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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 769/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Pietro Parte_1
Accardo, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Valeria Grandizio, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria del 20/02/2018 Parte_1
eccepiva l'illegittimità del provvedimento di ricalcolo dell'assegno temporaneo di cui era titolare e della trattenuta di € 5.399,46; chiedeva pertanto dichiararsi la non ripetibilità da parte dell' delle somme percepite sine titulo per gli anni 2016 e parte del 2017, (per il CP_1
superamento dei redditi per il medesimo periodo) sulla prestazione cat. INVCIV n.07098007 della quale beneficia, per come comunicatogli dalla missiva del 2.11.17. Rappresentava che <il
superamento del requisito reddituale dal 2016 in poi non dipendeva da un incremento reddituale non
comunicato dolosamente, bensì dal fatto che egli fosse in precedenza titolare di pensione di inabilità ex art.
12 L. 118/1971 e sia divenuto titolare di assegno ex art. 13 L. 118/71 a decorrere da giugno 2016: il cambio
di fascia e di prestazione aveva quindi comportato l'abbassamento del limite reddituale da € 16.532,10 ad €
4.800,38 , rendendo così il reddito di circa € 8.000,00 annui, goduto già in precedenza , incompatibile con
la nuova prestazione liquidata in suo favore>>.
A detta del ricorrente l'avvenuta revoca della prestazione– dovuta alla mancanza dei requisiti reddituali - per come accertata successivamente dall'istituto previdenziale – sarebbe illegittima:
a) in primo luogo perché tardiva, adottata cioè con negligenza da parte dell' quando tale CP_1
ente era – o poteva agevolmente essere – edotto della carenza di tale requisito;
b) in seconda battuta perché non limitata alle sole somme maturate a far data dal provvedimento che stabiliva la non erogabilità della prestazione, come previsto dalla normativa vigente.
Costituendosi l' chiedeva il rigetto del ricorso rappresentando che non vi era contestazione CP_1
sul superamento dei redditi non comunicato dal pensionato. In diritto argomentava che l'onere probatorio, nelle controversie promosse dal pensionato al fine della dichiarazione di irrepetibilità
dell'indebito contestato dall'Ente previdenziale, ricadeva sull'accipiens. Aggiungeva l CP_2
che del tutto inconferenti apparivano i richiami all'art. 13 della legge n. 412/91 mentre la pretesa restitutoria dell' trovava il suo fondamento nell'articolo 2033 del Codice Civile a mente CP_2
del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre ai frutti
e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in
buona fede, dal giorno della domanda”.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, rilevando che non vi fosse contestazione dell'assenza del requisito reddituale, che aveva determinato il maturarsi dell'indebito, quale presupposto a percepire la prestazione oggetto di causa ritendo il recupero tempestivo perché fatto entro l'anno dall'accertamento.
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto pienamente ripetibili le somme richieste dall' . Controparte_3
Ha proposto appello eccependo la non ripetibilità delle somme per mancanza di dolo Parte_1
nonché la tardività del recupero, ribandendo che i dati reddituali erano comunque in possesso dell' CP_1
Si è costituito l'Istituto previdenziale per difendersi.
L'udienza fissata per il 14/1/25 si è svolta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Nel termine loro assegnato le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' pacifico che la pensione di invalidità civile cat. INVCIV n. n.07098007 è stata erogata all'appellate anche per il periodo (2016 e parte 2017) in cui lo stesso superava i limiti reddituali,
sicchè l' ha provveduto al suo recupero. CP_1
Non vi è contestazione sul superamento dei redditi e non vi sono elementi su cui fondare la mancanza di affidamento della pensionata, atteso che non è dato sapere di quanto i redditi superassero il livello minimo. Il comportamento contestato all'appellante è quello di non avere comunicato i dati reddituali.
Ciò posto, sulla ripetibilità delle prestazioni assistenziali erogate in mancanza di requisito reddituale giova richiamare i recenti arresti della Cassazione, secondo cui "In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo,
situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere"(Cass. n. 13223 del
2020).
Ed invero dopo ampia e articolata ricostruzione del quadro normativo è stato precisato a chiare lettere che “22.- (…) va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte
a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate,
anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale
ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto
erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è
determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così,
in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato
che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla
regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la
diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una
situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone). 3. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla
pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare
l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione
in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere.” CP_1
In conclusione : in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento. (Cass., 24617/2022).
Alla luce di tali principi, l'appello va senz'altro accolto, perché non vi è stata alcun allegazione in relazione al dolo e alla mancanza di legittimo affidamento, atteso che l'unico elemento addebitabile al pensionato è non avere comunicato il dato reddituale che, secondo la Suprema
Corte sopra citata, ha valenza neutra ai fini della prova della mancanza di buona fede, trattandosi di un dato che l' già conosce o/o può conoscere. CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e ai criteri fissati dal D.M. 55/2014 (secondo scaglione con riduzione dei valori medi della metà, tenuto conto della esistenza di indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sull'unico motivo di appello, che assume carattere di serialità, esclusa la fase istruttoria non tenutasi ).
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 491/22 del 9/6/22, del Giudice del lavoro di Locri: :
-Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza, accoglie l'originario ricorso e dichira non tipetibili le somme;
- Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le CP_1 Parte_1
spese del doppio grado di lite, che liquida in € 1.030, per il primo grado ed € 962,00 per l'appello oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario dall'Avv. Pietro Accardo.
Reggio Calabria, 15/1/25
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialusa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 769/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Pietro Parte_1
Accardo, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Valeria Grandizio, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria del 20/02/2018 Parte_1
eccepiva l'illegittimità del provvedimento di ricalcolo dell'assegno temporaneo di cui era titolare e della trattenuta di € 5.399,46; chiedeva pertanto dichiararsi la non ripetibilità da parte dell' delle somme percepite sine titulo per gli anni 2016 e parte del 2017, (per il CP_1
superamento dei redditi per il medesimo periodo) sulla prestazione cat. INVCIV n.07098007 della quale beneficia, per come comunicatogli dalla missiva del 2.11.17. Rappresentava che <il
superamento del requisito reddituale dal 2016 in poi non dipendeva da un incremento reddituale non
comunicato dolosamente, bensì dal fatto che egli fosse in precedenza titolare di pensione di inabilità ex art.
12 L. 118/1971 e sia divenuto titolare di assegno ex art. 13 L. 118/71 a decorrere da giugno 2016: il cambio
di fascia e di prestazione aveva quindi comportato l'abbassamento del limite reddituale da € 16.532,10 ad €
4.800,38 , rendendo così il reddito di circa € 8.000,00 annui, goduto già in precedenza , incompatibile con
la nuova prestazione liquidata in suo favore>>.
A detta del ricorrente l'avvenuta revoca della prestazione– dovuta alla mancanza dei requisiti reddituali - per come accertata successivamente dall'istituto previdenziale – sarebbe illegittima:
a) in primo luogo perché tardiva, adottata cioè con negligenza da parte dell' quando tale CP_1
ente era – o poteva agevolmente essere – edotto della carenza di tale requisito;
b) in seconda battuta perché non limitata alle sole somme maturate a far data dal provvedimento che stabiliva la non erogabilità della prestazione, come previsto dalla normativa vigente.
Costituendosi l' chiedeva il rigetto del ricorso rappresentando che non vi era contestazione CP_1
sul superamento dei redditi non comunicato dal pensionato. In diritto argomentava che l'onere probatorio, nelle controversie promosse dal pensionato al fine della dichiarazione di irrepetibilità
dell'indebito contestato dall'Ente previdenziale, ricadeva sull'accipiens. Aggiungeva l CP_2
che del tutto inconferenti apparivano i richiami all'art. 13 della legge n. 412/91 mentre la pretesa restitutoria dell' trovava il suo fondamento nell'articolo 2033 del Codice Civile a mente CP_2
del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre ai frutti
e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in
buona fede, dal giorno della domanda”.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, rilevando che non vi fosse contestazione dell'assenza del requisito reddituale, che aveva determinato il maturarsi dell'indebito, quale presupposto a percepire la prestazione oggetto di causa ritendo il recupero tempestivo perché fatto entro l'anno dall'accertamento.
Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto pienamente ripetibili le somme richieste dall' . Controparte_3
Ha proposto appello eccependo la non ripetibilità delle somme per mancanza di dolo Parte_1
nonché la tardività del recupero, ribandendo che i dati reddituali erano comunque in possesso dell' CP_1
Si è costituito l'Istituto previdenziale per difendersi.
L'udienza fissata per il 14/1/25 si è svolta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Nel termine loro assegnato le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' pacifico che la pensione di invalidità civile cat. INVCIV n. n.07098007 è stata erogata all'appellate anche per il periodo (2016 e parte 2017) in cui lo stesso superava i limiti reddituali,
sicchè l' ha provveduto al suo recupero. CP_1
Non vi è contestazione sul superamento dei redditi e non vi sono elementi su cui fondare la mancanza di affidamento della pensionata, atteso che non è dato sapere di quanto i redditi superassero il livello minimo. Il comportamento contestato all'appellante è quello di non avere comunicato i dati reddituali.
Ciò posto, sulla ripetibilità delle prestazioni assistenziali erogate in mancanza di requisito reddituale giova richiamare i recenti arresti della Cassazione, secondo cui "In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo,
situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere"(Cass. n. 13223 del
2020).
Ed invero dopo ampia e articolata ricostruzione del quadro normativo è stato precisato a chiare lettere che “22.- (…) va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte
a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate,
anche per quello assitenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale
ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto
erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è
determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così,
in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato
che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla
regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la
diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una
situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone). 3. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla
pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare
l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione
in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere.” CP_1
In conclusione : in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento. (Cass., 24617/2022).
Alla luce di tali principi, l'appello va senz'altro accolto, perché non vi è stata alcun allegazione in relazione al dolo e alla mancanza di legittimo affidamento, atteso che l'unico elemento addebitabile al pensionato è non avere comunicato il dato reddituale che, secondo la Suprema
Corte sopra citata, ha valenza neutra ai fini della prova della mancanza di buona fede, trattandosi di un dato che l' già conosce o/o può conoscere. CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e ai criteri fissati dal D.M. 55/2014 (secondo scaglione con riduzione dei valori medi della metà, tenuto conto della esistenza di indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sull'unico motivo di appello, che assume carattere di serialità, esclusa la fase istruttoria non tenutasi ).
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 491/22 del 9/6/22, del Giudice del lavoro di Locri: :
-Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza, accoglie l'originario ricorso e dichira non tipetibili le somme;
- Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le CP_1 Parte_1
spese del doppio grado di lite, che liquida in € 1.030, per il primo grado ed € 962,00 per l'appello oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario dall'Avv. Pietro Accardo.
Reggio Calabria, 15/1/25
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialusa Crucitti