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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19271 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. FONTANAROSA DANIELA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_2 margine del ricorso, dall'avv. SASSONE MARIA ELENA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/10/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 22/04/2006, che dall'unione coniugale erano nati i figli (nata a [...] il [...] ) e ( nato a [...]_1 Persona_2
Giorgio a Cremano (NA) il 27.12.2010 ) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Le parti proponevano domanda cumulativa di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e dandosi fin da ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti dei figli minori se richiesto;
2. Assegnare la casa coniugale ubicata in Napoli (NA) alla Via Degli Astronauti n. 4, scala A, piano 6°, alla sig.ra con quanto in essa contenuto e salvo l'asporto dei beni di stretto uso personale Parte_2
del sig. ;
3. A partire dal mese di dicembre 2024, il contratto di locazione Parte_1 dell'immobile sito in Napoli (NA) alla Via Degli Astronauti n. 4, scala A, piano 6°, ad oggi intestato al Sig. , sarà volturato in favore della Sig.ra che si farà Parte_1 Parte_2
carico sia delle eventuali spese di voltura e registrazione, sia dei relativi canoni di locazioni e delle spese accessorie, 4. La sig.ra si farà inoltre carico, a partire dal 01.04.2025, delle Pt_2
spese per consumi ed utenze domestiche, delle quali curerà la voltura. Gli oneri maturati sino a tale data resteranno a carico del sig. . PIANO GENITORIALE PER I FIGLI Parte_1
MINORENNI 5. I figli e restano affidatati ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale – eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna - Persona_1 Per_2
regolamentando le modalità di visita del padre che li potrà tenere con sé tutte le volte che lo vorrà
- previo accordo tra le parti - nel rispetto degli impegni/esigenze della prole e, in caso di disaccordo, compatibilmente con i turni di lavoro del padre e della madre, da comunicarsi in anticipo e, comunque, almeno: visite infrasettimanali padre figli: i figli e Persona_1 Per_2
restano collocati prevalentemente presso la dimora materna - regolamentando le modalità di visita del padre che li potrà tenere con sé tutte le volte che lo vorrà - previo accordo tra le parti - nel rispetto degli impegni/esigenze della prole e, in caso di disaccordo, compatibilmente con i turni di lavoro del padre e della madre, da comunicarsi in anticipo e, comunque, almeno il lunedì
2 ed il martedì dalle ore 18:00 alle 21:004.a) a week-end alterni, dall'uscita della scuola nella giornata del venerdì alle ore 21,00 della domenica successiva con cena inclusa sempre tenendo conto delle esigenze dei figli;
4.b) il padre sig. inoltre, potrà tenere con sé i figli, ad anni Per_1
alterni, dalle ore 16,00 del 23.12 alle ore 22,00 del 26.12 o dalle ore 16,00 del 30.12 alle ore
22,00 del 2.01., nonché dalle ore 16,00 del Sabato Santo alle ore 22,00 del lunedì in Albis;
nel periodo estivo, per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30.4. di ogni anno;
4.c) il padre si recherà a prendere i figli presso la casa coniugale, dove li riporterà; comunicherà alla madre dove intende portarli nel periodo estivo, in quelli festivi e nei weekends.
Viceversa la madre comunicherà al padre dove intende portare i figli nel periodo estivo, in quelli festivi e nei weekends;
4.d) i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere adottate di comune accordo;
le parti dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi a vicenda sulle questioni significative relative ai figli (andamento didattico/scolastico, condizioni di salute ed ogni altro problema di particolare importanza che riguardi la prole); 5) Disporre a carico del sig. Per_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento indiretto dei figli e di contribuire in Per_1 Per_2
misura della metà delle spese straordinarie e, dunque, prevedere la corresponsione di €. 1.000,00
(mille) ovvero €. 500.00 per ciascun figlio quale assegno di mantenimento da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto della madre alle seguenti coordinate
IBAN [...] con decorrenza dal mese di aprile 2025 e fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli;
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6.a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per le eventuali lezioni private, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6.b) le spese per l'iscrizione all'università, per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative, sportive e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. 7) Le parti si prestano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio, personali e per i figli minori;
8) I ricorrenti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di assegno di mantenimento. 9) gli assegni familiari saranno percepiti dal Sig. e la Sig.ra presta il Suo esplicito Parte_1 Pt_2
consenso sul punto;
10) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.21 ,parte II , S. A , Ufficio 9, reg. Atti Matrimonio anno 2006 ) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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