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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 995/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 995/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Daniele Fantini, presso il cui studio in Indirizzo Telematico è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), e per essa CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di P.IVA_2
costituzione e risposta, dall'Avv. Carlo Peruzzi, presso il cui studio in Siena, Via dei Montanini n. 87 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 12.3.2025, per l'Avv. Daniele Fantini PRELIMINARMENTE … Parte_1
“chiede che sia dichiarata l'inefficacia del precetto per sopravvenuta carenza di interesse in capo ad a coltivare il precetto;
… precisa le Parte_2
CONCLUSIONI Nel merito:
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in N. 995/2024 R.G. 2 / 12
narrativa (I) il difetto di autorizzazione ex art. 106 TUB in capo alla mandataria
, nonché l'inesistenza della autorizzazione/mandato/procura Controparte_2
speciale asseritamente concessa da e per l'effetto l'improcedibilità CP_1
della azione esecutiva;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II) il difetto di legittimazione ad agire per carenza di poteri ad agire in via giudiziale ex art. 115 TULPS della mandataria , e per l'effetto Controparte_2
l'improcedibilità della azione esecutiva 4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (III), l'inesistenza del contratto di cessione di crediti in blocco tra
e nonché la mancanza di prova Controparte_3 Controparte_1
della inclusione del credito nella presunta operazione di CP_4
cessione tra e ed il difetto di titolarità Controparte_3 CP_1
del credito in capo a e per l'effetto l'improcedibilità della azione CP_1
esecutiva; In via riconvenzionale:
5-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (IV) l'illegittimità della iscrizione ipotecaria per inesistenza del titolo ovvero per esorbitanza dell'importo e per l'effetto condannare parte opposta alla cancellazione dell'ipoteca sui beni di proprietà del dott. nonché al Pt_1
risarcimento del danno subito, nella misura che verrà accertata in corso di causa, per la perdita della trattativa di vendita dei beni ipotecati siti in Capolona (AR); 6-
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (V) l'illegittimità segnalazione del nominativo del dott. di Banca d'Italia Parte_3
e per l'effetto condannare ORGANA a cancellare detta segnalazione ovvero a rettificare l'importo nella misura di cui all'atto di precetto ovvero nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa. In via istruttoria: Si insiste per la rimessione della causa in istruttoria e per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”; per e per essa 'Avv. Carlo Peruzzi CP_1 Controparte_2 così precisa le proprie CONCLUSIONI “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi illustrati in narrativa, In via istruttoria si insiste sulle già richieste istanze, nel merito respingere tutte le richieste svolte da controparte, ivi compresa quella cautelare e già decisa, perché destituite di N. 995/2024 R.G. 3 / 12
fondamento sia in fatto che in diritto, sia in via preliminare che nel merito, per tutti
i motivi esposti. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario oltre cap ed iva di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.5.2024, Parte_1
conveniva e per essa dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Siena e proponeva opposizione al precetto notificato il 30.4.2024 per il pagamento di € 61.936,04 in forza della sentenza n. 1082/2016 del 28.6.2016; lamentava I) la carenza di legittimazione della mandataria per mancata Controparte_2
iscrizione ex art. 106 TUB, in violazione dell'art. 2 comma 3 lett. c) e 6 legge
130/99 e la nullità del mandato/procura speciale da a Controparte_1 CP_2
e la conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva, II) il difetto di
[...]
legittimazione ad agire per carenza di poteri ad agire in via giudiziale, III)
l'inesistenza del contratto di cessione;
ancora, l'opponente rilevava IV) l'invalidità della rinnovazione ipotecaria, effettuata in forza del decreto ingiuntivo, tenuto conto della sua revoca e del riconoscimento di un credito in misura inferiore, nonché V) l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia; concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto di ad agire Controparte_1
esecutivamente sulla base del decreto ingiuntivo in questione e, in riconvenzionale, chiedeva la cancellazione dell'ipoteca ed il risarcimento dei danni nonché la rettifica della segnalazione in Centrale Rischi, con vittoria di spese.
La convenuta e per essa si costituiva il Controparte_1 Controparte_2
24.6.2024 nel sub-procedimento di sospensiva e il 16.8.2024 nel procedimento di merito, contestando la domanda attorea;
concludeva per il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande, con vittoria di spese.
Il Giudice, con ordinanza del 12.7.2024, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (procedimento n. 995-1/2024 R.G.).
Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del N. 995/2024 R.G. 4 / 12
20.11.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 20.11.2024, rigettava la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'opponente.
Le parti precisavano quindi le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
alla scadenza del termine del 12.3.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione al precetto, ai sensi dell'art. 615 Pt_1
comma 1° c.p.c., avverso al precetto notificato da quale Controparte_2
procuratrice di in data 30.4.2024, sulla base della sentenza n. Controparte_1
1082/2016 del 28.6.2016 con cui la Corte d'Appello di Firenze ha, per quel che interessa in questa sede, condannato il quale fideiussore della Pt_1 Parte_4
a pagare a la somma di € 40.481,25, oltre Controparte_5
interessi e spese.
Nell'ambito di tale opposizione, preliminarmente, l'opponente ha evidenziato la carenza di interesse di a coltivare il precetto derivante Controparte_1
dall'avvenuto intervento della medesima nel procedimento di Controparte_1
esecuzione immobiliare n. 82/2023 R.G.Es.Imm. dinanzi al Tribunale di Arezzo
(doc. 16/a fasc.att.), in relazione allo stesso credito oggetto del presente giudizio, nel quale il RZ ha presentato richiesta di conversione del pignoramento (doc.
16 fasc.att.).
Tuttavia, dalla documentazione prodotta non emerge che il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Arezzo abbia disposto la conversione ma solo che il medesimo
Giudice ha invitato i creditori a precisare il proprio credito (doc. 16/b e 16/c fasc.att.) e, soprattutto, non emerge che il credito di sia stato Controparte_1
completamente soddisfatto a seguito della conversione.
Dunque, allo stato, si deve ritenere ancora sussistente l'interesse di CP_1
a coltivare il precetto contro cui è stata proposta opposizione in questa sede.
[...]
Ciò detto e passando al merito dell'opposizione, col primo motivo di opposizione sub I), il ha lamentato la carenza di legittimazione della mandataria Pt_1 N. 995/2024 R.G. 5 / 12
per mancata iscrizione ex art. 106 TUB, in violazione Controparte_2
dell'art. 2 comma 3 lett. c) e 6 legge 130/99.
A tale proposito, per come già evidenziato nell'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si deve rilevare che l'art. 2 comma 6 Legge 30 aprile 1999, n. 130 dispone che “i servizi indicati nel comma
3, lettera c) [ovvero la “riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento”] possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385”e che, in quest'ottica, la Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3.4.2015, a sua volta, dispone che, “per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V” e che, in particolare, “non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo”; tale esternalizzazione, in particolare, può essere effettuata ai soggetti che sono titolari della licenza prevista dall'art. 115 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 costituente il Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica
Sicurezza (T.U.L.P.S.), il quale fa riferimento alla licenza per “le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi”.
Ciò detto, si deve premettere che, secondo la giurisprudenza più recente, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, sez. III, 18 marzo 2024 n. 7243).
Comunque, nel caso di specie, il soggetto incaricato da quale Controparte_1
master servicer è Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., la quale è regolarmente N. 995/2024 R.G. 6 / 12
iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. (doc. 4 fasc.conv.), mentre CP_6
che non è iscritta a tale albo ma è titolare della licenza di cui all'art. 115
[...]
T.U.L.P.S., è il c.d. special servicer, è stata incaricata, anche direttamente dalla cessionaria del credito (doc. 3 fasc.conv.), di “compiere, in nome e per conto della
Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificati…”.
Peraltro, secondo quanto evidenziato nell'avviso di cessione dei crediti (doc. 2 fasc.conv.), “Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. [che] è stata incaricata da di svolgere in qualità di master servicer …, in relazione ai Controparte_1
crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo … ha delegato a in qualità di Controparte_2
special servicer, lo svolgimento di talune delle attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, … come specificate nel contratto di servicing stipulato dalla Cessionaria, il e lo in data 19 aprile 2022…, fatta eccezione Controparte_7 Parte_5
per le attività comunque riservate al dalla legge sulla Controparte_7 cartolarizzazione e dalla normativa applicabile”; quindi, anche sotto questo profilo, il mandato da a non è affatto nullo, Controparte_1 Controparte_2
perché non è esteso ad attività che lo special servicer non è autorizzato a svolgere.
Dunque, sotto questo primo profilo, la doglianza attorea è infondata.
Al punto II) dell'opposizione, l'attore opponente ha lamentato anche il difetto di legittimazione ad agire di per carenza di potere ad agire in Controparte_2
via giudiziale.
Tuttavia, come ancora evidenziato nell'ordinanza già citata, la titolarità della licenza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., pur riferita alle attività di recupero stragiudiziali del credito, non esclude che lo special servicer possa agire, sulla base N. 995/2024 R.G. 7 / 12
di apposita procura da parte del master servicer, anche in sede giudiziale per le medesime finalità per le quali è titolare della licenza in via stragiudiziale.
Al punto III) dell'opposizione, l'opponente lamenta poi l'inesistenza del Pt_1
contratto di cessione del credito da a Controparte_3 Controparte_1
A tal proposito, si deve premettere che è pacifico e non contestato che l'originaria creditrice si sia fusa per incorporazione in Controparte_5
per come affermato dallo stesso opponente anche nella Controparte_3
propria memoria conclusionale di replica;
ne consegue la superfluità della produzione del relativo contratto di fusione.
Ciò chiarito e passando ad analizzare la cessione da Controparte_3
all'odierna convenuta, si deve considerare che, in via di principio, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione “in blocco” secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI -
1, Ordinanza 5 novembre 2020, n. 24798); in questa prospettiva, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., in quanto una cosa è l'efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto - per la quale
è sufficiente dare prova di aver pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'avviso di cessione, che sostituisce la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c. - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 settembre 2018 n. 22268); in tal caso, tuttavia, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 22 giugno 2023, n. 17944); inoltre, la N. 995/2024 R.G. 8 / 12
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 29 dicembre 2017, n. 31188).
In questo senso, nel caso di specie, la cessione del credito risulta, oltre che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 2 fasc.conv.), dalla quale invero emerge che i crediti ceduti sono indicati in un apposito elenco con un codice identificativo e che i debitori possono verificare l'intervenuta cessione del proprio debito su due siti internet, ovvero su www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni, e richiedere informazioni ad un apposito indirizzo di posta elettronica, anche dalla dichiarazione della banca cedente (doc. 10 fasc.conv.); a fronte di ciò e della Controparte_3
produzione dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 8 fasc.conv.), l'opponente non ha specificamente allegato né provato di non avere potuto accertare la situazione del proprio debito, cosicché la doglianza deve ritenersi generica e, conseguentemente, infondata.
Dalla visura della cessionaria risulta poi l'iscrizione della Controparte_1
cessione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio (doc. 9 fasc.conv.).
Sub IV) dell'opposizione, il ha chiesto poi l'accertamento dell'invalidità Pt_1
della rinnovazione dell'ipoteca, la sua cancellazione o rettifica ed il risarcimento dei danni.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda in quanto non connessa, se non sotto il profilo soggettivo, a quella principale di opposizione all'esecuzione. N. 995/2024 R.G. 9 / 12
In realtà, però, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. costituisce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 11 maggio 2021, n. 12436, seppure con riferimento ad una domanda di condanna formulata dal debitore nei confronti del creditore, al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione); ed in questo senso, si deve ricordare che l'art. 104 c.p.c. nel disporre che, “contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse”, consente il c.d. cumulo oggettivo, ovvero appunto quella situazione in cui più domande vengono proposte dalla stessa parte nei confronti dell'altra, sulla base della semplice connessione soggettiva, purché sia rispettato il criterio della competenza per valore e salvo il potere del Giudice, richiamato dal secondo comma della norma, di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo oppure di non disporla quando in concreto la separazione non risulti opportuna.
Dunque, la domanda in questione è senz'altro ammissibile.
E tuttavia, nel merito, si deve considerare che l'ipoteca è stata originariamente iscritta dalla in data 24.7.2003 sulla base del Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 3628/2003 emesso dal Tribunale di Firenze il 27.6.2003 (doc.
7 fasc.opponente) per € 300.000,00 a fronte di un debito di € 261.274,77 portato dal provvedimento monitorio, debito poi ridotto sino ad € 169.629,66 a seguito della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 842/2007 che ha revocato il decreto ingiuntivo e, infine, all'importo di € 40.481,25 a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1082/2016; la rinnovazione dell'ipoteca, sempre per l'importo originario di € 300.000,00, è avvenuta in data 4.7.2023, dopo che la Corte
d'Appello aveva ulteriormente ridotto l'importo dovuto e revocato il decreto ingiuntivo. N. 995/2024 R.G. 10 / 12
In questo quadro, la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria non è affatto illegittima, in quanto l'art. 653 c.p.c. dispone che “… se l'opposizione è accolta solo in parte
…” e quindi il decreto ingiuntivo è revocato ma la sentenza contiene comunque la condanna dell'ingiunto opponente al pagamento di una certa somma nei confronti dell'opposto ed originario ricorrente, “… il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”. In questa prospettiva, come ancora evidenziato in giurisprudenza, con riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al decreto), dei quali l'art. 653 comma 2° c.p.c. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la ratio della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2003, n. 14234).
Dunque, del tutto legittimamente la parte creditrice ha provveduto alla rinnovazione dell'ipoteca, che non era venuta meno per effetto del parziale accoglimento dell'opposizione e della riduzione dell'importo riconosciuto quale credito.
Conseguentemente, si deve escludere che la Banca sia tenuta alla cancellazione della rinnovazione ipotecaria, dovendosi semmai, a fronte della riduzione dell'importo oggetto di condanna, porsi un problema di eccessività dell'importo per cui l'ipoteca risulta iscritta e di riduzione dell'ipoteca stessa ai sensi dell'art. 2872
c.c.; ma l'odierno opponente, in questa sede, non ha avanzato una richiesta di tal genere.
A maggior ragione, risulta infondata la domanda di risarcimento dei danni, in quanto, come detto, da un lato la Banca non era tenuta alla cancellazione e, dall'altro, non vi è prova che la mancata riduzione dell'importo per cui l'ipoteca è stata iscritta abbia comportato per l'odierno attore la perdita di occasioni di vendita.
In effetti, la prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. N. 995/2024 R.G. 11 / 12
dall'attore risulta finalizzata alla dimostrazione che una trattativa si sia interrotta per la presenza dell'iscrizione ipotecaria, che invece è in sé del tutto legittima, e non per l'eccessività dell'importo dell'iscrizione.
Da ultimo, il ha rilevato l'illegittimità dell'iscrizione del debitore nella Pt_1
dei Rischi presso la Banca d'Italia, derivante dal fatto che, nonostante Pt_3
la Corte d'Appello di Firenze avesse ampiamente ridotto l'importo del debito, presso la dei Rischi il risultava ancora segnalato per l'importo Pt_3 Pt_1
originario, ed ha chiesto la cancellazione o, in subordine, la rettifica di tale segnalazione.
Ebbene, fermo quanto evidenziato supra con riferimento all'ammissibilità della domanda, stante la possibilità di cumulo oggettivo in presenza di mera connessione soggettiva, nel merito della domanda stessa si deve rilevare che effettivamente, dalla documentazione prodotta (docc. 13 e 13/a fasc.att.), l'importo garantito è sempre quello di € 265.176,00.
Sotto questo limitato profilo la domanda attorea è dunque fondata, in quanto, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha rideterminato nel minor importo capitale di € 40.481,25 oltre interessi l'importo del credito di nei confronti della società debitrice Controparte_1
principale e del quale garante, la medesima avrebbe Pt_1 Controparte_1
dovuto provvedere a rettificare la segnalazione indicando il minor importo dovuto e garantito dal di € 40.481,25. Pt_1
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, considerato che la domanda principale di opposizione all'esecuzione è stata rigettata, così come la domanda di cancellazione dell'ipoteca e di risarcimento del relativo danno, mentre è stata accolta solo la domanda di rettifica dell'importo in Centrale dei Rischi, sussiste quella parziale reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2023, n. 13212).
P.Q.M.
N. 995/2024 R.G. 12 / 12
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione a precetto;
rigetta la domanda di cancellazione dell'ipoteca e di risarcimento del danno;
ordina a di rettificare l'importo della segnalazione in Centrale dei Controparte_1
Rischi ad € 40.481,25; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Siena, 5 aprile 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 995/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Daniele Fantini, presso il cui studio in Indirizzo Telematico è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), e per essa CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di P.IVA_2
costituzione e risposta, dall'Avv. Carlo Peruzzi, presso il cui studio in Siena, Via dei Montanini n. 87 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 12.3.2025, per l'Avv. Daniele Fantini PRELIMINARMENTE … Parte_1
“chiede che sia dichiarata l'inefficacia del precetto per sopravvenuta carenza di interesse in capo ad a coltivare il precetto;
… precisa le Parte_2
CONCLUSIONI Nel merito:
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in N. 995/2024 R.G. 2 / 12
narrativa (I) il difetto di autorizzazione ex art. 106 TUB in capo alla mandataria
, nonché l'inesistenza della autorizzazione/mandato/procura Controparte_2
speciale asseritamente concessa da e per l'effetto l'improcedibilità CP_1
della azione esecutiva;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II) il difetto di legittimazione ad agire per carenza di poteri ad agire in via giudiziale ex art. 115 TULPS della mandataria , e per l'effetto Controparte_2
l'improcedibilità della azione esecutiva 4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (III), l'inesistenza del contratto di cessione di crediti in blocco tra
e nonché la mancanza di prova Controparte_3 Controparte_1
della inclusione del credito nella presunta operazione di CP_4
cessione tra e ed il difetto di titolarità Controparte_3 CP_1
del credito in capo a e per l'effetto l'improcedibilità della azione CP_1
esecutiva; In via riconvenzionale:
5-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (IV) l'illegittimità della iscrizione ipotecaria per inesistenza del titolo ovvero per esorbitanza dell'importo e per l'effetto condannare parte opposta alla cancellazione dell'ipoteca sui beni di proprietà del dott. nonché al Pt_1
risarcimento del danno subito, nella misura che verrà accertata in corso di causa, per la perdita della trattativa di vendita dei beni ipotecati siti in Capolona (AR); 6-
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (V) l'illegittimità segnalazione del nominativo del dott. di Banca d'Italia Parte_3
e per l'effetto condannare ORGANA a cancellare detta segnalazione ovvero a rettificare l'importo nella misura di cui all'atto di precetto ovvero nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa. In via istruttoria: Si insiste per la rimessione della causa in istruttoria e per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”; per e per essa 'Avv. Carlo Peruzzi CP_1 Controparte_2 così precisa le proprie CONCLUSIONI “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi illustrati in narrativa, In via istruttoria si insiste sulle già richieste istanze, nel merito respingere tutte le richieste svolte da controparte, ivi compresa quella cautelare e già decisa, perché destituite di N. 995/2024 R.G. 3 / 12
fondamento sia in fatto che in diritto, sia in via preliminare che nel merito, per tutti
i motivi esposti. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario oltre cap ed iva di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.5.2024, Parte_1
conveniva e per essa dinanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Siena e proponeva opposizione al precetto notificato il 30.4.2024 per il pagamento di € 61.936,04 in forza della sentenza n. 1082/2016 del 28.6.2016; lamentava I) la carenza di legittimazione della mandataria per mancata Controparte_2
iscrizione ex art. 106 TUB, in violazione dell'art. 2 comma 3 lett. c) e 6 legge
130/99 e la nullità del mandato/procura speciale da a Controparte_1 CP_2
e la conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva, II) il difetto di
[...]
legittimazione ad agire per carenza di poteri ad agire in via giudiziale, III)
l'inesistenza del contratto di cessione;
ancora, l'opponente rilevava IV) l'invalidità della rinnovazione ipotecaria, effettuata in forza del decreto ingiuntivo, tenuto conto della sua revoca e del riconoscimento di un credito in misura inferiore, nonché V) l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia; concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto di ad agire Controparte_1
esecutivamente sulla base del decreto ingiuntivo in questione e, in riconvenzionale, chiedeva la cancellazione dell'ipoteca ed il risarcimento dei danni nonché la rettifica della segnalazione in Centrale Rischi, con vittoria di spese.
La convenuta e per essa si costituiva il Controparte_1 Controparte_2
24.6.2024 nel sub-procedimento di sospensiva e il 16.8.2024 nel procedimento di merito, contestando la domanda attorea;
concludeva per il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande, con vittoria di spese.
Il Giudice, con ordinanza del 12.7.2024, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (procedimento n. 995-1/2024 R.G.).
Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del N. 995/2024 R.G. 4 / 12
20.11.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza del 20.11.2024, rigettava la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'opponente.
Le parti precisavano quindi le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
alla scadenza del termine del 12.3.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione al precetto, ai sensi dell'art. 615 Pt_1
comma 1° c.p.c., avverso al precetto notificato da quale Controparte_2
procuratrice di in data 30.4.2024, sulla base della sentenza n. Controparte_1
1082/2016 del 28.6.2016 con cui la Corte d'Appello di Firenze ha, per quel che interessa in questa sede, condannato il quale fideiussore della Pt_1 Parte_4
a pagare a la somma di € 40.481,25, oltre Controparte_5
interessi e spese.
Nell'ambito di tale opposizione, preliminarmente, l'opponente ha evidenziato la carenza di interesse di a coltivare il precetto derivante Controparte_1
dall'avvenuto intervento della medesima nel procedimento di Controparte_1
esecuzione immobiliare n. 82/2023 R.G.Es.Imm. dinanzi al Tribunale di Arezzo
(doc. 16/a fasc.att.), in relazione allo stesso credito oggetto del presente giudizio, nel quale il RZ ha presentato richiesta di conversione del pignoramento (doc.
16 fasc.att.).
Tuttavia, dalla documentazione prodotta non emerge che il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Arezzo abbia disposto la conversione ma solo che il medesimo
Giudice ha invitato i creditori a precisare il proprio credito (doc. 16/b e 16/c fasc.att.) e, soprattutto, non emerge che il credito di sia stato Controparte_1
completamente soddisfatto a seguito della conversione.
Dunque, allo stato, si deve ritenere ancora sussistente l'interesse di CP_1
a coltivare il precetto contro cui è stata proposta opposizione in questa sede.
[...]
Ciò detto e passando al merito dell'opposizione, col primo motivo di opposizione sub I), il ha lamentato la carenza di legittimazione della mandataria Pt_1 N. 995/2024 R.G. 5 / 12
per mancata iscrizione ex art. 106 TUB, in violazione Controparte_2
dell'art. 2 comma 3 lett. c) e 6 legge 130/99.
A tale proposito, per come già evidenziato nell'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si deve rilevare che l'art. 2 comma 6 Legge 30 aprile 1999, n. 130 dispone che “i servizi indicati nel comma
3, lettera c) [ovvero la “riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento”] possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385”e che, in quest'ottica, la Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3.4.2015, a sua volta, dispone che, “per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V” e che, in particolare, “non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo”; tale esternalizzazione, in particolare, può essere effettuata ai soggetti che sono titolari della licenza prevista dall'art. 115 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 costituente il Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica
Sicurezza (T.U.L.P.S.), il quale fa riferimento alla licenza per “le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi”.
Ciò detto, si deve premettere che, secondo la giurisprudenza più recente, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, sez. III, 18 marzo 2024 n. 7243).
Comunque, nel caso di specie, il soggetto incaricato da quale Controparte_1
master servicer è Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., la quale è regolarmente N. 995/2024 R.G. 6 / 12
iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. (doc. 4 fasc.conv.), mentre CP_6
che non è iscritta a tale albo ma è titolare della licenza di cui all'art. 115
[...]
T.U.L.P.S., è il c.d. special servicer, è stata incaricata, anche direttamente dalla cessionaria del credito (doc. 3 fasc.conv.), di “compiere, in nome e per conto della
Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (i “Crediti”), come di seguito meglio specificati…”.
Peraltro, secondo quanto evidenziato nell'avviso di cessione dei crediti (doc. 2 fasc.conv.), “Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. [che] è stata incaricata da di svolgere in qualità di master servicer …, in relazione ai Controparte_1
crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo … ha delegato a in qualità di Controparte_2
special servicer, lo svolgimento di talune delle attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, … come specificate nel contratto di servicing stipulato dalla Cessionaria, il e lo in data 19 aprile 2022…, fatta eccezione Controparte_7 Parte_5
per le attività comunque riservate al dalla legge sulla Controparte_7 cartolarizzazione e dalla normativa applicabile”; quindi, anche sotto questo profilo, il mandato da a non è affatto nullo, Controparte_1 Controparte_2
perché non è esteso ad attività che lo special servicer non è autorizzato a svolgere.
Dunque, sotto questo primo profilo, la doglianza attorea è infondata.
Al punto II) dell'opposizione, l'attore opponente ha lamentato anche il difetto di legittimazione ad agire di per carenza di potere ad agire in Controparte_2
via giudiziale.
Tuttavia, come ancora evidenziato nell'ordinanza già citata, la titolarità della licenza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., pur riferita alle attività di recupero stragiudiziali del credito, non esclude che lo special servicer possa agire, sulla base N. 995/2024 R.G. 7 / 12
di apposita procura da parte del master servicer, anche in sede giudiziale per le medesime finalità per le quali è titolare della licenza in via stragiudiziale.
Al punto III) dell'opposizione, l'opponente lamenta poi l'inesistenza del Pt_1
contratto di cessione del credito da a Controparte_3 Controparte_1
A tal proposito, si deve premettere che è pacifico e non contestato che l'originaria creditrice si sia fusa per incorporazione in Controparte_5
per come affermato dallo stesso opponente anche nella Controparte_3
propria memoria conclusionale di replica;
ne consegue la superfluità della produzione del relativo contratto di fusione.
Ciò chiarito e passando ad analizzare la cessione da Controparte_3
all'odierna convenuta, si deve considerare che, in via di principio, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione “in blocco” secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI -
1, Ordinanza 5 novembre 2020, n. 24798); in questa prospettiva, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., in quanto una cosa è l'efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto - per la quale
è sufficiente dare prova di aver pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'avviso di cessione, che sostituisce la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c. - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 settembre 2018 n. 22268); in tal caso, tuttavia, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 22 giugno 2023, n. 17944); inoltre, la N. 995/2024 R.G. 8 / 12
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 29 dicembre 2017, n. 31188).
In questo senso, nel caso di specie, la cessione del credito risulta, oltre che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 2 fasc.conv.), dalla quale invero emerge che i crediti ceduti sono indicati in un apposito elenco con un codice identificativo e che i debitori possono verificare l'intervenuta cessione del proprio debito su due siti internet, ovvero su www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni, e richiedere informazioni ad un apposito indirizzo di posta elettronica, anche dalla dichiarazione della banca cedente (doc. 10 fasc.conv.); a fronte di ciò e della Controparte_3
produzione dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 8 fasc.conv.), l'opponente non ha specificamente allegato né provato di non avere potuto accertare la situazione del proprio debito, cosicché la doglianza deve ritenersi generica e, conseguentemente, infondata.
Dalla visura della cessionaria risulta poi l'iscrizione della Controparte_1
cessione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio (doc. 9 fasc.conv.).
Sub IV) dell'opposizione, il ha chiesto poi l'accertamento dell'invalidità Pt_1
della rinnovazione dell'ipoteca, la sua cancellazione o rettifica ed il risarcimento dei danni.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda in quanto non connessa, se non sotto il profilo soggettivo, a quella principale di opposizione all'esecuzione. N. 995/2024 R.G. 9 / 12
In realtà, però, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. costituisce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 11 maggio 2021, n. 12436, seppure con riferimento ad una domanda di condanna formulata dal debitore nei confronti del creditore, al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione); ed in questo senso, si deve ricordare che l'art. 104 c.p.c. nel disporre che, “contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse”, consente il c.d. cumulo oggettivo, ovvero appunto quella situazione in cui più domande vengono proposte dalla stessa parte nei confronti dell'altra, sulla base della semplice connessione soggettiva, purché sia rispettato il criterio della competenza per valore e salvo il potere del Giudice, richiamato dal secondo comma della norma, di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo oppure di non disporla quando in concreto la separazione non risulti opportuna.
Dunque, la domanda in questione è senz'altro ammissibile.
E tuttavia, nel merito, si deve considerare che l'ipoteca è stata originariamente iscritta dalla in data 24.7.2003 sulla base del Controparte_5
decreto ingiuntivo n. 3628/2003 emesso dal Tribunale di Firenze il 27.6.2003 (doc.
7 fasc.opponente) per € 300.000,00 a fronte di un debito di € 261.274,77 portato dal provvedimento monitorio, debito poi ridotto sino ad € 169.629,66 a seguito della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 842/2007 che ha revocato il decreto ingiuntivo e, infine, all'importo di € 40.481,25 a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1082/2016; la rinnovazione dell'ipoteca, sempre per l'importo originario di € 300.000,00, è avvenuta in data 4.7.2023, dopo che la Corte
d'Appello aveva ulteriormente ridotto l'importo dovuto e revocato il decreto ingiuntivo. N. 995/2024 R.G. 10 / 12
In questo quadro, la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria non è affatto illegittima, in quanto l'art. 653 c.p.c. dispone che “… se l'opposizione è accolta solo in parte
…” e quindi il decreto ingiuntivo è revocato ma la sentenza contiene comunque la condanna dell'ingiunto opponente al pagamento di una certa somma nei confronti dell'opposto ed originario ricorrente, “… il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”. In questa prospettiva, come ancora evidenziato in giurisprudenza, con riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al decreto), dei quali l'art. 653 comma 2° c.p.c. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la ratio della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 settembre 2003, n. 14234).
Dunque, del tutto legittimamente la parte creditrice ha provveduto alla rinnovazione dell'ipoteca, che non era venuta meno per effetto del parziale accoglimento dell'opposizione e della riduzione dell'importo riconosciuto quale credito.
Conseguentemente, si deve escludere che la Banca sia tenuta alla cancellazione della rinnovazione ipotecaria, dovendosi semmai, a fronte della riduzione dell'importo oggetto di condanna, porsi un problema di eccessività dell'importo per cui l'ipoteca risulta iscritta e di riduzione dell'ipoteca stessa ai sensi dell'art. 2872
c.c.; ma l'odierno opponente, in questa sede, non ha avanzato una richiesta di tal genere.
A maggior ragione, risulta infondata la domanda di risarcimento dei danni, in quanto, come detto, da un lato la Banca non era tenuta alla cancellazione e, dall'altro, non vi è prova che la mancata riduzione dell'importo per cui l'ipoteca è stata iscritta abbia comportato per l'odierno attore la perdita di occasioni di vendita.
In effetti, la prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. N. 995/2024 R.G. 11 / 12
dall'attore risulta finalizzata alla dimostrazione che una trattativa si sia interrotta per la presenza dell'iscrizione ipotecaria, che invece è in sé del tutto legittima, e non per l'eccessività dell'importo dell'iscrizione.
Da ultimo, il ha rilevato l'illegittimità dell'iscrizione del debitore nella Pt_1
dei Rischi presso la Banca d'Italia, derivante dal fatto che, nonostante Pt_3
la Corte d'Appello di Firenze avesse ampiamente ridotto l'importo del debito, presso la dei Rischi il risultava ancora segnalato per l'importo Pt_3 Pt_1
originario, ed ha chiesto la cancellazione o, in subordine, la rettifica di tale segnalazione.
Ebbene, fermo quanto evidenziato supra con riferimento all'ammissibilità della domanda, stante la possibilità di cumulo oggettivo in presenza di mera connessione soggettiva, nel merito della domanda stessa si deve rilevare che effettivamente, dalla documentazione prodotta (docc. 13 e 13/a fasc.att.), l'importo garantito è sempre quello di € 265.176,00.
Sotto questo limitato profilo la domanda attorea è dunque fondata, in quanto, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha rideterminato nel minor importo capitale di € 40.481,25 oltre interessi l'importo del credito di nei confronti della società debitrice Controparte_1
principale e del quale garante, la medesima avrebbe Pt_1 Controparte_1
dovuto provvedere a rettificare la segnalazione indicando il minor importo dovuto e garantito dal di € 40.481,25. Pt_1
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, considerato che la domanda principale di opposizione all'esecuzione è stata rigettata, così come la domanda di cancellazione dell'ipoteca e di risarcimento del relativo danno, mentre è stata accolta solo la domanda di rettifica dell'importo in Centrale dei Rischi, sussiste quella parziale reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 maggio 2023, n. 13212).
P.Q.M.
N. 995/2024 R.G. 12 / 12
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione a precetto;
rigetta la domanda di cancellazione dell'ipoteca e di risarcimento del danno;
ordina a di rettificare l'importo della segnalazione in Centrale dei Controparte_1
Rischi ad € 40.481,25; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Siena, 5 aprile 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi