Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
n. 1286/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1286/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 marzo
2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catanzaro, via Turco 71, presso lo studio dell'avv. Sergio CAMPISE - C.F.
- che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce al ricorso;
C.F._2
-parte ricorrente - contro
– CF - nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Termini Imerese al Corso Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio dell'Avv.
Gianluca RAIMONDI– CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25 marzo 2025, in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 4 dicembre 2024, il IG. agendo nei Parte_1 riguardi del coniuge, IG.ra premetteva che, in data 07/07/2007, in Lamezia Terme, i Controparte_1 coniugi contraevano matrimonio, con rito concordatario (atto trascritto presso il Comune di Lamezia Terme, nr. 39, parte 2, Serie A, anno 2007, vedi in allegato); che, negli anni veniva meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che, i coniugi presentavano ricorso per la separazione consensuale, alle condizioni di seguito riportate: “a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto ponendo la residenza ove lo riterranno;
b) la casa
coniugale fino ad oggi allocata a Lampedusa resterà fino a nuova collocazione nella disponibilità di
tenuto conto che lo stesso lavora come Guardia Costiera presso la Marina Militare di Lampedusa;
Pt_1
c) la figlia nata [...], sarà affidata in modo condiviso ad entrambe i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la residenza della madre a ZE (CZ) dove si trasferirà con la minore non appena completato l'iter già richiesto;
d) Frequentazione padre figlia: di impegna a recarsi a Lamezia Terme due volte al mese Parte_1 per due giorni consecutivi sempre che le condizioni meteorologiche e lavorative lo consentiranno, per trascorrerli con la figlia nell'abitazione dei propri genitori sita in AL;
e) le festività natalizie ad Per_1 anni alterni, sempre compatibilmente con il lavoro del padre, dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore, dal 25dicembre al 01/01 con l'altro, con orario da concordarsi, Epifania e compleanno della ragazza ad anni alterni;
f) le festività Pasquali: Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dello SPOSATO;
g) per quanto riguarda le vacanze estive la bambina rimarrà con il padre per 30 giorni non consecutivi tra giugno, luglio e agosto, da concordarsi anche con l'eIGenza della mamma;
h) ognuno dei genitori dovrà ottenere dall'altro il consenso per eventuali spostamenti con la minore dalla regione Calabria;
i) resta d'intesa che entrambi i genitori concordano che ognuno di essi potrà vedere e trattenere nelle ore pomeridiane o mattiniere la figlia in qualunque momento previo accordo con l'altro genitore a cui è affidata da avvisare tre giorni prima e sempre che questi non abbia impedimenti e compatibilmente con gli impegni ludici e scolastici della figlia;
j) entrambi i genitori consentono che i nonni paterni e materni e gli zii potranno intrattenersi con la bambina, previo accordo di entrambi i coniugi e preavviso agli stessi;
la bimba potrà restare a pernottare con i nonni alternativamente materni Per_1
e paterni per un giorno al mese o più previo consenso di entrambi i genitori;
k) verserà Parte_1
a titolo di contributo di mantenimento, entro i primi cinque giorni di ogni mese mediante accredito con bonifico sul Banco Posta Iban [...] alla IG.ra € 250,00 Controparte_1 allo stato priva di occupazione ed alla figlia a titolo di contributo di mantenimento la somma di € 300,00; l) ogni anno la predetta somma sarà aggiornata con gli indici di maggiore ISTAT;
m) quanto alle spese straordinarie, preventivamente concordate, saranno così suddivise il 60% il padre ed il 40% la madre.” che, a parziale modifica delle condizioni del ricorso consensuale introduttivo, i coniugi apportavano le seguenti variazioni: “Lettera c) del ricorso introduttivo viene così sostituito “la figlia minore sarà affidata ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la mamma, per cui conseguentemente la bimba vivrà nei periodi in cui la mamma risiederà ed insegnerà nell'isola; resterà collocata sempre con la mamma allorché la mamma risiederà o dimorerà a ZE o altra località in Lamezia Terme”; Lettera d) del ricorso introduttivo si aggiunge quanto segue “nei periodi in cui la minore sarà in ZE o Lamezia Terme”; Lettera
k) del ricorso introduttivo viene così sostituito verserà alla moglie la somma di € 250,00 Parte_1 nei mesi in cui non lavorerà mentre verserà un contributo mensile proporzionale ai compensi che la CP_1 percepirà: a soli fini esemplificativi ove lavorasse 20 giorni in un mese lo le verserà 1/3 della Pt_1 somma di € 250,00; tranne che l'entità del compenso, seppur ridotto, non sia tale da escludere qualunque contributo a ragione della sua entità. Dall'ottobre 2020, la rinuncerà ad alcun contributo per sé CP_1 3
stessa. Resta a carico dello il versamento del contributo mensile in favore della figlia di Pt_1 Per_1
300,00 mensili da adeguarsi in base agli indici ISTAT come per legge. Relativamente agli assegni familiari il IG. dà il consenso a che gli stessi siano percepiti per intero dalla IG.ra .” Pt_1 CP_1 che, il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme - con decreto n. 1034/2020 del 06/02/2020 - omologava la separazione alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo;
in atti, unitamente ai relativi allegati).
Tutto ciò premesso, precisava che la sua situazione economica era caratterizzata dalla percezione di uno stipendio di dipendente della Marina Militare ammontante ad € 1.800,00 mensili (vedi allegato in atti).
Aggiungeva che - nell'anno 2021 - aveva contratto un mutuo di 68.500,00 per acquisto prima casa in AL
(CZ) c. da HI NC (vedi in allegato), in cui dal corrente anno risiedeva di fatto la minore , iscritta a Per_1 scuola a Lamezia Terme, a seguito della sua manifestazione di volontà di voler abitare presso l'abitazione paterna.
In aggiunta a ciò, egli subiva una trattenuta sullo stipendio per una cessione volontaria del quinto dello stipendio contratta per eIGenze di liquidità.
Complessivamente corrispondeva una rata mensile per il mutuo immobiliare di 400,00 euro ed una trattenuta per la cessione volontaria di 250,00 euro. che, la IG.ra risultava in servizio come insegnante nella città di MO (vedi, in tal senso il ricorso CP_1 introduttivo;
in atti).
Intendeva quindi procedere alla richiesta giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra , sussistendone le condizioni di legge, previa revoca dell'assegno di mantenimento in CP_1 favore della moglie, per come stabilito all'esito della separazione, essendo mutate le condizioni economiche ed essendo tale evenienza, peraltro, già stata concordata tra le parti in sede di modifica delle condizioni della separazione, laddove - a far data dall'ottobre 2020 - la IG.ra aveva rinunciato al contributo per sé CP_1 medesima.
Inoltre, intendeva domandare la revoca del versamento del contributo mensile in favore della figlia , che Per_1 decideva di vivere presso l'abitazione paterna e la corresponsione di un contributo al mantenimento della medesima minore da porsi a carico della di lei madre, da determinarsi in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso e considerato, si rivolgeva al Presidente del Tribunale adito, affinché - previa eventuale nomina del Giudice Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis. 14 c.p.c. – questi volesse fissare l'udienza di prima trattazione, assegnando termine per la costituzione di controparte, rassegnando perciò le seguenti conclusioni:
1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre
1970 n. 898, lo “scioglimento” del suddetto matrimonio contratto tra il IG. e la Parte_1
IG.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza. 4
2) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito stabilire a carico della IG.ra un assegno di mantenimento CP_1
in favore della figlia pari ad euro 200,00 mensili;
Persona_2
3) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito stabilire che non è più dovuto, come da pregressi accordi fra coniugi,
l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra a carico dell'odierno ricorrente;
con CP_1 vittoria delle spese di lite.
In previsione dell'udienza di comparizione personale delle parti fissate per la data del 25 marzo 2025, l'avv.
Gianluca RAIMONDI - del foro di Termini Imerese (PA), quale difensore di fiducia della IG.ra CP_1
ed il già costituito Avv. Sergio CAMPISE, quale difensore del ricorrente IG. ,
[...] Parte_1 premesso:
- che tra le parti innanzi al Tribunale Civile di Lamezia Terme – pendeva il procedimento iscritto al n.
1286/2024 per la cessazione degli effetti civili di matrimonio;
- che con decreto era stata fissata la comparizione personale delle parti per l'udienza del 25/02/2025;
- che era volontà delle parti definire bonariamente la controversia e chiedere la conversione del ricorso da giudiziale in consensuale;
con istanza congiunta depositata in cancelleria nelle previste forme telematiche ed in data 24 febbraio 2025, chiedevano congiuntamente il differimento della detta udienza, al fine di trovare un accordo e definire la posizione con il successivo deposito di un ricorso congiunto.
Il Giudice - preso atto di ciò - differiva effettivamente la procedura alla successiva udienza del 25 marzo 2025, allo stato ancora in presenza delle parti, con riserva di adottare tutti i necessari provvedimenti mirati alla sostanziale trasformazione del rito, previo tempestivo deposito dell'accordo, il che effettivamente avveniva con atto depositato in data 21 marzo 2025, con trasformazione del rito e con udienza che veniva tramutata in cartolare, con la conseguenza che il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, oltre che nella sua qualità di Giudice Delegato alla trattazione della controversia in oggetto, tratteneva la causa in decisione alla medesima udienza, riservandosi di riferire al Collegio.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
Lamezia Terme ed in data 7 luglio 2007, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Lamezia terme (atto n. 39, parte II, Serie A, anno 2007).
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in luogo della domanda di scioglimento del matrimonio, frutto di un mero refuso come tale emendabile dal Collegio decidente;
n.d.r.), va dunque senza dubbio accolta, dal momento che - come dichiarato dai coniugi - la prosecuzione della convivenza era divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio adottato in pendenza della procedura.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni, depositate con istanza congiunta di mutamento del rito in data 21 marzo 2025, all'interesse dei coniugi stessi e della figlia – minorenne - anche avuto riguardo Per_1 5
alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, volte alla trasformazione della procedura da separazione giudiziale a separazione consensuale.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, conIGliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1286 del 2024 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di conIGlio, avente ad oggetto Divorzio – Cessazione effetti civili, instaurata da – CF Parte_1
- avverso – CF - con C.F._1 Controparte_1 C.F._3
l'intervento del in sede - interventore ex lege; Controparte_2
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra – CF Parte_1
- e – CF - che hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._3 contratto matrimonio in Lamezia Terme (CZ) ed in data 7 luglio 2007, il cui atto risulta trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune (atto n. 39, parte II, serie A, anno 2007), alle seguenti e concordate condizioni:
1) A parziale modifica delle condizioni di separazione già omologate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, pone a carico della IG.ra un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 200,00 mensili, Persona_2 esclusivamente quando la stessa risiederà presso il padre IG. ; Parte_1
2) A parziale modifica delle condizioni di separazione già omologate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, pone a carico del IG. un assegno di Parte_1 mantenimento in favore della figlia pari ad euro 300,00 mensili, esclusivamente Persona_2 quando la stessa risiederà presso la madre IG.ra ; Controparte_1
3) Nulla in punto di mantenimento reciproco, essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 25 marzo 2025.
6
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)