Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 24696/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ultimo comma, nella causa iscritta al n. 24696/2023
r.g.a.c.
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to in San Be- Parte_1 C.F._1 nedetto del Tronto (AP), alla Via Pasubio n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Daniele
Sciarra del Foro di Ascoli Piceno (C.F.: - PEC: C.F._2 [...]
-) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ri- Email_1
corso
OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del direttore l.r.p.t, elett.te dom.ta in alla Via P.IVA_1 CP_1
A.Diaz n.11 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di che la CP_1
rappresenta e difende
OPPOSTO
OGGETTO: RICORSO EX ART. 281 UNDECIES C.P.C. ED EX ARTT. 84 E 99
D.P.R. 115/2002
CONCLUSIONI: come da verbale redatto all'udienza del 04.02.2025
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DEL-
LA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 27.11.2023, il ricorrente in epigrafe generalizzato, chiedeva la revoca del decreto del GIP, Dott.ssa Cangiano, del Tribunale di Napoli, IX sezione pe-
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ritenuto che
siffatta dichiarazione non consente di valutare adeguatamente la sussistenza dei requisiti economici richiesti per accedere al beneficio richiesto, non potendosi escludere che si sostenga con il provento di attività illecite”, ritenendo illegittima una siffatta motivazione.
A sostegno dell'opposizione lamentava l'infondatezza della Parte_1
presunzione per la quale dalla mancata produzione di reddito a partire dal 2020 debba desumersi che lo stesso abbia provveduto al suo sostentamento “con il provento di atti- vità illecite”. Più nel dettaglio, il deduceva la mancata valutazione della cir- Parte_1 costanza che lo stesso, sin dal 10.05.2022, è “ospite presso la Cooperativa Ama Aquilo- ne per lo svolgimento di un percorso terapeutico finalizzato alla disintossicazione” per- corso che, essendo di natura residenziale, ad avviso della difesa “difficilmente può con- ciliarsi con lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti del 11.06.2024, con comparsa depositata il
29.05.2024 si è costituita l' che si limitava ad osservare che “dai Controparte_2
dati disponibili in anagrafe tributaria, con riferimento alla posizione fiscale del sig.
[...]
, risulta che, per l'anno di imposta 2023, egli ha percepito un reddito di lavoro Pt_2
dipendente a tempo determinato di € 1.600 erogato dalla Controparte_3
, CF Dalla banca dati risulta proprietario
[...] P.IVA_2 CP_4 dell'autoveicolo targato DP607JC ( ). Non risulta intestatario di al- CP_5
cun bene immobile. Da quanto è nella disponibilità dell'Ufficio, non è possibile appu- rare i dati della famiglia anagrafica” e a chiedere il rigetto della domanda di condanna alle spese di lite avanzata controparte.
All' udienza del 11.06.2024 parte ricorrente si è riportata al ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso.
Quindi, la scrivente si riservava di decidere la causa nei termini di legge.
In via preliminare va affermata la tempestività dell'opposizione de qua perché proposta nel termine ex lege.
Ed invero dagli atti risulta che il ricorso è stato depositato in data 27.11.2023 e che il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato
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presentata dal Sig. emesso in data 03.11.2023 è stato notificato in Parte_1
data 07.11.2023. Pertanto, è rispettato il termine di giorni venti previsto per la proposi- zione del presente gravame.
Tanto premesso in punto di rito, ritiene questo giudice fondata l'impugnazione proposta.
Ai fini che occupano va ricordato che, in base ai commi da 1 a 4 dell'art. 76 D.P.R.
115/2002 (uniche disposizioni che rilevano nel caso in esame):
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68. (1)
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Inoltre l'art.79 del citato Testo Unico testualmente così recita:
1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 di- cembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fi- ni, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;d) l'impegno a comunica- re, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, ve- rificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un an-
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no, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione eu- ropea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati com- petente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibi- lità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
E' dunque evidente che in base al combinato disposto delle norme sopra richiamata l'istanza di ammissione, oltre all'esatta indicazione del procedimento a cui si riferisce ed alle generalità ed ai codici fiscali del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica, deve contenere anche un'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni reddituali per ottenere il beneficio invocato con la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art.76. In base a tale disposizione si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a rite- nuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Ai fini della determina- zione del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito con modificazioni con la legge 28 marzo 2019, n. 26.
Passando all'esame dell'istanza di ammissione presentata al GIP sede, non appare con- divisibile la presunzione operata dal GIP sede, posto che, come rilevato dalla giurispru- denza di legittimità, laddove si negasse il diritto al gratuito patrocinio a coloro i quali dichiarino di non possedere alcun reddito (reddito pari a zero), sulla base della presun- zione dell'inverosimiglianza della dichiarazione medesima, verrebbe frustrata la stessa ratio solidaristica posta alla base dell'istituto, nonché il potere di accertamento dei red- diti degli istanti e della loro provenienza riconosciuto al giudice dall'art. 96 del Testo
Unico.
Va infatti rilevato che l'opponente ha depositato, congiuntamente al ricorso, dichiara- zione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445 (cfr. doc_4 allegato al ricorso), attestante che il signor
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è domiciliato a Castel di Lama (AP) alla Via C. Da Collecchio n.19, presso Parte_1
“Casa ama- ama aquilone” dal 10 maggio 2022.
Dalla dichiarazione sostitutiva emerge altresì che il nulla dichiarava con ri- Parte_1
guardo ai componenti del suo stato di famiglia, posto che, come è possibile leggere nel- la dichiarazione datata 27.01.2023(cfr. pag.8 doc_4 allegato al ricorso), è “da più di tre anni” che lo stesso non risiede “presso l'indirizzo di Cupra Marittima risultante dal re- gistro anagrafico e di non aver mai provveduto al cambio” in quanto non ha più avuto una fissa dimora.
Il dichiarava altresì di trovarsi presso la da circa Parte_1 Parte_3
nove mesi per un percorso di disintossicazione, circostanza questa altresì confermata dal referente dell'equipe della suddetta cooperativa, Dott.ssa (cfr. doc_5 alle- Persona_1
gato al ricorso).
Della circostanza che l'opponente non conviva con altre persone del cui reddito debba tenersi conto ai fini della concessione del beneficio di cui al D.P.R 115/2002, si trova conferma altresì in quanto dedotto dall'Amministrazione convenuta in giudizio, la quale dà atto della impossibilità di “appurare i dati della famiglia anagrafica”.
Del pari può dirsi con riguardo alla situazione patrimoniale del . Invero, sem- Parte_1 pre nella comparsa di costituzione e risposta dell' è possibile rile- Controparte_2
varsi un unico reddito da lavoro, a tempo determinato, con riguardo al periodo d'imposta 2023, pari a €1.600 ed erogato dalla cooperativa sociale presso il quale è ospitato;
che lo stesso non possiede alcun bene, mobile o immobile, eccezion fatta per un unico bene mobile registrato e, cioè, l'autovettura SMART FOR TWO tg. DP607JC.
Risultando dunque confermata la sussistenza dei requisiti patrimoniali per l'ammissione al gratuito patrocinio, l'opposizione deve essere accolta con revoca del provvedimento opposto e, per l'effetto, eve dichiararsi ammesso al patro- Parte_1
cinio a spese dello Stato per il procedimento penale recante R.G.N.R 7936/2021
(8200/21 R.G.DIB).
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell' e sono Controparte_2
liquidate, sulla base del valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria in favore dello Stato (art. 133 DPR
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115/2002).stante l'ammissione in via anticipata al Gratuito Patrocinio anche per il pre- sente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto del
3/11/2023, depositato il 6/11/2023, con il quale il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel procedimento iscritto al R.G.N.R
7936/2021 (8200/2021 R.G.DIB), su istanza di presentata Parte_1
in data 01.02.2023, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, ammette
[...]
al Patrocinio a Spese dello Stato nel procedimento iscritto al Controparte_6
n. RG 7936/2021 (8200/21 RG.DIB);
2. Condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio in Controparte_2
favore dell'opponente e per esso allo Stato spese liquidate in euro 325,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sul compenso ed oltre IVA e CPA come per legge..
Napoli09/02/2025
IL GI
Dott.ssa Angela Arena
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