TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, alla udienza del 15 ottobre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5344/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso dall' avv. Raoul Scotto Di Tella ed elettivamente domiciliato come Parte_1 in atti
Ricorrente
CONTRO
– in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Resistente contumace
Oggetto: giudizio di quantificazione differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 somma di euro 5686,71 a titolo di differenze retributive spettanti al ricorrente in virtù dell'avvenuto riconoscimento della medesima progressione professionale riconosciuta al personale ATA assunto a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa di comparto, contenuto nella sentenza n. 1367/2022 del
Tribunale di Nola. Parte resistente, nonostante rituale vocatio in ius, è rimasto contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma,
c.p.c., da comunicarsi. In via preliminare, va dichiarata la contumacia la , non CP_3 costituito nonostante regolare vocatio in ius.
Venendo al merito del giudizio, dalla lettura complessiva del ricorso e dalle conclusioni ivi rassegnate, si evince che la presente controversia ha sostanzialmente ad oggetto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo non di ruolo quale personale ATA, con conseguente accertamento del diritto dell'istante alle differenze retributive, quantificate in ricorso, in virtù della sentenza del Tribunale di Nola
n. 1367 del 2022.
Nel merito, va, innanzitutto, rilevato che con sentenza passata in giudicato (sentenza n.
1367 del 2022 del Tribunale di Nola), il è stato condannato, in via generica, “al CP_3 riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante la successione dei contratti a tempo determinato per i periodi effettivamente lavorati ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
CCNL succedutisi nel tempo”.
Ai fini della quantificazione delle somme dovute al ricorrente, pertanto, i criteri indicati nella sentenza passata in giudicato sono vincolanti e non possono essere oggetto di nuova valutazione da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive in forma specifica.
Alla luce dei criteri contenuti nella sentenza predetta, può accogliersi la domanda così come formulata da parte ricorrente alla luce dei conteggi allegati al ricorso, in quanto correttamente formulati alla luce della documentazione agli atti ed immuni da vizi di impostazione e di calcolo, con eccezione delle sole differenze retributive rivendicate a titolo di TFR, in quanto voce retributiva non ancora esigibile, in difetto della prova della cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, la domanda va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro 5345,73, oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2021/2022. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, data la non complessità delle questioni, ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di parte CP_3 ricorrente, della complessiva somma di euro 5345,73 a titolo di differenze retributive maturate dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2021/2022;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1030,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi
Nola, lì 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, alla udienza del 15 ottobre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5344/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso dall' avv. Raoul Scotto Di Tella ed elettivamente domiciliato come Parte_1 in atti
Ricorrente
CONTRO
– in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
Resistente contumace
Oggetto: giudizio di quantificazione differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento della CP_1 somma di euro 5686,71 a titolo di differenze retributive spettanti al ricorrente in virtù dell'avvenuto riconoscimento della medesima progressione professionale riconosciuta al personale ATA assunto a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa di comparto, contenuto nella sentenza n. 1367/2022 del
Tribunale di Nola. Parte resistente, nonostante rituale vocatio in ius, è rimasto contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art. 429, primo comma,
c.p.c., da comunicarsi. In via preliminare, va dichiarata la contumacia la , non CP_3 costituito nonostante regolare vocatio in ius.
Venendo al merito del giudizio, dalla lettura complessiva del ricorso e dalle conclusioni ivi rassegnate, si evince che la presente controversia ha sostanzialmente ad oggetto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo non di ruolo quale personale ATA, con conseguente accertamento del diritto dell'istante alle differenze retributive, quantificate in ricorso, in virtù della sentenza del Tribunale di Nola
n. 1367 del 2022.
Nel merito, va, innanzitutto, rilevato che con sentenza passata in giudicato (sentenza n.
1367 del 2022 del Tribunale di Nola), il è stato condannato, in via generica, “al CP_3 riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante la successione dei contratti a tempo determinato per i periodi effettivamente lavorati ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai
CCNL succedutisi nel tempo”.
Ai fini della quantificazione delle somme dovute al ricorrente, pertanto, i criteri indicati nella sentenza passata in giudicato sono vincolanti e non possono essere oggetto di nuova valutazione da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive in forma specifica.
Alla luce dei criteri contenuti nella sentenza predetta, può accogliersi la domanda così come formulata da parte ricorrente alla luce dei conteggi allegati al ricorso, in quanto correttamente formulati alla luce della documentazione agli atti ed immuni da vizi di impostazione e di calcolo, con eccezione delle sole differenze retributive rivendicate a titolo di TFR, in quanto voce retributiva non ancora esigibile, in difetto della prova della cessazione del rapporto di lavoro.
In conclusione, la domanda va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro 5345,73, oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2021/2022. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, data la non complessità delle questioni, ed esclusa ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di parte CP_3 ricorrente, della complessiva somma di euro 5345,73 a titolo di differenze retributive maturate dall'anno scolastico 2001/2002 all'anno scolastico 2021/2022;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1030,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi
Nola, lì 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini