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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2024, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12787/2019 R.G.,
DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappr. e dif., per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio, dall'avv. Maria Grazia Di Bella, presso il cui studio in è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
nato UR (Tunisia) il 06.03.1969, c.f. Controparte_1
; C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto, ai
1 sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2024, senza concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale, stante l'espressa rinuncia della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.08.2019, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la sua separazione personale da con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio a Scordia in data 17.10.2017 e dal quale non sono nati figli.
Ha dedotto la ricorrente che l'unione coniugale, a causa di una incompatibilità
caratteriale tra i coniugi, si è irrimediabilmente incrinata divenendo intollerabile lo
status di vita nuziale.
Ha concluso, quindi, chiedendo di pronunciarsi la separazione personale dal marito,
senza ulteriori statuizioni.
Non si è costituito in giudizio sebbene regolarmente citato. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 17.03.2022, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, attesa la mancata comparizione di quindi, la causa è Controparte_1
stata rimessa al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio, , sulla base della produzione versata in atti dalla ricorrente, senza altra attività istruttoria.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione di CP_1
all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c. e la conseguente impossibilità di esperire il
[...]
tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_2
In mancanza di ulteriori domande, ed in assenza di prole minore su cui statuire,
nessuna altra disposizione va emessa.
Attesa la natura della controversia, le spese sostenute dalla ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Scordia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n. 22,
parte 1, anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
Dichiara irripetibili le spese nei confronti della resistente contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
22.11.2024
Il Giudice est./rel. Il Presidente
dr.ssa Eleonora Guarnera dr. Massimo Escher
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12787/2019 R.G.,
DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappr. e dif., per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio, dall'avv. Maria Grazia Di Bella, presso il cui studio in è elett.mente dom.;
Ricorrente
contro
nato UR (Tunisia) il 06.03.1969, c.f. Controparte_1
; C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte disposto, ai
1 sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.11.2024, senza concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale, stante l'espressa rinuncia della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.08.2019, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la sua separazione personale da con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio a Scordia in data 17.10.2017 e dal quale non sono nati figli.
Ha dedotto la ricorrente che l'unione coniugale, a causa di una incompatibilità
caratteriale tra i coniugi, si è irrimediabilmente incrinata divenendo intollerabile lo
status di vita nuziale.
Ha concluso, quindi, chiedendo di pronunciarsi la separazione personale dal marito,
senza ulteriori statuizioni.
Non si è costituito in giudizio sebbene regolarmente citato. Controparte_1
All'udienza presidenziale del 17.03.2022, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, attesa la mancata comparizione di quindi, la causa è Controparte_1
stata rimessa al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio, , sulla base della produzione versata in atti dalla ricorrente, senza altra attività istruttoria.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione di CP_1
all'udienza di cui all'art. 708 c.p.c. e la conseguente impossibilità di esperire il
[...]
tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
2 Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_2
In mancanza di ulteriori domande, ed in assenza di prole minore su cui statuire,
nessuna altra disposizione va emessa.
Attesa la natura della controversia, le spese sostenute dalla ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Scordia di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, atto trascritto al n. 22,
parte 1, anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
Dichiara irripetibili le spese nei confronti della resistente contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
22.11.2024
Il Giudice est./rel. Il Presidente
dr.ssa Eleonora Guarnera dr. Massimo Escher
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