Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.3408/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Valeria De Vellis presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente a [...](U.S.A.), 473 Broome St. Apt. 6B con gli Avv.ti Anna Maria Galizia Danovi e Paola Manzone presso le quali ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio minore: cittadino italiano, nato a [...], il [...] Persona_1
(13 anni).
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19 marzo 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. La casa familiare, sita a Milano, Via Sebeto n. 3, condotta in locazione, è assegnata alla
NO in qualità di genitore collocatario del figlio, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti Pt_1 che sono di proprietà esclusiva della NO fatta eccezione per gli effetti e beni personali Pt_1 del Signor (due lampade da salotto, gli arredi della camera da letto e del bagno) per la Parte_2 gran parte già collocati presso un box sito in Milano, Piazza Tommaseo. Il Signor Parte_2 lascerà la casa familiare entro il 31 marzo 2025, portando con sé gli ulteriori beni ed effetti personali ancora presenti nella casa familiare.
Le parti concordano che, sino alla scadenza dell'attuale contratto di affitto (o sino al rilascio dell'abitazione se antecedente alla scadenza), resterà in uso al Signor il posto auto Parte_2 meccanizzato sito in Via Sebeto n. 3 e, inoltre, la NO si impegna a comunicare al padre e Pt_1
a custodire eventuale corrispondenza del padre o consegne che dovessero pervenire presso la casa familiare destinate al padre stesso.
3. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi nei quali il figlio sarà presso ciascuno di loro, con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto della capacità e delle aspirazioni del figlio. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, ciascun genitore si obbliga a riferire all'altro genitore i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio.
4. Il Signor potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, Parte_2 salvo diverso e migliore accordo tra le parti, che tenga conto, tra l'altro, dei periodi di soggiorno del padre extra UE:
a. a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera dopo cena con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 22.30;
b. un giorno infrasettimanale (indicativamente, il giovedì, salvo diverso accordo e salvo che il padre dovesse assentarsi da Milano, nel qual caso potrà tenere con sé il martedì), dall'uscita da Per_1 scuola con pernotto;
c. quando il padre è a Milano, inoltre, avrà facoltà di tenere con sé anche per due cene alla Per_1 settimana, previo accordo con la madre, dalle ore 20.30 alle ore 22.30;
d. durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre e in alternanza alle vacanze scolastiche di Carnevale (queste ultime organizzate, se possibile, tenendo conto della preferenza di per l'attività sciistica); nel 2025, trascorrerà il Carnevale con il padre e le vacanze di Per_1 Per_1
Pasqua con la madre;
e. durante le vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà tempi paritetici con ciascun genitore, al netto di eventuali vacanze e campus che trascorrerà da solo;
trascorrerà il mese di Per_1 Per_1 luglio con il papà e il mese di agosto con la mamma, salvo diverso accordo anche in ragione di eventuali viaggi che ciascun genitore organizzerà con il figlio e sempre, comunque, garantendo la pariteticità dei tempi, tenendo presente, altresì, che la madre può andare in vacanza esclusivamente nel mese di agosto;
f. durante le vacanze scolastiche natalizie, negli anni che terminano con cifra finale dispari, Per_1 trascorrerà con la madre il primo periodo di vacanza (dalla fine delle lezioni scolastiche sino alla sera del 30 dicembre) e con il padre il secondo periodo di vacanza (dal 30 dicembre sino alla vigilia della ripresa della scuola) e viceversa negli anni che terminano con cifra finale pari;
g. i c.d. ponti saranno agganciati ai fine settimana di competenza di ciascun genitore;
le festività infrasettimanali saranno trascorse dal genitore cui spetta il giorno festivo secondo il calendario ordinario dalle ore 10.30 sino al giorno successivo;
h. il compleanno di verrà festeggiato dal figlio con entrambi i genitori, salvo diverso e migliore Per_1 accordo;
in difetto di accordo, varrà il principio dell'alternanza annuale.
5. Sempre in relazione alla gestione delle frequentazioni, si prevede inoltre quanto segue:
a. I genitori si impegnano a stare in linea di massima con nei periodi di loro spettanza. Per_1
Ove un genitore dovesse assentarsi nei periodi in cui ha con sé pernottando fuori Milano, Per_1 dovrà verificare la disponibilità dell'altro genitore, preavvertendolo dell'assenza secondo le modalità indicate al punto b), prima di affidare il figlio a terzi;
b. i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente via e-mail quanto prima possibile, anche in mancanza di date esatte, le assenze nei giorni di spettanza e in ogni caso: i) con un preavviso di 20 giorni se l'assenza sarà per un periodo da 1 settimana sino a 3 settimane;
ii) con un preavviso di 60 giorni se l'assenza sarà da 3 settimane sino a 2 mesi;
iii) con un preavviso di 90 giorni se l'assenza sarà per un periodo superiore ai 2 mesi;
c. in caso di periodi di prolungata assenza del padre dovuta a permanenza extra UE, la madre avrà cura di gestire il minore e il padre si impegna a rimborsare alla madre le ore di straordinario e/o eventuali giorni extra del personale a servizio della NO Pt_1
d. i genitori concordano che verrà utilizzato un calendario online condiviso per le attività di da mantenere costantemente aggiornato. Per_1
6. Il genitore che terrà con sé il figlio dovrà agevolarne la partecipazione alle attività scolastiche, extrascolastiche e sportive. Dovrà, altresì, occuparsi del corretto svolgimento dei compiti scolastici.
7. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente via e-mail i recapiti dei luoghi di vacanza ove si recheranno con il figlio, l'itinerario del viaggio e ciò anche per i fine settimana, ove fossero trascorsi fuori dal Comune di Milano.
8. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale a ogni evento, anche religioso, che veda protagonista il figlio, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di spettanza. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet dell'istituto frequentato e in particolare quelle inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
9. I genitori concordano che prosegua la sua formazione presso la scuola privata Per_1
“Collegio San Carlo” fino al diploma liceale e che egli continui il percorso psicoeducativo attualmente in essere fino a quando sarà necessario, con il supporto dell'attuale insegnante domiciliare o, in caso di impossibilità di quest'ultima, con altra insegnante che verrà concordata tra le parti.
10. I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione di , comunicandosi reciprocamente Per_1 eventuali problematiche che dovessero riscontrare nel figlio e continuando ad assicurargli i supporti psicologici e i sostegni scolastici di cui ha bisogno.
I genitori si impegnano sin d'ora a non pubblicare sui profili social fotografie o video di senza Per_1 il consenso dell'altro genitore e senza, in aggiunta, l'assenso di . Per_1
Si impegnano, inoltre, a concordare i regali per consistenti in mezzi di trasporto motorizzati Per_1 conducibili con o senza patente.
11. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio, fino al Parte_2 raggiungimento della autosufficienza economica dello stesso, con le seguenti modalità: a. versando alla NO in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità Pt_1 all'anno, l'assegno mensile di € 5.500,00, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che gli verranno comunicate dalla NO con decorrenza dalla mensilità successiva alla Pt_1 sottoscrizione del presente accordo. In ragione di tale contributo così come quantificato e far tempo dal suo versamento, le parti concordano che la madre provvederà direttamente e terrà a suo esclusivo carico i costi relativi all'abitazione in cui abita con (a titolo esemplificativo, Per_1 affitto, utenze, spese condominiali e, in generale, spese dell'attuale abitazione e di quella futura ove si trasferirà con alla scadenza del contratto in essere). L'importo verrà rivalutato Per_1 annualmente secondo gli indici Istat costo della vita a far data da aprile 2026 (base aprile 2025);
b. pagando e/o rimborsando il costo delle lezioni private del figlio con l'attuale insegnante domiciliare o con quella che ci sarà eventualmente in futuro da concordare tra le parti;
c. pagando e/o rimborsando alla madre collocataria il 100% delle spese straordinarie del figlio, così come indicate e secondo le modalità di concertazione, richiesta e rimborso previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, e cioè:
I.spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
II.spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'Estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
III.spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
IV.spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e corsi di lingua;
pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy – scout); e) viaggi studio in Italia e all'Estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione, messaggio o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I genitori convengono sin d'ora che il Signor i farà carico integralmente anche della Parte_2 retta del “Collegio San Carlo” o di altra scuola privata del figlio eventualmente concordata dai genitori, nonché del costo dello specifico percorso psicoeducativo frequentato da . Per_1
Copie di ricevute, fatture e giustificativi di spesa delle predette spese straordinarie del figlio dovranno essere caricati e mantenuti su una cartella cloud condivisa in modo da essere facilmente reperibili da entrambi i genitori.
12. Le parti si obbligano a dare il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore. Le parti danno atto che la carta di identità di è custodita dal minore Per_1 stesso e, comunque, dovrà essere sempre con il minore quando un genitore l'ha con sé, il suo passaporto italiano è custodito dalla madre presso la casa familiare e il passaporto americano è presso una cassetta di sicurezza intestata alla NO La madre si impegna a mettere a Pt_1 disposizione del padre il passaporto in caso di viaggi in Paesi per cui è necessario.
13. Le parti danno atto che, con la corretta esecuzione delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, avendo risolto con reciproca soddisfazione tutti i loro reciproci rapporti, personali ed economici, maturati fino alla data odierna e aventi titolo nella pregressa convivenza, nella relazione genitoriale e a qualsivoglia altro titolo
(inclusi quelli, a titolo esemplificativo, derivanti dal rapporto di lavoro con l'attuale domestica o dal contratto di locazione in essere intestato alla NO . Pt_1
14. Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
*
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, terzo comma, c.p.c..
Con successive note integrative, le parti, a integrazione del ricorso, hanno indicato le loro disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e gli oneri a loro carico, come richiesto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, terzo comma, c.p.c. e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni del ricorso introduttivo.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. 4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente rel.
Dott. ssa Laura Maria Cosmai.
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG