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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/07/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Causa n. 226 /2025 R.G.
TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel sentito il Giudice relatore in merito al ricorso ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c., proposto il 20/01/2025 da nei confronti di;
avente ad oggetto: modifica Parte_1 Controparte_1
Affidamento e mantenimento di figli di genitori non coniugati; sentito il Pubblico Ministero;
sentite le parti;
esaminati gli atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel corso del procedimento le parti facevano presente di aver raggiunto l'accordo sulle questioni controverse nel giudizio, e di aver concordato patti regolanti le modalità di affidamento e mantenimento dei figli.
Dispone l'art. 337 ter c.c., in tema di provvedimenti relativi all'esercizio di responsabilità genitoriale nelle ipotesi di genitori non coniugati e non conviventi, e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento di figli, che il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
Nel caso di specie gli odierni ricorrenti, genitori non coniugati e non conviventi del minore Per_1 hanno trovato un accordo nei termini di cui alla scrittura privata depositata l'11.06.2025.
I suddetti accordi appaiono conformi all'interesse del minore, e non contengono patti contrari a norme imperative e di ordine pubblico. Essi, in particolare, appaiono adeguati a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Ed anche le previsioni di ordine economico risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive risorse e condizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'accordo raggiunto tra le parti può, pertanto, essere avallato.
Trattandosi di procedimento trasformatosi in congiunto non ricorre il presupposto della soccombenza, sicché le spese processuali vanno compensate.
p q m
- dispone che l'affidamento ed il mantenimento del figlio minori siano regolati dai patti Per_1 concordati tra le parti contenuti nella scrittura depositata l'11.06.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti come parte integrante del presente provvedimento;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Foggia, così deciso il 3 luglio 2025
Giudice rel Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo dott. Antonio Buccaro
TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel sentito il Giudice relatore in merito al ricorso ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c., proposto il 20/01/2025 da nei confronti di;
avente ad oggetto: modifica Parte_1 Controparte_1
Affidamento e mantenimento di figli di genitori non coniugati; sentito il Pubblico Ministero;
sentite le parti;
esaminati gli atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel corso del procedimento le parti facevano presente di aver raggiunto l'accordo sulle questioni controverse nel giudizio, e di aver concordato patti regolanti le modalità di affidamento e mantenimento dei figli.
Dispone l'art. 337 ter c.c., in tema di provvedimenti relativi all'esercizio di responsabilità genitoriale nelle ipotesi di genitori non coniugati e non conviventi, e, specificatamente, in punto di affidamento e mantenimento di figli, che il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
Nel caso di specie gli odierni ricorrenti, genitori non coniugati e non conviventi del minore Per_1 hanno trovato un accordo nei termini di cui alla scrittura privata depositata l'11.06.2025.
I suddetti accordi appaiono conformi all'interesse del minore, e non contengono patti contrari a norme imperative e di ordine pubblico. Essi, in particolare, appaiono adeguati a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Ed anche le previsioni di ordine economico risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive risorse e condizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'accordo raggiunto tra le parti può, pertanto, essere avallato.
Trattandosi di procedimento trasformatosi in congiunto non ricorre il presupposto della soccombenza, sicché le spese processuali vanno compensate.
p q m
- dispone che l'affidamento ed il mantenimento del figlio minori siano regolati dai patti Per_1 concordati tra le parti contenuti nella scrittura depositata l'11.06.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti come parte integrante del presente provvedimento;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Foggia, così deciso il 3 luglio 2025
Giudice rel Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo dott. Antonio Buccaro