivo non coglie infatti nel segno. L'appellante non ha in alcun modo dimostrato l'effettivo verificarsi del rischio, non avendo fornito prova adeguata dell'esistenza e dell'entità dei danni e della congruità dei costi indicati per la loro riparazione. Il tribunale nel rigettare la domanda sottolinea l'anomalia della mancata produzione in giudizio di fotografie del veicolo danneggiato prima della riparazione e l'omessa articolazione di prove sulla riparazioni effettuate>>. pagina 8 di 11 Si tratta di argomentazioni interamente condivise dalla Corte. Occorre rammentare che la sola denuncia, quale atto dichiarativo unilaterale reso dall'assicurato o nel suo interesse, ovviamente non può rappresentare una prova favorevole al denunciante stesso, ma costituisce unicamente il prerequisito della copertura indennitaria, il quale, quando contestato (come si verifica in questa sede) soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali ex art. 116 cpc circa la verosimiglianza e fondatezza del suo contenuto. Essa dunque assume valore meramente presuntivo dell'accadimento dei fatti per come denunciati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003) e può concorrere, in presenza di ulteriori elementi di prova, a fondare il convincimento del giudice. D'altro canto contribuiscono al convincimento del giudice anche gli indizi di segno contrario che rendano poco credibili le tesi dell'attore, quale soggetto tenuto ad assolvere l'onere probatorio attribuitogli dall'art. 2697 c.c. In tale contesto, le istanze istruttorie articolate dall'appellante nulla di utile apportano alla sua prospettazione. Spicca il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova di maggiore rilievo (Cap. 3 diretto a provare i danni consistiti “nella rigatura di tutta la carrozzeria”; Cap 5 sull'accertamento dei danni da parte del perito e sulla loro “compatibilità” con l'evento vandalico), non potendo demandarsi al teste una valutazione sull'entità dei danni riportati dal veicolo. Deve in ogni caso rilevarsi che, ove ammessa, la prova testimoniale non sarebbe comunque risolutiva, non risultando articolata alcuna prova, come correttamente evidenzia la sentenza impugnata, sull'entità del danno e sulla pertinenza delle riparazioni eseguite. Non può peraltro sottacersi come appaia quanto meno singolare che tra tutti i possibili riscontri prodotti dall'appellante manchi quello più significativo e anche di più agevole acquisizione e cioè delle raffigurazioni del veicolo danneggiato al momento del rinvenimento e alla data di consegna alla carrozzeria, da cui potere ragionevolmente desumere la corrispondenza dei danni con quelli denunciati, nonché la pertinenza e congruenza delle spese di riparazione . Non si comprende a riguardo la ragione per la quale non siano state prodotte fotografie del veicolo raffiguranti i vandalismi denunciati, tanto più se si considera che è prassi delle carrozzerie eseguire, prima di intervenire, dei rilievi fotografici delle condizioni del veicolo e che era precipuo interesse della cessionaria del credito documentare le riparazioni. Infine priva di valenza probatoria sulla necessità ed effettività dei ripristini deve considerarsi la copia della fattura emessa dalla stessa attrice, trattandosi di pagina 9 di 11 documento contabile emesso dalla stessa parte che intende utilizzarla (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3293 del 12/02/2018). Non coglie poi appieno la ratio decidendi della sentenza il rilievo che il tribunale avrebbe erroneamente subordinato “la doverosità dell'indennizzo alla circostanza che il veicolo danneggiato venga effettivamente riparato”, omettendo di considerare che il diritto all'indennizzo sorge in conseguenza del danno indipendentemente dall'effettivo ripristino. Il principio generale di cui l'appellante lamenta la disapplicazione non è nella specie conferente, in quanto in contraddizione alle stesse allegazioni attoree, avendo la cessionaria agito per il riconoscimento dell'indennizzo proprio sul presupposto di avere eseguito gli interventi di riparazione in questione. L'appellante insiste infine per l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di , richiesta giustamente respinta in I grado. CP_1
L'istanza è palesemente inammissibile. L'appellante intende provare la natura ed entità dei danni addossando forzosamente alla sua controparte l'onere di produrre le proprie verifiche disposte ante causam sul veicolo. L'ordine di esibizione è tuttavia strumento istruttorio residuale che il giudice può disporre solo “in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021). L'appellante non ha tuttavia dato prova di essersi trovato nell'impossibilità di fornire autonomamente prova delle condizioni del veicolo al momento del rinvenimento in strada la mattina del 2.4.2022. Va conseguentemente respinta anche la richiesta di consulenza tecnica, da reputarsi inammissibile in quanto a palese carattere esplorativo, considerata l'assenza di documentazione attestante le condizioni del veicolo immediatamente dopo l'atto vandalico. Proprio per questa ragione la sentenza di questa Corte n. 3536/24 del 23.12.2024 non costituisce un precedente spendibile in questa sede. In quel caso l'impugnazione è stata accolta e l'indennizzo riconosciuto poiché, anche in ragione dell'accertamento tecnico preventivo effettuato sul veicolo prima delle riparazioni, poteva dirsi acquisita prova delle condizioni ante riparazioni dell'autovettura, circostanza imprescindibile per effettuare una valutazione dei costi di ripristino e dunque del danno.
*
pagina 10 di 11 Al rigetto dell'impugnazione consegue la conferma della sentenza di I grado e la condanna dell'appellante a rifondere, in base alla regola della soccombenza, le spese di lite del presente grado alla controparte, spese che si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore di causa, tenuto conto della scarsa difficoltà delle questioni trattate e della preminente oralità dell'attività difensiva nella fase decisionale senza alcun riconoscimento per la non espletata fase di trattazione e/o istruttoria. Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 co. 4 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
5238/2024, pubblicata il 20 maggio 2024 ,così dispone:
1. rigetta l'impugnazione e pertanto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 5238/2024, pubblicata il 20 maggio 2024;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite di questo grado liquidate in € 2.900,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte il 15 gennaio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Francesco Distefano
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